Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 dicembre 2003
Riconoscimento al sig. Moustafa Gaber Hussein di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Moustafa Gaber Hussein, nato a Behira (Egitto) il 19 febbraio 1969, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale egiziano di «Avocat», di cui e' in possesso, conseguito presso l'«Universita' di Alessandria (Egitto)» settembre 1992, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'«Universita' di Alessandria» nel settembre 1992;
Considerato inoltre che e' iscritto all'«Albo generale del sindacato degli avvocati» di Alessandria, n. 14961 dal 21 agosto 1996 nel registro di prima istanza e dal 28 agosto 2002 nel registro d'appello, come attestato dal «Sindacato degli avvocati» stesso;
Vista la determinazione della Conferenza dei servizi del 14 luglio 2003;
Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Lecco in data 3 marzo 2003 con scadenza in data 17 maggio 2005, per motivi di lavoro subordinato;
Visti gli articoli 6, n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Moustafa Gaber Hussein, nato a Behira (Egitto) il 19 febbraio 1969, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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