Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 21 novembre 2003, n. 19
Procedure per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei filoveicoli omologati, ai sensi del decreto ministeriale del 10 luglio 2003, n. 238, destinati al trasporto di persone.

A tutti gli uffici periferici per i
sistemi di trasporto ad impianti fissi
A tutte le aziende esercenti per il
trasporto pubblico locale
Alle regioni - Settore trasporti e
mobilita'
All'ASSTRA
Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, agli articoli 55 e 75 contiene disposizioni in merito ai filoveicoli.
In particolare:
l'art. 55 definisce i filoveicoli quali «veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica»;
l'art. 75 dispone che i filoveicoli, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del vigente codice, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della ex Direzione generale della Motorizzazione civile, ora Ministero infrastrutture e trasporti, da eseguirsi con modalita' stabilite con decreto ministeriale.
In attuazione di quest'ultima norma nonche' in considerazione della necessita' di armonizzare le vigenti procedure di applicazione con il quadro normativo comunitario e di razionalizzare le stesse nell'ambito del processo di adeguamento e di unificazione delle norme tecniche in atto presso questo Ministero, e' stato emanato il decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003 contenente «disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone».
A seguito dell'emanazione del provvedimento di cui sopra si e' proceduto ad adeguare le procedure afferenti l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, sotto il profilo dell'immissione in servizio e dei controlli periodici dei filoveicoli.
Si ricorda che il codice della strada non assoggetta i filoveicoli ad immatricolazione e che pertanto restano in vigore le attuali disposizioni in materia di targa filoviaria e di libretto delle visite e prove.
Al fine di assicurare l'adozione di procedure uniformi di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei filoveicoli, appare indispensabile tenere conto delle indicazioni contenute nella presente circolare. 1) Ambito di applicazione.
La presente circolare riguarda le procedure da seguire per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione (immissione in servizio e controllo periodico) dei filoveicoli omologati ai sensi del decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003 destinati al trasporto di persone, fatte salve le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8.
In via preliminare occorre precisare che, ai fini di quanto contenuto nella presente circolare, per marcia del filoveicolo si intende il funzionamento dello stesso con alimentazione da linea elettrica, laddove per marcia autonoma del filoveicolo, si intende il funzionamento dello stesso senza alimentazione da linea elettrica.
Le disposizioni che seguono riguardano anche i veicoli a trazione elettrica aventi un sistema della captazione della corrente non da linea aerea, da considerarsi assimilati ai filoveicoli. 2) Immissione in servizio.
L'Azienda esercente il servizio filoviario, per il tramite della regione o ente dalla stessa delegato, nella cui giurisdizione ricade il sistema di trasporto, presenta all'U.S.T.I.F. competente per territorio, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, richiesta - con allegata la documentazione di seguito specificata - di autorizzazione all'effettuazione delle verifiche e prove funzionali per l'immissione in servizio del filoveicolo.
Il competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'uopo interessato dall'U.S.T.I.F., qualora la documentazione sia completa, nomina una commissione, cosi' come di seguito composta, per le anzidette verifiche e prove:
un ingegnere del competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il direttore dell'U.S.T.I.F. competente per territorio o un ingegnere da lui delegato;
il direttore d'esercizio dell'Azienda esercente il servizio filoviario o un ingegnere da lui delegato.
All'espletamento delle verifiche e prove funzionali partecipa, agli effetti della regolarita' dell'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, un rappresentante della regione o dell'ente locale dalla stessa delegato.
La commissione nell'espletamento delle verifiche e prove funzionali puo' inviare un rappresentante della societa' fornitrice dei filobus.
Nel caso di immissione in servizio dei successivi esemplari di una serie o gruppo di filoveicoli, il competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' delegare a rappresentarlo l'U.S.T.I.F. competente per territorio.
Per l'immissione in servizio devono essere eseguite, dalla suddetta commissione, le verifiche e prove previste al successivo paragrafo della presente circolare e deve essere redatto verbale, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, riportante i risultati delle verifiche e prove effettuate, con particolare riguardo all'idoneita' del filoveicolo stesso in relazione alle caratteristiche della linea ed alle condizioni normali di funzionamento dei freni e delle apparecchiature di sicurezza.
