Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Interpretazione autentica dell'art. 7, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato).

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
- - CGIL-fp/Enti locali (firmato) CGIL (firmato) CISL/FPS (firmato) CISL (firmato) UIL/FPL (firmato) UIL (firmato) Coordinamento sindacale autonomo CISAL (firmato)
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) Federazione Nazionale Enti Locali UGL (firmato)
(Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi,
Consal-Fedenadel, Sal, Quadril,
Sinpa, Ospol) DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti CONFSAL (firmato)
Locali - Camere di commercio -
Polizia municipale (Fenal/Confsal,
Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL. CCNL di interpretazione autentica dell'art. 7 comma 5, del CCNL 31 marzo 1999
Premesso che il Tribunale ordinario di Trapani - Sezione Lavoro - ha richiesto all'ARAN l'attivazione della procedura di interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 165/2001, a seguito del ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 317/200. Il giudice, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere, in via pregiudiziale, la questione concernente l'interpretazione dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 con particolare riferimento alla portata applicativa della espressione «adeguata valorizzazione» cui dovevano provvedere gli Enti. In particolare il Giudice chiede alle parti contrattuali nazionali di chiarire se «l'adeguata valorizzazione consisteva:
1. fin dal 1° aprile 1999 nell'inquadramento nella categoria D;
2. nella cd. progressione orizzontale (ed in questo caso come poteva attuarsi la progressione; in particolare con l'inquadramento nella posizione C3 o in quella C4);
3. se si trattasse di norma programmatica rispetto alla quale la coda contrattuale del 14 settembre 2000 costituisce attuazione non retroattiva;
4. infine, se si trattava di facolta' discrezionale della P.A. liberamente esplicabile nell'uno o nell'altro senso.
Rilevato che la disciplina dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 («... gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.») era rivolta, come norma programmatica, a sollecitare le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale previste dai contratti collettivi in riferimento; tali iniziative potevano, naturalmente, ricomprendere sia le progressioni verticali secondo la disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999, sia eventuali compensi di produttivita' e di risultato o di incentivazione delle responsabilita' rivestite secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999;
La progressione orizzontale nella categoria C poteva essere praticata dall'Ente con le regole definite in sede decentrata e valide per tutti i lavoratori della medesima categoria, secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999;
Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, gia' alla data di sottoscrizione del CCNL del 31 marzo 1999, essere interpretata nel senso di consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del personale dell'area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo (ex sesta qualifica funzionale in base al precedente ordinamento del personale), che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del 31 marzo 1999;
Tenuto conto che una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (ex art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilita' di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l'acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale;
Considerato che, a conferma dell'esclusione del reinquadramento automatico, e' successivamente intervenuto l'art. 24, comma 2, lettera e) del CCNL del 1° aprile 1999 che ha demandato ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del personale dell'area di vigilanza di cui si tratta;
Considerato che, in attuazione, di tale rinvio dell'art. 24, comma 2, lettera e) del CCNL del 1° aprile 1999, l'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, ai fini dell'inquadramento del personale dell'area di vigilanza addetto a compiti di responsabilita' di servizio e di coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 268/1987 ovvero anche successivamente a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti nonche' le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e le modalita' (anche temporali) per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;
Che tale disciplina esclude quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella categoria superiore e trova applicazione per il periodo successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 14 settembre 2000, senza efficacia retroattiva;
Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 nel testo che segue:
Art. 1.
1. La norma programmatica contenuta nell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, gia' collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.
2. Lo stesso art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 poteva consentire iniziative degli Enti per la applicazione della disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999 e dell'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999 con riferimento, rispettivamente, alle progressioni verticali e alle incentivazioni per particolari responsabilita'.
3. L'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalita' applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, che ne costituisce attuazione non retroattiva.
 
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