Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 1
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Societa' di cultura La Biennale di Venezia»;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici e, in particolare, l'articolo 1;
Ravvisata l'esigenza di modificare il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. La denominazione «Societa' di cultura La Biennale di Venezia», contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari, e' sostituita con quella di «Fondazione La Biennale di Venezia».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alla premessa:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti
enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri
di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
- Il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,
recante: «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di
Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa'
di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'art. 11,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998, n.
34.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492,
recante: «Disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n.
16, supplemento ordinario.
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per
la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti
pubblici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2002, n. 158.
- Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.».



 
Art. 2.
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Personalita' giuridica). - 1. La "Fondazione La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Fondazione", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
2. La Fondazione ha sede in Venezia.».
 
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, puo' altresi' partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione in conformita' agli scopi istituzionali.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 3 (Scopi). - 1. La Societa' di cultura non
persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena
liberta' di idee e di forme espressive, di promuovere a
livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e
la documentazione nel campo delle arti contempo-ranee
mediante attivita' stabili di ricerca, nonche'
manifestazioni, sperimentazioni e progetti.
2. La Societa' di cultura agevola la libera
partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica
e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la
circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale
presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole
ed universita'.
3. La Societa' di cultura puo' altresi' svolgere
attivita' commerciale ed altre attivita' accessorie, in
conformita' agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2.
Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che
devono essere destinati agli scopi istituzionali.
3-bis. La Fondazione, previa autorizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, puo'
altresi' partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a
societa' di capitali, o promuoverne la costituzione in
conformita' agli scopi istituzionali.».



 
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalita' di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attivita' di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarieta' tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 e' abrogato.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 4 (Statuto). - 1. La Fondazione e' dotata di uno
statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa
interna e che disciplina le modalita' di organizzazione
delle mostre o manifestazioni, delle attivita' di studio,
di ricerca e sperimentazione, valorizzando la
interdisciplinarita' tra le arti oggetto dei propri settori
culturali, nel rispetto dei fini di cui all'art. 3.
2. Lo statuto e' elaborato e adottato a maggioranza
assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il
comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di
lavoro, le organizzazioni sindacali, ed e' approvato, entro
trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. (Comma abrogato).
4. Per le modificazioni dello statuto, si applica
quanto previsto dal comma 2.».



 
Art. 5.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 5 (Partecipazione). - 1. Partecipano alla
Societa' di cultura il Ministero per i beni culturali e
ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed
il comune di Venezia.
2. Alla Societa' di cultura partecipano altresi'
soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo modalita'
disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone
fisiche o giuridiche che svolgono attivita' a fini di lucro
nei medesimi settori culturali della societa'. Nei loro
confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 24 del codice civile.».
- Il testo dell'art. 24 del codice civile, approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato
nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale
4 aprile 1942, n. 79, e' il seguente:
«Art. 24 (Recesso ed esclusione degli associati). - La
qualita' di associato non e' trasmissibile, salvo che la
trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo
statuto.
L'associato puo' sempre recedere dall'associazione se
non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo
determinato. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto
con lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno
tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non puo' essere deliberata
dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato puo'
ricorrere all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal
giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati
esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere
all'associazione, non possono ripetere i contributi
versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione.».



 
Art. 6.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Patrimonio). - 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria;
b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprieta', dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredita' trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.
2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.».



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 473 del codice civile, approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato
nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale
4 aprile 1942, n. 79, come sostituito dalla legge 22 luglio
2000, n. 192, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2000, n. 161, e' il seguente:
«Art. 473 (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad
associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). -
L'accettazione delle eredita' devolute alle persone
giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non
riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle societa'.».



 
Art. 7.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, le parole: «comitato scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-scientifico».
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).».



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 7 (Organi). - 1. Sono organi della Fondazione La
Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di
amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del
comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che
li hanno nominati ne' ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Fondazione e' di
quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono
essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima
della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale
scadenza. La presente disposizione non si applica nei
confronti dei componenti di diritto del consiglio di
amministrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b)
e c).
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.».



 
Art. 8.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonche' dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.».



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 8 (Presidente). - 1. Il presidente, nominato con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentite le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale
rappresentanza della Societa' di cultura e ne promuove le
attivita'.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio
d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto,
sull'osservanza dei principi istitutivi, nonche' dei
regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi
statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di
comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di
amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al
consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il
conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita
tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.».



 
Art. 9.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:
a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;
b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;
c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;
d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attivita' della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalita' di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacita' organizzative.».
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 e' abrogato.
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 6 e' abrogato.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 9 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e'
composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:
a) il sindaco di Venezia, che assume la
vicepresidenza della Fondazione;
b) il Presidente della regione Veneto o un suo
delegato;
c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo
delegato;
d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai
soggetti di cui all'arti. 5, comma 2, che conferiscono
inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20
per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano
un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attivita'
della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale
dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del
valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il
conferimento iniziale dei soggetti di cui all'art. 5, comma
2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su
proposta del presidente.
2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui
alle lettere b) e c), del comma 1, e i designati di cui
alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra
personalita' di profilo culturale particolarmente elevato e
con comprovate capacita' organizzative.
3. (Comma abrogato).
4. La partecipazione dei soggetti di cui all'art. 5,
comma 2, alla Societa' di cultura non puo' in ogni caso
essere superiore al 40 per cento del patrimonio della
medesima Societa'.
5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei
soggetti di cui all'art. 5, comma 2, al patrimonio della
Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima
applicazione del presente decreto legislativo, fino a
quando non si raggiunga la predetta percentuale in
sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d),
un componente e' designato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
6. (Comma abrogato).».



