Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DECRETO 19 novembre 2003
Modalita' di versamento dell'IVA da parte dei soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita'.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
e
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la direttiva 2002/38/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 7 maggio 2002, relativa al regime d'imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, modificativa della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;
Visto il decreto legislativo n. 273 del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2003, relativo alla modifica della disciplina IVA per i servizi di radiodiffusione e di televisione ed ai servizi resi tramite mezzi elettronici;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del menzionato decreto legislativo n. 273 del 1° agosto 2003 che prevede l'aggiunta dell'art. 74-quinquies al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto in particolare, il comma 10 del citato art. 74-quinquies, che prevede il versamento ad apposita contabilita' speciale dell'imposta sul valore aggiunto da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' ma identificati nel territorio dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 273 del 1° agosto 2003, che prevede, tra l'altro, che con provvedimento interdirettoriale sono stabilite le modalita' di versamento dell'imposta dovuta ai sensi del comma 9 del citato art. 74-quinquies;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, con cui e' stato emanato il regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali;
Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 482 che prevede che i pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, diversi da quelli effettuati nei Paesi aderenti all'UME, sono effettuati dall'Ufficio italiano dei cambi;
Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 12 novembre 2002 che prevede le modalita' per l'effettuazione di pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato in euro nell'UME;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003 che prevede nuove procedure per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro e in valuta nei Paesi non aderenti all'UME;
Decretano:
Art. 1.
I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', che hanno provveduto ad identificarsi in Italia, ai sensi del comma 1 dell'art. 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 devono effettuare i versamenti secondo le modalita' del successivo art. 2.
 
Art. 2.
I soggetti di cui al precedente art. 1 effettuano i versamenti per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, secondo le modalita' di cui all'art. 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003. I relativi importi dovranno essere accreditati sul c/c intestato all'Ufficio italiano dei cambi: IBAN: DE03 5007 0010 0935 6403 00 - SWIFT CODE: DEUTDEFFXXX - DEUTSCHE BANK A.G. - FRANKFURT, indicando sugli ordini di pagamento il codice spese «OUR».
La causale di accredito dovra' riportare il codice/numero identificativo dell'ordinante, il periodo di riferimento dell'imposta e la dicitura «da accreditare sulla contabilita' speciale n. 1796 denominata "Agenzia delle entrate direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce" intestata al Centro operativo di Pescara presso la tesoreria di Pescara (to be credited into the account n. 1796 registered in the name of "Agenzia delle entrate direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce")».
Le banche che eseguono l'accredito a favore dell'Ufficio italiano dei cambi sul conto corrente ad esso intestato, dovranno dare comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi medesimo dell'avvenuto accreditamento mediante messaggio Swift al seguente indirizzo: Cambitrrxxx.
 
Art. 3.
L'Ufficio italiano dei cambi versa sulla contabilita' speciale n. 1796 denominata «Agenzia delle entrate direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce» intestata al Centro operativo di Pescara presso la sezione di tesoreria provinciale di Pescara le somme di cui all'art. 2. Il Centro operativo di Pescara dispone il versamento agli altri Stati membri dell'Unione delle quote di imposta di competenza mediante emissione di ordinativi, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2002, per i pagamenti in favore di Paesi aderenti all'UME, ovvero secondo le modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 per i pagamenti in favore di Paesi dell'Unione che non aderiscono all'UME. Per la quota di spettanza dello Stato italiano il Centro operativo di Pescara presenta alla coesistente sezione di tesoreria provinciale un ordinativo da estinguere mediante emissione di quietanza a favore dell'erario capo VIII, capitolo 1203, art. 1.
 
Art. 4.
La Banca d'Italia acquisisce dagli Stati membri dell'Unione che aderiscono all'UME le quote di imposta di spettanza dell'erario italiano con le modalita' di cui all'art. 8 del citato decreto 12 novembre 2002. A tal fine gli Stati membri effettuano i versamenti a mezzo bonifici bancari o postali tramite il sistema Target a favore della Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato (codice Bic: BITA IT R1 343). L'Ufficio italiano dei cambi acquisisce le quote d'imposta di spettanza dell'erario italiano dovute dagli Stati membri dell'Unione che non aderiscono all'UME con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Per consentire la corretta imputazione delle somme, nella causale di tali versamenti dovra' essere specificato che trattasi della ripartizione dell'imposta in questione tra gli Stati membri dell'UE, con l'indicazione «da accreditare sulla contabilita' speciale n. 1796 denominata "Agenzia delle entrate Direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce" intestata al Centro operativo di Pescara presso la tesoreria di Pescara (to be credited into the account n. 1796 registered in the name of "Agenzia delle entrate Direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce")».
Roma, 19 novembre 2003

Il direttore dell'Agenzia delle entrate: Ferrara

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali: Manzitti

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
 
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