Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2004, n. 2
Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Universita' ed in materia di titoli equipollenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunita' europee, sancendo il mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, ha condannato la Repubblica italiana alle spese;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di uniformarsi a tale sentenza al fine di non incorrere nelle sanzioni che la Corte di Giustizia puo' comminare in forza dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea e che si traducono, nella fattispecie, in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250 mila euro;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare il procedimento per ottenere l'equipollenza di titoli di laurea in giurisprudenza conseguiti presso Istituzioni universitarie operanti nel territorio nazionale e che siano state riconosciute di particolare rilevanza scientifica a livello internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Ex lettori di madre lingua straniera
1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Universita' degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli; tale equiparazione e' disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 2.
Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie
di rilevanza internazionale
1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione che le attivita' didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attivita' di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle universita' italiane.
2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone