Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2003 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
COMUNICATO
Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (in vigore dal 1° gennaio 2004).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Regolamento di formazione professionale continua del dottore
commercialista (in vigore dal 1 gennaio 2004).

Art. 1

Formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:

a) e' attivita' di aggiornamento e di approfondimento, in forma
collettiva, delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle
materie oggetto di esercizio dell'attivita' professionale del
dottore commercialista. Non sostituisce, ma completa lo studio e
l'approfondimento individuali che sono presupposti per l'esercizio
dell'attivita' professionale; b) e' volta ad assicurare e garantire che il dottore commercialista
iscritto nell'albo mantenga, approfondisca ed estenda la propria
competenza tecnica e professionale; c) e' diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai
sensi dell'art. 25, lettera b), dell'Ordinamento della professione
di dottore commercialista. Il suo svolgimento e' uno dei
presupposti per la correttezza, la qualita' e il pregio della
prestazione professionale; d) e' svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione
intellettuale del dottore commercialista ed e' garanzia di tutela
dell'interesse pubblico; e) si realizza, di regola, mediante la partecipazione ad eventi
formativi, il cui svolgimento e' caratterizzato da interrelazione
e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto
conto della tipologia e delle modalita' di diffusione - anche
informatiche - degli eventi medesimi; f) si realizza, altresi', con lo svolgimento delle altre attivita'
formative di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

Art. 2

Attivita' di formazione professionale continua e crediti formativi
professionali

1. Per il dottore commercialista, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 5, costituiscono attivita' di formazione professionale continua, anche se svolte all'estero, quelle di seguito
indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari,
corsi, master ed eventi similari; b) svolgimento delle attivita' formative elencate nell'art. 3, comma
3; c) altre attivita' che saranno definite dal Consiglio Nazionale.

2. Le attivita' e gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attivita' professionale del dottore commercialista e, in particolare, le materie economico-aziendali, le materie giuridiche - tra cui il diritto commerciale, amministrativo, tributario, processuale civile e penale -, le attivita' professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Debbono avere altresi' ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attivita' professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali.
3. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali alle attivita' e agli eventi formativi in relazione al contenuto, alle modalita' di svolgimento e alla durata.
4. Il credito formativo professionale e' l'unita' di misura dell'impegno richiesto al dottore commercialista per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Art. 3

Accreditamento degli eventi formativi e delle attivita' formative
particolari

1. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali ai singoli eventi compresi nei programmi approvati,
valutando i seguenti elementi:
a) tipologia e modalita' di svolgimento dell'evento formativo;
b) durata effettiva dell'evento;
c) argomenti trattati;
d) qualifica dei relatori.

2. L'attribuzione dei crediti e' prevalentemente basata sulla durata dell'evento e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP.
3. Alle attivita' formative particolari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), i crediti formativi professionali vengono attribuiti in base alla seguente tabella:

==================================================================== Attivita' formative Crediti Limiti massimi
particolari attribuiti annuali -------------------------------------------------------------------- Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale 1 ora = 3 crediti max 15 -------------------------------------------------------------------- Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti dottori commercialisti 1 ora = 3 crediti max 15 -------------------------------------------------------------------- Pubblicazioni di natura tecnico-professionale 1 credito max 10 su argomenti compresi ogni 5 cartelle nell'Elenco delle materie di 1.500 battute oggetto di eventi formativi ciascuna -------------------------------------------------------------------- Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi 10 crediti max 10 -------------------------------------------------------------------- Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi 4 crediti max 4 -------------------------------------------------------------------- Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato 5 crediti max 5 -------------------------------------------------------------------- Partecipazione alle commissioni consultive del Consiglio Nazionale e degli Ordini 1 riunione = 1 credito max 10 -------------------------------------------------------------------- Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale 1 riunione = 2 crediti max 10 -------------------------------------------------------------------- Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi 1 riunione = 1 credito max 10 -------------------------------------------------------------------- Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie il numero di CFP oggetto di eventi formativi. e' pari al numero Gli esami suddetti devono di crediti formativi attribuire crediti universitari formativi universitari attribuiti all'esame max 10 --------------------------------------------------------------------

4. Per eccezionali motivi, l'attribuzione dei crediti formativi professionali agli eventi puo' essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell'evento, purche' l'Ordine abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di accreditamento.

