Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 11 dicembre 2003, n. 362
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.
 
ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3. 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 263.140 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 276.925 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli



LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2035):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 26 febbraio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede
referente, l'8 aprile 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 27 maggio e il 4
giugno 2003.
Relazione scritta presentata il 24 giugno 2003 (atto n.
2035/A - relatore sen. Martone).
Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4217):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, V, VII, e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
25 settembre 2003, 28 e 30 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 27 novembre 2003 e approvato il 2
dicembre 2003.



 
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico ma anche attraverso piu' sviluppate relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, e in generale in tutte le manifestazioni della cultura popolare,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Le Parti Contraenti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sui loro territori, ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.
Art. 2. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e di ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Art. 3. Ciascuna delle Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali e scolastiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le Associazioni culturali.
Le parti si impegnano a concedere le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette Istituzioni.
Art. 4. Ciascuna delle Parti favorira' l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Universita' e in altri istituti di istruzione Superiore, nonche' nelle Istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e di Lettorati.
Art. 5. Ciascuna delle Parti offrira', su base di reciprocita', e secondo le rispettive possibilita', borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso Istituzioni similari quali Accademie e Conservatori, nei settori umanistico, artistico e scientifico.
Art. 6. Ciascuna delle Parti rafforzera' la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare la pubblicazione e le traduzioni di opere di letteratura, arte, scienze, tecnica e educazione dell'altra parte.
Ugualmente le parti favoriranno la partecipazione alle Fiere del libro, e lo scambio delle suddette pubblicazioni.
Art. 7. Le Parti promuoveranno nell'altro Paese mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.
Art. 8. Le Parti incrementeranno la collaborazione nel settore della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festival, Rassegne Cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.
Il Governo italiano prestera' assistenza, secondo le proprie possibilita', alla creazione di Scuola di Cinematografia o enti similari in Ecuador.
Art. 9. Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi, Biblioteche e istituzioni museali attraverso lo scambio di materiale e di esperti.
Art. 10. Le Parti favoriranno scambi di informazicni e incontri sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.
Art 11. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventu'.
Art. 12. Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi Radiotelevisivi.
Art. 13. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi attraverso:
gli accordi e le intese tra Istituzioni dei due Paesi operanti nei settori delle scienze di base ed applicate;
la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
lo scambio di docenti e ricercatori;
la partecipazione di ricercatori e tecnici a corsi di perfezionamento e aggiornamento scientifico e tecnologico;
l'organizzazione di convegni seminari ed esposizioni scientifiche;
lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.
Art. 14. Le parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, e faciliteranno l'attivita' delle missioni archeologiche italiane operanti in Ecuador e l'invio di tecnici ecuadoriani per assistere in Italia a corsi sulla materia in questione.
Le Parti incoraggeranno e sosterranno le iniziative rivolte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro del patrimonio culturale.
Art. 15. Le Parti si impegnano a cooperare per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e concordano di prendere le opportune misure a tal fine.
Le Parti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle prescritte disposizioni di Legge di entrambi i Paesi.
Art. 16. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunira' alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni quattro anni, incaricata di esaminare il progresso della Cooperazione Culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.
Art. 17. Il presente Accordo avra' durata illimitata e entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data nella quale le Parti si siano reciprocamente notificate, per via diplomatica, l'avvenuto compimento delle procedure interne all'uopo previste.
Esso potra' essere denunciato per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle Parti. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.
La denuncia del presente Accordo non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo fino al loro compimento, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.
Art. 18. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente Accordo sara', per quanto possibile, composta amichevolmente per le vie diplomatiche.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Quito, l'otto del mese di febbraio dell'anno millenovecentonovantanove, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Senatore Patrizia Toia Jose' Ayala Lasso
SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTRO DE RELACIONES
AGLI AFFARI ESTERI EXTERIORES
 
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