Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 24 ottobre 2003, n. 320
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 109 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 19.970 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3502):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 20 dicembre 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 12 marzo 2003;
15 aprile 2003.
Esaminato in aula il 26 maggio 2003 ed approvato il
28 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2294):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli
affari delle Comunita' europee e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 23 e 24 settembre
2003.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.
 
ACCORDO SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA
SUDAFRICANA, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA,

in appresso denominati gli "Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'",

da una parte e,

LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, in appresso denominata "Sudafrica"

dall'altra,

in appresso denominate le "Parti",

CONSIDERANDO l'importanza dei legami di amicizia e cooperazione esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e il Sudafrica e dei valori che li accomunano;
CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e il Sudafrica desiderano rafforzare ulteriormente tali legami e instaurare relazioni strette e durature basate sulla reciprocita', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;
RICONOSCENDO i traguardi storici raggiunti dal popolo sudafricano con l'abolizione del regime dell'apartheid e la costituzione di un nuovo ordine politico basato sullo Stato di diritto, sui diritti umani e sulla democrazia;
RICONOSCENDO il sostegno politico e finanziario della Comunita' e dei suoi Stati membri a tale processo di trasformazione e transizione politica in Sudafrica;
RAMMENTANDO il fermo impegno delle Parti a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite e i principi democratici e i diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
TENENDO CONTO dell'accordo di cooperazione tra il Sudafrica e la Comunita' europea, firmato il 10 ottobre 1994;
RAMMENTANDO il desiderio delle Parti di stabilire rapporti quanto piu' possibile stretti tra il Sudafrica e i paesi ACP-CE della Convenzione di Lome', come dimostrato dalla firma, il 24 aprile 1997, del protocollo che disciplina l'adesione del Sudafrica alla quarta convenzione di Lome' ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995;
TENENDO CONTO dei diritti e degli obblighi delle Parti in quanto membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), della necessita' di contribuire all'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round e degli sforzi gia' compiuti da entrambe le Parti in tal senso;
RAMMENTANDO l'importanza attribuita dalle Parti ai principi e alle norme che disciplinano gli scambi internazionali e l'esigenza di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
CONFERMANDO il sostegno e l'incoraggiamento della Comunita' e dei suoi Stati membri al processo di liberalizzazione degli scambi e di ristrutturazione economica attualmente in corso in Sudafrica;
RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo sudafricano per garantire lo sviluppo economico e sociale del popolo sudafricano;
SOTTOLINEANDO l'importanza che sia l'Unione europea che il Sudafrica attribuiscono ad un'attuazione efficace del Programma di ricostruzione e sviluppo del Sudafrica;
CONFERMANDO l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica tra i paesi dell'Africa australe e a favorire la liberalizzazione degli scambi tra detti paesi;
TENENDO PRESENTE l'impegno delle Parti inteso a garantire che i loro accordi reciproci non ostacolino il processo di ristrutturazione dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), che collega il Sudafrica a quattro Stati ACP;
SOTTOLINEANDO l'importanza che le Parti attribuiscono ai valori e ai principi enunciati nelle dichiarazioni finali della Conferenza internazionale sulla popolazione e sullo sviluppo svoltasi al Cairo nel 1994, del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995 e della quarta Conferenza mondiale sulle donne che ha avuto luogo a Pechino nel 1995;
RIBADENDO l'impegno delle Parti a favore dello sviluppo economico e sociale e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, in particolare mediante la promozione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia, riguardanti questioni quali la liberta' di associazione, il diritto di negoziato collettivo e la non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e di quello minorile;
RAMMENTANDO l'importanza dell'avvio di un regolare dialogo politico in ambito bilaterale e multilaterale su aspetti di comune interesse,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI E DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti:

a) fornire un quadro adeguato per il dialogo tra le parti che
promuovono lo sviluppo di relazioni strette in tutti i settori
considerati dal presente accordo; b) sostenere gli sforzi compiuti dal Sudafrica nel consolidamento
delle fondamenta economiche e sociali del suo processo di
transizione; c) promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica
nell'Africa australe per contribuire ad uno sviluppo economico e
sociale armonioso e sostenibile; d) promuovere l'espansione e la reciproca liberalizzazione degli
scambi di merci, servizi e capitali; e) incoraggiare l'inserimento armonioso e progressivo del Sudafrica
nell'economia mondiale; f) promuovere la cooperazione tra la Comunita' e il Sudafrica in
tutti i settori che rientrano nelle rispettive attribuzioni, nel
loro interesse reciproco.

ARTICOLO 2

Elemento fondamentale

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani nonche' l'osservanza dei principi dello Stato di diritto sono alla base della politica interna e internazionale della Comunita' e del Sudafrica e
costituiscono un elemento fondamentale del presente accordo.
Le Parti ribadiscono altresi' la loro adesione ai principi della sana gestione degli affari pubblici.
ARTICOLO 3

Inadempienza

1. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente accordo, puo' adottare le misure del
caso.
2. Prima di procedere in tal senso, essa fornisce all'altra Parte, entro 30 giorni, tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
3. Nei casi particolarmente urgenti, si possono adottare le misure del caso senza consultazioni preliminari. Queste misure devono essere rese note immediatamente all'altra Parte e, su richiesta di quest'ultima, possono formare oggetto di consultazioni. Tali consultazioni devono essere convocate entro 30 giorni dalla notifica delle misure. Qualora non si individui una soluzione soddisfacente, la Parte interessata puo' ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.
4. Ai fini dell'interpretazione corretta e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 3 s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
i) in una denuncia dell'accordo non conforme alle norme generali
del diritto internazionale, o

ii) nell'inosservanza dell'elemento fondamentale dell'accordo di cui
all'articolo 2.

5. Le Parti convengono che per "misure del caso", ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, s'intendono le misure adottate in conformita' del diritto internazionale e che nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

ARTICOLO 4

Dialogo politico

1. Si istituisce un dialogo politico regolare tra le Parti inteso ad accompagnare e consolidare la loro cooperazione e ad instaurare
duraturi vincoli di solidarieta' e nuove forme di cooperazione.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

a) promuovere la conoscenza reciproca tra le Parti e favorire la
convergenza di idee; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione
e degli interessi dell'altra; c) sollecitare il sostegno alla democrazia, allo Stato di diritto e
al rispetto dei diritti umani; d) promuovere la giustizia sociale e contribuire a creare le
condizioni necessarie per eliminare la poverta' e tutte le forme
di discriminazione.

3. Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti.
4. Il dialogo politico si svolgera' ogni volta che sara' necessario, in particolare:

a) a livello ministeriale; b) a livello di alti funzionari in rappresentanza del Sudafrica, da
una parte, e della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e
della Commissione delle Comunita' europee, dall'altra c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici,
soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari,
consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contati
tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso ogni altra modalita' o a qualsiasi altro
livello da concordarsi tra le Parti, che possa contribuire
all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.

5. Oltre al dialogo politico bilaterale previsto dal precedente paragrafo, le Parti trarranno il massimo beneficio dal dialogo politico regionale tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa australe, contribuendo attivamente ad esso, nell'intento di favorire in particolare la pace e la stabilita' della regione.
Le Parti interverranno altresi' nel dialogo politico, nel contesto piu' ampio delle relazioni ACP/CE, come previsto e enunciato nei trattati ACP/CE in materia.

TITOLO II

SCAMBI COMMERCIALI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5

Zona di libero scambio

1. La Comunita' europea ed il Sudafrica decidono di stabilire una zona di libero scambio (ZLS) secondo le modalita' del presente accordo e conformemente alle disposizioni dell'OMC.
2. La ZLS e' istituita per un periodo transitorio di un massimo di dodici anni per il Sudafrica e di un massimo di dieci anni per la Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
3. La ZLS riguarda la libera circolazione delle merci in tutti i settori. Il presente accordo copre anche la liberalizzazione degli scambi di servizi e la libera circolazione dei capitali.

ARTICOLO 6

Classificazione delle merci

La Comunita' utilizza la nomenclatura combinata delle merci per classificare le merci importate dal Sudafrica. Il Sudafrica utilizza il sistema armonizzato per classificare le merci importate dalla
Comunita'

ARTICOLO 7

Dazio di base

1. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive previste dall'accordo consiste nel dazio effettivamente applicato il giorno dell'entrata in vigore
dell'accordo.
2. La Comunita' e il Sudafrica si comunicano reciprocamente i loro rispettivi dazi di base, conformemente all'impegno assunto dalle Parti in materia di standstill e roll-back, nonche' le deroghe convenute a questi principi enunciate nell'allegato I.
3. Nei casi in cui l'inizio del processo di smantellamento delle tariffe non coincide con l'entrata in vigore dell'accordo (in particolare per i prodotti che figurano negli elenchi 3, 4 e 5 dell'allegato II, negli elenchi 2, 3, 4 e 6 dell'allegato III, negli elenchi 3, 4, 7 e 8 dell'allegato IV, nell'allegato V, negli elenchi 2, 3 e 5 dell'allegato VI e nell'allegato VII), il dazio rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive previste dall'accordo consiste nel dazio di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo o nel dazio applicato erga omnes il primo giorno di attuazione del pertinente programma di smantellamento tariffario, fermo restando che sara' scelto l'importo piu' basso.

ARTICOLO 8

Dazi doganali di carattere fiscale

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale, ad eccezione delle accise non discriminatorie, applicate ai prodotti importati e a quelli fabbricati localmente, che sono
conformi alle disposizioni dell'articolo 21.

ARTICOLO 9

Imposte di effetto equivalente ai dazi doganali

All'entrata in vigore dell'accordo la Comunita' e il Sudafrica aboliscono tutte le imposte di effetto equivalente ai dazi doganali
sulle loro rispettive importazioni.

SEZIONE B

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 10

Definizione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Sudafrica, ad eccezione dei prodotti che rientrano nella definizione di prodotti agricoli a titolo del presente accordo.

ARTICOLO 11

Abolizione delle tariffe da parte della Comunita'

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti industriali originari del Sudafrica diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del
presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 1 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 2 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendari o seguente:

all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'86% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 72% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 57% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 43% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 28% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 14% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 3 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

Per un certo numero di prodotti che figurano nel presente elenco, l'abolizione delle tariffe iniziera' quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Essa si realizzera' in tre riduzioni annuali uguali, l'ultima delle quali avra' luogo sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Per un certo numero di prodotti siderurgici che figurano nel presente elenco, la riduzione tariffaria sara' operata su base NPF, in modo da arrivare ad un dazio nullo nel 2004.
5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 4 dell'allegato II sono aboliti entro un termine massimo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
Per quanto riguarda le componenti per autoveicoli di cui al presente elenco, la tariffa applicata e' ridotta del 50% all'entrata in vigore dell'accordo.
Il calendario esatto dell'abolizione, da parte della Comunita', dei dazi di base e delle tariffe sui prodotti che figurano nel presente elenco, sara' stabilito nei secondi sei mesi dell'anno 2000, dopo che entrambe le Parti avranno esaminato le prospettive di ulteriore liberalizzazione delle importazioni sudafricane di prodotti automobilistici originarie della Comunita', di cui agli elenchi 5 e 6 dell'allegato III, alla luce - tra l'altro - dei risultati della revisione del programma di sviluppo dell'industria automobilistica sudafricana.
6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 5 dell'allegato II sono riesaminati il quinto anno di attuazione del presente accordo, ai fini di un'eventuale abolizione delle tariffe.

ARTICOLO 12

Abolizione delle tariffe da parte del Sudafrica

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti industriali originari della Comunita', diversi da quelli enumerati nell'allegato III, sono aboliti all'entrata in vigore del
presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 1 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridoni al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 2 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 3 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 90% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base; undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 4 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'88% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 63% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 38% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 13% del dazio di base; dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

6. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 5 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario incluso in tale allegato.
7. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 6 dell'allegato III, sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo, ai fini di un'ulteriore liberalizzazione degli scambi commerciali.
Il Sudafrica informera' la Comunita' in merito ai risultati della revisione del programma di sviluppo dell'industria automobilistica sudafricana. Esso presentera' proposte per un'ulteriore liberalizzazione delle importazioni sudafricane di prodotti automobilistici originarie della Comunita' enumerate negli elenchi 5 e 6 dell'allegato III. Le Parti vaglieranno congiuntamente queste proposte nei secondi sei mesi dell'anno 2000.

SEZIONE C

PRODOTTI AGRICOLI

ARTICOLO 13

Definizione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Sudafrica coperti dalla definizione dell'OMC dei prodotti agricoli e della pesca (capitolo 3, 1604,1605 e prodotti 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000)

ARTICOLO 14

Abolizione delle tariffe da parte della Comunita'

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Sudafrica diversi da quelli elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente
accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 1 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 2 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 91% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'82% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 73% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 64% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 55% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tatti i dazi sono ridotti al 36% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 27% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 18% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 9% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 3 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'87% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; sete anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato e' applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti.
5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 4 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'83% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 17% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato e' applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti.
6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari del Sudafrica sono enumerati nell'elenco 5 dell'allegato IV e sono applicati conformemente alle condizioni ivi menzionate.
Il Consiglio di cooperazione puo' decidere:

(a) l'ampliamento dell'elenco dei prodotti agricoli trasformati
enumerati nell'elenco 5 dell'allegato IV, e (b) la riduzione dei dazi applicabili ai prodotti agricoli
trasformati. Tale riduzione dei dazi puo' aver luogo quando negli
scambi tra la Comunita' e il Sudafrica i dazi applicabili ai
prodotti di base vengono ridotti o in risposta alle riduzioni
derivanti dalle concessioni reciproche relative ai prodotti
agricoli trasformati.

7. I dazi doganali ridotti applicabili a talune importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Sudafrica sono enumerati nell'elenco 6 dell'allegato IV. Tali dazi sono applicati a partire dall'entrata in vigore del presente accordo e conformemente alle condizioni menzionate nel suddetto allegato.
8. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti trasformati originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 7 dell'allegato IV sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo, in base agli sviluppi futuri della politica agricola comune.
9. Le concessioni tariffarie sui prodotti enumerati nell'elenco 8 dell'allegato IV non sono applicabili poiche' tali prodotti sono coperti da denominazioni UE protette.
10. Le concessioni tariffarie applicabili alle importazioni nella Comunita' dei prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato V sono applicate conformemente alle condizioni ivi menzionate.

ARTICOLO 15

Abolizione delle tariffe da parte del Sudafrica

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti agricoli originari della Comunita' diversi da quelli elencati nell'allegato VI sono aboliti all'entrata in vigore del
presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 1 dell'allegato VI sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 2 dell'allegato VI sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 3 dell'allegato VI sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'88% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 63% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 38% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 13% del dazio di base; dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato e' applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti.
5. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 4 dell'allegato VI sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo.
6. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti della pesca originari della Comunita' elencati nell'allegato VII sono progressivamente aboliti parallelamente all'eliminazione dei dazi doganali delle corrispondenti posizioni tariffarie da parte della Comunita'.

ARTICOLO 16

Salvaguardia agricola

In deroga alle altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 24, qualora, data la particolare sensibilita' dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti perturbasse o minacciasse di perturbare gravemente i mercati dell'altra Parte, il Consiglio di cooperazione esaminera' immediatamente la questione per trovare una soluzione adeguata. In attesa della decisione del Consiglio di cooperazione e laddove circostanze eccezionali richiedano un'azione immediata, la Parte lesa potra' adottare le misure provvisorie necessarie per limitare o riparare i danni. Nell'adozione di tali misure provvisorie
la Parte lesa tiene conto degli interessi di entrambe le Parti.

ARTICOLO 17

Abolizione accelerata delle tariffe da parte del Sudafrica

1. Su richiesta del Sudafrica, la Comunita' esamina le proposte relative ad un calendario accelerato dell'abolizione delle tariffe per le importazioni di prodotti agricoli in Sudafrica, associato all'eliminazione di tutte le restituzioni all'esportazione per le esportazioni verso il Sudafrica degli stessi prodotti originari della
Comunita' europea.
2. Qualora la Comunita' accolga la domanda, i nuovi calendari per l'abolizione delle tariffe e l'eliminazione delle restituzioni all'esportazione si applicano simultaneamente a partire da una data concordata dalle due parti.
3. Qualora la Comunita' respinga la domanda, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente accordo sull'abolizione delle tariffe.

ARTICOLO 18

Clausola di riesame

Al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Sudafrica valutano misure supplementari nell'ambito del processo di liberalizzazione dei loro scambi commerciali. A tal fine, procedono, in particolare ma non esclusivamente, ad un riesame dei dazi doganali applicabili ai prodotti di cui all'elenco 5 dell'allegato II, agli elenchi 5 e 6 dell'allegato III, agli elenchi 5, 6, 7 dell'allegato IV, agli elenchi 1, 2, 3 e 4 dell'allegato V, agli elenchi 4 e 5 dell'allegato
VI e all'allegato VII.

TITOLO III

QUESTIONI COLLEGATE AGLI SCAMBI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 19

Misure doganali

1. Le restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione e le misure di effetto equivalente sugli scambi tra il Sudafrica e la Comunita' sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Negli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione ne' alcuna misura di effetto equivalente.
3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo negli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica non e' introdotto alcun nuovo dazio doganale all'importazione o all'esportazione ne' alcuna imposta di effetto equivalente, mentre quelli gia' applicati non vengono aumentati.

ARTICOLO 20

Politiche agricole

1. Le Parti possono consultarsi regolarmente in seno al Consiglio di cooperazione in merito alla strategia e alle modalita' pratiche delle
rispettive politiche agricole.
2. Qualora, nell'attuazione delle rispettive politiche agricole, una delle Parti ritenga necessario modificare le disposizioni del presente accordo; essa ne informa il Consiglio di cooperazione che provvedera' a decidere in proposito.
3. Nel caso in cui la Comunita' o il Sudafrica, in applicazione del paragrafo 2, modifichino le disposizioni previste dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse introducono adeguamenti autorizzati dal Consiglio di cooperazione per mantenere le concessioni per le importazioni originarie dell'altra Parte ad un livello equivalente a quello previsto dal presente accordo.

ARTICOLO 21

Misure fiscali

1. Le Parti si astengono dall'adozione di qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte e i
prodotti originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

ARTICOLO 22

Unioni doganali e zone di libero scambio

1. L'accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di altre intese tra una delle Parti e i paesi terzi, se non nella misura in cui essi alterano i
diritti e gli obblighi previsti dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di cooperazione si tengono consultazioni tra la Comunita' e il Sudafrica in merito agli accordi che istituiscono o adeguano unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione europea, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Sudafrica.

ARTICOLO 23

Misure antidumping e compensative

1. Nessuna disposizione del presente accordo osta o influisce sull'adozione, decisa da una delle Parti, di misure antidumping o compensative ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, allegati
all'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC.
2. Prima che dazi antidumping e compensativi definitivi siano imposti nei confronti di prodotti importati dal Sudafrica, le Parti possono valutare la possibilita' di adottare misure correttive costruttive, ai sensi dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

ARTICOLO 24

Clausola di salvaguardia

1. Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, la Comunita' o il Sudafrica secondo il caso, puo' adottare misure idonee alle condizioni previste dall'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia o dall'accordo sull'agricoltura allegati all'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, e secondo le procedure di cui
all'articolo 26.
2. Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un deterioramento grave della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, quest'ultima puo', dopo avere valutato soluzioni alternative, adottare a titolo eccezionale misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alla(e) regione(i) interessata(e), secondo le procedure di cui all'articolo 26.
3. Qualora un prodotto sia importato in quantita' e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un deterioramento grave della situazione economica di uno o piu' degli altri membri dell'Unione doganale dell'Africa australe, il Sudafrica puo', su richiesta del paese o dei paesi interessati, e dopo avere valutato soluzioni alternative, adottare a titolo eccezionale misure di vigilanza o di salvaguardia, secondo le procedure di cui all'articolo 26.

ARTICOLO 25

Misure di salvaguardia transitorie

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, il Sudafrica puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, che deroghino alle disposizioni degli articoli 12 e 15, sotto forma di aumento o di
reintroduzione di dazi doganali.
2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in gravi difficolta' derivanti dall'aumento delle importazioni originarie della Comunita' a seguito della riduzione dei dazi di cui agli articoli 12 e 15, in particolare qualora dette difficolta' causino gravi problemi sociali.
3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Sudafrica ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il livello del dazio di base o delle aliquote del dazio NPF applicate o il 20% ad valorem, a seconda di quale sia il valore piu' basso, e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo di tutte le importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 10% delle importazioni complessive di prodotti industriali originari della Comunita' nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
4. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai quattro anni. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni. Questi termini possono essere prolungati eccezionalmente con decisione del Consiglio di cooperazione.
5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle imposte o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
6. Il Sudafrica informa il Consiglio di cooperazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure prima della loro applicazione per arrivare ad una soluzione soddisfacente. Questa notifica comprende un calendario indicativo relativo all'introduzione e alla successiva abolizione dei dazi doganali da imporre.
7. Se le Parti non raggiungono un accordo riguardante le misure proposte di cui al paragrafo 6 entro 30 giorni dalla suddetta notifica, il Sudafrica puo' adottare le misure idonee per rimediare alla situazione e comunica al Consiglio di cooperazione un calendario definitivo di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi dal primo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali di importo equivalente. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 26

Procedure di salvaguardia

1. Qualora la Comunita' o il Sudafrica attui un meccanismo di vigilanza relativamente alle difficolta' di cui all'articolo 24, il cui obiettivo e' la comunicazione rapida di informazioni sull'andamento dei flussi di scambi, ne informa l'alta Parte e, se
necessario, avvia consultazioni con quest'ultima.
2. Nelle circostanze specificate all'articolo 24, prima, di adottare le misure previste da tale articolo o, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la Comunita' o il Sudafrica, a seconda dei casi, il piu' rapidamente possibile fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
3. Nella scelta dei provvedimenti da adottare si privilegiano quelli che perturbano meno il funzionamento del presente accordo ed essi sono applicati soltanto nella misura necessaria per prevenire o rimediare ad un danno grave e facilitare l'adeguamento.
4. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
5. Per l'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficolta' generate dalla
situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame
del Consiglio di cooperazione, che puo' decidere tutte le misure
necessarie per porvi fine. Qualora il Consiglio di cooperazione o
la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine
alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione
soddisfacente entro tenta giorni da quando e' stata sollevata la
questione, la parte importatrice puo' adottare misure adeguate per
risolvere il problema. Dette misure devono essere adottate per un
periodo non superiore a tre anni e devono contenere elementi che
condurranno gradualmente alla loro eliminazione, al piu' tardi,
alla fine del periodo fissato. b) Quando circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata
rendano impossibile ogni informazione preliminare o, a seconda dei
casi, ogni esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la
Comunita' o il Sudafrica, puo', nelle situazioni definite
all'articolo 24, applicare immediatamente le misure di
salvaguardia necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne
informa immediatamente l'altra Parte.

ARTICOLO 27

Eccezioni

L'accordo non preclude l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione, al transito e al commercio di beni d'occasione giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, o alle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, quando prevalgono condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata al
commercio tra le Parti.

ARTICOLO 28

Norme in materia di origine

Le norme in materia di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste dal presente accordo sono definite nel Protocollo
1.

SEZIONE B

DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 29

Riaffermazione degli obblighi ai sensi del GATS

1. Riconoscendo l'importanza crescente dei servizi per lo sviluppo delle loro economie, nei limiti delle loro rispettive competenze, le Parti sottolineano l'importanza del rispetto rigoroso dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), in particolare quanto al principio del trattamento della nazione piu' favorita, nonche' dei suoi protocolli applicabili e impegni allegati.
2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:

a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle
disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS
o delle misure adottate sulla base di un tale accordo; b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle
esecuzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegato
dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.

3. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi quali figurano in allegato al quarto protocollo del GATS relativo alle telecomunicazioni di base e al quinto protocollo sui servizi finanziari.

ARTICOLO 30

Ulteriore liberalizzazione della prestazione di servizi

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si adoperano per estendere la portata dell'accordo allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi di servizi tra di esse. In caso di effettiva estensione dell'accordo il processo di liberalizzazione prevede l'assenza o l'eliminazione di pressoche' qualsiasi discriminazione tra le Parti nei settori di servizi considerati e deve coprire tutti i tipi di prestazione, compresa la
prestazione di un servizio:

a) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte; b) nel territorio di una Parte al consumatore del servizio dell'altra
Parte; c) operato da un prestatore di servizi di una Parte, tramite la
presenza commerciale nel territorio dell'altra Parte; d) operato da un prestatore di servizi di una Parte, tramite la
presenza di persone fisiche di detta Parte nel territorio
dell'altra Parte.

2. Il Consiglio di cooperazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.
3. In occasione della formulazione di queste raccomandazioni, il Consiglio di cooperazione tiene conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi delle due parti ai sensi del GATS, soprattutto per quanto riguarda l'articolo V in generale e in particolare il paragrafo 3, lettera a), relativo alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione.
4. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 forma oggetto di un.primo esame da parte del Consiglio di cooperazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 31

Trasporti marittimi

1. Le Parti cercano di applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimi internazionali su basi commerciali fondati su norme di concorrenza
leale.
2. Le Parti decidono di estendere ai cittadini dell'altra Parte e alle navi registrate sul territorio dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla nazione piu' favorita per quanto riguarda il trasporto marittimo di merci, di passeggeri o di entrambi, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti e le relative spese e imposte, le strutture doganali e l'assegnazione di attracchi e strutture per il carico e lo scarico, su basi di concorrenza leale e a condizioni commerciali.
3. Le Parti decidono di considerare il trasporto marittimo, comprese le operazioni intermodali, nel contesto dell'articolo 30, a prescindere da restrizioni legate alla nazionalita' o da accordi conclusi dall'una o dall'altra Parte, che esistono attualmente e che devono essere conformi ai diritti e agli obblighi delle Parti ai sensi dell'accordo GATS.

SEZIONE C

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 32

Pagamenti correnti

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una valuta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra cittadini della Comunita' e del Sudafrica.
2. Il Sudafrica puo' adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni del paragrafo 1, che liberalizzano i pagamenti correnti, non siano utilizzate dai suoi cittadini per procedere a uscite di capitali non autorizzate.

ARTICOLO 33

Movimenti di capitali

1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale della bilancia dei pagamenti, la Comunita' e il Sudafrica garantiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Sudafrica effettuati in societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di
qualsiasi beneficio che ne derivi.
2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare ed eventualmente liberalizzare integralmente il movimento dei capitali tra la Comunita' e il Sudafrica.

ARTICOLO 34

Difficolta' della bilancia dei pagamenti

Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o il Sudafrica abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o il Sudafrica, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV degli statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o il Sudafrica, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le sottopone il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

SEZIONE D

POLITICA DI CONCORRENZA

ARTICOLO 35

Definizione

Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica:

(a) gli accordi e le pratiche concertate tra imprese aventi legami
orizzontali, le decisioni di associazioni di imprese e gli
accordi tra imprese aventi legami verticali, che hanno per
effetto di impedire o restringere sostanzialmente il gioco della
concorrenza sul territorio della Comunita' o del Sudafrica, a
meno che le imprese non possano dimostrare che gli effetti
contrari alla concorrenza sono di minore importanza rispetto agli
effetti ad essa favorevoli; (b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese del loro
potere di mercato su tutto il territorio della Comunita' o del
Sudafrica o in una sua parte sostanziale.

ARTICOLO 36

Attuazione

Se in occasione dell'entrata in vigore del presente accordo l'una o l'altra Parte non ha ancora adottato le normative e regolamentazioni necessarie all'attuazione dell'articolo 35, deve provvedere in merito, nell'ambito delle sue competenze, entro un termine di tre
anni.

ARTICOLO 37

Misure idonee

Se la Comunita' o il Sudafrica ritengono che una determinata pratica sul suo mercato interno sia incompatibile con le condizioni di cui
all'articolo 35, e che:

(a) tale pratica non e' adeguatamente prevista dalle norme di
attuazione di cui all'articolo 36; o (b) in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di
arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un
pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi
compresa l'industria dei servizi,

la Parte interessata puo' adottare misure idonee conformi alle sue normative, previa consultazione nell'ambito del Consiglio di cooperazione, o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organo. Le misure idonee da adottare rispettano le competenze dell'autorita' garante della concorrenza interessata.

ARTICOLO 38

Cortesia attiva

1. Le Parti decidono che, ogniqualvolta che la Commissione o l'autorita' sudafricana garante della concorrenza abbiano motivo di credere che pratiche anticoncorrenziali, accertate a norma dell'articolo 35, si svolgano sul territorio dell'altra autorita' e ledano considerevolmente interessi importanti delle Parti, puo' chiedere all'autorita' in materia di concorrenza dell'altra Parte di adottare le misure correttive idonee ai sensi delle norme sulla
concorrenza della suddetta autorita'.
2. Tale richiesta non pregiudica l'avvio di qualsiasi azione giudicata necessaria nell'ambito della normativa in materia di concorrenza dell'autorita' richiedente e non ostacola in alcun modo il potere di decisione o l'indipendenza dell'autorita' interpellata.
3. Fatti salvi le sue funzioni, i suoi diritti e obblighi o la sua indipendenza, l'autorita' in materia di concorrenza interpellata tiene debitamente e pienamente conto delle osservazioni e della documentazione fornita dall'autorita' richiedente, in particolare per quanto riguarda la natura delle attivita' anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i pretesi effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della Parte che si ritiene danneggiata.
4. Quando la Commissione o l'autorita' sudafricana garante della concorrenza decide di condurre un'inchiesta o intende adottare misure che possano incidere considerevolmente sugli interessi dell'altra Parte, le Parti devono consultarsi, su richiesta dell'una o dell'altra, e adoperarsi per trovare una soluzione reciprocamente accettabile alla luce dei rispettivi interessi fondamentali, ciascuna tenendo in debito conto le normative, la sovranita' e l'indipendenza dell'autorita' di concorrenza dell'altra e le considerazioni di cortesia attiva.

ARTICOLO 39

Assistenza tecnica

La Comunita' fornisce al Sudafrica un'assistenza tecnica per la ristrutturazione della sua legislazione e della sua politica in materia di concorrenza. Quest'assistenza tecnica puo' comportare tra
l'alto:

(a) scambi di esperti; (b) organizzazione di seminari; (c) attivita' di formazione

ARTICOLO 40

Informazioni

Le Parti procedono a scambi di informazioni nei limiti consentiti dal
rispetto del segreto professionale e del segreto di impresa.

SEZIONE E

AIUTI PUBBLICI

ARTICOLO 41

Aiuti pubblici

1. Nella misura in cui puo' incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica, qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci, falsi o minacci di falsare la concorrenza, e che non viene a sostegno di uno o piu' obiettivi specifici di interesse pubblico dell'una o dell'altra Parte, e' incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo.
2. Le Parti decidono che e' nel loro interesse garantire che gli aiuti pubblici siano accordati in modo onesto, equo e trasparente:

ARTICOLO 42

Misure correttive

1. Se la Comunita' o il Sudafrica ritiene che una pratica particolare sia incompatibile con le disposizioni dell'articolo 41 e che tale pratica arrechi o minacci di arrecare un pregiudizio grave agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, le Parti decidono, qualora detta pratica non sia adeguatamente contemplata dalle norme e dalle procedure esistenti, di iniziare consultazioni allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Queste consultazioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti nell'ambito delle loro
legislazioni e dei rispettivi impegni internazionali.
2. Ciascuna Parte puo' invitare il Consiglio di cooperazione ad esaminare, nell'ambito di tali consultazioni, gli obiettivi di interesse pubblico dell'una o dell'altra Parte che giustificano la concessione dell'aiuto pubblico di cui all'articolo 41.

ARTICOLO 43

Trasparenza

Ciascuna Parte vigila sulla trasparenza nel settore degli aiuti pubblici. In particolare, su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni sui regimi di aiuti, su singoli casi di aiuto pubblico o sull'importo complessivo e sulla ripartizione degli aiuti accordati. Lo scambio di informazioni tra le Parti tiene conto dei limiti imposti dalle rispettive legislazioni in materia di
segreto professionale e di segreto di impresa.

ARTICOLO 44

Riesame

1. In assenza di norme o procedure relative all'applicazione dell'articolo 41, le disposizioni degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio del 1994 e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC
si applicano agli aiuti pubblici e alle sovvenzioni.
2. Il Consiglio di cooperazione valuta periodicamente i risultati conseguiti in questi settori. In particolare, esso continua ad adoperarsi per ricercare una cooperazione e un'intesa sulle misure adottate da ciascuna Parte relativamente all'attuazione dell'articolo 41.

SEZIONE F

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI

ARTICOLO 45

Appalti pubblici

1. Le Parti decidono di cooperare affinche' l'accesso ai loro appalti pubblici sia disciplinato da un regime onesto, equo e trasparente.
2. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi realizzati in materia.

ARTICOLO 46

Proprieta' intellettuale

1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente ai massimi standard internazionali. Le Parti attuano l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIP) a decorrere dal 1 gennaio 1996 e si impegnano a rafforzare, se
necessario, la protezione prevista nel quadro del suddetto accordo.
2. In caso di difficolta' nel settore della tutela della proprieta' intellettuale che si ripercuotano sugli scambi commerciali, su richiesta dell'una o dell'altra Parte si tengono consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
3. La Comunita' ed i suoi Stati membri ribadiscono l'importanza che attribuiscono agli obblighi derivanti dai testi seguenti:

(a) Protocollo dell'accordo di Madrid relativo alla registrazione
internazionale dei marchi (Madrid 1989); (b) Convenzione internazionale sui diritti degli artisti, interpreti
o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Roma 1961); (c) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1979,
modificato nel 1984).

4. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sui TRIP, il Sudafrica puo' considerare favorevolmente l'adesione alle convenzioni multilaterali di cui al paragrafo 3.
5. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono agli strumenti seguenti:

(a) Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977,
modificato nel 1979); (b) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche (atto di Parigi, 1971); (c) Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati
vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1978); (d) Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del
deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di
brevetti (1977, modificato nel 1980); (e) Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979), OMPI; (f) Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT), 1996.

6. Per facilitare l'attuazione del presente articolo, la Comunita' puo' fornire, su richiesta e secondo modalita' e condizioni mutualmente convenute, un'assistenza tecnica alla Repubblica sudafricana, soprattutto per l'elaborazione di leggi e regolamentazioni relative alla tutela e all'applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, alla prevenzione contro l'abuso di questi diritti, all'istituzione e al rafforzamento di uffici nazionali e di altre agenzie incaricate dell'applicazione e della tutela dei diritti, con particolare riguardo alla formazione del personale.
7. Le Parti decidono che, ai fini dell'applicazione del presente accordo, la proprieta' intellettuale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, e i modelli di utilita', i brevetti, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche, i disegni e i modelli industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali o di servizi, le topografie di circuiti integrati, la tutela giuridica delle basi di dati, nonche' la protezione contro la concorrenza sleale, di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale e la protezione delle informazioni riservate sul know-how.

ARTICOLO 47

Normalizzazione e valutazione della conformita'

Le Parti cooperano nel settore della normalizzazione, della metrologia, della certificazione e dell'assicurazione della qualita' per ridurre le reciproche differenze esistenti in questo campo, eliminare gli ostacoli tecnici e facilitare gli scambi bilaterali.
Questa cooperazione comprende:

(a) l'adozione di misure, ai sensi delle disposizioni dell'accordo
OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, volte a favorire un
maggiore ricorso alle regolamentazioni tecniche, alle norme e
alle procedure di valutazione della conformita' internazionali,
con particolare riguardo a misure specifiche di carattere
settoriale; (b) l'elaborazione di accordi di riconoscimento reciproco della
valutazione della conformita' nei settori di interesse economico
reciproco; (c) la cooperazione nel campo della gestione e dell'assicurazione
della qualita' in un certo numero di settori rilevanti per il
Sudafrica; (d) la semplificazione delle misure di assistenza tecnica al
Sudafrica destinate a potenziare le sue capacita' in materia di
accreditamento, di metrologia e di normalizzazione; (e) lo sviluppo di legami concreti e pratici tra gli organismi di
normalizzazione, di accreditamento e di certificazione
sudafricani ed europei.

ARTICOLO 48

Dogane

1. Le Parti incoraggiano e facilitano la cooperazione tra i loro servizi doganali per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di scambi e la lealta' delle transazioni commerciali. Da una tale cooperazione scaturiscono, in particolare, scambi di
informazioni e programmi di formazione.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo e, in particolare, ai sensi dell'articolo 90, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza conformemente alle disposizioni del Protocollo 2 del presente accordo.

ARTICOLO 49

Statistiche

Le Parti decidono di cooperare in questo settore. La cooperazione e' rivolta principalmente all'armonizzazione dei metodi e delle pratiche statistici per permettere il trattamento, secondo basi mutualmente convenute, di dati relativi agli scambi di merci e di servizi nonche', piu' in generale, a tutti i settori contemplati dall'accordo
che si prestino all'elaborazione di statistiche.

TITOLO IV

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 50

Introduzione

Nei limiti delle loro rispettive competenze, le Parti decidono di sviluppare e promuovere la cooperazione in campo economico e industriale nell'interesse reciproco e dell'intera regione dell'Africa australe, mediante la diversificazione e il potenziamento dei loro legami economici, la promozione dello sviluppo sostenibile delle loro economie, il sostegno ai modelli di cooperazione economica regionale e alla cooperazione tra le piccole e medie imprese, la tutela e il miglioramento della qualita' dell'ambiente, la promozione dell'autonomia economica dei gruppi storicamente svantaggiati, con particolare riguardo alle donne e, infine, mediante la protezione e il potenziamento dei diritti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 51

Industria

La cooperazione in questo settore si prefigge di facilitare la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'industria sudafricana stimolandone al tempo stesso la competitivita' e la crescita, nonche' di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra l'industria sudafricana e comunitaria.
La cooperazione mira, in particolare, a:

(a) incoraggiare la cooperazione tra gli operatori economici delle
Parti (imprese, professionisti, organizzazioni settoriali e altre
organizzazioni commerciali, organizzazioni dei lavoratori, ecc.); (b) sostenere gli sforzi di ristrutturazione e di ammodernamento
dell'industria intrapresi dai settori pubblici e privati del
Sudafrica, in condizioni che permettano di garantire la tutela
dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento
economico; (c) incoraggiare lo sviluppo di un ambiente favorevole all'iniziativa
privata, allo scopo di stimolare e diversificare le produzioni
destinate ai mercati locali e d'esportazione; (d) promuovere una migliore utilizzazione delle risorse umane e del
potenziale industriale del Sudafrica agevolando in particolare
l'accesso al credito e ai mezzi di finanziamento degli
investimenti, nonche' sostenendo l'innovazione industriale, il
trasferimento di tecnologie, la formazione, la ricerca e lo
sviluppo tecnologico.

ARTICOLO 52

Promozione e protezione degli investimenti

La cooperazione tra le Parti si propone di realizzare un contesto che favorisca e promuova gli investimenti reciprocamente vantaggiosi, sia nazionali che esteri, in particolare migliorando i regimi di protezione e di promozione degli investimenti, il trasferimento di capitali e lo scambio di informazioni sulle possibilita' di
investimenti.
La cooperazione mira in particolare a facilitare e incoraggiare:

(a) la conclusione, se del caso, di accordi tra gli Stati membri e il
Sudafrica relativi alla promozione e alla protezione degli
investimenti; (b) la conclusione, se del caso, di convenzioni tra gli Stati membri
e il Sudafrica contro la doppia imposizione; (c) lo scambio di informazioni riguardanti le possibilita' di
investimenti; (d) l'opera di armonizzazione e semplificazione delle procedure e
delle pratiche amministrative nel settore degli investimenti; (e) il sostegno, mediante gli strumenti adeguati, alla promozione e
all'incoraggiamento degli investimenti in Sudafrica e nell'Africa
australe.

ARTICOLO 53

Sviluppo degli scambi

1. Le Parti si impegnano a sviluppare, diversificare e aumentare gli scambi reciproci e a migliorare la competitivita' delle produzioni
sudafricane sui mercati nazionali, regionali e internazionali.
2. La cooperazione nel settore dello sviluppo degli scambi si concentra sulle seguenti iniziative:

(a) l'elaborazione di strategie di sviluppo commerciale adeguate e la
creazione di un ambiente commerciale favorevole alla
competitivita'; (b) lo sviluppo delle capacita' e la valorizzazione delle risorse
umane e delle qualificazioni professionali nell'ambito del
commercio e dei servizi di sostegno nei settori sia pubblico che
privato, ivi compresa la forza lavoro; (c) gli scambi di informazioni sulle esigenze del mercato; (d) il trasferimento di know how e di tecnologie tramite investimenti
e la creazione di joint venture; (e) lo sviluppo del settore privato interessato alle attivita'
commerciali, in particolare delle piccole e medie imprese; (f) la creazione, l'adattamento e il rafforzamento di organizzazioni
dedite allo sviluppo degli scambi e dei servizi di sostegno; (g) la cooperazione regionale a favore dello sviluppo degli scambi
nonche' di infrastrutture e servizi commerciali nell'Africa
australe.

ARTICOLO 54

Microimprese e piccole e medie imprese

Le Parti si impegnano a sviluppare e rafforzare le microimprese (MI) e le piccole e medie imprese (PMI) del Sudafrica e a promuovere la cooperazione tra le PMI della Comunita' e del Sudafrica come pure dell'Africa australe in forme rispettose della parita' uomo-donna. Le
Parti si impegnano in particolare a:

(a) collaborare, se necessario, per realizzare un quadro giuridico,
amministrativo, istituzionale, tecnico, fiscale e finanziario
favorevole alla creazione e all'espansione delle PMI e delle MI; (b) fornire l'assistenza necessaria alle PMI e alle MI,
indipendentemente dal loro statuto giuridico, in settori quali il
finanziamento, la formazione professionale, la tecnologia e le
tecniche di commercializzazione; (c) fornire assistenza alle imprese, alle organizzazioni, ai
dirigenti e alle agenzie prestatrici di servizi di cui alla
lettera b) attraverso iniziative adeguate di sostegno tecnico,
scambio di informazioni e sviluppo di capacita'; (d) creare e facilitare i legami adeguati tra gli operatori privati
del Sudafrica, dell'Africa australe e della Comunita' per
migliorare i flussi di informazioni (relativamente alla
formulazione e all'attuazione di strategie, alla congiuntura e
agli sbocchi commerciali, alla costituzione di reti, alla
creazione di joint vetture e al trasferimento di competenze).

ARTICOLO 55

Societa' dell'informazioni

Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), da esse ritenuto un settore chiave della societa' moderna e di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per conseguire il traguardo di una societa' dell'informazione. Le comunicazioni in questo contesto includono le tecnologie nei settori delle poste, della tele e radiodiffusione, delle telecomunicazioni e dell'informazione. La
cooperazione mira a:

(a) migliorare l'accesso degli enti pubblici e privati sudafricani ai
mezzi di comunicazione, alle tecnologie dell'elettronica e
dell'informazione attraverso il sostegno allo sviluppo di reti di
infrastrutture, alla valorizzazione delle risorse umane e
all'elaborazione di politiche adeguate concernenti la societa'
dell'informazione in Sudafrica; (b) promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe in
questo settore, in particolare nell'ambito delle tecnologie
satellitari; (c) affrontare le sfide rappresentate dalla globalizzazione, dalle
nuove tecnologie, dai processi di ristrutturazione istituzionale
e settoriale e dal divario crescente tra servizi di informazione
di base e servizi avanzati.

2. La cooperazione comprende in particolare: (a) il dialogo su vari aspetti della societa' dell'informazione, in
particolare le questioni di regolamentazione e la politica del
settore delle comunicazioni. (b) gli scambi di informazioni e l'eventuale assistenza tecnica in
materia di regolamentazione, di normalizzazione, di valutazione e
di certificazione della conformita' delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nonche' di utilizzo delle
frequenze; (c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni e lo sviluppo di nuovi impianti, in particolare
riguardo all'interconnessione delle reti e all'interoperabilita'
delle applicazioni; (d) la promozione e l'attuazione di ricerca e sviluppo tecnologico
comuni per progetti riguardanti le nuove tecnologie legate alla
societa' dell'informazione; (e) l'accesso delle organizzazioni sudafricane ai progetti o
programmi della Comunita' sulla base delle intese che si
applicano ai diversi settori considerati, e l'accesso, alle
stesse condizioni, delle organizzazioni dell'Unione europea alle
operazioni avviate dal Sudafrica.

ARTICOLO 56

Cooperazione nel settore postale

La cooperazione in questo settore comprende:

(a) lo scambio di informazioni e il dialogo nel settore postale, con
particolare riguardo alle attivita' regionali e internazionali,
agli aspetti di regolamentazione e alle decisioni di politica in
materia; (b) l'assistenza tecnica in materia di regolamentazione, di norme
operative e di valorizzazione delle risorse umane; (c) la promozione e l'attuazione di progetti comuni, ivi comprese
attivita' di ricerca, in materia di sviluppo tecnologico nel
settore.

ARTICOLO 57

Energia

1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a:

(a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a fonti di energia
economicamente convenienti, affidabili e sostenibili; (b) riorganizzare e modernizzare i sottosettori di produzione,
distribuzione e consumo dell'energia per ottimizzare la
prestazione di servizi adeguati in termini di efficienza
economica, di sviluppo sociale e di accettabilita' per
l'ambiente; (c) favorire la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe per
utilizzare le risorse energetiche disponibili localmente secondo
criteri di efficienza e di compatibilita' con la tutela
dell'ambiente.

2. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a) favorire lo sviluppo di politiche energetiche e di infrastrutture
adeguate in Sudafrica; (b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico del
Sudafrica; (c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici
sul piano tecnico, economico e finanziario, in particolare nei
settori dell'elettricita' e dei combustibili liquidi; (d) favorire lo sviluppo di capacita' a livello di consulenti locali,
in particolare dispensando una formazione generale e tecnica; (e) sviluppare forme nuove e rinnovabili di energia e sostenere le
infrastrutture, in particolare per l'approvvigionamento
energetico delle zone rurali; (f) favorire l'uso razionale dell'energia, soprattutto promuovendo
l'efficacia dei sistemi energetici; (g) promuovere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose
dell'ambiente; (h) promuovere la cooperazione regionale nel settore energetico
nell'Africa australe.

ARTICOLO 58

Settore minerario e minerali

1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a:

(a) sostenere e promuovere i provvedimenti politici volti a
migliorare le norme di salute e sicurezza nell'industria
mineraria e le condizioni di lavoro; (b) rendere accessibili le informazioni riguardanti le risorse
minerali e la geoscienza per permettere le attivita' di
prospezione e gli investimenti nel settore minerario. La
cooperazione deve anche creare un clima reciprocamente
vantaggioso per attirare gli investimenti, con particolare
riguardo alle PMI (e i gruppi di popolazione precedentemente
svantaggiati); (c) sostenere politiche che assicurino lo svolgimento delle attivita'
minerarie nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo
sostenibile, tenendo conto delle condizioni specifiche del paese
e delle caratteristiche del settore minerario; (d) cooperare nella ricerca e sviluppo di tecnologie relative
all'estrazione mineraria e ai minerali.

2. La cooperazione riguarda le attivita' intraprese dal Sudafrica nel quadro dell'unita' di coordinamento minerario della Comunita' di sviluppo dell'Africa australe (SADC).

ARTICOLO 59

Trasporti

1. La cooperazione in questo settore mira a:

(a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a modi di
trasporto economicamente convenienti, sicuri e affidabili nonche'
a promuovere i flussi di merci nel paese favorendo lo sviluppo di
reti di infrastrutture e di sistemi di trasporto intermodali
sostenibili dal punto di vista economico e ambientale; (b) favorire la cooperazione fra i paesi dell'Africa australe per
creare una rete di trasporti sostenibile adeguata alle esigenze
della regione.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti obiettivi specifici;

(a) contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; (b) migliorare gradualmente le condizioni del trasporto aereo,
ferroviario, stradale e multimodale come pure la gestione di
strade, ferrovie, porti e aeroporti nonche' del traffico
marittimo e aereo; (c) potenziare la sicurezza del traffico aereo e marittimo aumentando
gli aiuti alla navigazione e alla formazione per permettere
l'attuazione di programmi efficienti.

ARTICOLO 60

Turismo

1. Le Parti cooperano allo scopo di promuovere lo sviluppo di un'industria del turismo competitiva. In questo contesto, le Parti
decidono in particolare di:

(a) stimolare lo sviluppo del settore del turismo in quanto
generatore di crescita e di emancipazione economica, nonche'
fonte di occupazione e di valuta straniera; (b) adoperarsi per attuare un'alleanza strategica che associ
interessi pubblici, privati e comunitari per garantire lo
sviluppo sostenibile del turismo; (c) effettuare operazioni congiunte in settori quali lo sviluppo dei
prodotti e dei mercati, la valorizzazione delle risorse umane e
il potenziamento delle strutture istituzionali; (d) collaborare in attivita' di formazione e di sviluppo di capacita'
nel settore del turismo per migliorare la qualita' dei servizi; (e) collaborare per promuovere e sviluppare il turismo a livello
locale tramite progetti pilota nelle zone rurali; (f) facilitare la libera circolazione dei turisti.

2. Le Parti decidono di basare la cooperazione in materia di turismo in particolare sui seguenti orientamenti;

(a) rispettare l'integrita' e gli interessi delle comunita' locali,
soprattutto nelle zone rurali; (b) valorizzare il patrimonio culturale; (c) favorire la formazione, il trasferimento di know how e la
sensibilizzazione in materia presso la popolazione nel suo
complesso; (d) garantire un'interazione positiva tra il turismo e la protezione
dell'ambiente; (e) promuovere la cooperazione regionale nell'Africa australe.

ARTICOLO 61

Agricoltura

1. La cooperazione in questo settore mira a favorire lo sviluppo integrato, armonioso e sostenibile delle zone rurali in Sudafrica.
Essa si propone in particolare di:

(a) modernizzare e ristrutturare, se necessario, il settore agricolo,
anche attraverso la modernizzazione delle infrastrutture e delle
attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e di
immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione
e di commercializzazione privati; (b) promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della competitivita'
degli agricoltori appartenenti ai gruppi precedentemente
svantaggiati e fornire i servizi agricoli adeguati al riguardo; (c) diversificare e sviluppare le produzioni e gli sbocchi sui
mercati esteri; (d) garantire e sviluppare una cooperazione in campo veterinario e
fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura; (e) esaminare misure destinate ad armonizzare le norme e gli standard
in campo veterinario e fitosanitario per facilitare il commercio,
tenendo conto delle normative vigenti presso entrambe le Parti e
delle norme dell'OMC.

2. La cooperazione avviene, in particolare, mediante il trasferimento di know how, la creazione di joint venture e la realizzazione di programmi volti allo sviluppo di capacita'.

ARTICOLO 62

Pesca

La cooperazione in questo settore mira a favorire la gestione e l'utilizzo sostenibili delle risorse della pesca tenendo conto degli interessi a lungo termine delle due Parti. Essa si realizzera' mediante lo scambio di informazioni e l'elaborazione e l'attuazione di intese che potranno riguardare le aspirazioni delle Parti in campo economico, commerciale, scientifico, tecnico e in materia di sviluppo. Queste intese formeranno oggetto di un accordo sulla pesca distinto e reciprocamente vantaggioso che le Parti si impegnano,
nella misura del possibile, a concludere quanto prima.

ARTICOLO 63

Servizi

Le parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dei servizi, in generale, e nei settori bancario, assicurativo e degli altri servizi finanziari, in particolare, mediante le seguenti azioni
specifiche:

(a) promozione degli scambi di servizi; (b) scambio, se del caso, di informazioni sulle norme, leggi e
regolamenti che disciplinano il settore dei servizi delle due
parti; (c) potenziamento dei servizi finanziari e del controllo finanziario
sul piano della contabilita', della revisione contabile, del
monitoraggio e della regolamentazione, ad esempio promuovendo la
realizzazione di programmi di formazione.

ARTICOLO 64

Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori

Le Parti si impegnano ad avviare una cooperazione nel settore della politica dei consumatori e della protezione della loro salute,
perseguendo gli obiettivi seguenti:

(a) realizzare sistemi di informazione reciproca sui prodotti
pericolosi vietati sui loro territori; (b) scambiare informazioni e comunicare le loro esperienze riguardo
all'attuazione e al funzionamento di sistemi di vigilanza dei
prodotti dopo l'immissione sul mercato e di sicurezza dei
prodotti; (c) informare meglio i consumatori, soprattutto in materia di prezzi,
di caratteristiche dei prodotti e di prestazione dei servizi; (d) incoraggiare gli scambi tra rappresentanti degli interessi dei
consumatori; (e) aumentare la compatibilita' delle politiche e dei sistemi di
tutela dei consumatori; (f) scambiare informazioni riguardanti la sensibilizzazione dei
consumatori, in particolare mediante iniziative nel campo
dell'informazione e dell'istruzione; (g) notificare reciprocamente l'applicazione delle leggi in materia e
collaborare nelle inchieste sulle pratiche commerciali pericolose
o sleali; (h) scambiare informazioni su strumenti effettivi che permettano di
risarcire i danni subiti dai consumatori vittime di attivita'
illegali.

TITOLO V

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 65

Obiettivi

1. La cooperazione allo sviluppo tra la Comunita' e il Sudafrica si svolge in un contesto di dialogo politico e di partenariato, in appoggio alle politiche e alle riforme adottate dalle autorita' nazionali.
2. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, in particolare, allo sviluppo economico e sociale sostenibile e armonioso del Sudafrica, al suo inserimento nell'economia mondiale e al consolidamento delle basi di una societa' democratica e di uno Stato di diritto, nel rispetto dei diritti dell'uomo, nei loro aspetti politici, sociali e culturali, e delle liberta' fondamentali.
3. In questo contesto, il sostegno ad azioni di lotta contro la poverta' deve essere considerato prioritario.

ARTICOLO 66

Priorita'

1. La cooperazione allo sviluppo riguarda soprattutto;

(a) l'appoggio alle politiche e agli strumenti volti all'integrazione
progressiva dell'economia sudafricana nell'economia e nel
commercio mondiali, alla creazione di posti di lavoro, allo
sviluppo di un settore privato sostenibile, alla cooperazione e
all'integrazione regionali. In questo contesto, un'attenzione
particolare verra' rivolta al sostegno alle azioni di adeguamento
necessarie nella regione in seguito all'istituzione di una zona
di libero scambio ai sensi del presente accordo, con particolare
riguardo all'Unione doganale dell'Africa australe (SACU). (b) il miglioramento delle condizioni di vita e della prestazione dei
servizi sociali di base; (c) il sostegno alla democratizzazione, alla tutela dei diritti
dell'uomo, ad una sana gestione degli affari pubblici, al
rafforzamento della societa' civile e alla sua integrazione nel
processo di sviluppo.

2. Si rivolgera' attenzione a promuovere il dialogo e il partenariato tra le autorita' pubbliche e i partner non governativi nel settore dello sviluppo.
3. I programmi sono imperniati sulle esigenze di base dei gruppi precedentemente svantaggiati e tengono conto delle questioni di parita' uomo-donna e ambientali legate allo sviluppo.

ARTICOLO 67

Beneficiari ammissibili

I partner della cooperazione suscettibili di ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni di base, le organizzazioni regionali e internazionali, le istituzioni e gli operatori pubblici o privati. Qualsiasi altro organismo puo' essere ammissibile qualora lo decidano
le due parti.

ARTICOLO 68

Strumenti e metodi

1. Gli strumenti che possono essere attuati nell'ambito delle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 66 comprendono in particolare gli studi, l'assistenza tecnica, le azioni di formazione o la prestazione di altri servizi, forniture e lavori nonche' le
missioni di valutazione e di controllo.
2. I finanziamenti comunitari, in valute estere o in valuta locale, secondo la necessita' e la natura dell'operazione, possono coprire;

(a) le spese del bilancio nazionale che mirano a sostenere le riforme
e l'attuazione delle politiche nei settori prioritari
identificati nel quadro di un dialogo politico; (b) gli investimenti (ad eccezione dell'acquisto di edifici) e le
attrezzature; (c) in alcuni casi, le spese ricorrenti, in particolare quando un
programma e' attuato da un partner non governativo.

3. Un contributo dei partner di cui all'articolo 67 e' richiesto, di norma, per ogni azione di cooperazione. La natura e l'importo di questo contributo devono essere adattati alle possibilita' del partner e alla natura delle azioni.
4. Potra' essere richiesto un certo grado di coerenza e di complementarita' con altri donatori, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea.
5. Le due parti adotteranno misure adeguate affinche' il carattere comunitario della cooperazione allo sviluppo avviata a titolo del presente accordo sia generalmente noto e conosciuto.

ARTICOLO 69

Programmazione

1. La programmazione indicativa pluriennale per obiettivi specifici, che scaturira' dalle priorita' definite all'articolo 66 e che precisera' le modalita' per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo e delle azioni relative durante un periodo di riferimento, si effettua nel quadro di un dialogo stretto tra la Comunita' e il governo sudafricano, con il concorso della Banca europea per gli investimenti. Il risultato di questo dialogo sulla programmazione verra' sistematizzato in un
Programma indicativo pluriennale firmato dalle due parti.
2. Le procedure operative dettagliate e le disposizioni per l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo sono allegate al Programma indicativo pluriennale.

ARTICOLO 70

Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti

1. L'identificazione e la preparazione di azioni di sviluppo sono di competenza dell'Ordinatore nazionale del governo sudafricano, quale viene definito all'articolo 80, o di qualsiasi altro beneficiario
ammissibile di cui all'articolo 67.
2. I fascicoli relativi al progetto o al programma presentati ai fini del finanziamento comunitario devono contenere tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione. Questi fascicoli sono ufficialmente trasmessi al capo delegazione dall'Ordinatore nazionale o dagli altri beneficiari ammissibili.
3. La valutazione delle azioni di sviluppo e' effettuata congiuntamente dall'Ordinatore nazionale e/o dagli altri beneficiari ammissibili e dalla Comunita'.

ARTICOLO 71

Proposta e decisione di finanziamento

1. Le conclusioni della valutazione sono riassunte dal capo delegazione in una proposta di finanziamento elaborata in stretta collaborazione con l'Ordinatore nazionale e/o con il partner
richiedente.
2. La Commissione completa la proposta di finanziamento e la trasmette all'organo decisionale della Comunita'.

ARTICOLO 72

Accordi di finanziamento

1. Ciascun progetto o programma approvato dalla Comunita' e' coperto
da:

(a) un accordo di finanziamento elaborato tra la Commissione, in nome
della Comunita', e l'Ordinatore nazionale o il beneficiario
ammissibile in nome del governo del Sudafrica; o da (b) un contratto con le organizzazioni internazionali o le persone
giuridiche, le persone fisiche o qualsiasi altro operatore
definito nell'articolo 67 incaricato di realizzare il progetto o
programma.

2. Ogni accordo o contratto di finanziamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti europea possano procedere a verifiche in loco.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 73

Ammissibilita' degli assegnatari di appalti e delle forniture

1. La partecipazione alle gare d'appalto e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea, del Sudafrica e dei paesi ACP. Essa puo' essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo in casi debitamente giustificati e allo scopo di ottenere un rapporto costo/efficacia ottimale.
2. Le forniture sono originarie degli Stati membri, del Sudafrica o dei paesi ACP. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono essere originarie di altri paesi.

ARTICOLO 74

Amministrazione aggiudicatrice

1. I contratti di lavori, di forniture e di servizi sono preparati, negoziati e stipulati con il beneficiario ammissibile, in accordo e
in collaborazione con la Commissione.
2. Il beneficiario ammissibile puo' chiedere alla Commissione di preparare, negoziare e stipulare contratti di servizi in suo nome, direttamente o tramite la sua agenzia competente.

ARTICOLO 75

Procedure di aggiudicazione degli appalti

Le procedure di aggiudicazione di contratti d'appalto o di contratti finanziati dalla Comunita' sono definite nelle clausole generali
allegate agli accordi di finanziamento.

ARTICOLO 76

Condizioni e regolamenti generali

L'attribuzione e l'esecuzione dei contratti di lavori, di forniture e di servizi finanziati dalla Comunita' sono disciplinate dal presente accordo, nonche' dai rispettivi regolamenti generali per i contratti di lavori, di forniture e di servizi e dalle rispettive condizioni
generali, adottati con decisione del Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 77

Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia sorta tra il Sudafrica e un aggiudicatario di appalto, un fornitore o un prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto finanziato dalla Comunita' sono regolati mediante arbitrato, secondo le norme procedurali di conciliazione e di arbitrato dei contratti, adottate con decisione del Consiglio di
cooperazione.

ARTICOLO 78

Regime fiscale e doganale

1. Il governo del Sudafrica accorda a tutti i contratti finanziati dalla Comunita' l'esenzione completa dai dazi fiscali e doganali e/o
dalle imposte di effetto equivalente.
2. I dettagli del regime di cui al precedente paragrafo 1 sono stabiliti tramite uno scambio di lettere tra il governo sudafricano e la Commissione.

ARTICOLO 79

Ordinatore principale

La Commissione nomina un Ordinatore principale incaricato di gestire le risorse messe a disposizione dalla Comunita' per la cooperazione
allo sviluppo con il Sudafrica.

ARTICOLO 80

Ordinatore nazionale e delegato ai pagamenti

1. Il governo sudafricano nomina un Ordinatore nazionale incaricato di rappresentarlo in tutte le operazioni relative ai progetti finanziati dalla Commissione che formano oggetto di un accordo di finanziamento tra il Sudafrica e la Comunita'. E' anche designato un
delegato ai pagamenti.
2. Gli obblighi e i compiti dell'Ordinatore principale, dell'Ordinatore nazionale e del delegato ai pagamenti sono stabiliti mediante uno scambio di strumenti tra il governo sudafricano e la Commissione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti finanziari della Commissione applicabili agli accordi preferenziali.

ARTICOLO 81

Capo delegazioni

1. La Commissione e' rappresentata in Sudafrica dal capo delegazione che garantisce, assieme all'Ordinatore nazionale, l'attuazione, il controllo e il monitoraggio della cooperazione finanziaria e tecnica, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e alle disposizioni del presente accordo. Il capo delegazione ha, in particolare, il potere di facilitare e accelerare la preparazione, la
valutazione e l'esecuzione dei progetti e dei programmi.
2. Il governo del Sudafrica accorda al capo delegazione e ai funzionari della Commissione nominati in Sudafrica i privilegi e le immunita' previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.
3. Nella definizione dei compiti e degli obblighi dell'Ordinatore nazionale e del capo delegazione, le Parti devono vegliare a cio' che i progetti e i programmi siano il piu' possibile gestiti a livello locale, nonche' alla loro compatibilita' e alla loro coerenza con le prassi che si applicano negli altri paesi ACP.

ARTICOLO 82

Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio e la valutazione hanno per oggetto la valutazione esterna delle azioni di sviluppo (preparazione, attuazione e fasi successive), allo scopo di una maggiore efficacia nell'elaborazione delle azioni in corso e future. Tale attivita' e' effettuata
congiuntamente dal Sudafrica e dalla Comunita'.
2. Il monitoraggio e la valutazione della cooperazione sono effettuati congiuntamente dal Sudafrica e dalla Comunita'. Si possono tenere consultazioni annuali per valutare i progressi compiuti e decidere le misure da prendere per adattare e migliorare l'attuazione del Programma indicativo pluriennale e per preparare le azioni future.

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

ARTICOLO 83

Scienza e tecnologia

Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica. Per il conseguimento di questo obiettivo sono state definite modalita' dettagliate in un accordo a parte, entrato in vigore nel novembre 1997.

ARTICOLO 84

Ambiente

1. Le Parti collaborano per arrivare a uno sviluppo sostenibile mediante l'uso razionale delle risorse naturali non rinnovabili e l'uso sostenibile delle risorse naturali rinnovabili, cosi' da promuovere la tutela dell'ambiente, lottare contro il suo deterioramento e tenere sotto controllo l'inquinamento. Le Parti mirano a migliorare la qualita' dell'ambiente e collaborano per
combattere i problemi ambientali a livello internazionale.
2. Le Parti rivolgono particolare attenzione allo sviluppo delle capacita' di gestione dell'ambiente. Esse avviano un dialogo volto a individuare le priorita' ambientali. Si esaminera' l'impatto delle precedenti politiche sudafricane sulle condizioni ambientali prendendo, nella misura del possibile, i provvedimenti necessari per rimediare alla situazione.
3. La cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti aspetti: questioni connesse allo sviluppo urbano e all'uso delle terre per scopi agricoli e non agricoli; desertificazione; gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le scorie nucleari; gestione dei prodotti chimici pericolosi; conservazione e uso sostenibile della diversita' biologica; gestione sostenibile delle risorse forestali; controllo della qualita' dell'acqua; controllo dell'inquinamento di origine industriale e non industriale; controllo dell'inquinamento costiero e marino e gestione delle risorse marine; gestione integrata dei bacini idrografici, compresi i bacini fluviali internazionali; gestione della domanda di risorse idriche e questioni connesse alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

ARTICOLO 85

Cultura

1. Le Parti si impegnano a cooperare nel settore culturale onde favorire la conoscenza e la comprensione delle diversita' culturali in Sudafrica e nell'Unione europea. Esse elimineranno gli ostacoli alla comunicazione e alla cooperazione interculturali e promuoveranno la consapevolezza dell'interdipendenza fra popoli di diverse culture. Le Parti incoraggeranno le popolazioni del Sudafrica e dell'Unione europea a partecipare al processo di arricchimento culturale
reciproco.
2. I contatti culturali mireranno a preservare e ad arricchire il patrimonio culturale nonche' a produrre e a diffondere beni e servizi culturali. Ci si avvarra' per quanto possibile dei mezzi di comunicazione e delle infrastrutture nazionali, regionali e interregionali al fine di agevolare i contatti culturali, promuovendo nel contempo il rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi.
3. Le Parti collaboreranno nel quadro delle manifestazioni culturali e degli scambi fra istituzioni e associazioni del Sudafrica e dell'Unione europea.

ARTICOLO 86

Questioni sociali

1. Le Parti avvieranno un dialogo sulla cooperazione sociale che comprendera', pur senza escludere altri settori, le questioni connesse ai problemi sociali del post-apartheid, la lotta contro la poverta', la disoccupazione, la parita' uomo-donna, la violenza contro le donne, i diritti dei bambini, le relazioni sindacali, la
pubblica sanita', la sicurezza sul posto di lavoro e la demografia.
2. Le Parti ritengono che lo sviluppo economico debba andare di pari passo con il progresso sociale. Esse si impegnano a garantire i diritti sociali di base, in particolare la liberta' di associazione dei lavoratori, il diritto di contrattazione collettiva, il divieto del lavoro coatto, l'eliminazione delle discriminazioni in materia di assunzione e di occupazione e l'abolizione effettiva del lavoro infantile. Le norme pertinenti dell'OIL costituiscono il punto di riferimento per la promozione di questi diritti.

ARTICOLO 87

Informazione

Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere e favorire gli scambi di informazioni privilegiando, fra l'altro, la diffusione delle informazioni sulla cooperazione tra il Sudafrica e la Comunita'. Le Parti si adoperano inoltre per fornire al grande pubblico le informazioni di base sul Sudafrica e sull'Unione europea, agli ambienti specializzati sudafricani informazioni specifiche sulle politiche dell'Unione europea e agli ambienti specializzati dell'Unione europea informazioni specifiche sulle politiche del
Sudafrica.

ARTICOLO 88

Stampa e settore audiovisivo

Le Parti favoriscono la cooperazione nei settori della stampa e dei mezzi audiovisivi onde promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dell'indipendenza e del pluralismo dei media. La cooperazione viene
attuata, fra l'altro, attraverso:

(a) la promozione dello sviluppo delle risorse umane, in particolare
mediante programmi di formazione e di scambi per i giornalisti e
gli operatori del settore dei media; (b) un maggiore e piu' agevole accesso alle fonti d'informazione per
i media; (c) lo scambio di know-how e di informazioni tecniche; (d) la produzione di programmi audiovisivi.

ARTICOLO 89

Risorse umane

1. Le Parti cooperano per aumentare il valore delle risorse umane nel Sudafrica in tutti i settori contemplati dall'accordo. La cooperazione mira a rafforzare la capacita' istituzionale nei settori che il governo considera prioritari per lo sviluppo delle risorse umane, rivolgendo particolare attenzione alle fasce piu' sfavorite
della popolazione.
2. Al fine di migliorare le competenze dei quadri superiori dei settori pubblico e privato, le Parti intensificano la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale nonche' la cooperazione tra istituti didattici e imprese. Si cerchera' in particolare di instaurare vincoli permanenti tra organismi specializzati dell'Unione europea e del Sudafrica, per favorire gli scambi di esperienze e di risorsa tecniche.
3. Le Parti incoraggiano gli scambi di informazioni onde stimolare la cooperazione per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi da parte delle autorita' competenti.
4. Le Parti promuovono i contatti e la cooperazione tra gli istituti di insegnamento superiore come, ad esempio, le universita'.

ARTICOLO 90

Lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro

Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a
cooperare nella lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro:

(a) promuovendo la definizione di un piano generale del Sudafrica
destinato alla lotta contro la droga e migliorando l'efficacia
dei programmi regionali sudafricani e dell'Africa australe volti
a combattere l'abuso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope nonche' la produzione, la fornitura e il traffico di
queste sostanze, in base alle pertinenti convenzioni
internazionali dell'ONU sulla lotta contro la droga; (b) prevenire l'utilizzazione delle loro istituzioni finanziarie per
il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in genere e
dal traffico illecito di stupefacenti in particolare in base a
norme equivalenti a quelle adottate in materia dagli organismi
internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria"
(FATF), e (c) impedendo lo sviamento dei precursori chimici e delle altre
sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita di
stupefacenti e sostanze psicotrope in base a norme equivalenti a
quelle adottate in materia dalle autorita' internazionali
competenti, in particolare la Task Force "Azione chimica" (CATF).

ARTICOLO 91

Protezione dei dati

1. Le Parti cooperano per migliorare il livello di protezione nel trattamento dei dati personali, tenendo conto delle norme
internazionali.
2. La cooperazione finalizzata alla protezione dei dati personali
puo' comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di
informazioni e di esperti nonche' l'avvio di programmi e progetti
comuni.
3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi
fatti in questo settore.

ARTICOLO 92

Sanita'

1. Le Parti cooperano per migliorare la salute mentale e fisica delle popolazioni mediante la promozione della salute e la prevenzione
delle malattie.
2. Nel settore della pubblica sanita', le Parti cooperano mettendo
in comune le rispettive conoscenze ed esperienze per quanto
riguarda i programmi volti, fra l'altro, a diffondere le
informazioni, a migliorare l'istruzione e la formazione degli
operatori del settore sanitario, a tenere sotto controllo le
malattie e a sviluppare sistemi di informazione sanitaria, a
ridurre i rischi di malattie legate allo stile di vita, a
prevenire e a combattere l'HIV/AIDS e le altre malattie
trasmissibili.
3. La cooperazione riguardante la sicurezza e la salute sul posto
di lavoro comprende scambi di informazioni sulle misure
legislative e non legislative volte a prevenire gli infortuni, le
malattie professionali e i rischi professionali.
4. La cooperazione nel settore farmaceutico puo' comprendere un
sostegno per la valutazione e la registrazione dei medicinali.

TITOLO VII

ASPETTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE

ARTICOLO 93

Obiettivo

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, la Comunita'
concede al Sudafrica un'assistenza finanziaria e tecnica sotto
forma di aiuti non rimborsabili e di prestiti onde contribuire a
finanziare il suo sviluppo socioeconomico.

ARTICOLO 94

Aiuti non rimborsabili

L'assistenza finanziaria sotto forma di aiuti non rimborsabili e'
coperta da:

(a) una speciale linea di credito sul bilancio comunitario a sostegno
delle attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui agli
articoli 65 e 66; (b) risorse finanziarie supplementari provenienti da altre linee del
bilancio comunitario per le attivita' di cooperazione allo
sviluppo e internazionale che rientrano nel campo di applicazione
di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e
l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il
controllo/valutazione deve essere conforme alle condizioni
generali relative alla linea di bilancio in questione.

ARTICOLO 95

Prestiti

Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti, la Banca europea per gli investimenti potrebbe prendere in considerazione, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, la proroga, mediante prestiti a lungo termine, dei suoi finanziamenti a favore di progetti d'investimento in Sudafrica, entro massimali e periodi di validita' da stabilire in applicazione delle disposizioni
pertinenti del trattato che istituisce la Comunita' europea.

ARTICOLO 96

Cooperazione regionale

L'assistenza finanziaria della Comunita' menzionata negli articoli precedenti puo' essere utilizzata per finanziare progetti o programmi di interesse nazionale o locale in Sudafrica, nonche' la partecipazione del Sudafrica ad attivita' di cooperazione regionale
svolte insieme ad altri paesi in via di sviluppo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 97

Quadro istituzionale

1. Le Parti decidono di istituire un Consiglio di cooperazione incaricato di:

(a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione
dell'accordo nonche' il dialogo fra le Parti, (b) analizzare l'andamento del commercio e della cooperazione fra le
Parti; (c) cercare metodi appropriati per prevenire i problemi che
potrebbero insorgere nei settori contemplati dall'accordo; (d) scambiare opinioni e formulare suggerimenti su tutte le questioni
di reciproco interesse connesse al commercio e alla cooperazione,
compresi i futuri interventi e le risorse disponibili per
attuarli.

2. Le Parti stabiliscono, previa consultazione, la composizione, la frequenza, l'ordine del giorno e la sede delle riunioni del Consiglio di cooperazione.
3. Il suddetto Consiglio di cooperazione e' autorizzato a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dal presente accordo.
4. Le Parti convengono di promuovere e agevolare regolari contatti tra i rispettivi parlamenti sui vari settori di cooperazione contemplati dall'accordo.
5. Analogamente, le Parti incoraggiano i contatti tra altre istituzioni analoghe e competenti del Sudafrica e dell'Unione europea, quali il Comitato economico e sociale della Comunita' europea e il Consiglio nazionale sudafricano per lo sviluppo economico e il lavoro (NEDLAC).

ARTICOLO 98

Clausola sull'esenzione fiscale

1. Se il trattamento della nazione piu' favorita e' accordato in conformita' delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo esso non si applica alle agevolazioni fiscali che il Sudafrica e gli Stati membri dell'Unione europea praticano o possono praticare in futuro sulla base di accordi volti ad evitare la duplice imposizione o di altre
intese fiscali, o del diritto tributario nazionale.
2. Nessuna disposizione del presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, puo' essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione delle tasse ai sensi delle disposizioni fiscali o di intese volte ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, dev'essere interpretata come un impedimento alla distinzione, ad opera degli Stati membri dell'Unione europea o del Sudafrica, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o per quanto riguarda la localita' in cui sono investiti i loro capitali.

ARTICOLO 99

Durata

Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi
dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 100

Non discriminazione

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi
disposizione speciale ivi contenuta:

(a) le misure applicate dal Sudafrica nei confronti della Comunita'
non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati
membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; (b) le misure applicate dalla Comunita' e dagli Stati membri nei
confronti del Sudafrica non devono dar luogo a nessuna
discriminazione tra cittadini sudafricani o tra societa' o
imprese sudafricane.

ARTICOLO 101

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, per quanto riguarda il
Sudafrica, ai territori definiti nella costituzione sudafricana.

ARTICOLO 102

Futuri sviluppi

Le Parti possono, di comune accordo e nei limiti delle rispettive competenze, estendere la cooperazione e completarla con accordi
relativi a settori o attivita' specifici.
Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso.

ARTICOLO 103

Riesame

Le Parti riesaminano il presente accordo dopo 5 anni dalla sua entrata in vigore onde valutare le eventuali implicazioni di altre intese tali da incidere sul presente accordo. Le revisioni future
vengono stabilite di comune accordo.

ARTICOLO 104

Composizione delle controversie

1. Ciascuna Parte puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o
all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di cooperazione puo' comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Qualora non sia possibile compone la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un arbitro; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi dalla nomina del primo.
5. Il Consiglio di cooperazione nomina un terzo arbitro entro sei mesi dalla nomina del secondo.
6. Le decisioni dell'arbitro vengono prese a maggioranza entro 12 mesi.
7. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.
8. Il Consiglio di cooperazione stabilisce le procedure operative per l'arbitrato.
9. Nel caso di controversie derivanti dall'applicazione dei Titoli II e III del presente accordo, si applicano le seguenti procedure:

(a) il secondo arbitro deve essere nominato entro 30 giorni; (b) il Consiglio di cooperazione nomina un terzo arbitro entro 60
giorni dalla nomina del secondo; (c) come regola generale, gli arbitri sottopongono le loro
conclusioni e decisioni alle Parti e al Consiglio di cooperazione
entro sei mesi dalla data della composizione del panel arbitrale.
Nei casi urgenti, compresi quelli che riguardano merci
deperibili, gli arbitri si adoperano per presentare la loro
relazione alle Parti entro tre mesi; (d) la Parte interessata informa entro 60 giorni l'altra Parte e il
Consiglio di cooperazione delle sue intenzioni riguardo
all'applicazione delle conclusioni e delle decisioni del
Consiglio di cooperazione o degli arbitri, a seconda dei casi; (e) qualora non sia possibile conformarsi immediatamente alle
conclusioni e alle decisioni del Consiglio di cooperazione o
degli arbitri, alla Parte in causa viene concesso un periodo
ragionevole per farlo, che non deve essere superiore a 15 mesi
dalla data in cui le conclusioni e le decisioni sono state
presentate alle Parti. Tuttavia, a seconda delle circostanze, le
Parti possono abbreviare o prolungare di comune accordo detto
periodo.

10. Fermo restando il loro diritto di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie dell'OMC, la Comunita' e il Sudafrica cercano di risolvere le controversie inerenti agli obblighi specifici derivanti dai Titoli II e III del presente accordo avvalendosi delle sue disposizioni specifiche in materia di composizione delle controversie. Le procedure di arbitrato istituite dal presente accordo non si applicano alle questioni inerenti ai diritti e agli obblighi di ciascuna delle Parti a norma dell'OMC, a meno che le Parti non convengano di sottopone tali questioni ad arbitrato.

ARTICOLO 105

Clausola sugli accordi bilaterali

Fatta eccezione per i diritti equivalenti o piu' ampi che conferisce alle parti interessate, il presente accordo lascia impregiudicati i diritti sanciti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri,
da una parte, e il Sudafrica, dall'altra.

ARTICOLO 106

Clausola di modifica

1. Qualora una delle Parti desideri modificare il presente accordo, puo' presentare una proposta di modifica, debitamente motivata, al Consiglio di cooperazione, che la esaminera' e prendera' una
decisione al riguardo.
2. Qualora l'altra Parte ritenga che la modifica proposta potrebbe ledere i diritti che le conferisce l'accordo, puo' propone modifiche compensative dell'accordo al Consiglio di cooperazione, che le esaminera' e prendera' una decisione al riguardo.

ARTICOLO 107

Allegati

I protocolli e gli allegati sono parti integranti dell'accordo.

ARTICOLO 108

Lingue e numero di originali

Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca nonche' nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, vale a dire Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele,
isiXhosa e isiZulu, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 109

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le Parti contraenti si sono
notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure.
Se, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le Parti decidono di applicarlo provvisoriamente, tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore devono rinviare alla data in cui prende effetto tale applicazione provvisoria.

Fatto a Pretoria, addi' undici ottobre millenovecentonovantanove.

Per la Comunita' europea

Per la Repubblica italiana

ATTO FINALE

I plenipotenziari del/della

REGNO DEL BELGIO. REGNO DI DANIMARCA, REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, REPUBBLICA ELLENICA, REGNO DI SPAGNA, REPUBBLICA FRANCESE, IRLANDA, REPUBBLICA ITALIANA, GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, REGNO DEI PAESI BASSI, REPUBBLICA D'AUSTRIA, REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI FINLANDIA, REGNO DI SVEZIA, REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA,

in appresso denominati gli "Stati membri",

e LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata la "Comunita'",

da una parte,

e il plenipotenziario della

REPUBBLICA SUDAFRICANA, in oppresso denominata "Sudafrica",

dall' altra,

riuniti a Pretoria addi' undici ottobre millenovecentonovantanove per la firma dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea, da una parte, e la Repubblica sudafricana, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo" hanno adottato i testi seguenti: L'accordo inclusi gli Allegati e i seguenti Protocolli:

Protocollo 1 relativo alla definizione del concetto di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

Protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in
materia di dogane.

I plenipotenziari della Comunita' e il plenipotenziario del Sudafrica hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'inadempienza Dichiarazione comune relativa alle restituzioni all'esportazione Dichiarazione comune sull'eliminazione tariffaria accelerata operata dal Sudafrica Dichiarazione comune sul contingente agricolo Dichiarazione comune sugli aiuti pubblici Dichiarazione comune sulla pesca Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali Dichiarazione comune sull'immigrazione clandestina

Il plenipotenziario del Sudafrica ha preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione della Comunita' relativa all'elemento essenziale Dichiarazione della Comunita' relativa agli aspetti finanziari della cooperazione Dichiarazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) relativa agli aspetti finanziari della cooperazione

I plenipotenziari della Comunita' hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione del Sudafrica relativa all'elemento essenziale Dichiarazione del Sudafrica relativa alle misure sanitarie e fitosanitarie Dichiarazione del Sudafrica relativa agli aspetti finanziari della cooperazione

Inoltre, i plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari del Sudafrica hanno adottato i verbali concordati dei negoziati, allegati al presente Atto finale.

Fatto a Pretoria, addi' undici ottobre millenovecentonovantanove.

Per la Comunita' europea

Per la Repubblica italiana

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'INADEMPIENZA

Le Parti convengono che l'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all' articolo 3, paragrafo 3 del presente accordo riguarda unicamente la grave violazione dei principi democratici o dei diritti umani fondamentali, o la trasgressione dello Stato di diritto, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi e gli interessi delle Parti del presente accordo. Le Parti convengono altresi' che le misure adeguate di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5 del presente accordo devono essere proporzionate alla violazione. Nella selezione e nell'attuazione di tali misure, le Parti presteranno particolare attenzione alla situazione dei gruppi piu' vulnerabili della popolazione e faranno in modo che essi non vengano eccessivamente penalizzati.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

1. Nella definizione delle componenti commerciali dell'accordo, le
Parti hanno esaminato, caso per caso, l'impatto potenziale dei
meccanismi di restituzione all'esportazione sul processo di
liberalizzazione degli scambi. 2. La Comunita' dichiara per parte sua che esaminera' nuovamente le
future restituzioni all'esportazione in relazione agli scambi con
il Sudafrica quando saranno concluse le attua discussioni sulla
riforma agricola.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA ELIMINAZIONE TARIFFARIA ACCELERATA
OPERATA DAL SUDAFRICA

Le Parti decidono di anticipare l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 17 del presente accordo nel corso del periodo interinale prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso per consentire l'eventuale applicazione di un calendario accelerato per la riduzione tariffaria e l'eliminazione delle restituzioni all'esportazione al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI CONTINGENTI AGRICOLI

1. I fattori di crescita annuali di cui all'elenco 6 dell'allegato IV
e agli elenchi 3 e 4 dell'allegato VI del presente accordo
verranno esaminati e riconfermati periodicamente a partire, al
piu' tardi, dal quinto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo. 2. Per quanto riguarda in particolare la frutta preparata (pesche,
pere e albicocche), il Sudafrica decide di gestire in modo
equilibrato le sue esportazioni verso l'Unione europea.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI AIUTI PUBBLICI

Le Parti decidono che l'economia sudafricana e le sue relazioni con le economie della Comunita' di sviluppo dell'Africa australe debbano subire una ristrutturazione profonda che sara' facilitata dal Governo del Sudafrica.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PESCA

Le Parti si impegnano per quanto possibile a negoziare e concludere l'accordo sulla pesca di cui all'articolo 62 del presente accordo al piu' tardi alla fine dell'anno 2000.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ACCORDI BILATERALI

Salvo implicazioni contrarie nel presente accordo, non si considera che i suddetti diritti di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea sanciti dai suddetti accordi in vigore siano stati estesi agli altri Stati membri.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Riconoscendo l'importanza di una cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, le Parti si dichiarano disposte a consultarsi in merito nell'ambito del Consiglio di cooperazione onde cercare di risolvere gli eventuali problemi in questo settore.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' RELATIVA ALL'ELEMENTO ESSENZIALE

Nel quadro di un contesto politico e istituzionale rispettoso dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, la Comunita' intende per sana gestione degli affari pubblici la gestione trasparente e responsabile di tutte le risorse umane e naturali di un paese, nonche' delle sue risorse economiche e finanziarie interne ed esterne, onde favorire uno sviluppo equo e sostenibile.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' SUGLI ASPETTI FINANZIARI DELLA
COOPERAZIONE

In passato, era stato creato, con regolamento (CE) n. 2259/96 del Consiglio, uno strumento finanziario speciale denominato Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (PERS). Nel periodo 1996-1999, la Comunita' ha stanziato per questo strumento circa 500 MECU a sostegno delle politiche del governo sudafricano, e su queste basi sono stati firmati vari accordi. L'importo copre quattro stanziamenti annuali soggetti all'approvazione dell'autorita' di bilancio della Comunita'. La Comunita' si dichiara disposta a continuare a stanziare importi rilevanti per la cooperazione finanziaria con il Sudafrica, e prendera' le opportune decisioni in base ad una proposta della Commissione.
Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si potrebbero mettere a disposizione altri strumenti finanziari appropriati (ad esempio, nel quadro dell'accordo di cooperazione CE-ACP) A tale riguardo, la Comunita' sarebbe disposta a prendere in considerazione la possibilita' di convogliare parte della sua assistenza futura a determinati destinatari (imprenditori emergenti, ecc.) sotto forma di capitali di rischio o di abbuoni d'interesse sui prestiti concessi sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (BEI).

DICHIARAZIONE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) SUGLI
ASPETTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE

In conformita' dell'accordo quadro firmato il 12 settembre 1995 fra il Sudafrica e la BEI, il 19 giugno 1995 la BEI e' stata autorizzata dal Consiglio dei governatori a concedere al Sudafrica prestiti fino a un massimo di 300 MECU sulle risorse proprie della Banca nel biennio che va dal 19 giugno 1995 al 19 giugno 1997. Successivamente, previa seconda autorizzazione del Consiglio dei governatori della Banca il 12 giugno 1997 e la firma di un accordo quadro supplementare fra il Sudafrica e la BEI avvenuta il 6 marzo 1998, sono stati concessi altri 375 MECU per il periodo che va dal giugno 1997 al dicembre 1999.
L'articolo fa riferimento all'eventuale proroga di queste attivita' della Banca alla fine del periodo suddetto.
Nei limiti del suo mandato, la BEI sarebbe disposta a prendere in considerazione la concessione di prestiti a mutuatari sudafricani per progetti in Sudafrica oppure, procedendo caso per caso, per progetti nella regione SADC.

DICHIARAZIONE DEL SUDAFRICA RELATIVA ALL'ELEMENTO ESSENZIALE

Per sana gestione degli affari pubblici il Sudafrica intende il rispetto della Costituzione sudafricana (Legge n. 108 del 1996), in particolare delle disposizioni relative alla gestione trasparente, equa e responsabile delle sue risorse umane, naturali, economiche e finanziarie, onde favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile.

DICHIARAZIONE DEL SUDAFRICA SULLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Il governo sudafricano intende sottolineare che il funzionamento armonioso ed efficace del meccanismo previsto per l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie condiziona l'effettiva e proficua attuazione del presente accordo. A tale riguardo, detto governo chiede urgentemente alla Comunita' di considerare il Sudafrica, in qualita' di partner commerciale privilegiato, come un paese a cui assegnare la priorita' nelle sue relazioni sanitarie e fitosanitarie.

DICHIARAZIONE DEL SUDAFRICA SUGLI ASPETTI FINANZIARI DELLA
COOPERAZIONE

Il governo sudafricano prevede che, dopo il 1999, il livello degli aiuti non rimborsabili concessi a titolo della cooperazione finanziaria rimarra' perlomeno invariato rispetto a quello attuale.

VERBALI CONCORDATI

Le Parti contraenti concordano quanto segue:

Ad articolo 4

Un dialogo politico regolare tra le Parti comincia nel momento in cui prende effetto l'applicazione provvisoria del presente regolamento.

ALLEGATO VIII

Politica di concorrenza

La Comunita' europea procede alla valutazione di qualsiasi pratica contraria dell'articolo 35 del presente accordo secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite dagli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunita' europea, ivi compreso il
diritto derivato.
Il Sudafrica procede alla valutazione di qualsiasi pratica contraria all'artico 35 del presente accodo secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme della normativa sudafricana in materia di concorrenza.