Art. 4

Periodo formativo e impegno minimo

1. Il periodo di formazione professionale continua e' triennale. Il primo triennio formativo decorre dal 1 gennaio 2003 e termina il 31
dicembre 2005.
2. L'anno formativo decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e' richiesto un impegno minimo di novanta crediti formativi professionali da acquisire nell'arco di un triennio, con un minimo di venti crediti formativi annuali, di cui almeno tre derivanti da attivita' formative aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.

Art. 5

Obbligatorieta' della formazione professionale continua

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua e' obbligo deontologico per i dottori commercialisti iscritti negli albi tenuti dagli Ordini, indipendentemente dall'iscrizione in altri albi
professionali.
2. Ogni dottore commercialista sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi e le attivita' formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente.
3. Il dottore commercialista iscritto nell'albo e' tenuto a:

a) acquisire novanta crediti triennali, con un minimo di venti
crediti annuali. Almeno tre crediti annuali devono derivare da
attivita' formative aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle
lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione
dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di
eventi formativi; b) documentare l'attivita' di formazione effettivamente svolta, anche
mediante autocertificazione; c) esibire la documentazione all'Ordine di appartenenza secondo le
modalita' dallo stesso stabilite.

4. Per l'acquisizione dei crediti di cui alla lettera a) del comma precedente, il dottore commercialista puo' partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale.
5. L'iscritto puo' essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo:

a) maternita', servizio militare e civile, grave malattia o
infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione
dell'attivita' professionale per almeno sei mesi; b) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza
maggiore.

6. Puo' inoltre motivare l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo l'eta' del dottore commercialista, il cui limite, che non potra' essere inferiore a sessantacinque anni, e' rimesso alla determinazione degli Ordini.
7. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attivita' di formazione professionale continua.

Art. 6

Attribuzioni e compiti degli Ordini

1. Gli Ordini sono enti formatori. L'attivita' istituzionale degli Ordini comprende la formazione professionale continua dei dottori
commercialisti iscritti negli albi.
2. E' compito degli Ordini dare attuazione alle attivita' di formazione professionale continua e vigilare sull'effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti piu' opportuni.
3. In particolare gli Ordini:

a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte
di eventi formativi, predisponendo i relativi programmi; b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione
professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali
ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale
da enti finanziatori; c) regolano le modalita' del rilascio degli attestati di
partecipazione agli eventi formativi; d) verificano annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti piu'
opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale
e, a tal fine, possono chiedere agli iscritti l'esibizione della
documentazione relativa all'attivita' formativa svolta.

4. Ai fini della vigilanza, gli Ordini possono chiedere all'iscritto, in ogni momento, l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per l'ultimo triennio.
5. L'inosservanza dell'obbligo formativo e' valutata dall'Ordine, al termine del triennio formativo, ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento professionale, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine dell'istruttoria, l'Ordine decide sull'applicabilita' delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale.

Art. 7

Programmi di formazione professionale continua

1. Gli Ordini predispongono, anche di concerto tra loro e in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, il programma degli eventi formativi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in via anticipata rispetto allo svolgimento degli eventi programmati. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previo riscontro di conformita' degli argomenti in essi contenuti con quelli previsti
nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.
2. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma s'intende approvato e i crediti sono attribuiti agli eventi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento degli stessi.
3. I programmi vanno riferiti preferibilmente all'intero anno formativo e, comunque, devono riguardare periodi non inferiori al trimestre, salvo il disposto dell'art. 3, comma 4.
4. I programmi devono contenere e indicare:

