Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003
Ripartizione tra i singoli istituti universitari delle assunzioni di personale autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Visto il comma 5 dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220.000.000 di euro e che, a tale fine, e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 220.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca, ad avvalersi di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 6.967 unita' corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 219.783.023 euro, di cui 170 unita' concernenti le universita' corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 8.000.000 di euro, di cui 2.666.000 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004;
Visto il comma 4 dell'articolo unico relativo al citato decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 il quale prevede che il contingente di assunzioni di personale autorizzato in favore delle universita' e' ripartito tra i singoli istituti universitari su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, mediante istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al settore dell'universita' dal citato decreto presidenziale del 31 luglio 2003;
Viste le note n. 2016 del 7 ottobre 2003, n. 2167 del 30 ottobre 2003 e n. 2257 dell'11 novembre 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con le quali il medesimo Ministero ha individuato, su proposta della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), i criteri ai fini della ripartizione del contingente di personale e delle risorse finanziarie previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 da assegnare ai singoli atenei;
Visti i criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che tengono conto delle proposte presentate dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) con la nota n. 78 6-3 del 23 settembre 2003;
Considerato che i citati criteri tengono conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, nonche' del rapporto tra spesa 2002 per assegni fissi al personale di ruolo e Fondo di finanziamento ordinario (FFO) assegnato nello stesso esercizio, degli atenei sottofinanziati rispetto a quanto previsto dal Fondo di finanziamento ordinario e lontani dal limite del 90% previsto dall'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' sulla base del minore rapporto docenti/studenti;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste di autorizzazione all'assunzione di determinate professionalita' ritenute indispensabili e necessarie al fine di assicurare il funzionamento delle singole universita', quali ricercatori universitari;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal Fondo di cui al comma 5 dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale gia' dipendente di pubbliche amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover ripartire, tenuto conto delle richieste pervenute e delle proposte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) ed ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il contingente di personale pari a 170 unita', corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 8.000.000 di euro di cui 2.666.000 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004, autorizzato con il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 e con l'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.

1. Il contingente di 170 unita' concernenti le universita', corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 8.000.000 di euro, di cui 2.666.000 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004 autorizzato, ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003, e' ripartito tra i singoli istituti universitari come risulta dalla tabella allegata al presente decreto.
2. I singoli atenei di cui al comma 1 che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle richieste ed autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 289, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente decreto.
3. Le universita' di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2003, nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'Unita' previsionale di base (UPB) 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale - capitolo 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 344
 
tabella
(art. 1, comma 1)

=====================================================================
UNIVERSITA' | AUTORIZZAZIONI |ONERI 2003 |ONERI 2004 ===================================================================== ANCONA | 4 | 57.319| 172.000 BARI | 1 | 17.329| 52.000 BOLOGNA | 10 | 166.625| 500.000 CAGLIARI | 2 | 26.660| 80.000 CALABRIA | 5 | 84.979| 255.000 CASSINO | 1 | 22.661| 68.000 CATANIA | 6 | 102.308| 307.000 LECCE | 5 | 80.980| 243.000 MACERATA | 3 | 40.657| 122.000 MESSINA | 3 | 43.323| 130.000 MILANO | 2 | 36.324| 109.000 MILANO - POLITECNICO | 10 | 166.625| 500.000 MODENA | 2 | 33.658| 101.000 NAPOLI - FEDERICO Il | 3 | 42.323| 127.000 PADOVA | 7 | 111.972| 336.000 PALERMO | 8 | 66.650| 200,0001 PARMA | 5 | 70.982| 213.000 PERUGIA | 2 | 16.663| 50.000. ROMA - LA SAPIENZA | 5 | 91.644| 275.000 ROMA - TOR VERGATA | 2 | 24.994| 75.000 SALERNO | 5 | 109.639| 329.000 SASSARI | 1 | 16.329| 49.000 TORINO | 5 | 111.972| 336.000 TORINO - POLITECNICO | 4 | 55.653| 167.000 UDINE | 2 | 29.326| 88.000 TUSCIA (VT) | 1 | 8.665| 26.000 VENEZIA - IST ARCHITETTURA | 1 | 11331| 34.000 BASILICATA | 1 | 9.664| 29.000 MOLISE (CB) | 1 | 9.998| 30.000 VERONA | 6 | 100.975| 303.000 NAPOLI - IST. NAVALE | 3 | 41.656| 125.000 BRESCIA | 5 | 79.314| 238.000 REGGIO CALABRIA | 1 | 8.998| 27.000 BARI - POLITECNICO | 1 | 22.994| 69.000 NAPOLI - Il UNIVERSITA' | 6 | 99.975| 300.000 BERGAMO | 2 | 32.992| 99.000 CHIETI - G. D'ANNUNZIO | 5 | 83.979| 252.000 L'AQUILA | 2 | 25.327| 76.000 ROME - TRE | 6 | 100.308| 301.000 TERAMO | 1 | 16.663| 50.000 SANNIO | 1 | 18.995| 57.000 CATANZARO | 2 | 31.659| 95.000 MILANO BICOCCA | 9 | 138.632| 416.000 INSUBRIA | 2 | 30.992| 93.000 PIEMONTE ORIENTALE | 2 | 32.325| 97.000 FOGGIA | 5 | 76.648| 230.000 SCUOLA NORM DI PISA | 1 | 16.996| 51.000 SC. SUP. ST. UN. P. PISA | 1 | | 49.000 SISSA - TRIESTE | 1 | 10.660| 32.000 IUSM - ROMA | 1 | 12.330| 37.000 TOTALE GENERALE | 170 | 2.666.000| 8.000.000
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone