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| Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 2 dicembre 2003 |  | Conferimento   al   Consorzio   per   la   tutela   del  Franciacorta dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di  controllo  previste dal decreto 29 maggio 2001 per la D.O.C. «Terre di Franciacorta». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 109, recante l'attuazione  delle  direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del  4 giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle  condizioni per consentire  l'attivita'  dei  consorzi  volontari  di  tutela  e  dei consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio  2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo  2002  concernente  l'approvazione dello schema di piano dei controlli,  delle  relative  istruzioni e del prospetto tariffario ai fini  dell'applicazione  del  citato  decreto  ministeriale 29 maggio 2001;
 Visti  i  decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre  2001,  9 agosto  2002  e  31  luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio  2001,  relativo  alla  scadenza  della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;
 Visto  in  particolare  l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio  2003  che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi  di tutela che si siano candidati all'attivita' di controllo in  conformita' alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31  agosto  1995  e  successive  modifiche  con  il  quale  e'  stata riconosciuta  la D.O.C. del vino «Terre di Franciacorta» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Vista   la   richiesta  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  del Franciacorta,  con  sede  in Erbusco (Brescia), via Verdi, 53, munito dell'incarico  di  vigilanza  ai  sensi  dell'art.  19 della legge n. 164/1992,  intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita' di controllo di  cui  all'art.  2  del  decreto  ministeriale  29 maggio  2001 nei confronti  della  D.O.C.  del vino «Terre di Franciacorta», corredata della   relativa  documentazione  ed  in particolare  del  piano  dei controlli e del relativo tariffario;
 Considerato che la citata richiesta e' stata oggetto di valutazione nella  specifica riunione del 21 ottobre 2003 presso questo Ministero con  la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Lombardia;
 Vista  la  documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il  parere  favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli  e  sul  prospetto  tariffario  nella  citata  riunione del 21 ottobre 2003;
 Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione del  provvedimento  di  autorizzazione  nei  confronti  del Consorzio istante,  ai  sensi  dell'art.  2  del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  Consorzio  di  tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia),  via Verdi, 53, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo  previste  dal  decreto  ministeriale 29 maggio 2001 per la D.O.C.  del  vino  «Terre  di Franciacorta», nei confronti di tutti i produttori   (viticoltori,   vinificatori   e   imbottigliatori)  che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Il   Consorzio  di  tutela  autorizzato  del  vino  «Terre  di Franciacorta»,  di  seguito  denominato Consorzio autorizzato, dovra' assicurare  che, conformemente alle attivita' schematizzate nel piano di  controllo  approvato,  il  processo  produttivo  ed  il  prodotto certificato  con  la  D.O.C.  «Terre  di  Franciacorta» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.
 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
 a) la  regione,  la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  la  provincia  e  i comuni competenti per territorio di produzione della D.O.C. «Terre di Franciacorta» sono tenuti a mettere a  disposizione  del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in  particolare  gli albi dei vigneti ed i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici;
 b) preliminarmente   all'avvio   degli   adempimenti  di  propria competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico,  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura  competente  per  territorio  di  produzione  e' tenuta a verificare  l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi   all'attivita'   di  controllo,  da  parte  dei  produttori richiedenti   l'attribuzione   dell'attestazione   della   D.O.C.  in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti   indicati  nel  prospetto  tariffario  depositato  presso  il Ministero delle politiche agricole e forestali;
 c) la  regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  competenti  per territorio di produzione possono  delegare  al  Consorzio  autorizzato  le  funzioni  ad  esse attribuite  dalla  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  e dal decreto ministeriale  n.  256/1997  in materia di gestione e di controlli nel settore  dei  V.Q.P.R.D.;  in  particolare  la  camera  di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  puo'  delegare  il Consorzio autorizzato,  conformemente  al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  a rilasciare, limitatamente alla D.O.C.  «Terre  di Franciacorta», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
 d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  60  litri  la  dicitura «sottoposto  a  controllo  ai  sensi  del  decreto del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali  29 maggio  2001»  e la numerazione attribuita   dal  Consorzio  autorizzato  a  seguito  del  parere  di conformita'.  Fermo  restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura,  in  alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attivita'  di  monitoraggio  di  cui  all'art.  5,  comma 1, del presente  decreto,  e'  consentito  l'utilizzo  dell'indicazione  del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.   109,   attribuito   alla   partita   certificata   dalla   ditta imbottigliatrice  e  comunicato  dalla  medesima  ditta  al Consorzio autorizzato  al  momento del conseguimento del parere di conformita'. Il  sistema  di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere  comunicato  dal  Consorzio  autorizzato  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente   decreto.  Le  predette  indicazioni  devono  figurare  nel rispetto di una delle seguenti modalita' alternative:
 su  apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalita' di applicazione  sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i  vini  D.O.C.G.,  purche'  il  Consorzio  autorizzato  trasmetta al Ministero  delle  politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del  contrassegno  medesimo,  comunicando  altresi'  le  modalita' di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;
 nell'ambito  dell'etichettatura,  anche  a  margine  del  campo visivo  in  cui  sono  collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla  vigente  normativa  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di designazione  e  presentazione,  evitando  anche  in  tale  caso ogni possibile  confusione  con  le disposizioni sui contrassegni dei vini D.O.C.G.;
 e) in  deroga  alle disposizioni di cui precedente lettera d), in via   di   prima   applicazione   del  presente  decreto,  le  stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Fino a tale termine potranno  essere  pertanto  utilizzate  le  scorte di etichette prive della  dicitura  di  cui  alla  predetta  lettera  d) e il sistema di identificazione  numerico  sara' quello riferito al lotto, attribuito alla  partita  certificata  dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla   medesima  ditta  al  Consorzio  autorizzato  al  momento  del conseguimento del parere di conformita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  Consorzio  autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della D.O.C. «Terre  di  Franciacorta»,  cosi' come depositati presso il Ministero delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata, la composizione   del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 3.  Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Il  Consorzio  autorizzato  e'  sottoposto  alla  vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione  Lombardia,  ai  sensi  dell'art.  5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.
 2.  Il  Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di  fornire  agli  enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel  settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e   le  comunicazioni  previste  dalla  normativa  vigente  attinenti all'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il termine della validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sara'  fissato  dopo  l'ultimazione dell'attivita' di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.
 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato  del  rispetto  delle  prescrizioni previste nel presente decreto  e  puo'  essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle  politiche  agricole  qualora  vengano  meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 dicembre 2003
 Il direttore generale: Abate
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