Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 novembre 2003
Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di due societa' cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Teramo

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;
Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;
Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
Visto il decreto 21 giugno 2000, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ha conferito alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione entro il biennio di riferimento;
Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attivita' produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attivita' ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;
Vista la nota n. 1.470.234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attivita' produttive;
Visti gli atti di questo ufficio dai quali si rileva che le societa' cooperative di seguito elencate non hanno ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie relative al biennio 1997-1998 e 1999-2000;
Considerato che le sotto elencate cooperative sono state ulteriormente sollecitate al pagamento con raccomandata a.r., ritualmente pervenuta a ciascuna cooperativa, agli atti di questo ufficio;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:
1) cooperativa Agricola Bellantese COOPAB r.l. - sede Bellante (Teramo), costituita l'8 gennaio 1986, registro imprese n. 5714, pos. prov. n. 874/218861;
2) cooperativa Calzaturificio Vomano r.l. - sede Montorio al Montorio (Teramo), costituita il 18 marzo 1987, registro imprese n. 7139, pos. prov. n. 950/228323;
Avverso il presente decreto e' proponibile ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla pubblicazione al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, vicolo D'Aste n. 12 - Roma, ovvero entro sessanta giorni al T.A.R. Abruzzo.
Teramo, 28 novembre 2003
Il direttore provinciale reggente: Colaci
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone