Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 11 dicembre 2003, n. 364
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.
 
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2003, di euro 185.425 per l'anno 2004 e di euro 210.000 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1461):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro (ad interim) degli affari esteri (Berlusconi) il
31 maggio 2002.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 18 giugno 2002, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 luglio 2002 e il
7 maggio 2003.
Relazione scritta presentata il 17 giugno 2003 (atto
n. 1461-A - relatore sen. Forlani).
Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4210):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle
commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, e XIII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente,
il 25 settembre 2003 ed il 28 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 27 novembre 2002 e approvato il
2 dicembre 2003.
 
----> Vedere Accordo in lingua da pag. 5 a pag. 9 della G.U. <----

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA COOPERAZIONE SCIENTTFICA E
TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh di seguito denominati le "Parti contraenti"
DESIDEROSI di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due paesi e di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia,
RICONOSCENDO l'importanza della scienza e della tecnologia nelle economie nazionali di entrambi i paesi,
Hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO I
Le Parti contraenti promuoveranno, in conformita' con le loro rispettive leggi e regolamenti, la cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia fra i due paesi su di una base di uguaglianza e di reciproco profitto.
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare del Bangladesh saranno responsabili dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO II
La cooperazione in base al presente Accordo puo' includere quanto segue:
1) Scambio di scienziati, di ricercatori, di personale tecnico e di esperti;
2) Scambio di documentazione e d'informazioni di tipo scientifico e tecnologico;
3) Organizzazione congiunta di seminari scientifici e tecnologici, di convegni, di conferenze e di altre riunioni;
4) Messa in opera di una ricerca in comune e di sperimentazioni in materie scientifiche e tecnologiche d'interesse reciproco, nonche' scambio dei risultati;
5) Borse di studio post-universitarie per corsi di formazione e di specializzazione negli istituti scientifici dei due paesi;
6) Trasferimento di tecnologia fra le Parti contraenti in conformita' con i rispettivi livelli di sviluppo;
7) Qualsiasi altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica come concordata fra le Parti contraenti.

ARTICOLO III
1. In vista di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti contraenti incoraggeranno, ove necessario, la conclusione di intese supplementari per svolgere, attivita' di cooperazione fra le loro istituzioni governative, istituti di ricerca, universita' ed altri enti pertinenti nel quadro del presente Accordo. Tali intese saranno stipulate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti in vigore nei due paesi.
2. Le intese di cui al paragrafo 1 del presente Articolo includeranno i termini e le condizioni nonche' le procedure da seguire per particolari attivita' di cooperazione, ed altre questioni rilevanti, ivi comprese quelle relative alla protezione dei diritti della proprieta' intellettuale.

ARTICOLO IV
In considerazione delle priorita' dei rispettivi paesi nel campo della scienza e della tecnologia, le Parti contraenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come previsto all'Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- Agricoltura, pesca, allevamento di bestiame, e alimentazione; - Scienze terrestri, meteorologia e oceanografa; - Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.); - Tecnologie dell'informazione; - Energia e ambiente; - Materiali d'avanguardia e superconduttori; - Spazio e astronomia; - Sanità, bio-medicina e biotecnologie; - Progettazione e telecomunicazioni; - Tecnologie applicate alla protezione ed alla conservazione dei
beni culturali; - Ogni altro settore da convenire fra le Parti.

ARTICOLO V
1. Al fine di garantire condizioni ottimali per l'attuazione del presente Accordo, le Parti contraenti istituiranno un Comitato congiunto sulla cooperazione scientifica e tecnologica, composto da rappresentanti designati dalle Parti contraenti.
2. I compiti del Comitato congiunto saranno i seguenti:
A - Controllo dell'avanzamento delle attivita' di cooperazione in base al presente Accordo;
B - Determinazione di nuovi settori di cooperazione in base al presente Accordo;
C - Discussione su altre questioni connesse al presente Accordo.
3. Il Comitato congiunto si riunira', ove necessario, alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare del Bangladesh in date reciprocamente stabilite.

ARTICOLO VI
Ciascuna Parte provvedera' a tutte le agevolazioni necessarie per l'entrata, il soggiorno e l'uscita del personale che partecipa ufficialmente ai progetti di cooperazione. Questo personale sara' soggetto a disposizioni nazionali in vigore nel paese di accoglienza e non potra' intraprendere alcuna attivita' estranea alle proprie funzioni ne' ricevere, senza l'autorizzazione preliminare di entrambe le Parti, compensi oltre quelli stabiliti.

ARTICOLO VII
Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente le agevolazioni amministrative e fiscali necessarie per l'entrata e l'uscita delle attrezzature e dei materiali da utilizzare per la realizzazione dei progetti, in conformita' alle loro legislazioni nazionali.

ARTICOLO VIII
Le Parti contraenti si faranno carico delle spese incorse in connessione alle attivita' di cooperazione in base al presente Accordo, in base al principio di parita' e di reciprocita', e secondo la loro disponibilita' di risorse finanziarie.

ARTICOLO IX
Il presente Accordo non pregiudica la validita' o l'esecuzione di qualsiasi obbligo derivante da altri accordi o trattati internazionali stipulati dall'una o dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO X
1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale entrambe le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne, e rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni. Sara' automaticamente prorogato per un altro quinquennio e successivamente rinnovato nello stesso modo. Fino a quando una delle Parti non notifichi all'altra, per iscritto, tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, il suo desiderio di' porre fine all'Accordo.
2. IL presente Accordo puo' essere riveduto per reciproco consenso. Ogni revisione o cessazione del presente Accordo diverra' effettiva, fatti salvi i diritti e gli obblighi contratti o incorsi in base al presente Accordo prima della data di tale revisione o cessazione.
In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo
Fatto a Roma, il 4 dicembre 2000, in due originali, ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH
Ugo INTINI Abul Hasan CHOWDHURY
 
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