Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 5 dicembre 2003, n. 9464
Legge n. 488/1992 - Ulteriori modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, concernenti le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai settori, rispettivamente, industria, turismo e commercio nelle aree depresse del Paese.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'Ance
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
Con il decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della legge n. 488/1992. Si ritiene dunque necessario fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di tali modifiche, nonche' ulteriori specifiche indicazioni operative per l'accesso alle agevolazioni.
Ai fini di cui sopra, le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 di cui alle circolari esplicative n. 900315 del 14 luglio 2000 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000), nel seguito indicata con circolare industria, n. 900516 del 13 dicembre 2000 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 9 gennaio 2001), nel seguito indicata con circolare turismo e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 24 febbraio 2001), nel seguito indicata con circolare commercio, sono modificate come di seguito riportato. 1. Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili.
1.1. Con riferimento al punto 2.1 delle circolari industria, turismo e commercio, per quanto riguarda la condizione di accesso alle agevolazioni, prevista dalle disposizioni comunitarie, riguardante l'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa in misura non inferiore al 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili, si precisa che tali apporti, oltre che nelle forme previste dal punto 6.2 delle predette circolari, possono avvenire anche attraverso il ricorso ad altre fonti di copertura finanziaria dell'investimento, purche' esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Ai fini della verifica di tale limite del 25%, l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale.
Alla luce di quanto sopra, il capitale proprio da considerare ai fini dell'indicatore n. 1 non presenta piu' alcun limite inferiore, ferma restando ogni valutazione istruttoria della banca concessionaria in merito alla validita' del programma di investimenti ed all'adeguatezza della copertura finanziaria dello stesso.
1.2. Il punto 2.8 della circolare industria e' cosi' sostituito:
«2.8. Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'allegato n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimenti. Tale contributo e' elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unita' produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Per i programmi di investimento classificati "grandi progetti"", di cui al successivo punto 6.1, punto i), le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti nei limiti delle misure massime di cui al citato allegato n. 1. Nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unita' produttiva si applica la misura relativa al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella scheda tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4)»."
1.3. Il punto 2.5 della circolare turismo e' cosi' sostituito:
«2.5. Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'allegato n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita' locale oggetto del programma di investimenti. Tale contributo e' elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unita' locale esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Per i programmi di investimento classificati "grandi progetti", di cui al successivo punto 6.1, punto i), le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti nei limiti delle misure massime di cui al citato allegato n. 1. Nel caso in cui l'unita' locale insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unita' locale si applica la misura relativa al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti"", ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella scheda tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4)»."
1.4. Il punto 2.5 della circolare commercio e' cosi' sostituito:
«2.5 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'Allegato n. 5 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita' locale. Tale contributo e' elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unita' locale esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Nel caso in cui l'unita' locale insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unita' locale si applica la misura relativa al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie)»."
1.5. Nel punto 2.10 delle circolari industria, turismo e commercio, al terzo alinea e' eliminata la parola «massima» e al sesto alinea sono eliminate le parole da «e riducendo a dall'impresa».
1.6. Nell'appendice alle circolari industria, turismo e commercio, nella Formula n. 2, con X deve intendersi la misura dell'agevolazione spettante in relazione alla tipologia del programma di investimenti da agevolare, espressa in punti percentuali/100; il valore di X e' pertanto pari ad 1 per i nuovi impianti, 0,9 per gli ampliamenti o 0,8 per tutte le altre tipologie. 2. Spese ammissibili e business plan.
2.1. Con riferimento al punto 3.9 delle circolari industria e turismo, relativamente alla realizzazione di un programma di investimenti o di una parte dello stesso con la modalita' del cosiddetto «chiavi in mano», tenuto conto che nessun contributo puo' essere commisurato a prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, si forniscono le seguenti disposizioni, fermo restando quanto gia' disciplinato con le circolari stesse.
Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per se' non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
il contratto «chiavi in mano» dovra' contenere l'esplicito riferimento alla pratica di agevolazioni legge n. 488/1992; esso dovra' quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazioni;
al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra' essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o della Banca concessionaria o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovra' essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovra' essere custodita e reperibile la predetta documentazione di spesa.
Le predette disposizioni valgono per tutti i contratti non ancora stipulati alla data di pubblicazione della presente circolare. 3. Presentazione delle domande.
3.1. In allegato alle circolari industria, turismo e commercio e' riportato l'elenco delle undici banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie medesime. Tenuto conto di alcuni aggiornamenti nel frattempo intervenuti, si riporta in allegato l'elenco delle banche concessionarie e degli istituti collaboratori aggiornato alla data della presente circolare. 4. Graduatorie e concessioni provvisorie.
4.1. Al punto 6.1 delle circolari industria e turismo, al penultimo capoverso, dopo la parola «contrassegnato»" sono inserite le seguenti parole: «dal n. 3 si applica esclusivamente alle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti"" e quello contrassegnato». 5. Revoche.
5.1. Con riferimento al punto 9.1 delle circolari industria, turismo e commercio, in relazione al divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 con altri «aiuti di stato»" aventi ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle agevolazioni stesse, si precisa che tale divieto non riguarda gli aiuti concessi secondo la regola del «de minimis» sugli stessi beni oggetto del programma. 6. Documentazione a corredo del modulo di domanda.
6.1. Al punto 8) dell'allegato n. 11 della circolare industria, al punto 11) dell'allegato n. 8 della circolare turismo e al punto 8) dell'allegato n. 12 della circolare commercio, dopo le parole «... quello/i disponibile/i"», le parole «e la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi due anni (per le societa' di capitale, i bilanci);» sono sostituite dalle seguenti: «. In caso di societa' deve essere inoltre trasmessa la situazione patrimoniale dei soci (bilanci per le societa' di capitale), nonche' le dichiarazioni dei redditi dei soci stessi riferite agli ultimi due anni.». 7. Ulteriori modifiche e indicazioni per i bandi del settore industria.
7.1. Al punto 2.6 della circolare industria, nel penultimo capoverso le parole da «(G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998)»;" a «(30.000 euro)»" sono sostituite dalle seguenti: « (G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002)» .
7.2. Al punto 6.1, quinto capoverso della circolare industria, dopo le parole «di cui alle precedenti lettere a) e b)» sono eliminate le seguenti parole: "«, e di una limitazione del 5% nei confronti delle imprese operanti nei settori dei servizi» e dopo le parole «della medesima graduatoria» sono eliminate le seguenti parole «; nel caso di graduatorie speciali per settori, in considerazione della particolarita' delle stesse, le imprese di servizi eventualmente indicate dalla regione non saranno soggette alla predetta limitazione del 5%».
7.3. A partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione per le imprese artigiane, con le modalita' semplificate di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2002 (G.U.R.I. n. 38 del 15 febbraio 2003) ed alla circolare ministeriale n. 946364 del 7 ottobre 2003 (S.O. n. 168 alla G.U.R.I. n. 261 del 10 novembre 2003), le domande di agevolazione rispondenti ai relativi requisiti di ammissibilita' non possono essere presentate - anche se a titolo di riformulazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento - a valere sul bando ordinario del settore industria".
7.4. Per le domande rispondenti ai requisiti di ammissibilita' di cui al precedente punto 7.3 eventualmente presentate ovvero riformulate o inserite automaticamente sul bando ordinario del 2003 del settore «industria»" (17° bando) anteriormente alla data di apertura del primo bando relativo alle imprese artigiane, le imprese interessate possono decidere se mantenere le domande stesse sul bando ordinario ovvero se ripresentarle, necessariamente con le modalita' previste dalla suddetta circolare e nei termini previsti, sul bando per le imprese artigiane; in quest'ultimo caso, si considera quale data di presentazione della domanda, quella della domanda originaria. Alla suddetta ripresentazione si deve necessariamente ricorrere per le domande per le quali l'impresa, alla data di apertura del primo bando per le imprese artigiane, non ha ancora provveduto, ricorrendone le condizioni, alla riformulazione o all'inserimento automatico. Ai fini di cui sopra, l'impresa interessata alla suddetta ripresentazione deve:
a) presentare alla banca concessionaria o all'istituto collaboratore destinatario della domanda originaria, entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande relativo al bando ordinario del 2003 del settore «industria», una specifica istanza di ritiro della domanda stessa; la banca concessionaria o l'istituto collaboratore provvede ad attestare tempestivamente ad Artigiancassa S.p.a. la data di presentazione di detta domanda originaria, allegando copia del relativo modulo;
b) allegare alla domanda ripresentata sul bando relativo alle imprese artigiane copia dell'istanza di cui alla precedente lettera a).
Roma, 5 dicembre 2003
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 51 a pag. 55 <----
 
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