Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2003, n. 316
Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attivita' produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, concernente regolamento recante rideterminazione delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive, ivi comprese quelle dell'ex Ministero del commercio con l'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;
Visto l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione;
Considerata la necessita' di integrare la regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione gia' disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, anche al fine di disciplinare i rapporti conseguenti all'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono inserite le seguenti: "con i vice Ministri";
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;".
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.";
c) al comma 5, le parole: "i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "i vice Ministri ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture".
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: ", il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro" sono inserite le seguenti: ", il responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro";
b) alla lettera c), dopo le parole: "per il Capo della segreteria del Ministro", sono inserite le seguenti: ", il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari internazionali nominati dal vice Ministro";
c) alla lettera d), dopo le parole: "per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro", sono inserite le seguenti: "e l'addetto stampa del vice Ministro".
4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ufficio e Segreteria dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.
2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.".
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, dopo la parola: "Ministro" sono inserite le seguenti: ", dei vice Ministri".
6. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, cosi' come modificato dal presente regolamento, in ordine ai rapporti contrattuali instaurati in base al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, e con effetto dalla sua entrata in vigore, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
7. Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, le parole: "Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle attivita' produttive"; le parole: "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle attivita' produttive".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 190



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione, cosi'
recita:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale, Puo' inviare
messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento
Ordinario) recante: "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e'
il seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita'
e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di
cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' determinato, in
attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15
marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
la qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge
10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segretarie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n.
193) reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, Supplemento Ordinario) reca: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
della legge 15 marzo 1997, n.59.".
- Il decreto-legge 12 luglio 2001, n. 217 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134) recante:
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo", convertito in legge, con
modificazioni dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, Supplemento Ordinario), recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 maggio 2001, n. 113), reca: "Regolamento recante
disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 2003, n. 14), reca: "Regolamento recante
rideterminazione delle unita' addette agli uffici di
diretta collaborazione del Ministro delle attivita'
produttive.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
2001, n. 291 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio
2001, n. 165) reca: "Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio
con l'estero.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n.
137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n.
158), recante: "Delega per la riforma dell'organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici", e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni transitorie per gli uffici di
diretta collaborazione). - 1. Sino all'adeguamento dei
regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle
disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge 26 marzo
2001, n. 81, ai vice Ministri e' riservato un contingente
di personale fino al triplo di quello previsto per le
segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente,
per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari
di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo
del personale degli uffici di diretta collaborazione
stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato
ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro
puo' nominare un capo della segreteria, un segretario
particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un
addetto stampa nonche', ove necessario in ragione delle
peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il
vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un
responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto
degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate e un responsabile del coordinamento legislativo
nelle materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento
si' intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro della attivita'
produttive, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di
Stato presso il Ministero delle attivita' produttive, di
cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, ed all'art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle attivita' produttive;
c) Ministero: il Ministero delle attivita'
produttive;
d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
e integrazioni;
d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai
quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato
presso il Ministero delle attivita' produttive;
f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.".
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2 (Ministro ed uffici di diretta collaborazione).
- 1. In attesa dell'attuazione dell'art. 55, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e'
disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.
Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero
e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio
delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, degli uffici di
diretta collaborazione che esercitano le competenze di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione
degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche
pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle
connesse attivita' di comunicazione, con particolare
riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi
costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e
risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'ufficio di Gabinetto;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l'ufficio legislativo;
e) l'ufficio stampa;
f) il servizio di controllo interno ed i relativi
uffici di supporto di cui all'art. 4, comma 5;
f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;
g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La segreteria del Ministro opera alle dirette
dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno
opera in posizione di autonomia operativa.
4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le
segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette
dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari,
garantendo il necessario raccordo con gli uffici del
Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali
delegati dal Ministro, i vice Ministri ed i Sottosegretari
di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e
Legislativo e delle proprie strutture.
6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai
commi 3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli
uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui
al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono
un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo
tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di
gestione del Ministero, nel rispetto, del principio di
distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto
definisce l'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e
puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto.
7. E' abrogato l'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220.".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 6
spetta un trattamento economico onnicomprensivo,
determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19,
comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero, aumentata fino al trenta per cento;
b) per il capo dell'Ufficio legislativo, il
responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, il
responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto
degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate al vice Ministro ed il presidente del collegio di
direzione del Servizio di controllo interno, in una voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del
1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali dello stesso Ministero;
c) per il capo della segreteria del Ministro, il capo
della segreteria, il segretario particolare, il
responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del
coordinamento legislativo nelle materie inerenti le
funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per
gli affari internazionali nominati dal vice Ministro, i
capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i
componenti del collegio di direzione del Servizio di
controllo interno, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
di livello non generale ed in un emolumento accessorio di
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici
dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e
l'addetto stampa del vice Ministro in voci retributive non
superiori a quelle previste dal contratto collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore
capo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al
comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il
trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli
uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico e' corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo
non superiore alla misura massima di quello rispettivamente
spettante ai sensi del medesimo comma 1.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di
posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'
connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale possseduta, della
disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della
prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il
relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro" dello stato
previsionale della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalla disposizioni vigenti, nonche' delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi, confluiti
nel Fondo unico di cui all'art. 32 del contratto collettivo
nazionale per il personale del comparto Ministeri per il
quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999. Il personale beneficiario della predetta
indennita' e' determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i
responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In
attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del
1993, la misura dell'indennita' determinata con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.".
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 8 (Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e
Segreterie dei Sottosegretari di stato). - 1. I capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai
Sottosegretari interessati anche fra estranei alle
pubbliche amministrazioni.
2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato,
oltre al capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori
del contingente complessivo di novantadue unita' di cui
all'art. 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di
personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra
i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti,
salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita'
fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto
al comma 2 al vice Ministro e' attribuito un ulteriore
contingente pari a sedici unita' di personale. Tale
ulteriore contingente si intende compreso in quello
complessivo di centosessanta unita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.
2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del
contingente di personale a lui riservato, anche tra
soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della
segreteria, un segretario particolare, un responsabile
della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonche', ove
necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del
medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il
Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle
attivita' di supporto degli Uffici di diretta
collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un
responsabile del coordinamento legislativo nelle materie
inerenti le funzioni delegate.".
- Il testo dell'art. 9, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Modalita' della gestione). - 1. La gestione
degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici
individuali e le indennita' spettanti al personale
assegnato agli uffici di cui all'art. 2, comma 2, per le
spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice
Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di
beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le
esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle
risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 29 del 1993, alla responsabilita' del capo di Gabinetto,
che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei
dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche'
avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici
del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle
spese da imputare ai fondi predetti.".
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni finali). - 1. L'attuazione del
presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore
onere derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455,
cosi' come modificato dal presente regolamento, in ordine
ai rapporti contrattuali instaurati in base al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, e con
effetto dalla sua entrata in vigore, e' compensato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento da
parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, anche di livello generale,
equivalente sul piano finanziario.".
- Per il titolo del decreto del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 300 del 2002 si vedano le
note alle premesse.



 
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