a) la tipologia degli eventi formativi; b) gli argomenti oggetto di trattazione degli eventi formativi da
individuare tra quelli inclusi nell' Elenco delle materie oggetto
di eventi formativi; c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in
ore o frazioni di ore; d) le date previste di svolgimento degli eventi; e) il luogo di svolgimento degli eventi formativi, che - di regola -
rientra nella circoscrizione territoriale di competenza
dell'Ordine; se, in casi eccezionali, l'evento si tiene nella
circoscrizione territoriale di un altro Ordine, occorre non solo
indicare l'Ordine nella cui circoscrizione si tiene l'evento, ma
anche segnalare che quest'ultimo ha espresso il consenso allo
svolgimento dell'evento, nonche' gli accordi intercorsi per
effettuare la vigilanza e il rilascio delle attestazioni di
partecipazione; f) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile,
l'indicazione e la qualifica dei relatori.

5. Nel programma annuale devono essere contenuti argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi, onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi professionali annuali di cui all'art. 5, comma 3, lettera a).
6. Il programma formativo predisposto dall'Ordine non comprende le attivita' formative particolari, indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 3.
7. Gli eventi formativi organizzati dagli Ordini al di fuori del territorio italiano sono soggetti alla medesima normativa prevista per gli eventi organizzati in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine organizzatore.

Art. 8

Attuazione dei programmi

1. Ciascun Ordine, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza - anche di concerto con altri Ordini - il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalita' ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione degli iscritti nell'albo da
esso tenuto.
2. L'Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri (commissioni di studio, fondazioni di emanazione degli Ordini, associazioni, societa' cui l'Ordine partecipa) o conferendo apposito incarico a soggetti terzi (associazioni di categoria dei dottori commercialisti, istituti universitari, enti e imprese di formazione, uffici studi di enti pubblici e privati). In questo caso, il soggetto incaricato dall'Ordine svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, i singoli eventi e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilita' dell'Ordine. In nessun caso tale soggetto puo' avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale del dottore commercialista, poiche' esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

Art. 9

Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti 1. L'Ordine riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti nell'albo che partecipano agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale. I crediti formativi sono riconosciuti tenendo
conto del tempo di effettiva partecipazione agli eventi. 2. L'Ordine, altresi', riconosce agli iscritti i crediti formativi professionali derivanti dalle attivita' formative particolari indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 3. 3. Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi professionali, gli iscritti producono la documentazione dell'attivita' formativa svolta, anche mediante autocertificazione. 4. Il dottore commercialista puo' indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.). 5. L'Ordine valuta la possibilita' di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti negli albi, che abbiano assolto l'obbligo formativo.

Art. 10

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. Assiste gli Ordini nell'attuazione dei programmi di formazione professionale ed esercita le proprie
attribuzioni di vigilanza.
2. In particolare, il Consiglio Nazionale:

a) definisce l'elenco comprendente le materie professionali oggetto
degli eventi formativi di cui all'art. 2, comma 2; b) approva gli eventi formativi inseriti nei programmi degli Ordini e
attribuisce i relativi crediti formativi professionali; c) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini, anche
attraverso lo svolgimento di eventi formativi direttamente
realizzati.

3. Il Consiglio Nazionale inoltre coordina e vigila sullo svolgimento della formazione professionale continua per assicurare e garantire che i dottori commercialisti iscritti negli albi mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.
4. Il coordinamento e' volto ad assicurare che lo svolgimento degli eventi formativi sia caratterizzato da ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti i dottori commercialisti, da uniformita' di riconoscimento dei crediti formativi professionali e da pregio ed elevato livello culturale.
5. Inserita nella piu' generale attribuzione di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli Ordini, l'azione del Consiglio Nazionale e' orientata ad accertare che gli Ordini:

a) formino e inviino al Consiglio Nazionale i programmi periodici
contenenti gli eventi formativi che permettano agli iscritti negli
albi di conseguire almeno trenta crediti formativi annuali; b) attuino i programmi con l'obiettivo di realizzare le finalita'
indicate al comma 3 del presente articolo; c) accertino l'effettiva partecipazione agli eventi formativi da
parte degli iscritti negli albi.

Art. 11

Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalita' e procedure di svolgimento delle attivita' e degli eventi relativi alla formazione professionale
continua.
 
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