Gazzetta n. 279 del 1 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 novembre 2003
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Radicchio rosso di Verona» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal Consorzio del radicchio rosso di Verona, con sede in Cologna Veneta (Verona), via Sabbion n. 36/B, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Radicchio rosso di Verona», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 61692 del 20 marzo 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio del radicchio rosso di Verona, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Radicchio rosso di Verona», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio del radicchio rosso di Verona, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Radicchio rosso di Verona», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Radicchio rosso di Verona».
 
Art. 2.
La denominazione «Radicchio rosso di Verona» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61692 del 20 marzo 2003 e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Radicchio rosso di Verona», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
(IGP) «RADICCHIO ROSSO DI VERONA»
Art. 1.
Nome del prodotto
La Indicazione geografica protetta (IGP) «Radicchio rosso di Verona» e' riservata alla produzione orticola che risponde alle condizioni ed ai requisiti di qualita' stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
La IGP «Radicchio rosso di Verona» e' attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle Compositae, genere Cichorium, specie inthybus, ecotipo Radicchio rosso di Verona.
Il «Radicchio rosso di Verona» puo' essere «tipo precoce» oppure «tipo tardivo» e si distingue per i seguenti caratteri:
foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l'alto. Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, e' di colore bianco;
per il «tipo tardivo», dopo l'intervento di forzatura ed imbianchimento, le foglie acquisiscono la tipicita' di croccantezza e di gusto leggermente amarognolo;
il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il «tipo precoce» e di 100-300 grammi per il «tipo tardivo»; viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.
Al momento della immissione al consumo, il «Radicchio rosso di Verona» che utilizza la relativa IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicita', dovra' presentare: toilettatura precisa e curata con cespo e fittone puliti e lavati, perfetto grado di maturazione, uniformita' nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonche' nelle dimensioni della piccola parte del fittone che rimane attaccato al cespo.
I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni provocati da parassiti, privi di umidita' esterna anormale e privi di odore e/o sapore estranei.
Art. 3.
Delimitazione della zona geografica
La zona di produzione del «Radicchio rosso di Verona» comprende, in provincia di Verona, il territorio dei comuni di: Trevenzuolo, Salizzole, Nogara, Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Legnago, Minerbe, Roveredo di Gua', Cologna Veneta, Veronella, Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro di Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorga', Erbe', Oppeano, Isola Rizza, Albaredo d'Adige, Pressana, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo.
In provincia di Vicenza e' compreso il territorio dei comuni di: Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettone, Orgiano, Alonte, Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.
In provincia di Padova e' compreso il territorio dei comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, Lozzo Atestino, Urbana.
Art. 4.
Elementi comprovanti l'origine geografica del prodotto
A Verona le prime vere coltivazioni di Radicchio rosso destinate al mercato iniziano ai primi del Novecento, anche se erano presenti gia' alla fine del Settecento nei «broli» (orti cittadini); l'inchiesta agraria Jaccini (Vol. 5 tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Chiamata «cicoria rossa» era coltivata nell'alta pianura veronese negli interfilari delle piante da frutto e della vite (Monografia statistica economica amministrativa della provincia di Verona - Sormano Moreti, Olski Firenze 1904). Dopo il secondo dopoguerra inizia una consistente commercializzazione del prodotto denominato «Radicchio rosso di Verona», destinato ai mercati nazionali e all'esportazione. Negli anni '60 il «Radicchio rosso di Verona» e' oggetto di sperimentazione da parte dell'Istituto sperimentale di frutticoltura di Verona. Nel 1977 e' tenuta una «Giornata del Radicchio rosso di Verona», convegno curato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ripreso successivamente nel 1993.
Nel veronese alcune feste, fortemente, volute dalle amministrazioni locali in favore del «Radicchio rosso di Verona», hanno ormai raggiunto la venticinquesima edizione.
Rintracciabilita':
l'origine del prodotto e' comprovata, inoltre dall'iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
I fondamenti di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito.
I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla IGP «Radicchio rosso di Verona». Per far cio' essi devono iscrivere, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a «Radicchio rosso di Verona» nell'elenco depositato presso la sede dell'Organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a «Radicchio rosso di Verona» e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la localita', la superficie coltivata a «Radicchio rosso di Verona» distinta per «tipo precoce» e per «tipo tardivo».
I produttori e i confezionatori iscritti all'elenco sono tenuti a dichiarare annualmente all'organismo di controllo la quantita' di «Radicchio rosso di Verona» a IGP effettivamente prodotta e commercializzata che intendono esitare sul mercato che viene quindi annotata in appositi registri.
Art. 5.
Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto
L'impianto della coltura del «Radicchio rosso di Verona» si effettua ricorrendo alla semina diretta in campo, o al trapianto di piantine allevate in vivaio; per il «tipo precoce» la semina va effettuata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 luglio e, per il «tipo tardivo», tra il 21 luglio e il 15 agosto. Nel caso si utilizzi la tecnica del trapianto la messa a dimora delle piantine avverra' con venti giorni di ritardo rispetto al periodo sopra indicato per la semina.
E' necessario l'impiego di seme sano, possibilmente certificato. Nel caso di produzione aziendale e' necessario partire da piante sane evitando che queste, in fase di maturazione, siano attaccate da marciumi dell'apparato aereo e radicale, procedendo alla raccolta a luglio delle piante portaseme che vengono essiccate e poi sottoposte a trebbiatura.
Le tecniche colturali nella produzione del «Radicchio rosso di Verona» dovranno orientarsi ad accentuare la qualita' della produzione tipica e il grado di ecocompatibilita' della coltivazione. A tal fine, il «Radicchio rosso di Verona» dovra' inserirsi in rotazioni colturali almeno biennali che gli consentano, quale coltura intercalare estivo-invernale di notevole rusticita', di utilizzare la fertilita' residua del suolo; cio' per limitare l'apporto di fertilizzanti necessario a conservare le normali condizioni di fertilita' dei terreni evitando, cosi', i fenomeni di sensibilita' della coltura agli attacchi dei parassiti favoriti da eccessi di azoto.
Le dosi sono variabili anche a seconda del tipo di terreno; l'azoto va distribuito in presemina e/o in copertura, mentre il fosforo e potassio vanno distribuiti interamente in presemina.
L'impiego dell'irrigazione andra' effettuato con particolare razionalita' dopo la semina o il trapianto per assicurare una tempestiva e regolare emergenza delle piante, fattore determinante per un costante livello qualitativo della produzione. Cio' avviene mantenendo il terreno costantemente umido tramite irrigazioni frequenti con volumi d'acqua modesti (circa 10 mm) fino all'emergenza della coltura, dilazionando successivamente gli interventi e aumentando i volumi d'irrigazione (es. 20-30 mm).
La raccolta del «Radicchio rosso di Verona» deve assicurare, per il «tipo tardivo» il mantenimento di buona parte della radice fittonante (almeno 8 centimetri); essa puo' iniziare dal 1° ottobre per il «tipo precoce» e dal 15 dicembre per il «tipo tardivo».
La produzione per ettaro di prodotto finito non potra' superare le 13 tonnellate per il «tipo precoce» e le 11 tonnellate per il «tipo tardivo».
Per il «Radicchio rosso di Verona» «tipo tardivo» deve essere effettuata una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento da attuarsi raggruppando le piante orizzontalmente in modo da formare cumuli, direttamente sul campo o sotto tunnel di plastica, gia' esistenti in azienda, o nei magazzini. In tal modo si vengono a determinare condizioni di temperatura, luce ed umidita' che favoriscono la ripresa dell'attivita' vegetativa con mobilitazione dette sostanze di riserva accumulate nel fittone e conseguente mutamento di quelle contenute nelle foglie finche' queste acquisiscono le caratteristiche di croccantezza, colorazione rosso scuro intenso e gusto leggermente amarognolo tipiche del «Radicchio rosso di Verona».
Nella fase di toilettatura si asportano dalle piante le foglie piu' esterne che non presentano i requisiti minimi per ottenere un cespo con le caratteristiche previste, si recide la radice a non piu' di 4 centimetri dalla base del cespo e la si scorteccia in modo da proporzionarla alle dimensioni del cespo stesso. La fase di toilettatura va effettuata immediatamente prima di immettere il prodotto sul mercato al consumo; ad essa seguono le operazioni di lavaggio e confezionamento, quest'ultima secondo le modalita' previste all'art. 6 del presente disciplinare di produzione.
Confezionamento.
Il «Radicchio rosso di Verona» va immesso al consumo in confezioni conformi alle tipologie di seguito riportate, nel rispetto della normativa comunitaria:
Vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
Cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
Confezioni 30 x 40 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
Confezioni 30 x 50 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
Confezioni 40 x 60 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
Borsa retinata di Kg 0,5, di Kg 1 e di Kg 1,5.
Ciascuna confezione dovra' contenere un solo strato di prodotto e dovra' essere sigillata in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura del sigillo.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
La zona di produzione riportata nell'allegata cartografia, corrisponde ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche dei terreni, che denotano presenza di sabbia, sono ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilita'; questa area omogenea si contraddistingue anche per i caratteri del clima particolarmente favorevole alla produzione, specie per l'escursione termica tipica del periodo autunno-invernale.
In tale area infatti il clima e' relativamente omogeneo, di tipo continentale con estati molto calde ed afose ed inverni rigidi e nebbiosi. L'escursione termica annua e' abbastanza elevata, mentre la piovosita' risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno. In genere la piovosita' nel veronese aumenta andando dalla pianura alla montagna e da sud-ovest verso nord-est. I mesi piu' piovosi sono maggio, giugno e agosto mentre le minime si raggiungono nei mesi invernali.
Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alle sue capacita' culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire al Radicchio rosso di Verona caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.
Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo
Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CE 2081/92.
Art. 8.
Elementi specifici di etichettatura
Tutte le confezioni dovranno essere provviste di un'etichetta che riproduce il logo della IGP «Radicchio rosso di Verona». Il logo e' dato da tre grumi di Radicchio rosso con linee e striscia azzurra che vogliono rappresentare l'Arena di Verona e fiume Adige come riferimento all'origine geografica. Il logo, di seguito raffigurato con indicazione del panton dei colori, puo' presentare le seguenti dimensioni in relazione alle tipologie di confezioni descritte sopra:
mm 28 x 21;
mm 60 x 48;
mm 105 x 85;
mm 150 x 120.

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