Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2003
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e dalle province autonome di Bolzano e Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;
Viste le motivate richieste delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e delle province autonome di Bolzano e Trento;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 18 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) di seguito elencati:
Arsenico 50 &greco;mg/l;
Boro 3 mg/l;
Cloriti 1,3 mg/l;
Fluoro 2,5 mg/l;
Vanadio 160 &greco;mg/l.
2. Entro i suddetti VMA possono essere concesse deroghe dalle autorita' regionali e provinciali fino al 25 dicembre 2004. L'eventuale rinnovo e' vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate, nonche' all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma 2.
3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorita' regionali e provinciali possono valutare l'opportunita' di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. Le regioni o le province autonome hanno l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
 
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorita' regionali e provinciali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le autorita' d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualita' delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36 del 1994, che e' parte integrante del Piano d'Ambito.
3. Le regioni o le province autonome garantiscono che i gestori attuino i correttivi gestionali di competenza, in conformita' alle misure adottate dalle Autorita' d'Ambito, necessari al ripristino della qualita' delle acque.
 
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2003, n. 31.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.
La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:
a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti di deroga;
b) il programma di controllo con individuazione della frequenza dei parametri interessati dal presente decreto.
 
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
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