 
Art. 10.
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attivita' gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorita' e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonche' le attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione;
c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) definisce l'organizzazione degli uffici;
e) nomina e revoca i direttori dei settori di attivita' culturali e il direttore generale;
f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attivita' culturali sulla base dei relativi progetti;
g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;
i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione e' sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso;
l) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione;
m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
2. In caso di parita' di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente.
3. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno quattro volte l'anno. Puo' inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
4. Lo statuto fissa le modalita' di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.».
 
Art. 11.
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato tecnico-scientifico). - 1. Presso la Fondazione e' istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.
3. Lo statuto disciplina i compiti e la composizione del comitato tecnico-scientifico.».
 
Art. 12.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, le parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento».



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 12 (Collegio dei revisori). - 1. Il collegio dei
revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre
membri effettivi e di un supplente, di cui un membro
effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente
designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e gli altri
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili, istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di
cui all'art. 5, comma 2, al patrimonio della Societa' di
cultura in misura non inferiore al 20 per cento, un membro
effettivo del collegio dei revisori dei conti e' da essi
designato.».



 
Art. 13.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Direttori dei settori di attivita' culturali). - 1. I direttori dei settori di attivita' culturali sono scelti tra personalita', anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attivita' dei settori di rispettiva competenza. Restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.
3. Lo statuto puo' prevedere che, in presenza di eccezionale complessita' dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attivita' culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non piu' di tre membri. Le disposizioni del presente decreto legislativo relative ai direttori dei settori di attivita' culturali si applicano ai componenti dei collegi di direzione, qualora costituiti.
4. Le funzioni di direzione dei settori di attivita' culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attivita' cui il direttore e' preposto.
5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.
6. I direttori dei settori di attivita' culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attivita' del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.
7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto puo' definire le modalita' di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalita', anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.
8. I direttori dei settori di attivita' culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
 
Art. 14.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale e' scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed e' nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il contratto individuale e' a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e puo' essere revocato per gravi motivi.
3. Il direttore generale e' responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attivita' professionale privata.
5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5.».
 
Art. 15.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;».



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 19 (Disponibilita' finanziarie). - 1. La Societa'
di cultura provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando
quanto previsto dall'art. 6, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni
anno negli stati di previsione della spesa del Ministero
per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo,
fermo quanto previsto dall'art. 22;
c) i contributi ordinari annuali della regione
Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
c-bis) i contributi in conto esercizio degli altri soci
della Fondazione;
d) eventuali contributi straordinari dello Stato,
della regione Veneto, della provincia e del comune di
Venezia;
e) i proventi di gestione;
f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti
pubblici o privati, italiani e stranieri;
g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio
di attivita' commerciali.
1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della societa' di cultura nei settori della musica, della
danza e del teatro, di cui all'art. 13, e' stanziato un
contributo ordinario, con determinazione triennale,
nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla
musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed
al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.
1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per
cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al
comma 1-bis, e' assegnato, sentite le competenti
commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo
revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo,
la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il
31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di
riferimento, un programma delle attivita' con relazione
finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al
perseguimento delle finalita' nei settori di attivita'
indicati al comma 1-bis.
1-quater. Per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali della societa' di cultura nel campo del
cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema,
e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione
triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo
destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore
al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la
commissione consultiva per il cinema, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente
efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.».



 
Art. 16.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo le parole: «o eredita» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalita' previste dall'articolo 473 del codice civile,».



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 20 (Norme in tema di patrimonio e di gestione). -
1. La Societa' di cultura puo' accettare donazioni o
eredita', secondo le modalita' previste dall'art. 473 del
codice civile, e conseguire legati. Essa ha il diritto
esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione
storica e dell'immagine, nonche' delle denominazioni delle
manifestazioni organizzate; puo' consentire o concedere
l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.
Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di
sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e
di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo
della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita'
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti
un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di
insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento.».
- Per il testo dell'art. 473 del codice civile, vedi
nota all'art. 6.



 
Art. 17.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, la parola: «vigilante» e' sostituita dalle seguenti: «per i beni e le attivita' culturali».



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 24 (Vigilanza). - 1. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali e' titolare del potere di vigilanza
sulla gestione della Societa' di cultura e, in particolare,
ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto.
Puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, puo'
adottare i provvedimenti previsti dall'art. 23.
2. La Societa' di cultura trasmette al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al
Ministero per i beni e le attivita' culturali le
informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno,
una relazione sulle attivita' della Societa' di cultura,
che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle
entrate, delle spese e dei programmi della Societa' di
cultura, nonche' l'ultimo bilancio.».



 
Art. 18.
1. Gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono abrogati.
 
Art. 19.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali provvede alle nomine degli organi di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi novanta giorni, la Fondazione adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina, a tal fine, un commissario.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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