Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio della provincia di Napoli in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi. (Ordinanza n. 3330).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi nel territorio della provincia di Napoli;
Considerata la situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di igiene e sanita' pubblica determinata dall'estrema precarieta' degli insediamenti delle comunita' nomadi presenti nel territorio della provincia di Napoli;
Considerato in particolare, il contesto di estrema criticita' in cui versa il comune di Caivano, dove i nomadi presenti sul territorio hanno occupato delle aree destinate ad insediamenti produttivi, cosi' impedendo la realizzazione delle opere programmate e la messa in sicurezza di detti luoghi;
Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la nota del prefetto di Napoli del 1° dicembre 2003;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto di Napoli e' nominato commissario delegato limitatamente al comune di Caivano per l'emergenza determinatasi nel territorio della provincia di Napoli in relazione alla presenza di insediamenti di comunita' nomadi.
2. Il commissario delegato, per il superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvede alla realizzazione in termini di somma urgenza ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, di un'area attrezzata e delle opere funzionali alla medesima nel comune di Caivano, da destinare a struttura ricettiva delle comunita' nomadi attualmente presenti sul territorio del medesimo comune, sulla base del progetto gia' approvato dalla provincia di Napoli.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di interventi, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici degli enti locali territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle attivita' tecniche ed amministrative comunque connesse all'attuazione della presente ordinanza, puo' avvalersi del personale in servizio presso l'ufficio territoriale di Governo di Napoli, fino ad un massimo di cinque unita'. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione, fino al 31 marzo 2004, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennita' correlata su base mensile pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a societa' di ingegneria nonche' a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del soggetto attuatore, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 
Art. 4.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato e' autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni:
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9,10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17.
 
Art. 5.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato provvede, nel limite di Euro 620.000,00, a valere sulle risorse stanziate allo scopo dalla regione Campania ed attualmente disponibili sul bilancio della provincia di Napoli.
2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite su una apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al prefetto di Napoli - commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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