Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 novembre 2003
Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella e Recioto della Valpolicella», in data 3 settembre 2003, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 9, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» annesso al decreto ministeriale 12 marzo 2003, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004;
Visto, sulla sopracitata richiesta di deroga, il parere favorevole della regione Veneto;
Considerato che il mercato dei vini richiede la vinificazione delle uve destinate all'appassimento quando le stesse presentino un titolo alcolometrico compreso tra 14,00 %vol e 16,00 % vol, gradazioni che si raggiungono dopo circa novanta giorni di appassimento delle uve;
Viste le particolari condizioni climatiche verificatisi nel 2003 che hanno portato ad anticipare le operazioni di raccolta delle uve;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla deroga all'art. 5, comma 9, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» annesso al decreto ministeriale 12 marzo 2003, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004;

Decreta:

Articolo unico

Per la sola campagna vitivinicola 2003/2004, le uve messe ad appassire per ottenere i vini «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 10 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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