ALLEGATO IX

Aiuti di Stato

Fatti salvi i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti nel quadro delle loro legislazioni e dei loro impegni internazionali rispettivi nonche' le misure adottate dalle Parti relativamente all'attuazione
dell'articolo 41 del presente accordo, si decide che:

(a) Le disposizioni del titolo III, sezione E del presente accordo
non devono ostacolare il funzionamento regolare, di diritto o di
fatto, dei servizi di interesse economico generale attribuiti
alle imprese pubbliche. (b) Gli aiuti pubblici accordati ad esempio attraverso programmi o
piani a sostegno di obiettivi di interesse pubblico, quali in
particolare lo sviluppo regionale, la ristrutturazione e lo
sviluppo delle industrie, la promozione delle piccole e medie
imprese (PMI) e delle microimprese, il miglioramento delle
condizioni delle persone svantaggiate o i programmi di azione
positiva sono, di norma, compatibili con il corretto
funzionamento del presente accordo. (c) Gli aiuti pubblici che si iscrivono nel quadro degli obiettivi di
interesse pubblico elencati qui di seguito sono anch'essi, di
norma, compatibili con il corretto funzionamento del presente
accordo.

- occupazione; - tutela dell'ambiente; - salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficolta'; - ricerca e sviluppo; - sostegno alle imprese situate in zone urbane svantaggiate; e' - formazione.

(d) Gli aiuti pubblici non impediscono l'avvio di un'azione del GATT
1994, eccetto nel caso in cui misure idonee vengano adottate per
l'attuazione dell'articolo 41 del presente accordo.

ALLEGATO X

Scambio di lettere relativo all'accordo tra la Comunita' europea e

la Repubblica Sudafricana sui vini e alcolici

A. Lettera della Comunita'

Egregio Signore,

mi pregio riferirmi all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione firmato in data odierna per confermare l'accordo della Comunita' europea in merito agli elementi di un impegno odierno CE-Repubblica sudafricana sul porto e lo sherry (ovvero vino di Porto e vino di Xeres) riportato in allegato alla presente lettera.
Gli impegni CE-Repubblica sudafricana relativi al porto e allo sherry saranno elaborati con maggiore precisione nel quadro dell'accordo sui vini e alcolici che dovra' essere concluso in tempi rapidi, e in ogni caso entro settembre del 1999.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera e del suo allegato.
Voglia gradire, signor..., i sensi della mia piu' alta considerazione,

Per la Comunita' europea

(Allegato)

(1) Il Sudafrica ribadisce che le denominazioni "porto" e "sherry"
non sono ne' saranno utilizzate per le sue importazioni verso la
comunita' europea. (2) Il Sudafrica eliminera' progressivamente l'uso delle
denominazioni "porto" e "sberry" su tutti i suoi mercati di
esportazione entro cinque anni, fatta eccezione per i paesi SADC
non membri della SADC, per i quali sara' applicabile un periodo
di otto anni. (3) Ai fini dell'accordo sui vini e alcolici, la definizione del
mercato interno di Sudafrica copre la SACU (Sudafrica, Botswana,
Lesotho, Namibia e Swaziland). (4) I prodotti sudafricana possono essere commercializzati come
"porto" e "sherry" sul mercato interno del Sudafrica per un
periodo transitorio di dodici anni. Al di la di tale periodo, le
nuove denominazioni da utilizzare per questi prodotti sul mercato
interno sudafricano formeranno oggetto di un accordo tra il
Sudafrica e la Comunita' europea. (5) Dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' europea
provvedera' ad istituire un contingente in esenzione doganale per
i vini destinati a coprire l'attuale livello delle esportazioni
sudafricane verso la Comunita' europea, vale a dire 32 milioni di
litri, nonche' un meccanismo che consenta l'aumento di tale
contingente in futuro. (6) Quale complemento agli obiettivi principali concordati con il
programma di sviluppo per il Sudafrica finanziato dalla Comunita'
europea, la Comunita' europea fornira' aiuti per EUR 15 milioni
finalizzati alla ristrutturazione del settore sudafricano dei
vini e alcolici nonche' alla commercializzazione e distribuzione
di tali prodotto del Sudafrica. La prestazione dell'assistenza
avra' inizio con l'entrata in vigore dell'accordo, sui vini e
alcolici. (7) Un accordo sui vini e alcolici tra il Sudafrica e la Comunita'
europea dovra' essere concluso prima possibile e in ogni caso
entro settembre del 1999, allo scopo di garantirne l'entrata in
vigore prima del o nel gennaio del 2000.

B. Lettera dalla Repubblica sudafricana

Egregio Signore,
ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in



(1) Quando la dichiarazione su fattura e' redatta da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, si deve riportare in questo spazio il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato. Quando la dichiarazione su fattura non e' redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicare l'origine dei prodotti. Quando la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore deve indicarli chiaramente nel documento sul quale e' redatta la dichiarazione su fattura tramite il simbolo "CM".

(2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella SACU per produrre queste merci sono originari della SACU. (1) Quando la fattura, la bolla di consegna o l'altro documento commerciale cui rinvia la dichiarazione si riferisce a diversi tipi di merci, o a merci che non incorporano nella stessa misura materiali non originari, il fornitore deve indicare chiaramente tali differenze.

Ad esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motori elettrici classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione di tali motori cambiano a seconda dei modelli. Nella prima colonna occorre pertanto distinguere i modelli e nelle altre colonne si devono riportare indicazioni distinte per ciascun modello per permettere al produttore di lavatrici di valutare correttamente il carattere originario dei suoi prodotti in base al modello di motore elettrico utilizzato. (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere riportate solo se sono necessarie.

Esempi:

La regola relativa ai capi di abbigliamento ex Capitolo 62 stabilisce che si puo' utilizzare filato non originario. Se un produttore di tali capi di abbigliamento in Francia utilizza un tessuto importato dalla Norvegia che e' stato ottenuto in detto paese tessendo filato non originario, basta che il fornitore norvegese descriva nella sua dichiarazione il materiale non originario utilizzato come filato, e non occorre che indichi la voce SA e il valore di tale filato. Un produttore di filo di ferro classificato alla voce SA 7217 che lo ha prodotto a partire da barre di ferro non originarie dovrebbe indicare "barre di ferro" nella seconda colonna. Se detto filo di ferro dev'essere utilizzato nella produzione di una macchina, per la quale la norma d'origine contiene una limitazione a un determinato valore percentuale di tutti i materiali non originari utilizzati, nella terza colonna si deve indicare il valore delle barre non originarie. (3) Per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella SACU. Si deve indicare il valore esatto di ciascun materiale non originario per unita' delle merci specificate nella prima colonna.



 
data odierna cosi' formulata:

"Mi pregio riferirmi all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione firmato in data odierna per confermare l'accodo della Comunita' europea in merito agli elementi di un impegno CE-Repubblica sudafricana sul porto e lo sherry (ovvero vino di Porto e vino di Xeres) riportato in allegato alla presente lettera. Gli impegni CE-Repubblica sudafricana relativi al porto e allo sherry saranno elaborati con maggiore precisione nel quadro dell'accordo sui vini e alcolici che dovra' essere concluso in tempi rapidi, e in ogni caso entro settembre 1999. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del suo governo sul contenuto della presente lettera e del suo allegato." Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della presente lettera e del suo allegato. Voglia gradire, signor..., i sensi della mia piu' alta considerazione,

Per il governo della

Repubblica sudafricana

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

- Articolo 2 Requisiti di carattere generale - Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine - Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti - Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati - Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti - Articolo 7 Unita' da prendere in considerazione - Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili - Articolo 9 Assortimenti - Articolo 10 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

- Articolo 11 Principio della territorialita' - Articolo 12 Trasporto diretto - Articolo 13 Esposizioni

TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE

- Articolo 14 Requisiti di carattere generale - Articolo 15 Procedura di rilascio dei certificati di
circolazione EUR.1 - Articolo 16 Rilascio a posteriori del certificato di
circolazione EUR.1 - Articolo 17 Rilascio di duplicati del certificato di
circolazione EUR.1 - Articolo 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
sulla base di una prova dell'origine rilasciata o
compilata in precedenza - Articolo 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione
su fattura - Articolo 20 Esportatore autorizzato - Articolo 21 Validita' della prova dell'origine - Articolo 22 Presentazione della prova dell'origine - Articolo 23 Importazioni con spedizioni scaglionate - Articolo 24 Esonero dalla prova dell'origine - Articolo 25 Dichiarazione del fornitore - Articolo 26 Documenti giustificativi - Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine, delle
dichiarazioni dei fornitori e dei documenti
giustificativi - Articolo 28 Discordanze ed errori formali - Articolo 29 Importi espressi in EURO

TITOLO V MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 30 Assistenza reciproca - Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine - Articolo 32 Composizione delle controversie - Articolo 33 Sanzioni - Articolo 34 Zone franche

TITOLO VI CEUTA E MELILLA

- Articolo 35 Applicazione del protocollo - Articolo 36 Condizioni particolari

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI - Articolo 37 Modifiche del protocollo - Articolo 38 Attuazione del protocollo - Articolo 39 Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

- Allegato I: Note introduttive - Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui
devono essere sottoposti i materiali non originari
affinche' il prodotto ottenuto possa acquisire il
carattere di prodotto originario - Allegato III: Certificato di circolazione EUR.1 - Allegato IV: Dichiarazione su fattura - Allegato V: Dichiarazione del fornitore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per "produzione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o
trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima,
componente o parte ecc., impiegata nella produzione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto oggetto della produzione,
anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in
un'altra operazione di produzione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato
conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo
VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica
pagato per il prodotto al fabbricante nella Comunita' o in
Sudafrica nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima
lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il
valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di
eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate
al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al
momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in
Sudafrica; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera
g); i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al
netto del valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati
originari dei paesi di cui all'articolo 3 o, qualora il valore in
dogana non sia noto o non possa essere accertato, il primo prezzo
verificabile pagato per i prodotti nella Comunita' o in Sudafrica; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o
"SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un
prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero
contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro
invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale
documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali; n) l'espressione "Stati ACP" si riferisce agli Stati dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico parti contraenti, della Quarta Convenzione
ACP-CE firmata a Lome' il 15 dicembre 1989, modificata
dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995; o) la sigla "SACU" designa l'Unione doganale dell'Africa australe
(Southern African Customs Union).

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi
dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati
materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a
condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita'
di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo
5 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Sudafrica:

a) i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica ai sensi
dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Sudafrica in cui sono incorporati materiali
non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che
detti materiali siano stati oggetto in Sudafrica di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente
protocollo.

ARTICOLO 3

Cumulo dell'origine

Cumulo bilaterale

1. I materiali Originati della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Sudafrica si considerano materiali originari del Sudafrica. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 6 del presente protocollo.
2. I materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 6 del presente protocollo.

Cumulo con Stati ACP

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, i materiali originari di uno Stato ACP incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Sudafrica si considerano originari della Comunita' o del Sudafrica. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
4. Qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata all'interno della SACU si considera effettuata in Sudafrica qualora le merci siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Sudafrica.
5. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 3 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o del Sudafrica unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Sudafrica supera il valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi Stato ACP. In caso contrario, detti prodotti si considerano, originari dello Stato ACP del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli Stati ACP che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Sudafrica.
6. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si puo' applicare solo se ai materiali ACP utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario in applicazione delle norme sull'origine contenute nella Quarta Convenzione ACP-CE. La Comunita' e il Sudafrica si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli Stati ACP e delle corrispondenti norme sull'origine.
7. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 6 e convenuta una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna parte adempie ai propri obblighi di notifica e di informazione.

ARTICOLO 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti nella Comunita' o in
Sudafrica:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo
marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal
mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e del
Sudafrica, dalle loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina,
esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti utili soltanto al recupero delle
materie prime, compresi i pneumatici usati utilizzabili solo per
la rigenerazione o come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere
ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori
delle loro acque territoriali, purche' le parti abbiano diritti
esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi prodotte esclusivamente a partire dai prodotti di cui
alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) immatricolate o registrate in uno Stato membro della CE o in
Sudafrica; b) battenti bandiera di uno Stato membro della CE o del Sudafrica; c) appartenenti, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini
dagli Stati membri della CE o del Sudafrica, o a una societa' la
cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il
dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di
amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali
consigli sono cittadini degli Stati membri della CE o del
Sudafrica e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di
persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del
capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di
detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini degli Stati
membri della CE o del Sudafrica; e e) il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, di
cittadini degli Stati membri della Comunita' o del Sudafrica.

All'entrata in vigore delle concessioni tariffarie relative ai prodotti della pesca, le lettere d) ed e) del paragrafo 2 saranno sostituite dal testo seguente:

d) il cui equipaggio, compresi comandanti e ufficiali, e' composto
almeno per il 50% da cittadini degli Stati membri della CE o del
Sudafrica.

ARTICOLO 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fui dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco
dell'allegato II:
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella produzione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella produzione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua produzione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco
fabbrica del prodotto, fatta eccezione per i prodotti contemplati
ai Capitoli 3 e 24 e alle voci 1604, 1605, 2207 e 2208 del sistema
armonizzato, per i quali il valore complessivo dei materiali non
originari non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del
prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento
di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore
massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dal capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

ARTICOLO 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti
lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come
tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio
(ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione,
immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita,
selezione, classificazione, assortimento (compresa la composizione
di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in
pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi la scomposizione e composizione
di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette,
borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone,
su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di
condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni
distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando
uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni
fissate nel presente protocollo per poter essere considerati
originari della Comunita' o del Sudafrica; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un
prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a
f); h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Sudafrica su quel prodotto.

ARTICOLO 7

Unita' da prendere in considerazione

1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione
secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di
articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in
un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere
in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra
loro identici, classificati nella medesima voce del sistema
armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente
protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la
macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originati non superi il 15 per cento del prezzo franco
fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua
produzione:

a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella
composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 11

Principio di territorialita'

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Sudafrica, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3.
2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dal Sudafrica verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell'articolo 3, non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro
permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 12

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e il Sudafrica direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 3. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le
operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originati possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Sudafrica.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di
transito contenente;
i) una descrizione esatta dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il
nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta
delle merci nel paese di transito; oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 13

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 e venduti dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Sudafrica beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' sia
fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dal
Sudafrica nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella
Comunita' o in Sudafrica; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o
subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati
all'esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
all'esposizione stessa.

2. Alle autorita' doganali del paese d'importazioni deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, sulla quale siano indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 14

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunita' importati in Sudafrica e i prodotti originati del Sudafrica importati nella Comunita'
beneficiano delle disposizioni dell'Accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura
nell'allegato III; oppure b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera
sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1,nei casi di cui all'articolo 24 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno
dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 15

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di
quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve
sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli alti obblighi di cui
al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della CE o del Sudafrica se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo
da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci
EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e'
assicurata.

