Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 novembre 2003
Campagna di semina - Modalita' di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 12, che prevede per le sementi di mais e soia l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale ovvero nel catalogo comune europeo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, ed in particolare le norme relative ai requisiti minimi di purezza varietale per le diverse specie;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ed in particolare l'art. 5, punto 11, che prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali determini con proprio decreto le indicazioni da riportare sul cartellino del produttore apposto sugli imballaggi;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con il quale e' stata recepita la direttiva (CE) del Parlamento europee e del Consiglio n. 2001/18 del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata degli OGM;
Considerata la necessita' di garantire ai produttori informazioni complete sull'assenza di OGM nelle sementi di mais e soia acquistate;
Considerato che, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di etichettatura e di norme di purezza, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del citato decreto legislativo n. 212/2001, e' necessario prevedere che nel cartellino del produttore di sementi apposto sugli imballaggi sia con chiarezza riportata l'indicazione in ordine all'assenza di OGM;
Considerato che, a causa dei tempi ristretti, per la campagna di semina 2004 non e' possibile da parte degli operatori predisporre i cartellini con tale indicazione;
Ritenuto comunque necessario assicurare tale informazione, per la campagna di semina 2004, attraverso l'indicazione relativa all'assenza di OGM che puo' essere fornita anche attraverso una dichiarazione che accompagna ciascun lotto di sementi di mais e soia circolante sul territorio nazionale;
Considerata la necessita' di attivare adeguati controlli finalizzati alla verifica della conformita' alla normativa vigente delle sementi di mais e soia immesse in commercio con riferimento all'assenza di OGM;
Ritenuto che il programma di controllo e' finalizzato all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea ed in quelle provenienti dai Paesi terzi in modo da evitare il rischio di ogni forma di contaminazione;
Ritenuto che il piano di controllo debba essere effettuato nelle fasi della produzione, della stoccaggio delle sementi provenienti dal Paesi dell'Unione europea e dai Paesi terzi e dell'introduzione nel territorio italiano attraverso i punti di entrata autorizzati;
Considerato che, per prassi comunitaria, per tutte le tipologie di controlli a sondaggio e' fissato un limite del 5% di campionamento;
Visti i risultati del programma coordinato di controlli nella compagna 2003, messo a punto dall'Ispettorato centrale repressioni frodi ed effettuato su un campione del 10% del lotti di sementi circolanti in Italia;
Ritenuto necessario garantire maggiormente la commercializzazione di sementi con assenza di OGM, aumentando tale limite per il campionamento e la successiva analisi fino al 20% dei lotti di sementi di mais e soia circolanti sul territorio nazionale per essere destinati alle semine;
Considerato che, al fine di armonizzare le analisi per l'individuazione della presenza degli OGM nelle sementi campionate, il programma di controlli e' effettuato sulla base della procedura definita dall'Ente nazionale sementi elette (ENSE);
Vista la nota del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del 24 novembre 2003, n. 1697, con la quale e' stato richiesto all'ENSE la stesura del protocollo per le «procedure per l'esecuzione delle analisi» relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia;
Vista la nota dell'ENSE del 26 novembre 2003, prot. n. S/1653/AZ/mv, con la quale l'Organo nazionale di certificazione delle sementi ha trasmesso la procedura di analisi da adottare per gli accertamenti relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia;
Ritenuto che i lotti campionati non debbano essere messi in commercio prima dell'esito degli accertamenti analitici;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali coordina e da' attuazione ad un programma annuale di controlli delle sementi di mais e soia finalizzato all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea ed in quelle provenienti dai Paesi terzi.
2. Il programma si realizza attraverso il campionamento fino al 20% del lotti di sementi di mais e soia destinati ad essere commercializzati.
 
Art. 2.
1. Il programma annuale di controllo e' attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia dall'Ispettorato centrale repressioni frodi, dall'ENSE, dall'Agenzia delle dogane e dai servizi fitosanitari regionali. Per la campagna di semina 2004 l'attuazione del programma decorre dal 1° dicembre 2003.
2. Al fine di garantire il coordinamento nell'attuazione del programma, nel rispetto delle specifiche competenze gli organismi di cui al comma 1 assicureranno l'attivita' di controllo prioritariamente:
a) Ispettorato centrale repressioni frodi: nei depositi e magazzini di stoccaggio delle sementi provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi, e in coordinamento con l'Agenzia delle dogane, nei punti di entrata terrestri e portuali siti sul territorio nazionale;
b) ENSE: presso le ditte sementiere che selezionano meccanicamente lotti di produzione nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, sottoposti a riconfezionamento in Italia;
c) servizi fitosanitari regionali: nei punti di entrata terrestri e portuali siti sul territorio nazionale ai fini del rilascio del relativo nulla osta sementiero anche attraverso il coordinamento con l'Agenzia delle dogane.
 
Art. 3.
1. Al fine di armonizzare i sistemi di analisi per l'individuazione della presenza degli OGM nelle sementi campionate, l'analisi dei campioni e' effettuato sulla base della procedura per l'esecuzione delle analisi, relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia definito dall'ENSE ed allegato al presente decreto.
2. I lotti campionati possono essere movimentati ed immessi in commercio solo dopo la comunicazione da parte dell'organismo di controllo in ordine all'esito delle analisi.
3. In caso di richiesta da parte degli operatori interessati, l'analisi di seconda istanza e' effettuata dal laboratorio dell'Istituto sperimentale per cerealicoltura - sezione operativa di Bergamo.
 
Art. 4.
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, punto 11, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, relativo alle indicazioni, da riportare nel cartellino del produttore apposto sugli imballaggi, per la campagna di semina 2004 ciascun lotto o frazione di lotto di sementi di mais e soia circolante sul territorio nazionale e destinato alle semine deve essere accompagnato, in ogni fase della commercializzazione, da un'apposita dichiarazione rilasciata dalle ditte sementiere che attesti l'assenza di organismi geneticamente modificati.
2. I risultati delle analisi sono comunicati, ai fini di monitoraggio, al Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Roma, 27 novembre 2003
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato
Ente nazionale delle sementi elette
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI
1. Macinazione del campione di analisi costituito da 3.000 semi.
2. Due estrazioni indipendenti di DNA per campione (ciascuna da 100 mg di farina).
3. Analisi di 3 repliche per ogni estrazione, utilizzando la metodologia PCR Real Time (Screening iniziale con promotore 35 S, seguito, se necessario, da saggio specifico appropriato).
4. Inserimento di tutti i campioni di controllo necessari per verificare l'affidabilita' dei risultati (campioni standard per la costruzione della curva di quantificazione - Certified Reference Materials IRMM, controlli negativi, geni endogeni).
5. Espressione del risultato.
Il risultato dell'analisi viene espresso, per approssimazione alla prima cifra decimale, come media delle 6 repliche (3 per ogni estrazione) e viene ritenuto valido se il coefficente di variazione non supera il 30%. Nel caso in cui il coefficiente di variazione superi il 30% o i risultati fra le repliche siano discordanti, si procede ad una riestrazione di DNA dal campione. Qualora l'esito dell'analisi sia ancora incerto, e' necessario analizzare un secondo campione di 3000 semi.
 
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