Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 13 novembre 2003
Criteri e modalita' d'intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche in Italia ed all'estero, nonche' per l'attivita' svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche ed in particolare l'art. 45, che attribuisce all'autorita' competente in materia di spettacolo, sentito l'organo consultivo, il compito di fissare con proprio decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle sovvenzioni ed ai contributi previsti dal fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 44 della sopraccitata legge n. 1213/1965, che prevede la concessione, da parte dell'autorita' competente in materia di spettacolo, alle associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute, di un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'art. 45 della medesima legge, per l'attivita' svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute;
Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, che istituisce un fondo per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario per attivita' cinematografiche all'estero;
Visto l'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che istituisce il Comitato per i problemi dello spettacolo;
Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 273, che regola la costituzione ed il funzionamento del Comitato per i problemi dello spettacolo e affida, in particolare, a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), compiti di consulenza dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, concernente le funzioni del predetto Comitato per i problemi dello spettacolo;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che istituisce il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2002 contenente per l'anno 2003 i criteri e le modalita' di intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche in Italia ed all'estero, nonche' per l'attivita' svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica;
Ritenuto opportuno procedere, per l'anno 2004, ad una ridefinizione dei suddetti criteri e modalita' di intervento;
Ritenuto, anche ai fini di una semplificazione procedurale e di un utilizzo piu' razionale ed efficace delle risorse finanziarie, di stabilire un criterio volto alla individuazione delle iniziative a valenza nazionale o internazionale, con effetti diversi rispetto alle iniziative di valenza locale;
Sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione cinema, che si e' espresso in data 23 ottobre 2003 sulla proposta di modifica dei criteri e modalita' di intervento suddetti;
Decreta:
Sono approvati, per l'anno 2004, gli allegati criteri e modalita' di intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche in Italia e all'estero, nonche' i criteri di attribuzione dei contributi alle associazioni nazionali di cultura cinematografica per l'attivita' svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica.
Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo.
Roma, 13 novembre 2003

Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 250
 
FONDI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE
ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Criteri e modalita' di intervento
I criteri per le erogazioni di cui agli articoli 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, limitatamente alle attivita' cinematografiche all'estero, sono cosi' articolati: Criteri di ammissibilita' alla sovvenzione.
Le richieste di sovvenzione per iniziative e manifestazioni finalizzate alla sviluppo ed al potenziamento delle attivita' cinematografiche sul piano artistico, culturale e tecnico possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.
Requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilita' alla contribuzione. E' la copertura di almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative proposte con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle richieste alla direzione generale cinema.
Tale requisito non si applica alle associazioni nazionali di cultura cinematografica, agli enti locali ed istituzioni pubbliche, nonche' ai «progetti speciali».
Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerate ammissibili ai fini della contribuzione, oltre alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale personale dipendente fisso). Essi devono comunque essere contenuti in un limite massimo del 30% del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative promozianali all'estero). Criteri di valutazione e di giudizio della commissione.
1. Iniziative di valenza nazionale e internazionale.
La Commissione consultiva cinema stabilisce quali una tra le iniziative per le quali e' stata presentata all'Amministrazione - richiesta di contributo - debba essere definita «di valenza nazionale o internazionale».
Tale definizione sara' attribuita sulla base di uno o piu' dei seguenti elementi:
tradizione e qualificazione culturale e cinematografica dell'iniziativa;
consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;
riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di enti locali e/o di stati esteri e/o di organismi europei e/o di organismi internazionali;
rilevanza dell'iniziativa nella sua globalita', con particolare riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di opere filmiche di accertata validita' artistica e di non facile collocazione nel circuito commerciale;
per le iniziative editoriali: tradizione, frequenza, tiratura, distribuzione in Italia ed all'estero nonche' rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica;
per le cineteche e iniziative di conservazione: consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario. Percentuale del budget finanziabile.
a. Per le iniziative di valenza nazionale e internazionale, intraprese da soggetti proponenti finanziati da piu' di 5 anni, potra' essere assegnato un contributo fino a copertura del 100% del costo residuale.
b. Per le iniziative nazionali ed internazionali finanziate, intraprese da soggetti proponenti finanziati da meno di 5 anni, potra' essere assegnato un contributo fino a copertura del 50% del costo residuale.
2. Iniziative di valenza locale.
La Commissione consultiva cinema - sempre che le possibilita' finanziarie lo permettano - valutera' caso per caso tutte le istanze non definite di valenza nazionale e internazionale e per ciascuna di esse esprimera' preventivamente un parere sulla sovvenzionabilita' o meno del progetto esaminato (sia che si tratti di istanze presentate per la prima volta, che di istanze gia' sovvenzionate).
Tale valutazione viene espressa dalla Commissione sulla base di uno o piu' dei seguenti elementi:
la validita' culturale del progetto ed il livello artistico della sua realizzazione;
qualificata direzione artistica e tecnica;
originalita' e novita' del progetto (anche in relazione alle aree geografiche nella quali l'iniziativa viene organizzata);
capacita' di promuovere la cultura cinematografica in aree scarsamente servite;
risonanza dell'iniziativa sulla stampa;
iniziativa volta alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio filmico;
congruita' dei costi preventivati e consuntivati.
3. Progetti speciali.
Sono definiti tali le iniziative per le quali sia stata presentata domanda di contributo o su esplicito invito dell'Amministrazione stessa o da soggetti esterni in presenza di iniziative straordinarie di particolare rilevanza.
Per essi l'Amministrazione si riserva la facolta' di intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.
Il contributo assegnato per i progetti speciali potra' coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.
L'approvazione dei progetti speciali e' di competenza della Commissione (che terra' conto degli elementi che avranno motivato l'invito dell'Amministrazione o la richiesta del soggetto proponente).
4. Integrazioni.
L'Amministrazione, in presenza di circostanze rilevanti e motivate, su istanza dell'interessato, puo', sentita la Commissione consultiva per il cinema, disporre un'integrazione del contributo assegnato, previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e comunque a condizione che per ciascuna iniziativa siano esposti un deficit superiore, nonche' un importo di uscite superiori a quelle preventivate.
5. Riesami.
I progetti gia' esaminati, con parere negativo, dalla Commissione non potranno essere riesaminati nuovamente nel corso dello stesso anno.
6. Presentazione delle istanze.
Le istanze di sovvenzione (compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione) dovranno essere presentate alla Direzione generale per il cinema entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui e' prevista la realizzazione dell'iniziativa (per le raccomandate fara' fede il timbro indicante la data di spedizione), eccettuata la scadenza per il presente anno fissata al 31 dicembre 2003.*
Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno esaminate, nell'ambito delle risorse ancora disponibili, successivamente a quelle presentate entro il termine ordinario.
Tali termini sono perentori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Le istanze dovranno essere corredate da una marca da bollo di Euro 10,33 e dalla fotocopia del documento del legale rappresentante.
Tutte le istanze verranno istruite in ordine cronologico dall'Amministrazione.
Nel caso di soggetti che abbiano gia' ricevuto sovvenzioni per la realizzazione di iniziative negli anni precedenti, le nuove istanze saranno valutate solo dopo la presentazione dei consuntivi relativi alle suddette sovvenzioni.
7. Presentazione del consuntivo.
Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato nell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attivita'. In caso contrario l'Amministrazione chiedera' il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.
Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, cosi' come richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ispezioni. Le autocertificazioni possono essere presentate avvalendosi dei moduli predisposti dall'amministrazione.
Sono rendicontabili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attivita'.
Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro deve essere certificato da parte di un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente, iscritto al registro dei revisori attestante le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
In caso di deficit inferiore alla somma assegnata, quest'ultima sara' automaticamente decurtata dagli uffici.
Nel caso di mancata realizzazione di una iniziativa, il relativo contributo sara' revocato.
Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicita' della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.
8. Acconti.
Ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346, possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni - che ne facciano richiesta - sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.
* Il termine del 31 dicembre 2003 e' prorogato con provvedimento del direttore generale del cinema al 16 gennaio 2004.
Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti gia' beneficiari di sovvenzioni che abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti e che abbia ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni.

ASSOCIAZIONI NAZIONALI E CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA

Criteri e modalita' di intervento.
I criteri per le erogazioni di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono cosi' articolati:
1. Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla quota-struttura (organizzazione - realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi alla data di presentazione della domanda). Per ogni circolo sara' assegnato un punteggio che tiene conto degli abitanti per circolo di ogni regione, secondo la seguente tabella:
circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1;
circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta: punti 2;
circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3.
2. Il restante 50% (quota-programma) sara' assegnato sulla base dell'attivita' svolta nell'anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il finanziamento. La valutazione della commissione, infatti, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti nell'anno precedente, si basera' anche sulla programmazione dei circoli aderenti. In particolare saranno valutati i seguenti elementi:
percentuale di film italiani o europei programmati;
frequenza delle proiezioni;
politiche di incentivazioni al pubblico;
programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;
attivita' varie di diffusione della cultura cinematografica;
qualita' e quantita' di eventuali pubblicazioni;
progetti organizzati in comune tra le associazioni.
3. Le predette associazioni sono esonerate dall'obbligo della copertura parziale delle spese previste in bilancio.
4. Le domande di contributo, corredate dai bilanci di previsione e da una relazione sulle singole attivita' da programmare, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, eccettuata la scadenza per il presente anno fissata al 31 dicembre 2003.*
5. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sulle singole iniziative realizzate, dall'elenco dei circoli aderenti e dalla documentazione riferita alle suddette iniziative, deve essere presentato dall'Amministrazione competente entro il 28 febbraio di ogni anno.
6. Il rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 e' condizione inderogabile per la erogazione, nella misura massima del 70%, di acconti sui contributi concessi ogni anno, che saranno erogati ai sensi della sopra citata legge 2 ottobre 1997, n. 346.
 
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