ARTICOLO 16

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo
l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di
errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e'
stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1,
nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della
pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono
recare una delle seguenti diciture:

"RILASCIATO A POSTERIORI"

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella
"Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 17

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti
d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti
diciture:

" DUPLICATO".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella
"Osservazioni" del certificato EUR.1 duplicato. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da
tale data:

ARTICOLO 18

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una
prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Sudafrica, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, e parte di essi, altrove nella Comunita' o in Sudafrica. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui
controllo sono posti i prodotti.

ARTICOLO 19

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
lettera b), puo' essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale
non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo. 3. L'esportatore: che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e
l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro
e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse
effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si
riferisce.

ARTICOLO 20

Esportatore autorizzato

1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti
del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore
autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su
fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da
parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto
dell'autorizzazione.

ARTICOLO 21

Validita' della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro
tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e'
dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 22

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti
soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 23

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione
della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 24

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla
dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e
quantita', consentono di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si
tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

NUOVO ARTICOLO 25

Dichiarazione del fornitore

1. Quando in Sudafrica si compila una prova dell'origine per prodotti originari nella cui produzione sono state utilizzate merci provenienti dalla SACU e che sono stati ivi oggetto di lavorazione o trasformazione senza acquisire il carattere originario preferenziale, si tiene conto delle dichiarazioni dei fornitori rilasciate per tali
merci ai sensi del presente articolo. 2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 fungono da dimostrazione della lavorazione o trasformazione cui sono state sottoposte nella SACU le merci in questione al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari del Sudafrica e soddisfino gli altri
requisiti del presente protocollo. 3. Il fornitore compila una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci nella forma specificata all'Allegato V su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione. La dichiarazione e' redatta conformemente alle disposizioni di diritto interno dei paesi in cui e' redatta e reca la
firma manoscritta originale del fomitore. 4. lI Sudafrica chiede alle autorita' competenti della SACU di effettuare verifiche delle dichiarazioni dei fornitori in maniera casuale o ogniqualvolta le autorita' doganali nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticita' o sull'esattezza delle informazioni fornite. 5. Il Sudafrica provvede ai necessari accordi amministrativi con le autorita' competenti della SACU per assicurarsi che le disposizioni
del paragrafo 4 siano pienamente applicate.

ARTICOLO 26

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR. 1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono
consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio
nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita', in Sudafrica o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 3, dove tali documenti sono
utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Sudafrica, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Sudafrica, dove tali
documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Sudafrica in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui
all'articolo 3, ai sensi di tale articolo. e) Dichiarazioni dei fornitori che dimostrino la lavorazione o trasformazione di cui sono stati oggetto nella SACU i materiali
utilizzati, ai sensi dell'articolo 3.

ARTICOLO 27

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei
fornitori e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di
cui all'articolo 15, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su
fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno: tre anni copie della dichiarazione e della fattura, della bolla di consegna o dell'altro documento commerciale cui e' allegata tale dichiarazione, nonche' di tutti i documenti atti a dimostrare la
correttezza delle informazioni fornite in tale dichiarazione. 4. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il
formulano di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 5. Le autorita' doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le
dichiarazioni su fattura loro presentati.

ARTICOLO 28

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale
documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle
indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 29

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati al paesi d'importazione tramite la
Commissione europea. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della CE, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in
questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in
euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della CE e del Sudafrica vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunita' o del Sudafrica. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare
gli importi espressi in euro.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 30

Assistenza reciproca

1. Le autorita' doganali degli Stati membri della CE e del Sudafrica si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e il Sudafrica si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 31

Verifica della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o
dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportorzione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita' o del Sudafrica e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

ARTICOLO 32

Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del
presente protocollo vengono sottoposti al comitato misto.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

ARTICOLO 33

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento
preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.

ARTICOLO 34

Zone franche

1. La Comunita' e il Sudafrica adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne
il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o del Sudafrica importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita o conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 35

Applicazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Sudafrica importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Sudafrica riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 36.

ARTICOLO 36

Condizioni particolari

1. Purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 12, si considerano:

(1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del
presente protocollo; oppure
ii) che tali prodotti siano originari del Sudafrica o della
Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle
lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo
6, paragrafo 1;

(2) prodotti originari del Sudafrica:

a) i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica;
b) i prodotti ottenuti in Sudafrica, nella cui produzione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a),
a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del
presente protocollo; oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della
Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono le
lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo
6, paragrafo 1;

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Sudafrica" o "Ceuta e Melilia" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSiZIONI FINALI

ARTICOLO 37

Modifiche del protocollo

Il comitato misto puo' decidere di emendare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 38

Attuazione del protocollo

La Comunita' e il Sudafrica adottano le misure necessarie per
l'attuazione del presente protocollo.

ARTICOLO 39

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'Accordo devono essere applicate alle merci che soddisfano le disposizioni del presente protocollo e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono in transito o si trovano nella Comunita' o in Sudafrica oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che alle autorita' doganali dello Stato importatore sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato esportatore corredato di documenti che
dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegafo II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari utilizzati nella produzione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in Sudafrica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la tegola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Percio' il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati.
3.2. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola: autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire, da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra.
3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 e 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
4.3. Le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la produzione della carta" utilizzate nell'elenco designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare filati o fibre artificiali, sintetiche o di carta.
4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella produzione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base impiegati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la produzione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentati con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentati con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui
composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di
alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica,
anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore
a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o
colorato tra due pellicole di plastica; - aliti prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una produzione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una produzione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una produzione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto di filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, trattandosi di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si puo' quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Percio' i filati artificiali e il dorso di iuta possono essere importati in questo stadio di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.
5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20 per cento per tali filati.
5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30 per cento.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella produzione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della
Nomenclatura combinata); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione;

7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711, 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della
Nomenclatura combinata); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con
impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore
di zolfo dei prodotti trattati

(metodo ASTM 5 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un
processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento
all'idrogeno; diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una
pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250
gradi C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece
considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura
all'idrogeno di oli lubrificanti, della voce ex 2710, aventi in
particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad
esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione
atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese
le perdite, meno di 30 per cento a 300 gradi C, secondo il metodo
ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli
combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta
frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO III

CertifIcato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere
un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; e' ammessa
una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza.
La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non
contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m cubici. Sul
certificato dev'essere stampato un fondo arabescato di colore
verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita
con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e del
Sudafrica possono riservarsi la stampa di certificati o affidare
il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso,
ciascun certificato deve riportare un riferimento a tale
autorizzazione. Ogni certificato reca il nome e l'indirizzo della
tipografia oppure un contrassegno che ne permetta
l'identificazione. Il certificato deve inoltre recare un numero di
serie, anche a stampa, che consenta di identificarlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE ==================================================================== 1. Esportatore (nome, EUR.1 N.A. 000.000 indirizzo completo, paese) --------------------------------------
Prima di compilare il formulario
consultare le norme a tergo
--------------------------------------
2. Certificato utilizzato negli scambi
preferenziali tra ---------------------------
E

3. Destinatario (nome indirizzo completo, paese) indicazione facoltativa) (Indicare i paesi, gruppi di paesi
o territori in questione)
--------------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo
di paesi o terri- di paesi o ter-
torio di cui i ritorio di des-
prodotti sono consi- tinazione
derati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti 7. Osservazioni il trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. N. d'ordine, marche e 9. Massa lorda (kg) 10. Fatture numeri; numero e tipo di o altra misura (indicazione colli (1); Designazione (l., mc ecc.) facoltativa) delle merci -------------------------------------------------------------------- 11. VISTO DELLA DOGANA 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Dichiarazione certifi- Io sottoscritto dichiaro che le cata conforme merci di cui sopra soddisfano le Documento d'esportazione condizioni richieste per il rila- Modello ................ scio del presente certificato. Ufficio doganale ...... Paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato
Timbro Luogo e data ................. ....................... ..............................
Data .............. (Firma)

13. Richiesta di controllo 14. Risultato del controllo
--------------------------------------
Il controllo effettuato ha permesso di
constatare che il presente certificato
()

[ ]

e' stato effettivamente rilasciato
dall'ufficio doganale indicato che i
dati ivi contenuti sono esatti

non risponde alle condizioni di auten-
ticita' e di regolarita' richieste
(si vedano le allegate osservazioni) ------------------------- Si richiede il controllo dell'autenticita' e della ...................................... regolarita' del presente (indicare il luogo e la data) certificato

......................... (indicare il luogo e la ................... Timbro data)

.................. Timbro ......................................

.............. (Firma)

......................... --------------------------
(Firma) () Contrassegnare con una x la casella
opportuna -------------------------------------------------------------------- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa".

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o terri- torio d'esportazione lo richiedono.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tacciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

==================================================================== 1. Esportatore (nome, EUR.1 N.A. 000.000 indirizzo completo, paese) -------------------------------------- (indicazione facoltativa) Prima di compilare il formulario
consultare le norme a tergo
--------------------------------------
2. Domanda per ottenere un certificato
da utilizzare negli scambi preferen-
ziali tra ---------------------------
E

3. Destinatario (nome indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) (indicare i paesi, gruppi di paesi
o territori in questione)
--------------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo
di paesi o terri- di paesi o ter-
torio di cui i ritorio di des-
prodotti sono consi- tinazione
derati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti 7. Osservazioni il trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. N. d'ordine, marche e 9. Massa lorda (kg) 10. Fatture numeri; numero e tipo di o altra misura (indicazione colli (); Designazione (l., mc ecc.) facoltativa) delle merci -------------------------------------------------------------------- (*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per
ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di sod-
disfare a queste condizioni:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti,
qualsiasi giustificazione supplementare che dette
autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del
certificato qui allegato, come pure ad accettare
qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di
dette autorita', della mia contabilita' e delle circos-
tanze relative alla fabbricazione delle merci di cui
sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste
merci.

.............................
(Indicare il luogo e la data)
............................
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circo- lazione, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo e' riportato in appresso dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Le
note non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore dalle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.... (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale..... (2).
Versione sudafricana

[...]

...................... (3)
(Indicare il luogo a data)

...................... (4)
(Firma dell'esportatore;
si deve inoltre indicare
in maniera chiaramente
leggibile il nome della
persona che firma la
dichiarazione)

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso. (4) Cfr. Art. 19, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non e tenuto a firmare, l'esenzione dall'obbligo della firma comporta anche l'esenzione dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V

Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore, il cui testo e' riportato in appreso, dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Le
note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa a merci che sono state oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella SACU senza ottenere il carattere originario
Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal documento allegato dichiara che:
1. Per produrre tali merci sono stati utilizzati nella SACU i seguenti materiali non originari della SACU:

==================================================================== Descrizione delle Descrizione dei Voce SA dei Valore dei merci fornite (1) materiali non materiali non materiali
originari originari Non originari
utilizzati utilizzati (2) utilizzati
(2 3) ==================================================================== .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... ..........

Valore totale ..........

.............................
(indicare il luogo e la data)

.............................

.............................

.............................
(Indirizzo e firma del forni-
tore; si deve inoltre indi-
care in maniera chiaramente
leggibile il nome della per-
sona che firma la dichiara-
zione)

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALL'ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO SULLE NORME D'ORIGINE

Le parti concordano i requisiti di lavorazione contenuti nell'allegato II, fatto salvo un numero limitato di emendamenti richiesti dal Sudafrica, che le parti si impegnano ad esaminare prima
dell'entrata in vigore dell'Accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA AL PROTOCOLLO SULLE NORME D'ORIGINE

Per l'applicazione dell'articolo 37 del presente protocollo, la Commissione e' disposta a esaminare qualsiasi richiesta di deroga rispetto alle norme d'origine presentata dal Sudafrica dopo la firma
dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Il Sudafrica accetta come prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente Accordo i prodotti originari della Repubblica di
San Marino. 2. Il protocollo n. 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Il Sudafrica accetta come prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente Accordo i prodotti originari del Principato di
Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL CUMULO CON IL SUDAFRICA

AI SENSI DELLA QUARTA CONVENZIONE ACP-CE

In base alle disposizioni sul cumulo comprese nel Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, la Commissione europea proporra' agli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati ACP disposizioni adeguate ai sensi dell'articolo 34 del protocollo n. 1 della Quarta convenzione ACP-CE relative al cumulo con i materiali
e le merci sudafricani.

PROTOCOLLO 2

RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL
SETTORE DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) "normativa doganale", qualsiasi disposizione legale o
regolamentare applicabile nel territorio delle Parti contraenti
che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle
merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o
procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione
e di controllo; b) "autorita' richiedente", l'autorita' amministrativa competente,
all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una
domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata", l'autorita' amministrativa competente,
all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una
richiesta di assistenza in base al presente protocollo; d) "dati di carattere personale", tutte le informazioni relative ad
una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazione contraria alla normativa doganale", qualsiasi
violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa
doganale.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtu' delle facolta' esercitate a richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorita'.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza a richiesta

1. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce a detta autorita' qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale e' correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni
contrarie alla normativa doganale.
2. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata comunica a quest'ultima:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte
contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato
alle stesse; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte
precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali
sussistono fondati motivi di ritenere che compiano o abbiano
compiuto operazioni contrarie alla normativa doganale; b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti
depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente
ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in
operazioni contrarie alla normativa doganale; c) sulle merci trasportare o che possono essere trasportate a
condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano
destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla
normativa doganale; d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a
condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano
destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla
normativa doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute
riguardanti:

- azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie
alla normativa doganale e che possono interessare l'altra Parte
contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie
alla normativa doganale; - merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla
normativa doganale; - persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono
fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in
operazioni contrarie alla normativa doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere
che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in
operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna, Notifica

A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte
le misure necessarie per:

- consegnare tali documenti o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorita' richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorita' richiedente.
Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Esse vengono corredate dei documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per
iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in
causa; e) ragguagli il piu' possibile precisi ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini gia' effettuate.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per qust'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui e' corredata la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata in virtu' del presente protocollo qualora questa non
possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contaente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata a norma del paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorita' interpeltata trasmette i risultati, delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie
autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione puo' essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte
ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

a) possa pregiudicare la sovranita' del Sudafrica o di uno stato
membro tenuto a prestare assistenza a titolo del presente
protocollo, o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo
10, paragrafo 2, o c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.

2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' esigere.
3. Se l'autorita' richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna Parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui
debbono conformarsi gli organi comunitari.
2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li puo' fornire. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunita'.
3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale le Parti contraenti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati ai sensi delle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere il consenso scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.

ARTICOLO 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano essere necessari nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo
sara' ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici
servizi.

ARTICOLO 13

Applicazione

1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali del Sudafrica e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalita' di attuazione adottate ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunita' europea
e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da
altri accordi o convenzioni internazionali; - vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca
assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli
Stati membri e il Sudafrica; - non ledono le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione
tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee
e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi
informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente
protocollo che possa essere di interesse comunitario.

2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Sudafrica, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative, all'applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'accordo.
 
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