Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Interpretazione autentica dell'art. 26 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 ottobre 2001

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato).

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
- - CGIL-fp/Enti locali (firmato) CGIL (firmato) CISL/FPS (firmato) CISL (firmato) UIL/FPL (firmato) UIL (firmato)
CONFSAL (firmato)

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
- - Coordinamento sindacale autonomo CISAL (firmato)
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) DICCAP/CONFSAL - Dipartimento
Enti Locali - Camere di commercio
- Polizia municipale (Fenal, Snalcc,
Sulpm)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL. CCNL di interpretazione autentica dell'art. 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001
Premesso che il Tribunale ordinario di Savona - Sezione lavoro - ha richiesto all'ARAN, con diverse decisioni di analogo contenuto, in relazione a cause di lavoro promosse da dipendenti di Enti locali, l'attivazione della procedura di interpretazi one autentica, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 165/2001. Il Giudice ha ritenuto che per poter definire le controversie in atto e' necessario risolvere, in via pregiudizale, l'interpretazione esatta da dare agli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001, in relazione alle richieste dei ricorrenti rivolte ad ottenere la conservazione della maggiore retribuzione dagli stessi goduta al momento del passaggio dall'Ente Ferrovie dello Stato alle dipendenze del comune interessato, a titolo di assegno ad personam qualificabile come «retribuzione individuale di anzianita».
Rilevato che dagli atti dei diversi ricorsi emerge con chiarezza che il personale ricorrente, gia' inquadrato nel ruolo dell'Ente Ferrovie dello Stato, e' stato trasferito alle dipendenze degli Enti locali in attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 4, comma 2, con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325.
Che la richiesta dei lavoratori si concretizza nella rivendicazione della non riassorbibilita' del trattamento di miglior favore acquisito nell'Ente di provenienza alla data dell'effettivo inquadramento presso l'Ente di destinazione (1° gennaio 1993) come assegno personale non riassorbibile, rivendicando a tal fine l'applicazione della disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001, che consentirebbe la qualificazione di tale assegno come «retribuzione individuale di anzianita» (art. 28, comma 4).
Considerato che la disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL, per espressa previsione contrattuale, trova applicazione esclusivamente «nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonche' del personale dell'ANAS» trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997.
Che, conseguentemente, le relative clausole contrattuali non possono essere estese ad altre casistiche di trasferimento verificatesi in tempi precedenti, non essendo in alcun modo prevista una loro applicazione retroattiva.
Ritenuto di dover evidenziare che il trasferimento del personale delle Ferrovie dello Stato agli Enti locali ha trovato una specifica disciplina e tutela nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 325/1988, i cui indirizzi applicativi sono stati formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, anche con recenti pareri (v. nota prot. 2866/7 del 3 luglio 2001), ha affermato la non riassorbibilita' dell'assegno ad personam attribuito al personale al momento dell'inquadramento.
Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001 nel testo che segue:
Punto 1: la disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001 trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonche' del personale dell'ANAS trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997 e dei relativi decreti attuativi.
Punto 2: la disciplina di cui al punto 1 non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali, ivi compresi quelli con provenienza dall'Ente Ferrovie dello Stato, che restano regolamentati e tutelati dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1998 e secondo gli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della funzione pubblica.
 
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