Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 dicembre 2003
Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali. (Deliberazione n. 152/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2003;
Premesso che:
l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
l'art. 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) stabilisce che l'Autorita' determini le tariffe per il trasporto e dispacciamento per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo di Gnl e per la distribuzione;
Visti:
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo n. 164/2000;
Visti:
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 236/00), recante direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuita' del servizio di distribuzione del gas;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), con cui l'Autorita' ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 306/01), con cui l'Autorita' ha affidato alla Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa) la gestione del fondo di compensazione previsto dalla deliberazione n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/03), con cui l'Autorita' ha emanato una direttiva riguardante gli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali;
la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 21/03), con cui l'Autorita' ha emanato disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: la Stogit) per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003;
la delibera dell'Autorita' 30 aprile 2003, n. 47/03 (di seguito: delibera n. 47/03), con cui l'Autorita' ha approvato l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/1995 in tema di assicurazione a favore dei clienti finali del gas;
il documento per la consultazione 31 luglio 2003 intitolato «Assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas fornito a mezzo di rete urbana» (di seguito: documento per la consultazione) in attuazione della delibera n. 47/03;
Visti:
il contratto di assicurazione, polizza n. 10000/51177860, con effetto dalle ore 0:00 del 1° gennaio 2003 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2003, trasmesso dalla Stogit con lettera 31 marzo 2003 (prot. Autorita' n. 012191 del 1° aprile 2003) in attuazione dell'art. 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 21/03 riportato, a meno dei dati riservati, in allegato (allegato A);
lo statuto del Comitato italiano gas (di seguito: CIG);
Considerato che:
con le disposizioni dell'art. 26, comma 4, della deliberazione n. 236/00 l'Autorita' ha affidato al CIG il compito di raccogliere le informazioni relative agli incidenti da gas e ha reso obbligatorio per i distributori di gas l'invio allo stesso CIG di comunicazioni ogni qualvolta si verifichi un incidente da gas in impianti di distribuzione da essi gestiti e riconoscendo in tal modo al CIG una competenza unica in tema di incidenti da gas;
con la deliberazione n. 306/01 l'Autorita' ha affidato alla Cassa le attivita' di riscossione ed erogazione dei contributi del fondo di compensazione per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas previsto dalla deliberazione n. 237/00, avvalendosi in tal modo delle competenze amministrative della stessa Cassa;
Considerato che:
le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 sono finalizzate a garantire alla Stogit la copertura degli oneri che questa sostiene per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 a seguito del rinnovo del contratto denominato «Polizza di assicurazione responsabilita' civile incendio infortuni - utenti civili gas metano» (di seguito: il contratto di assicurazione);
il contratto di assicurazione ha per oggetto la copertura assicurativa per responsabilita' civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi come definiti dal medesimo contratto di assicurazione;
sulla base del soprarichiamato contratto di assicurazione i soggetti che beneficiano su tutto il territorio nazionale della copertura assicurativa sono «le persone che - siano o meno intestatarie del contratto di fornitura - usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore», ad esclusione delle «seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana:
a) consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui;
b) consumatori di metano per autotrazione»;
le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 cessano di produrre effetti a partire dal 1° gennaio 2004, e cio' determina il venir meno della copertura assicurativa a tutela dei clienti finali di cui al precedente alinea contro i rischi connessi con l'uso del gas naturale;
i tempi per l'avvio di una soluzione diversa da quella definita in via provvisoria con la deliberazione n. 21/03 per l'assicurazione dei clienti finali del gas naturale rendono necessaria una proroga di alcuni mesi del contratto vigente di assicurazione anche al fine di assicurare una adeguata gradualita' nell'introduzione della nuova disciplina;
Considerato che dall'esame delle osservazioni pervenute sul documento per la consultazione risulta che:
e' necessario introdurre un obbligo di assicurazione per responsabilita' civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi in quanto l'assicurazione riveste un alto contenuto sociale e non puo' quindi essere affidata ad una decisione volontaria da parte dei singoli clienti finali o di altri soggetti;
e' in generale ritenuta opportuna un'unica assicurazione obbligatoria nazionale poiche':
a) tale soluzione e' quella che piu' garantisce una uguale tutela per tutti i clienti finali civili del gas e per gli altri soggetti coinvolti in incidenti connessi con l'uso del gas;
b) l'unica assicurazione obbligatoria nazionale consente economie di scala con benefici di costo per i clienti finali stessi;
c) l'assicurazione non dovrebbe rappresentare uno strumento concorrenziale tra diverse centinaia di soggetti operanti a vario titolo nel settore del gas;
le garanzie offerte dall'assicurazione in vigore nel 2003 (riportate in allegato A) sono considerate adeguate purche' vengano estese, qualora gia' non lo siano, a valle del punto di consegna del gas inteso come limite tra gli impianti di proprieta' o gestiti dal distributore e quelli di proprieta' o gestiti dal cliente finale;
ferma restando l'esclusione dalle coperture assicurative dei clienti industriali ed ospedalieri caratterizzati rispettivamente da consumi annui superiori a 200.000 e 300.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard e dei consumatori di gas naturale per autotrazione, e' ritenuto opportuno estendere l'assicurazione ai clienti finali che utilizzano gas distribuiti a mezzo di reti diversi dal gas naturale allo scopo di garantire un uguale grado di tutela di questi ultimi rispetto ai clienti finali di gas naturale;
e' opinione generale che il distributore di gas e' il soggetto che meglio si presta per la raccolta dei fondi necessari alla copertura dei costi dell'assicurazione, dato che e' a conoscenza dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
la raccolta dei fondi di cui al precedente alinea puo' avvenire attraverso l'applicazione di un'addizionale alla tariffa di distribuzione, stabilita dall'Autorita', che il distributore addebita ad ogni utente del servizio di distribuzione del gas in proporzione dei clienti finali civili da esso direttamente o indirettamente forniti;
e' giudizio largamente condiviso che il soggetto incaricato della stipula dell'unico contratto nazionale di assicurazione sia esterno al sistema del gas e che in particolare debba essere il CIG, motivando tale indicazione con le competenze e l'esperienza che il CIG ha in tema di incidenti dovuti all'uso del gas;
