Gazzetta n. 280 del 2 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 settembre 2003
Individuazione delle funzioni e compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti 24 marzo 1987, n. 102, con il quale sono stati indicati negli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) le unita' organizzative periferiche incaricate della vigilanza sulla sicurezza dei trasporti ad impianti fissi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 22 ottobre 1991, n. 1308, con il quale e' stata sostituita la lettera f) dell'art. 1 del citato decreto 24 marzo 1987, n. 102;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 gennaio 2001, n. 72, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, col quale sono attribuite all'USTIF per la Campania le funzioni in materia di sicurezza relative ai trasporti ad impianti fissi esistenti nella regione Sicilia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2001, n. 1751, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, concernente l'articolazione interna dei Dipartimenti e delle Direzioni generali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001;
Tenuto conto delle innovazioni legislative introdotte nel preesistente ordinamento ripartitorio delle competenze tra amministrazione centrale ed enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
Considerata la necessita' di ridefinire nell'ambito del richiamato quadro normativo, anche per ragioni di uniformita' operativa, le competenze degli uffici periferici che fanno capo al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto individuano le funzioni ed i compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, riguardanti:
a) la sicurezza, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto svolti sulla rete in concessione a RFI S.p.a.;
b) il supporto alle attivita' di competenza della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
2. I servizi pubblici di trasporto regionale e locale comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri esercitati, nell'ambito di un territorio di dimensioni normalmente regionale o infraregionale, mediante ferrovie gia' in concessione o in gestione commissariale governativa trasferite alle competenze regionali, ovvero quelle tuttora in gestione diretta, trasporti rapidi di massa quali metropolitane e sistemi assimilabili, tranvie, filovie, impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili, nonche' sistemi assimilabili.
 
Art. 2.
Competenze territoriali
1. Gli USTIF svolgono le funzioni ed i compiti attribuiti col presente decreto nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali sotto indicate:
a) regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;
b) regione Lombardia, con sede a Milano;
c) regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;
d) regioni Toscana ed Emilia Romagna, con sede a Firenze;
e) regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;
f) regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;
g) regioni Campania e Sicilia, con sede a Napoli;
h) regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.
 
Art. 3.
Adempimenti in materia di progetti di ferrovie,
trasporti rapidi di massa, tranvie, filovie,
ascensori, scale e marciapiedi mobili
Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:
a) rilasciano il nullaosta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980) per la successiva approvazione a cura delle regioni e degli enti locali, ovvero rendono il parere istruttorio alla Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi (di seguito denominata Amministrazione) sui progetti di opere o forniture e loro varianti per la realizzazione di ferrovie in concessione, metropolitane, tranvie, filovie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa, ascensori pubblici, scale e marciapiedi mobili rientranti tra i servizi di interesse regionale e locale secondo le attribuzioni precisate nella seguente tabella:

=====================================================================
| Istruttoria |
Sistemi di trasporto | all'Amministrazione | Parere diretto USTIF ===================================================================== Ferrovie concesse ed | | ex concesse, gestioni | |su interventi a carico commissariali | |dei fondi esercizio e go-vernative e ex | |della legge n. 297/1978 gestioni | |(manutenzione com-missariali | Programmi di |ordinaria e governative |ammodernamento |straordinaria) --------------------------------------------------------------------- Ascensori, scale | | mobili, servoscale, | | tappeti mobili, | | sistemi ettometrici | - |In tutti i casi --------------------------------------------------------------------- Metropolitane Tranvie | |su interventi di Trasporto rapido di |Infrastrutture nuove o|manutenzione massa Sistemi |radicali |ordinaria e innovativi |ammodernamenti |straordinaria

b) rendono il parere all'Amministrazione sui progetti con soluzioni tecniche innovative, o comunque non gia' favorevolmente sperimentate, ovvero comportanti deroghe alle vigenti normative tecniche;
c) applicano le disposizioni relative all'approvazione dei progetti di materiale rotabile disciplinate dalla circolare ministeriale n. 201 del 16 settembre 1983 emanata dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
d) rendono il parere istruttorio all'Amministrazione sull'ammissibilita' tecnica e, ove ricorra, sulla congruita' economica delle opere e forniture se inserite in programmi di ammodernamento e potenziamento complessivi, finanziati in tutto o in parte dallo Stato.
 
Art. 4.
Adempimenti in materia di progetti di impianti a fune
1. Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:
a) rilasciano il nullaosta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per la successiva approvazione a cura delle regioni e degli enti locali, dei progetti di opere, impianti o parte di essi, con soluzioni note all'USTIF o gia' favorevolmente sperimentate o tipizzate, sempreche' non risultino necessarie eventuali deroghe alla normativa, per la realizzazione dei seguenti impianti a fune:
i) sciovie e slittinovie;
ii) funivie monofune a movimento unidirezionale continuo con veicoli a collegamento permanente alla fune portante - traente;
iii) funivie monofune a movimento unidirezionale continuo con veicoli costituiti da seggiole di capacita' da uno a quattro posti, a collegamento temporaneo alla fune portante - traente;
b) rendono il parere all'Amministrazione sull'ammissibilita' tecnica e, ove ricorra, sulla congruita' economica degli interventi per tutte le altre tipologie di impianto.
 
Art. 5.
Adempimenti in materia di apertura al pubblico esercizio
dell'impianto e immissione in servizio di materiale rotabile
Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:
a) eseguono, d'intesa con l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, le verifiche e prove funzionali, con la partecipazione degli organi regionali, per l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto;
b) eseguono, d'intesa con l'Amministrazione, ai sensi del citato art. 5, le verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'immissione in servizio del materiale rotabile nuovo, rinnovato o modificato;
c) eseguono verifiche e prove funzionali, per il rilascio dell'autorizzazione o il nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per i servizi rispettivamente di competenza dello Stato e di competenza regionale o locale, necessari alla riapertura o prosecuzione dell'esercizio di un impianto a seguito di rinnovo, di ricostruzione, nonche' della esecuzione delle varianti di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, che interessino la sede, le opere d'arte, gli impianti, le apparecchiature ed il materiale rotabile;
d) rilasciano, ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il nullaosta ai fini della sicurezza per i servizi di competenza regionale o locale;
e) effettuano le visite periodiche alle opere d'arte, nonche' le verifiche e prove funzionali sul materiale rotabile eseguite a cura dell'esercente, ai sensi dell'art. 100 primo comma, punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;
f) partecipano alle verifiche e prove funzionali periodiche relative alla sede, agli impianti ed alle apparecchiature ai sensi dell'art. 100, primo comma, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;
g) effettuano le ispezioni facoltative previste dall'art. 100, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;
h) revocano il nullaosta tecnico a seguito dell'esito sfavorevole delle verifiche, prove ed ispezioni di cui alle precedenti lettere.
 
Art. 6.
Adempimenti di carattere generale
1. Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:
a) esercitano la vigilanza, ai sensi delle norme vigenti, sui lavori e forniture per gli impianti realizzati con il contributo anche parziale dello Stato ed attestano con apposito visto la corrispondenza tra la documentazione contabile e l'avanzamento dei lavori;
b) rendono il parere agli uffici dell'Amministrazione sulla documentazione tecnico-contabile di cui al comma 1.
 
Art. 7.
Altri adempimenti
1. Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:
a) esprimono l'assenso ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per il rilascio a cura della regione, del nullaosta per l'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilita' destinati ad attraversare impianti ferroviari o ad essere realizzate ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario;
b) esprimono il nulla osta ai fini della sicurezza, ai sensi del citato art. 58, per le strutture di competenza statale per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilita' destinate ad attraversare impianti ferroviari o ad essere realizzate ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario;
c) rendono il parere al competente ufficio dell'Amministrazione per il rilascio, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, del nullaosta alla nomina del direttore o responsabile dell'esercizio di un impianto, ad esclusione delle metropolitane e tranvie;
d) svolgono gli adempimenti di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 in caso di incidenti interessanti la sicurezza e regolarita' dell'esercizio;
e) rilasciano il nullaosta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per l'approvazione del regolamento di esercizio dell'impianto, predisposto dal direttore o dal responsabile dell'esercizio.
 
Art. 8.
Disposizioni abrogate
Il decreto del Ministero dei trasporti 24 marzo 1987, n. 102 e' abrogato.
Roma, 29 settembre 2003
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2003 Ufficio controllo Infrastrutture e territorio, registro n. 4, foglio n. 41
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone