Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2003
Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Campobasso, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente il «Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali e' stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
Considerato che con sentenza n. 4729/03 in data 2 aprile-26 maggio 2003, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo solo in parte il ricorso proposto dalla societa' F.P. S.a.s. (plico 675 - provincia di Campobasso), ha affermato nella motivazione, tra l'altro, che «diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il fatto che i locali predisposti per il gioco del Bingo siano ubicati nella citta' di Termoli non implica automaticamente l'attribuzione di un punteggio quantomeno pari a 2 (attrattivita' turistica media), poiche' tale peculiarita' oggettiva va valutata caso per caso dalla commissione aggiudicatrice, la cui scelta sotto tale aspetto e' insindacabile essendo coinvolto il merito dell'azione amministrativa. Altro aspetto in contestazione riguarda la voce b-6 (strutture di intrattenimento), rispetto alla quale la stessa Amministrazione resistente ammette che vi sarebbe stato un errore nel non considerare la presenza di alcune strutture di intrattenimento, con la conseguenziale attribuzione di almeno due punti»;
Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 4729/03, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla societa' F.P. S.a.s., ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della predetta societa' due punti alla richiamata voce b-6 per l'esistenza, nella documentazione presentata in sede di gara, di varie strutture di intrattenimento, attribuendo cosi' alla societa' in parola il punteggio complessivo pari a 42 punti;
Considerato altresi' che, con sentenza n. 7621/03 in data 25 giugno-15 settembre 2003, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo in parte il ricorso della Bingo S.r.l. (plico 102 - provincia di Campobasso) ed in parte il ricorso incidentale della Bingo Seven S.p.a. (plico 236 - provincia di Campobasso), ha conseguentemente annullato «in parte qua gli impugnati provvedimenti, e con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione dovra' adottare in esecuzione della presente sentenza»;
Considerato che, in particolare, la suddetta sentenza n. 7621/03 afferma che «in conclusione sono risultati suscettibili di accoglimento:
a) le censure ricorsuali con cui sono stati contestati:
1) la mancata attribuzione alla Bingo S.r.l. di un punto per la sussistenza di un guardaroba custodito;
2) il punteggio assegnato alla controinteressata per la sottovoce c-6;
b) il primo motivo di doglianza proposto in via incidentale, sia pure parzialmente e con riferimento alla mancata attribuzione di punteggio per il servizio di bevande in sala e di piccola ristorazione.
Tuttavia, poiche' e' stato accolto anche il motivo di doglianza prospettato avverso il punteggio attribuito alla societa' resistente per la sottovoce c-6, il tribunale non puo' non osservare che il suddetto accoglimento non comporta automaticamente che alla controinteressata debba essere attribuito un punteggio inferiore a quello riconosciutole precedentemente, in quanto trattandosi di una valutazione ampiamente discrezionale, basata su una pluralita' di presupposti dei quali uno solo (quello concernente la collocazione allo stesso piano della sala gioco dei servizi igienici) e' stato riconosciuto infondato, ben puo' la commissione aggiudicatrice in sede di attivita' rinnovatoria attribuire il medesimo punteggio, evidenziandone, ovviamente, i relativi presupposti di fatto e le ragioni giustificative»;
Considerato che la menzionata societa' Bingo S.r.l. ha inoltrato richiesta per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza n. 7621/03 e la «riformulazione della graduatoria finale in considerazione della rideterminazione dei punteggi attribuiti alla Bingo S.r.l. e alla Bingo Seven S.p.a. sulla base delle citate prescrizioni impartite dal TAR Lazio»;
Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 7621/03, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalle societa' Bingo S.r.l. e Bingo Seven S.p.a., ritiene, in primo luogo, di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della predetta societa' Bingo S.r.l. (plico 102) un punto alla voce c-4 per l'esistenza di un guardaroba custodito da un addetto ed all'offerta della societa' Bingo Seven S.p.a. (plico 236) un punto alla voce c-3 per la presenza del servizio bevande in sala e piccola ristorazione, nonche' di poter confermare per la Bingo Seven S.p.a. il punteggio (due punti) attribuito alla voce c-6 dal momento che, dall'esame degli atti allegati all'offerta della medesima societa' Bingo Seven, risultano alcuni bagni collocati allo stesso piano della sala e precisamente con ingresso nell'atrio di attesa; tali bagni, in piu' rispetto a quelli destinati alla sala bingo, costituiscono un ulteriore servizio a disposizione del pubblico in attesa di poter accedere alla sala ove si svolgono le partite, che ha consentito l'attribuzione alla voce c-6 di due punti in sede di gara e giustifica la conferma del predetto punteggio in sede di esecuzione della sentenza in parola (punteggio, 2 punti, parimenti attribuito alla Bingo S.r.l. per la presenza di bagni nell'atrio di attesa della propria sala-Bingo);
Considerato, pertanto, che in base alle suddette risultanze istruttorie, ad entrambe le suddette societa' Bingo S.r.l. e Bingo Seven S.p.a. viene attribuito il punteggio complessivo pari a 44 punti;
Considerato che, per quant'innanzi, occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione delle suddette sentenze n. 4729/03 e n. 7621/03 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Campobasso;

Decreta:
Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Campobasso, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo,riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001), e' modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Molise; provincia: Campobasso

===================================================================== Pos. |Plico | Mittente | Ubicazione |Punti =====================================================================
1 | 236 |Bingo Seven S.p.a. |Termoli | 44
2 | 102 |Bingo S.r.l. |Campobasso | 44
3 | 675 |F.P. S.a.s. |Termoli | 42
4 | 844 |Euro 2000 S.r.l. |Termoli | 34
5 | 298 |Non solo Bingo S.r.l. |Campobasso | 33
6 | 948 |F.lli Acanfora di Acanfora G. S.a.s. |Vinchiaturo | 33
7 | 842 |Domarvit Spl |Campobasso | 29
8 | 747 |Planet cinema S.r.l. |Campobasso | 29
9 | 422 |Acea 2001 S.r.l. |Campobasso | 27
10 | 383 |Non solo Bingo S.r.l. |Campobasso | 27

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001.
3. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 14 novembre 2003 Il direttore: Tagliaferri
 
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