Tale verbale, firmato da tutti i membri della commissione, deve essere vistato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio.
L'originale di detto verbale e' trasmesso dall'U.S.T.I.F. all'Azienda esercente il servizio filoviario; copia dello stesso e' inviata al competente ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' al competente ufficio della regione o dell'ente locale dalla stessa delegato.
Ad esito favorevole delle verifiche e prove funzionali ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 da parte della commissione incaricata, l'U.S.T.I.F. competente per territorio rilascia il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, per la successiva autorizzazione ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, di competenza della regione o ente dalla stessa delegato.
I rimborsi e le indennita' da corrispondere ai funzionari incaricati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono a carico dell'Azienda esercente il servizio filoviario. 3) Verifiche e prove funzionali per l'immissione in servizio.
La commissione di cui al paragrafo precedente esegue le seguenti verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarita', ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, per ogni filoveicolo:
1) identificazione del filoveicolo attraverso il relativo numero di telaio, verifica di conformita' al prototipo omologato;
2) identificazione delle apparecchiature di trazione (matricola del motore elettrico e dell'eventuale motore endotermico, matricola del motocompressore, ecc.);
3) verifica del posizionamento della targa del filoveicolo e del cartello di indicazione «carico sporgente»;
4) prove di frenatura;
5) verifica dell'efficienza di eventuali dispositivi automatici di rilevazione ed estinzione incendi;
6) verifica della presenza di estintore e cassetta di pronto soccorso;
7) verifica delle prestazioni in marcia autonoma se prevista: efficienza della frenatura, velocita' massima, spunto su pendenza massima con carico utile massimo;
8) verifica della compatibilita' con la linea e delle distanze minime dal suolo secondo la norma UNI-UNIFER 8719;
9) verifica della continuita' elettrica fra struttura del filoveicolo e parti metalliche interne;
10) verifica dell'efficienza del sistema di captazione della corrente dalla linea di contatto e del dispositivo di limitazione dell'escursione delle aste di presa;
11) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3 della norma CEI 9-4;
12) verifica di isolamento di pedane, rampe, mancorrenti, gradini, porte come da norma CEI 9-4;
13) verifica dell'efficienza del dispositivo rivelatore di dispersione e di quello di verifica delle masse intermedie, come da norma CEI 9-4.
I risultati delle suddette verifiche e prove funzionali sono riportati nel libretto delle visite e prove di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1950, n. 3675.
In caso di immissione in servizio di un filoveicolo non omologato ai sensi del decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003, le verifiche e prove di cui sopra dovranno essere integrate dalle seguenti:
14) verifica del numero dei posti;
15) verifica dell'efficienza del dispositivo «bloccaporte» e di eventuali porte di emergenza;
16) verifica di efficienza del sistema installato, ove presente, per consentire la prova di accessibilita' al filoveicolo anche ad utenti con ridotte capacita' motorie. 4) Documentazione da allegare alla richiesta di immissione in servizio.
La documentazione da allegare alla richiesta di immissione in servizio e' costituita da:
1) planimetria delle linee filoviarie sulle quali si intende immettere il filoveicolo, con indicazione delle fermate;
2) relazione del direttore di esercizio relativa alle linee filoviarie sulle quali il filoveicolo effettuera' il servizio viaggiatori; detta relazione deve contenere l'indicazione delle fermate che risultano compatibili con la vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
3) relazione tecnica, a firma di un ingegnere e sottoscritta dal direttore di esercizio, relativa all'impianto di alimentazione delle linee e concernente i dati posti a base del dimensionamento e della taratura degli impianti fissi della filovia, confrontati con quelli relativi all'assorbimento energetico dei filoveicoli, in relazione anche al numero massimo degli stessi previsti per ciascun «centro di alimentazione» di ogni tratta;
4) dichiarazione, a firma del direttore di esercizio, relativa alla compatibilita' geometrica del filoveicolo proposto con gli impianti fissi della filovia e con le infrastrutture viarie ed urbanistiche esistenti;
5) indicazione delle tratte aziendali in cui consentire la marcia autonoma del filoveicolo con le relative prestazioni richieste (nel caso di un filoveicolo avente la possibilita' di marcia autonoma con le modalita' di cui al successivo paragrafo 7);
6) certificato di omologazione rilasciato in conformita' al decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003;
7) manuale di uso e manutenzione del filoveicolo. 5) Controllo periodico.
