Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003
Misure urgenti di carattere straordinario finalizzate alla rimozione della motonave Venus incagliata sulla scogliera di Castiglioncello. (Ordinanza n. 3324).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello;
Considerato che dal mese di agosto si e' registrato un peggioramento dell'assetto della motonave, con conseguente aumento del pericolo per l'ambiente circostante e per l'incolumita' pubblica, come risulta dalle note del sindaco del comune di Rosignano Marittimo del 16 settembre 2003 e del 14 ottobre 2003;
Rilevato che i materiali e le attrezzature a bordo della nave sono sottoposti ad un progressivo deterioramento, con grave pericolo per l'ambiente a causa del rilascio di sostanze che producono emissioni inquinanti nel mare circostante;
Ritenuto quindi necessario ed indifferibile porre in essere misure urgenti allo scopo di procedere alla rimozione ed alla demolizione della motonave Venus, ed alla destinazione finale dei materiali di risulta;
Vista la nota del 16 ottobre 2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il comandante della Capitaneria di porto di Livorno e' nominato commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di un soggetto attuatore all'uopo nominato, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario.
 
Art. 2.
1. Per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' ricorrere anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Il commissario delegato provvede, ove necessario, alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', alla vendita dei materiali derivanti dalla rimozione e dalla demolizione del relitto.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 49 e 50;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17; 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 501, 502, 503, 504, 505, 507 e 508, e le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede quanto a euro 250.000,00 a carico del Fondo della protezione civile e quanto a euro 250.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti locali territorialmente competenti sono autorizzati ad assegnare ulteriori risorse finanziarie.
3. La regione Toscana e' autorizzata ad assegnare ulteriori risorse finanziarie in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
4. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie di cui ai commi precedenti, quelle derivanti dalla vendita del relitto, nonche' quelle eventualmente assegnate allo scopo.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti assegnatigli ai sensi della presente ordinanza, ed al fine di un miglior raccordo con tutti gli enti e le amministrazioni dello Stato interessati, e' autorizzato ad avvalersi di un comitato con funzioni consultive all'uopo costituito, composto, oltre che dal medesimo commissario delegato, anche dal sindaco del comune di Rosignano Marittimo, dal prefetto di Livorno, dall'assessore alla protezione civile della regione Toscana, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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