alcuni soggetti consultati hanno segnalato l'opportunita' di avvalersi della Cassa per i pagamenti in tema di assicurazione dei clienti finali civili di gas;
la maggior parte dei soggetti consultati ritiene opportuna un'adeguata ed ampia divulgazione dell'assicurazione al fine di garantirne l'efficacia in termini di rimborsi ed indennizzi ai clienti finali aventi diritto;
e' opportuno che da una parte sia dato ai soggetti interessati a vario titolo dalla nuova disciplina in tema di assicurazione dei clienti finali civili di gas un tempo adeguato per l'avvio del nuovo sistema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e che, dall'altra, il periodo annuo di riferimento del contratto di assicurazione sia lo stesso delle tariffe;
Considerato altresi' che sono state attribuite al distributore alcune attivita' connesse la sicurezza nell'uso del gas a valle del punto di consegna del gas e segnatamente:
dalla deliberazione n. 236/00, per quanto concerne il servizio di pronto intervento, limitatamente al caso di segnalazione di dispersioni di gas;
dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, per quanto concerne l'accertamento della sicurezza ai fitti della pubblica incolumita';
Considerato che:
il CIG, come riportato nel proprio statuto, e' un ente federato all'UNI (ente nazionale italiano di unificazione), che opera senza fini di lucro ed e' posto sotto gli auspici del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), del quale segue i criteri e le direttive in materia normativa di interesse pubblico, e ai sensi del medesimo statuto del CIG:
a) sono soci di diritto il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e l'UNI;
b) sono soci effettivi le associazioni di categorie di soggetti che operano nel settore del gas, gli enti di diritto pubblico e le imprese di evidente e riconosciuta importanza nazionale nonche' istituti, laboratori, centri di ricerca riconosciuti o comunque di carattere collettivo e non aventi fine di lucro;
c) sono soci aderenti associazioni, enti, organismi che sono interessati all'attivita' del CIG e disponibili per collaborare ai suoi fini statutari;
il CIG con lettera 12 settembre 2003 (prot. Autorita' n. 024711 del 15 settembre 2003) in risposta al documento per la consultazione si e' dichiarato disponibile a diventare il titolare del contratto di assicurazione, date le proprie competenze in tema di sicurezza del gas per uso civile e la presenza al suo interno di risorse per la gestione dell'assicurazione;
Considerato altresi' che:
nel mercato liberalizzato del gas la definizione dei contratti dia assicurazione e la raccolta dei fondi per la copertura dei costi di assicurazione dovrebbero essere fatte dal venditore, ma in una fase di transizione e' opportuno prevedere in via transitoria che tale compito sia svolto dal distributore;
la scelta della societa' di assicurazioni mediante gara ad evidenza pubblica e la facolta' lasciata ai venditori di proporre ai propri clienti finali ulteriori coperture assicurative rispetto a quelle di base previste non ostacolano la concorrenza nel mercato assicurativo e nel mercato della vendita del gas;
Ritenuto che sia opportuno:
individuare, a partire dall'anno 2004, una soluzione per garantire ai clienti finali civili del gas, naturale o di altro tipo, distribuito a mezzo di reti di gasdotti locali, la copertura assicurativa per la responsabilita' civile, gli incendi e gli infortuni per i rischi dovuti all'uso del gas anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi;
prevedere l'obbligo di un'unica assicurazione nazionale a favore dei clienti finali civili sia del gas naturale sia di gas di ogni altro tipo purche' distribuito a mezzo di reti;
scegliere il CIG quale soggetto preposto alla stipula, gestione e divulgazione del contratto di assicurazione presenti garanzie di imparzialita', trasparenza e tutela degli interessi dei clienti finali, accompagnate dalla possibilita' da parte del CIG di segnalare ai clienti finali civili coinvolti in un incidente da gas, che non avessero inviato al CIG stesso la denuncia di sinistro, della possibilita' di avvalersi della copertura assicurativa;
affidare alla Cassa l'attivita' di riscossione dei versamenti da parte dei distributori per l'assicurazione a favore dei clienti finali civili di gas dato che essa gia' gestisce il fondo di compensazione di costi elevati di distribuzione del gas nei confronti degli stessi distributori;
prevedere un adeguamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi dell'assicurazione, rispetto a quelli quantificati dalla deliberazione n. 21/03 nell'importo annuo complessivo di Euro 6.492.500, riferito a 17 milioni di clienti finali, al solo fine di garantire la copertura di eventuali oneri finanziari derivanti dall'aumentato rischio per ritardato o mancato pagamento a causa dell'aumento del numero dei soggetti tenuti ai versamenti;
fissare un importo massimo complessivo annuo dei premi di assicurazione pari a (0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili alla data del 30 settembre 2004, in modo tale che il ribasso su tale importo in sede di aggiudicazione del contratto di assicurazione a seguito di gara ne mantenga i costi al di sotto di quelli sostenuti nel passato;
avviare la nuova disciplina dal 1° ottobre 2004 per garantire la gradualita' per gli operatori e l'allineamento del nuovo contratto di assicurazione all'anno termico che l'Autorita' intende adottare come riferimento per le determinazioni tariffarie;
dare mandato alla Stogit affinche' proroghi il vigente contratto di assicurazione alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2004 al fine di evitare che manchi la copertura assicurativa a tutela dei clienti finali civili di gas contro i rischi connessi all'utilizzo del gas naturale;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), e le seguenti definizioni:
a) «anno termico» e' il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo;
b) «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) «Cassa» e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
d) «cliente finale civile» e' ai fini del presente provvedimento ogni cliente finale che utilizza il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione per alimentare un impianto di utenza con l'esclusione:
i) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
ii) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
iii) dei consumatori di gas naturale per autotrazione;
e) «deliberazione n. 21/03» e' la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003, recante adozione di disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla societa' Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit) per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003;
f) «distributore» e' il soggetto che svolge l'attivita' di cui all'art. 4, comma 4.7, o l'attivita' di cui all'art. 4, comma 4.11, della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
g) «impianto di utenza» e' l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi compresi, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove e' installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; non comprende il gruppo di misura;
h) «punto di consegna» e' il punto di confine tra l'impianto di proprieta' del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprieta' o gestito dal cliente finale;
i) «sinistro» e' l'evento dannoso derivante dall'uso del gas a valle del punto di consegna per il quale e' prestata la copertura assicurativa di cui al comma 2.1;
j) «venditore» e' il soggetto che svolge l'attivita' di vendita di gas naturale di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 311/01 o il soggetto che svolge l'attivita' di vendita di altri tipi di gas distribuiti a mezzo di rete.
 
Art. 2.
Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili
2.1. Con decorrenza dal 1° ottobre 2004 tutti i clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilita' civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.
2.2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comitato italiano gas (di seguito: il CIG) stipula, con decorrenza dall'anno termico 2004-2005 per gli anni termici 2004-2007, per conto dei clienti finali civili, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1. Il contratto di assicurazione riproduce le condizioni del contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 riportato in allegato (allegato A), ferma restando la sua estensione a tutti i clienti finali civili di gas diversi dal gas naturale e la sua efficacia dal punto di consegna del gas.
2.3. I costi sostenuti dal CIG in attuazione del presente provvedimento sono coperti per ciascun anno termico dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione di cui all'art. 7.
2.4. Il cliente finale civile, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al CIG del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).
 
Art. 3.
Compiti affidati al Comitato italiano gas
3.1. Entro il 30 giugno 2004 il CIG individua mediante procedura ad evidenza pubblica il soggetto con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo complessivo dei premi pari a 0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili alla data del 30 settembre 2004.
3.2. Il CIG dopo la stipula del contratto di assicurazione:
a) comunica entro il 31 dicembre 2004, e poi a cadenza annuale entro lo stesso termine, all'Autorita' e alla Cassa i premi di assicurazione, imposte incluse, per l'anno termico in corso;
b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;
c) informa i venditori interessati dei sinistri di cui e' venuto a conoscenza;
d) attiva un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito al contratto di assicurazione;
e) pubblica nel proprio sito Internet:
i) il contratto di assicurazione;
ii) il modulo per la denuncia di sinistro;
iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
iv) le modalita' che i distributori debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), e degli eventuali interessi di mora.
3.3. Il CIG entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno termico concluso trasmette all'Autorita':
a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo;
b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento;
c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui e' venuto a conoscenza e per i quali non e' giunta alcuna denuncia di sinistro.
3.4. Il CIG per ognuno degli anni termici 2004-2007 utilizza l'importo di 350.000 euro per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi dell'assicurazione.
 
Art. 4.
Compiti affidati alla Cassa
4.1. E' istituito presso la Cassa il conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas (di seguito: conto), a cui affluiscono gli importi provenienti dall'applicazione dell'addizionale sulla tariffa di distribuzione di cui all'art. 7.
4.2. Entro il 30 giugno 2004, la Cassa stabilisce le modalita' che i distributori seguono per il versamento sul conto degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalita' al CIG, unitamente alla misura degli interessi di mora.
4.3. La Cassa entro il 28 febbraio 2005, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal conto e versa al CIG con modalita' definite d'intesa con lo stesso CIG:
a) i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno termico in corso di cui al comma 3.2, lettera a);
b) l'importo di cui al comma 3.4.
4.4. La Cassa riscuote gli importi non versati da parte dei distributori, applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a).
4.5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, la Cassa trasmette all'Autorita', con riferimento all'anno termico concluso, un rendiconto delle somme trasferite al CIG, delle somme ricevute dai distributori e l'ammontare del saldo del conto alla data del 30 settembre precedente. L'Autorita', in caso di saldo attivo, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.
 