Il controllo periodico sui filoveicoli viene effettuato annualmente, da parte di un ingegnere dell'U.S.T.I.F. competente per territorio e di un ingegnere dell'Azienda esercente, rispettando le norme e le procedure previste per la revisione dei veicoli della categoria M, secondo il decreto ministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, nonche', per la parte elettrica, le norme CEI 9-4 o 9-45, secondo la tipologia del veicolo, per la parte specifica del controllo periodico.
Sono eseguite, inoltre, le seguenti verifiche e prove:
1) funzionamento delle parti meccaniche;
2) verifica di eventuali dispositivi automatici di rilevazione ed estinzione incendi;
3) verifica della presenza di estintore e cassetta di pronto soccorso;
4) verifica dell'efficienza del dispositivo «bloccaporte» e di eventuali porte di emergenza;
5) verifica di efficienza del sistema installato per consentire la piena accessibilita' del filoveicolo anche ad utenti con ridotte capacita' motorie, ove presente;
6) verifica delle prestazioni in marcia autonoma se prevista: efficienza della frenatura;
7) funzionamento delle parti elettriche;
8) verifica della continuita' elettrica fra struttura del filoveicolo e parti metalliche interne;
9) verifica di efficienza del sistema di captazione della corrente dalla linea di contatto e del dispositivo di limitazione dell'escursione delle aste di presa;
10) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3 della norma CEI 9-4;
11) verifica di isolamento di pedane, rampe, mancorrenti, gradini, porte come da norma CEI 9-4;
12) verifica dell'efficienza del dispositivo rivelatore di dispersione come da norma CEI 9-4.
L'esito favorevole delle suddette verifiche e prove e' riportato nel libretto delle visite e prove di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1950, n. 3675, e firmato congiuntamente dall'ingegnere dell'U.S.T.I.F. e dall'ingegnere dell'azienda esercente che hanno effettuato il controllo periodico.
I rimborsi e le indennita' da corrispondere ai funzionari incaricati per le verifiche di cui sopra, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono a carico dell'azienda esercente il servizio filoviario. 6) Veicoli con trazione elettrica e captazione della corrente non da linea aerea.
Nel caso di veicoli a trazione elettrica aventi un sistema della captazione della corrente non da linea aerea si applicano tutte le norme del presente decreto, ad eccezione delle verifiche effettuate in base alle norme CEI 9-4 e CEI 9-49 che si devono intendere sostituite da quelle previste dalla norma CEI 9-45. 7) Modalita' di utilizzo del filoveicolo.
Nel caso di filoveicolo avente la possibilita' di circolare indifferentemente sia con alimentazione da linea elettrica aerea sia in marcia autonoma, qualora le caratteristiche tecniche lo consentano lo stesso puo' essere utilizzato, in servizio pubblico, sulle tratte non elettrificate della rete aziendale per le quali e' stata presentata richiesta di immissione in servizio, in base al paragrafo 4, punto 5, della presente circolare.
L'impiego del filoveicolo, in marcia autonoma, deve comunque garantire il rispetto delle prestazioni minime richieste sulla tratta di utilizzo. 8) Disposizioni finali.
La presente circolare sostituisce tutte le circolari ministeriali precedenti riguardanti le verifiche e prove finalizzate all'immissione in servizio ed al controllo periodico dei filoveicoli.
Nel caso in cui i provvedimenti ministeriali di cui sopra riguardino piu' sistemi di trasporto, le indicazioni contenute nel presente atto sostituiscono esclusivamente le parti relative ai filoveicoli.
Le disposizioni contenute nella presente circolare si applicano anche ai filoveicoli non omologati ai sensi del decreto ministeriale del 10 luglio 2003, n. 238.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2003
Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici
Fumero
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone