Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003
Riorganizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'art. 7, in materia di autonomia organizzativa, e l'art. 11, comma 3, che prevede, con effetto dall'entrata m vigore dei decreti di organizzazione, che siano abrogate le norme di legge e di regolamento relative all'organizzazione degli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 in corso di registrazione e, in particolare l'art. 3, relativo alla dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Su proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

Decreta:

Art. 1.

Ufficio nazionale per il servizio civile

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, e' costituito come struttura generale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2.

Funzioni

1. L'Ufficio nazionale e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
 
Art. 3.

Direttore generale

1. IL DIRETTORE GENERALE , nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, e' responsabile della funzionalita' dell'Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale assegnato, coordina l'attivita' delle strutture a livello dirigenziale e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato.
2. IL DIRETTORE GENERALE , che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
3. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianita' nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento del Ministro competente, o del segretario generale, su proposta del direttore generale.
4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Ufficio nazionale, la direzione dell'Ufficio e' temporaneamente assunta dal direttore generale.
5. Alle dirette dipendenze del direttore generale operano il servizio rapporti istituzionali ed il servizio comunicazione.
 
Art. 4.

Organizzazione dell'Ufficio nazionale

1. L'Ufficio nazionale si articola in due uffici e undici servizi.
2. L'Ufficio del servizio civile cura:
a) la programmazione del servizio civile, con riferimento sia alla modalita' obbligatoria che a quella volontaria, e la verifica del suo corretto e utile svolgimento;
b) la stipula e l'aggiornamento delle convenzioni di cui all'art. 8, comma 2 della legge n. 230;
c) i provvedimenti di ammissione al servizio civile, la predisposizione della lista degli obiettori di coscienza, anche ai fini dell'eventuale richiamo, e la loro chiamata in servizio;
d) i provvedimenti concernenti le vicende modificative dello status dei giovani ammessi a prestare il servizio civile;
e) l'individuazione dei criteri per l'iscrizione all'albo nazionale degli enti di servizio civile, per la presentazione dei progetti d'impiego dei volontari e per lo svolgimento del servizio civile nazionale;
f) la tenuta dell'albo nazionale degli enti di servizio civile;
g) l'attivita' istruttoria e di approvazione dei progetti d'impiego dei volontari;
h) la predisposizione dei bandi per l'avvio al servizio civile nazionale;
i) l'assegnazione dei volontari ai progetti d'impiego;
j) la programmazione e la verifica delle attivita' di formazione degli obiettori, dei volontari e dei responsabili degli enti;
k) l'attivita' ispettiva e di controllo sugli enti, sugli obiettori e sui volontari;
l) studi, statistiche e documentazione.
L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi.
3. L'ufficio organizzazione e risorse cura:
a) la programmazione finanziaria, la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e il rendiconto annuale della gestione;
b) il controllo di gestione;
c) la gestione del personale;
d) la gestione e il funzionamento del sistema informatico, la gestione e la sicurezza delle reti e delle banche dati;
e) le attivita' di protocollo e archivio, il servizio di vigilanza e del centralino;
f) la trattazione delle questioni di carattere legale, con riferimento sia alla predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, sia all'interpretazione ed applicazione della normativa vigente che, infine, ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza dell'Ufficio nazionale.
L'Ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.
4. L'Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, organizzate previa intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Il Ministro delegato o, in assenza di delega, il segretario generale, provvedono con proprio decreto alla articolazione degli uffici in servizi e alla organizzazione interna.
 
Art. 5.

Personale

1. All'assegnazione di personale all'Ufficio nazionale provvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delegato, nell'ambito delle previsioni di organico indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003.
2. L'Ufficio nazionale puo' avvalersi di personale di prestito, nei limiti fissati dalla tabella D allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 e, con oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, di consulenti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Art. 6.
Norme finali

1. L'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente: «L'Ufficio si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di undici servizi».
2. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.
3. Fino all'emanazione del decreto di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 5, resta comunque ferma l'attuale organizzazione dell'Ufficio stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2002.
Roma, 31 luglio 2003
p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 11, foglio n. 80.
 
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