Gazzetta n. 273 del 24 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 3 novembre 2003, n. 325
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000.
 
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.975 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1893):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 18 dicembre 2002.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 gennaio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
13 e 15 maggio 2003.
Relazione scritta annunciata il 17 giugno 2003 (atto n.
1893/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4211):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e IX.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
16 e 30 settembre 2003.
Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il
16 ottobre 2003.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA
DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI Il Governo delta Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare a regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori a merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:
Art. 1 I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli, immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
I - TRASPORTO VIAGGIATORI
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 2 . In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per 1'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori de11e due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu di nove posti, compreso quello del conducente(autobus).
1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI
Art. 3 1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari a tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea a nelle altre localita' stabilite. 3. Ai fini del servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.
Art. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo a sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.
Art. 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita'' competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le Autorita'' medesime. 3. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista. 4. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorita'' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede. 5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita'' competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate a del chilometraggio. 6. L'Autorita'' competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la docunientazione richiesta. 7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorita'' delle Parti Contraenti sulla base, delle modalita' decise da11a Commissione Mista. 8, Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi 1'originale dell'autorizzazione.
Art. 6 I vettori non possono efettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.
1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO
Art. 7 1. Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte. 2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita'' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita'' del Paese di appartenenza.
1.4 SERVIZI OCCASIONALI
Art. 8 Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio occasionale: 1) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse); 2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto); 3) il servizio, effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).
Art. 9 1. I servizi previsti ai punti 1) a 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori. 3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista. 4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, 1'Autorita'' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorita'' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presence Accordo:
1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS
Art. 10 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo a necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 2. L'autorizzazione e' rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente. 3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 4. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria: 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente 1'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia 1'autorizzazione.
II - TRASPORTO DI MERCI
2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO
Art. 11 1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt. 12 a 13 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali. 2. L'autorizzazione e' valida per un viaggio di andata a ritorno. 3. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
Art. 12 1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: 1) i trasporti funebri; 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4) i trasporti dl bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; 5) i trasporti postali; 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati, con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel terricorio dell'altro Stato contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione, il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, puo' avere variazioni in sede di Commissione Mista. 3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.
Art. 13 1. L'autorizzazione, non e' cedibile e da diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno del due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.
Art. 14 1. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio delta stessa Parte. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione delta Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessario.
III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 15 1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, 1'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi, di responsabilita' civiie verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi. 2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
Art. 16 Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.
Art. 17 1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. 2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
Art. 18 1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio delta Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2. La Commissione Mista potra' proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
Art. 19 1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. 2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.
Art. 20 1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali a dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti. 2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali a dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio a una piccola quantita' di tabacco, di sigari a di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorita' doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personate dei viaggiatori.
Art. 21 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
Art. 22 1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali a dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalita' doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.
Art. 23 1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.
Art. 24 Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui 1'infrazione e' rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presence Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, 1'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quate il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente -l'applicazione di una delle seguente sanzioni: 1) avvertimento; 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3 o 4; 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettrrare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione.
Art. 25 1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti. 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero dei Trasporti a della Navigazione, Dipartimento Trasporti Terrestri Unita' di Gestione Autotrasporto Persone e Cose

per il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan Ministero degli Affari Interni Uzbek Agency for Road and River Transport, Consorzio Azionario di Stato "Uzavtodor"
Art. 26 1. Ai fini, della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorita' competenti, con queste principali funzioni: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione del servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale; 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 8, 9, 10 a 11 e stabilire le modalita' di rilascio; 4) risolvere i problemi a le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 6) esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
Art. 27 La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambi le Parti Contraenti.
Art. 28 I. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto ed in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso ed il soggiorno nei rispettivi territori. 2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di deroghe alla liberta' di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dal primo giorno del mese che segue quello della data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo: 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di un anno e sara' rinnovato tacitamente per successivi, uguali periodi se nessuna delle Parti notifichera' per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validita', la sua intenzione di denunciarlo. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 21 novembre 2000 in due originali ciascuno nelle lingue italiana ed uzbeka entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
 
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