Art. 5.
Obblighi del distributore
5.1. Il distributore con decorrenza dal 1° ottobre 2004:
a) determina entro il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.3, il numero dei clienti finali civili allacciati agli impianti di distribuzione da esso gestiti alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.4 e 8.6; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa;
b) addebita, entro il 30 novembre di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di distribuzione.
5.2. Entro il 31 gennaio 2005, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, il distributore versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.1, lettera a). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte del distributore degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.
5.3. Il distributore pubblica nel proprio sito Internet le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii).
 
Art. 6.
Obblighi del venditore
6.1. Il venditore e' tenuto a versare al distributore gli importi di cui al comma 5.1, lettera b).
6.2. Il venditore:
a) informa il cliente finale civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalita' di denuncia dell'eventuale sinistro;
b) pubblica almeno una volta all'anno sulla bolletta del gas una nota informativa sull'assicurazione, indicando il numero verde e l'indirizzo e-mail messi a disposizione dal CIG;
c) informa i propri clienti finali civili coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza della possibilita' di avvalersi della copertura assicurativa di cui al comma 2.1 e delle modalita' di denuncia del sinistro;
d) pubblica nel proprio sito Internet le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii).
6.3. Con decorrenza dal 1° ottobre 2004, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione contenente:
a) il numero dei clienti finali civili forniti alla data del 30 settembre precedente;
b) l'elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera a), forniti alla data del 30 settembre precedente.
 
Art. 7.
Componente addizionale alla tariffa di distribuzione
7.1. Con decorrenza dal 1° ottobre 2004, la componente addizionale alla tariffa di distribuzione e' determinata dal prodotto:

ADi,def = UTDi,med x Cu

dove:

UTDi,med = UTD {2i} + UTD {1i}
------------------
2

ADi,def e' la componente addizionale annua della tariffa di distribuzione definitiva dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione;
UTD1i e UTD2i sono i numeri dei clienti finali civili, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione, rispettivamente alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente a quello considerato e del 30 settembre dell'anno termico considerato;
Cu e' il costo per cliente finale civile; per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2007 Cu e' pari a 0,40 euro per cliente finale civile di gas riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili di gas alla data del 30 settembre 2004.
7.2. Con esclusione dei casi indicati ai commi 7.4 e 8.6, in pendenza della determinazione del numero UTD2i, il distributore addebita agli utenti del servizio di distribuzione, introdotta a titolo di acconto, una componente addizionale determinata in base alla formula:

ADi,acc = UTD1i x Cu

dove ADi,acc e' la componente addizionale annua alla tariffa di distribuzione introdotta a titolo di acconto dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione.
Entro il 15 novembre dell'anno termico successivo il distributore calcola l'addizionale sulla base delle formule di cui al comma 7.1 e dei dati trasmessi ai sensi del comma 6.3, provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli.
7.3. Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione di gas ai sensi del comma 6.3, il distributore calcola l'addizionale definitiva e/o di acconto sulla base delle formule di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumendo che UTD2i e/o UTD1i corrispondano a tutti i clienti finali direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione.
7.4. Nel caso di gas diverso dal gas naturale fornito al cliente finale civile attraverso un impianto di distribuzione, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici 2004-2007 un importo pari a Cu.
 
Art. 8.
Disposizioni transitorie
8.1. La Stogit proroga il contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004.
8.2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2004:
a) sono confermate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.2, e all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 21/03;
b) l'onere relativo al servizio di stoccaggio applicato dalla Stogit ad ogni utente del servizio di stoccaggio di modulazione ciclica (di seguito: utente del servizio di stoccaggio) e' integrato da una componente addizionale alla tariffa di stoccaggio determinata dal prodotto:
ASi,def = UTSi,med2004 x Cus2004 dove:

UTSi,med2004 = UTS {1i} + UTS {2i}
-------------------
2
ASi,def e' la componente addizionale annua definitiva alla tariffa di stoccaggio dell'utente i-esimo del servizio di stoccaggio;
UTS1i e UTS2i sono i numeri dei clienti finali civili alimentati tramite reti di gasdotti locali, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di stoccaggio, rispettivamente alle date del 31 dicembre 2003 e del 30 settembre 2004;
UTSmed 2004 e' la somma estesa a tutti gli utenti del servizio di stoccaggi dei valori UTSi,med 2004;
Cus2004 e' il costo per cliente finale civile per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 ed e' pari a 0,286434 euro.
8.3. In pendenza della determinazione del numero UTS2i, gli utenti del servizio di stoccaggio versano entro il 31 marzo 2004 alla Stogit, a titolo di acconto, una componente addizionale alla tariffa di stoccaggio calcolata come:
ASi,acc = UTS1i x Cus2004
8.4. Ciascun utente del servizio di stoccaggio comunica entro il 30 novembre 2004 alla Stogit e all'Autorita' il numero UTS2i.
8.5. Entro il 31 dicembre 2004 la Stogit calcola l'addizionale alla tariffa di stoccaggio, applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2004, sulla base delle formule di cui al comma 8.2, lettera b), provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli.
8.6. Con decorrenza dal 1° ottobre 2004, nel caso di gas naturale, qualora il distributore svolga anche l'attivita' di vendita in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 e pertanto l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici 2004-2007 un importo pari a 0,018088 euro.
 
Art. 9.
Disposizioni finali
9.1. Il presente provvedimento, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), con l'allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione.

Milano, 12 dicembre 2003

Il presidente: Ranci
 
Allegato A
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

1) Definizioni.
Nel testo che segue si intendono:

===================================================================== Per societa' |L'impresa assicuratrice. =====================================================================
|La persona giuridica - ............. - che
|stipula il contratto di assicurazione in nome
|proprio e nell'interesse degli utenti del Per contraente |servizio di distribuzione gas metano. ---------------------------------------------------------------------
|Le persone che - siano o meno intestatarie del
|contratto di fornitura - usano anche
|occasionalmente gas metano o da esso derivato
|fornito tramite reti di distribuzione urbana,
|in relazione all'utilizzo di un impianto
|interno a valle del punto contrattuale di Per utenti assicurati|consegna da parte del fornitore ---------------------------------------------------------------------
|La presente polizza sara' valida su tutto il
|territorio nazionale. ---------------------------------------------------------------------
|Sono esclusi dal campo di applicazione della
|presente polizza le seguenti utenze allacciate
|alle reti di distribuzione urbana: ---------------------------------------------------------------------
| consumatori industriali e complessi
|ospedalieri con prelievo annuo di metano
|superiore rispettivamente a 200.000
|(duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri
|cubi annui; ---------------------------------------------------------------------
| consumatori di metano per autotrazione

2) Oggetto dell'assicurazione.
Tra la contraente e .... (in seguito denominata societa), si stipula il presente contratto che ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali diretti da incendio che possono colpire beni mobili od immobili e per tutte le conseguenze della responsabilita' civile derivanti agli utenti assicurati in relazione all'uso di gas metano fornito tramite imprese distributrici.
Il presente contratto e' composto di tre sezioni:
sezione A - Responsabilita' civile verso terzi;
sezione B - Incendio;
sezione C - Infortuni.
Le condizioni relative alle sezioni predette prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

3) Durata ed effetto.
Il presente contratto decorre dalle ore ...:... del ................ e scadra' alle ore ...:... del ................, senza tacito rinnovo.

4) Scheda di polizza.

=====================================================================
|Massimali/capitali/limiti di Rischio |indennizzo =====================================================================
|Euro 6.197.483,00 per ogni utente
|e per ogni sinistro sia per danni SEZIONE A Responsabilita' civile |a persone che a cose anche se verso terzi |appartenenti a piu' persone ---------------------------------------------------------------------
|Euro 103.292,00 per evento per
|immobili o porzione degli stessi,
|di proprieta' dell'utente o in SEZIONE B Incendio |locazione; ---------------------------------------------------------------------
|Euro 41,317,00 per evento per cose
|mobili di proprieta' dell'utente
|che si trovino nell'ambito dei
|locali in cui si e' verificato il
|sinistro ---------------------------------------------------------------------
|Euro 129.114,00 per il caso di SEZIONE C |morte ---------------------------------------------------------------------
|Euro 129.114,00 per il caso di Infortuni |invalidita' permanente totale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A - Responsabilita' civile verso terzi.

Specifiche per l'assicurazione
della responsabilita' civile verso terzi

=====================================================================
|il verificarsi del fatto dannoso per il quale e'
Sinistro |prestata l'assicurazione =====================================================================
|la somma dovuta dalla societa' in caso di sinistro, che
|non potra' in nessun caso essere superiore alla
|differenza tra i massimali di polizza ed eventuali
Risarcimento|scoperti e franchigie ---------------------------------------------------------------------
Cose |sia gli oggetti materiali sia gli animali

Norme che regolano l'assicurazione
della responsabilita' civile verso terzi

1) Oggetto dell'assicurazione.

La societa' si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose, in relazione alla proprieta', possesso ed uso:
del tratto di tubazione del gas posto a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'azienda distributrice di gas;
degli apparecchi di utilizzazione del gas stesso e dei relativi collegamenti incluse le strutture accessorie, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetusta'.
La garanzia deve intendersi regolarmente prestata anche nei casi di negligenza, responsabilita' e/o colpa grave degli utenti o degli utilizzatori degli impianti. L'assicurazione vale anche per la responsabilita' civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Persone non considerate terze.
a) l'utilizzatore dell'impianto in cui si e' verificato il sinistro, sia egli l'intestatario o meno del contratto di fornitura gas;
b) gli intestatari del contratto di fornitura gas anche se non utenti riferibilmente ai locali ove si e' verificato il sinistro ed alle cose mobili di loro proprieta' trovantisi nei predetti locali;
c) il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui ai punti a) e b), nonche' i fratelli e qualunque altro parente od affine che convivano con l'utente;
d) quando l'utente o l'intestatario del contratto e' una societa', i soci a responsabilita' illimitata. Gli amministratori e le persone che si trovino con essi nel rapporto di cui al precedente punto con riferimento alle cose di loro proprieta' che costituiscono i locali in cui si e' verificato il sinistro o che vi si trovino;
e) le persone in rapporti di dipendenza con gli utenti-assicurati, con gli intestatari dell'utenza o con i proprietari dell'impianto, quando abbiano colposamente causato o concorso a provocare il sinistro che ha causato la lesione o il danno. 3) Qualifica di terzi.
Ai fini della presente garanzia, gli utenti sono considerati terzi gli uni verso gli altri. 4) Rischi inclusi nell'assicurazione.
L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi:
1) da incendio, esplosione e/o scoppio delle tubazioni a valle del punto contrattuale di consegna e degli apparecchi di utilizzazione, nonche' da difettosa combustione e/o esalazioni gassose, incluso ossido di carbonio;
2) da suicidio o tentato suicidio dell'utente, con esclusione dei soli danni ai beni del suicida o tentato suicida, nonche' delle persone che non sono considerate terze ai fini della presente garanzia. 5) Anticipo indennizzi.
La controparte ha il diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione del danno il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che dovra' essere superiore a Euro 25.823,00. L'obbligazione della compagnia dovra' essere soddisfatta entro sessanta giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. 6) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.
La societa' assume fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del risarcimento la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.
Sono a carico della societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra societa' ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La societa' non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa disignati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale.

SEZIONE B - Incendio.

Specifiche per l'assicurazione incendio

=====================================================================
|Combustione, con fiamma, di beni materiali
|al di fuori di appropriato focolare, che
Incendio |puo' autoestendersi e propagarsi =====================================================================
|Sviluppo di gas o vapori ad alta
|temperatura e pressione, dovuto a reazione
|esplosione chimica che si autopropaga con
Esplosione |elevata velocita' ---------------------------------------------------------------------
|Repentino di rompersi di contenitori per
|eccesso di pressione interna di fluidi,
|non dovuto a esplosione. Gli effetti del
|gelo o del {colpo d'ariete} non sono
Scoppio |considerati scoppio ---------------------------------------------------------------------
|L'intera costruzione edile compresi fissi,
|infissi ed opere di fondazione o
|interrate, impianti idrici ed igienici,
|impianti elettrici fissi, impianti di
|riscaldamento, impianti di condizionamento
|d'aria, impianti di segnalazione e
|comunicazione, ascensori, montacarichi,
|scale mobili, come pure altri impianti od
|installazioni considerati immobili per
|natura o per destinazione, affreschi e
Fabbricato |statue non aventi valore artistico ---------------------------------------------------------------------
|Complesso mobiliare per l'arredamento dei
|locali di abitazione, oggetti di vestiario
|ed indumenti in genere, pellicce,
|provviste di famiglia, elettrodomestici e Arredamento domestico |quant'altro di inerente all'abitazione ---------------------------------------------------------------------
|Attrezzi, macchine, mobilio, arredi,
|macchine d'ufficio, elaboratori
|elettronici, scaffalature, banchi;
|impianti e strumenti di sollevamento,
|pesa, trasporto ed imballaggio; impianti
|portatili di condizionamento o
|riscaldamento; registri, cancelleria,
|campionari e quant'altro di simile Attezzature ed arredamento|normalmente pertinente all'esercizio ---------------------------------------------------------------------
|Merci, materie prime, ingredienti di
|lavorazione e prodotti semilavorati e
|finiti, scorte e materiali di consumo,
|imballaggi, supporti, scarti e ritagli di
|lavorazione, compresi le imposte di
|fabbricazione ed i diritti doganali ed
|escluse sostanze e prodotti esplosivi ed
Merci |infiammabili ---------------------------------------------------------------------
|L'insieme delle strutture portanti e non
|portanti, destinate a coprire ed a
|proteggere il fabbricato dagli agenti
Tetto |atmosferici ---------------------------------------------------------------------
|E' il complesso degli elementi che
|costituiscono la separazione orizzontale
|tra i piani, escluse pavimentazioni e
Solaio |soffittature ---------------------------------------------------------------------
|Mobile a doppia parete in lamiera di
|acciaio con intercapedine riempita con
|speciali materiali isolanti, non
|deteriorabili nel tempo. Esso deve avere
|una struttura compatta, indeformabile; i
|perimetri dei battenti e le testate dei
|cassetti devono presentare un incastro
|rompifiamma; nel caso di classificatore
|ogni cassetto deve risultare separato
|dall'altro da un diaframma di separazione
|antincendio anch'esso in speciale
|materiale isolante per rendere ciascun
|cassetto una unita' a se' stante. Tutte le
|chiusure devono essere del tipo a scatto
|automatico. Ogni contenitore antincendio
|deve essere corredato di un certificato
|comprovante le prove di collaudo alle Contenitore antincendio |quali e' stato sottoposto ---------------------------------------------------------------------
|La somma dovuta dalla societa' in caso di
|sinistro, che non potra' in nessun caso
|essere superiore alla differenza tra i
|limiti di polizza ed eventuali scoperti e
Indennizzo |franchigie

Norme che regolano
l'assicurazione incendio

1) Oggetto dell'assicurazione.
Premesso che l'attivita' di distribuzione gas metano viene svolta su tutto il territorio nazionale, con il presente contratto la societa' si obbliga a indennizzare, fino e non oltre le somme in precedenza indicate, esclusivamente contro i danni dell'incendio, scoppio ed esplosioni che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas (da qualsiasi evento occasionate) determinatesi nelle condutture a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'azienda distributrice di gas e negli impianti ed apparecchi posti nei locali di ciascun utente incluse le strutture accessorie, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetusta'.
Sono comprese, nella somma assicurata, le spese di demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei residui del sinistro. 2) Esclusioni.
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di' radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell'assicurato o del contraente salvo quelli da suicidio o tentato suicidio;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali e' prestata l'assicurazione;
f) indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialita' delle cose assicurate.
Non sono altresi' compresi nell'assicurazione:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
e) dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichita' o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), la societa' risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilita' delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verra' corrisposto dalla societa' soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite o sostituite. 3) Ispezione delle cose assicurate.
La societa' ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 4) Denuncia del sinistro.
In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della societa' secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile.
L'inadempimento di tale obbligo puo' comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.
Il contraente o l'assicurato deve altresi':
a) fare dichiarazione scritta all'autorita' giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entita' approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla societa';
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennita' alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualita', quantita' e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonche', a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla societa' o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 5) Esagerazione dolosa del danno.
Il contraente e/o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 6) Procedura per la valutazione del danno.
L'ammontare del danno e' concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla societa' ed uno dall'assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facolta' di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e' avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: quelle del terzo perito sono ripartite a meta'. 7) Mandato dei periti.
Premesso che sia la societa' che l'assicurato hanno la facolta' di nominare propri periti fiduciari, i predetti periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalita' del sinistro;
b) verificare l'esistenza, la qualita' e la quantita' delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui al punto 9);
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni. La perizia collegiale e' valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalita'. 8) Valore a nuovo.
Relativamente alle partite fabbricato, rischio locativo, macchinario, attrezzature, arredamento, per capitali assicurati si intendono i seguenti:
I. Fabbricati e rischio locativo. La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
II. Macchinari, attrezzature, arredamento. Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. 9) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro, e' ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. Fabbricati. Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetusta', allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
II. Macchinario, attrezzature, arredamento. Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualita', funzionalita', rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
III. Merci. Si stima il valore in relazione alla natura, qualita', eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni cosi' formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:
A) per fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento:
applicando il deprezzamento di cui ai punti I e II alla spesa necessaria per costruire a nuovo o rimpiazzare le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato i valori dei residui. Calcolando il supplemento che aggiunto all'indennita' di cui sopra, determina l'indennita' complessiva calcolata in base al valore a nuovo, art. 8, della presente sezione. Il pagamento del supplemento di indennita' e' eseguito entro trenta giorni da quando e' terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la societa' purche' cio' avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
B) per merci:
deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonche' gli oneri fiscali non dovuti all'erario. 10) Primo rischio assoluto.
L'assicurazione di cui alla presente sezione e' prestata a primo rischio assoluto e cioe' senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del codice civile (assicurazione parziale). 11) Anticipo indennizzi.
Il danneggiato ha il diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione del danno il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che dovra' essere superiore a Euro 25.823,00. L'obbligazione della Compagnia dovra' essere soddisfatta entro sessanta giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. 12) Franchigia.
Il pagamento dell'indennizzo, se ed in quanto risarcibile a termini di polizza, sara' effettuato previa detrazione di Euro 51,65, per ogni sinistro, che rimarra' sempre a carico dell'assicurato medesimo.

SEZIONE C - Infortuni

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI =====================================================================
|L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che
|produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le
|quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidita'
Infortunio|permanente

Norme che regolano l'assicurazione infortuni 1) Oggetto dell'assicurazione.
L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli utenti, loro familiari conviventi e/o dipendenti, a prescindere dall'eta' degli stessi, che siano conseguenza diretta o immediata di' fughe di gas (da qualsiasi evento occasionate) determinatesi nelle condutture a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'Azienda distributrice di gas e negli impianti ed apparecchi incluse le strutture accessorie poste nei locali occupati da ciascun utente assicurato, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetusta', comunque allacciate alla rete di distribuzione gas, compresi i casi di negligenza o colpa grave. Sono inoltre compresi i casi d'intossicazione ed asfissia comunque provocati da gas, ossido di carbonio etc.
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni degli utenti che con l'uso del gas compiono un atto di suicidio o tentato suicidio, accertato dalle competenti Autorita', fermo restando la risarcibilita' degli infortuni conseguenti a suddetto atto subiti dai familiari conviventi. 2) Altre assicurazioni.
Qualora l'utente abbia in precedenza contratto, direttamente o indirettamente, altre assicurazioni comprendenti il rischio coperto dalla presente polizza, quest'ultima - sempre e comunque nei limiti convenuti - operera', a parziale deroga dell'art. 1910 del codice civile, in aggiunta agli eventuali ulteriori indennizzi corrisposti in forza di altre assicurazioni. 3) Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.
La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredate di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla societa', entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il contraente, l'assicurato ed i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilita'. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare a periodi non superiori a quindici giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla societa'.
L'assicurato i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della societa' ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennita'; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la societa' ha il diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto. 4) Criteri di indennizzabilita'.
La societa' corrisponde l'indennita' per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio puo' avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennita' per invalidita' permanente e' liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7). 5) Prova.
E' a carico di chi domanda l'indennita' di provare che esistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza. 6) Morte.
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio e' avvenuto, la societa' liquida i beneficiari designati, o in difetto agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte. 7) Invalidita' permanente.
Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidita' permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio e' avvenuto, la societa' liquida per tale titolo secondo le disposizioni percentuali seguenti una indennita' calcolata sulla somma assicurata per invalidita' assoluta.

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|Destro| |Sinistro ===================================================================== Per la perdita totale di un arto superiore |70% | |60% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita della mano o dell'avambraccio |60% | |50% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita di un arto inferiore al di sopra | | | del ginocchio |60% | |60% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita di un arto inferiore all'altezza | | | o al di sotto del ginocchio |50% | |50% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita di un piede |40% | |40% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita del pollice |18% | |16% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita dell'indice |14% | |12% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita del mignolo |12% | |10% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita del medio | 8% | | 6% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita dell'anulare | | 8%| 6% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita dell'alluce | | 5%| --------------------------------------------------------------------- Per la perdita di un altro dito del piede | | 3%| --------------------------------------------------------------------- Per la sordita' completa di un orecchio | | 10%| --------------------------------------------------------------------- Per la sordita' di ambedue gli orecchi | | 40%| --------------------------------------------------------------------- Per la perdita totale della facolta' visiva di | | | un occhio | | 25%| --------------------------------------------------------------------- Per la perdita totale della facolta' visiva di | | | ambedue gli occhi | |100%|

Nei casi di comprovato mancinismo i valori della tabella si intendono invertiti.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalita' perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di piu' organi od arti l'indennita' viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidita' permanente soltanto l'asportazione totale.
L'indennita' per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice e' stabilita nella meta', per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella meta', e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidita' permanente non specificati nella suesposta tabella l'indennita' e' stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale e' per sempre diminuita la capacita' generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto gia' minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidita' preesistente. 8) Cumulo di indennita'.
Se dopo il pagamento di un'indennita' per invalidita' permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la societa' corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza tra l'indennita' pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennita' per invalidita' permanente e' di carattere personale e quindi non e' trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennita' sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la societa' paga agli eredi l'importo liquidato od offerto. 9) Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni.
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidita' permanente o sul grado o durata della inabilita' temporanea, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalita' di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assicurato, o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui e' stata comunicata la decisione della societa' e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la societa' comunica all'assicurato entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la societa' convoca il Collegio invitando l'assicurato a presentarsi.
Il Collegio medico risiede presso la sede dell'istituto di Medicina legale universitaria piu' prossima al domicilio dell'assicurato: Ancona - Bari - Bologna - Brescia - Cagliari - Camerino - Catania - Chieti - Firenze - Genova - L'Aquila - Macerata - Milano - Napoli - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pisa - Roma - Salerno - Sassari - Siena - Torino - Trieste - Varese e Verona.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e rimunera il medico da essa designato, contribuendo per la meta' delle spese e competenze del terzo medico.
E' data facolta' al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunita', l'accertamento definitivo dell'invalidita' permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, quale caso il Collegio puo' intanto concedere una provvisionale sulla indennita'.
La decisione del Collegio medico e' obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 10) Rinuncia alla surroga.
La compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile che possa espletare in dipendenza dell'infortunio verso terzi responsabili.
Norme che regolano
l'assicurazione in generale
Art. 1.
Pagamento del premio
In parziale deroga al disposto dell'art. 1901 del codice civile, resta inteso e convenuto che il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla stipulazione del contratto o, al piu' tardi, entro trenta giorni dalla data di emissione dei documenti contrattuali.
I premi o le rate successive devono essere pagati nel giorno della scadenza o, al piu' tardi, entro trenta giorni dalla data di emissione dei documenti contrattuali.
Trascorsi tali termini, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando le pattuite scadenze. Trascorsi i trenta giorni da quello della scadenza del premio o della rata, la societa' ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Art. 2.
Regolazione premio
La contraente dichiara che gli intestatari dei contratti di utenza sono in qualunque momento individuabili e si impegna a comunicare alla societa', il numero degli utenti inizialmente assicurati.
Per gli utenti che verranno allacciati a nuovo alla rete di distribuzione la copertura assicurativa decorre dal momento in cui la contraente e/o le imprese erogatrici hanno autorizzato l'utilizzazione dell'impianto.
Entro novanta giorni dalla fine della scadenza, la societa' provvedera' all'emissione ed al perfezionamento dell'appendice di regolazione premio, applicando alle variazioni intervenute nell'annualita' assicurativa, rispetto al numero di utenze iniziali, il 50% del premio annuo convenuto per utente.
Art. 3.
Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto alla societa' entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del codice civile).
Tutte le denunce dei danni debbono essere intestate alla societa' ed inoltrate dall'utente alla contraente direttamente e/o tramite le imprese erogatrici.
Sara' cura della contraente provvedere alla trasmissione immediata delle denunce alla societa'.
La societa' terra' manlevata la contraente e/o le imprese erogatrici da ogni richiesta o domanda che nei confronti di queste ultime fosse avanzata da qualsiasi utente in relazione a diritti o ragioni che questi ritenessero di avere in dipendenza del presente contratto e cio' anche nel caso che tali richieste fossero state in precedenza rivolte alla societa' e dalla stessa respinte.
Art. 4.
Liquidazione
Resta tra le parti convenuto che la societa' si impegna a procedere alla liquidazione dei danni e/o al pagamento degli indennizzi, rinunciando alla firma della contraente sulla quietanza di pagamento, entro un termine di novanta giorni dal momento della richiesta documentata, dalla possibilia' dell'accertamento materiale del danno e per la sezione infortuni, dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti.
Art. 5.
Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e' facolta' delle parti recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. Nel caso la disdetta sia data dalla societa', la stessa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, dovra' rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 6.
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 7.
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge
 
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