| 
| Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2003 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 11 novembre 2003, n. 310 |  | Costituzione  della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di  Bari»,  con  sede  in  Bari,  nonche'  disposizioni in materia di pubblici   spettacoli,   fondazioni   lirico-sinfoniche  e  attivita' culturali. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1
 Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
 
 1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli  e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni  della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,  del  decreto legislativo  29  giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000,  n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
 2.  In  attesa  della  partecipazione dei soggetti privati entro il termine  previsto  dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione  di cui al comma 1 e' composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosi' individuati: a) un  componente  designato  dal  Ministro per i beni e le attivita'
 culturali; b) un componente designato dalla regione Puglia; c) un componente designato dalla provincia di Bari; d) un componente designato dal sindaco di Bari.
 3.  Per  il  componente  del  consiglio  di  amministrazione  della Fondazione  di  cui  al  comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo  la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24  novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
 4.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  2, comma 4, del decreto-legge   24   novembre   2000,   n.   345,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei  soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
 5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui  al  comma  1  e'  corrisposto  un contributo omnicomprensivo, da determinare  annualmente  con  decreto  del  Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  a  valere  sulla  quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.
 6.  La  Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul   Teatro  Petruzzelli  di  Bari,  in  conformita'  al  Protocollo d'intesa,  sottoscritto  a  Roma  il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note all'art. 1:
 -  La  legge  14 agosto  1967,  n. 800, recante: "Nuovo
 ordinamento  degli enti lirici e delle attivita' musicali",
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967,
 n. 233.
 -  Il  decreto  legislativo  29 giugno  1996,  n.  367,
 recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che
 operano  nel  settore  musicale  in  fondazioni  di diritto
 privato",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
 1996, n. 161.
 -  Il  decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante:
 "Disposizioni     urgenti    in    tema    di    fondazioni
 lirico-sinfoniche",  convertito,  con  modificazioni, dalla
 legge  26 gennaio  2001,  n.  6  (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  26 gennaio  2001,  n.  21),  e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277.
 -  Il  testo  del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge
 24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in
 tema  di  fondazioni  lirico-sinfoniche",  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  26 gennaio  2001, n. 6, e' il
 seguente:
 "1.  I  componenti  del consiglio di amministrazione di
 cui  all'art.  2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente
 decadono all'atto della approvazione della deliberazione di
 cui  all'art.  2, comma 2. Il consiglio di amministrazione,
 costituito  a  seguito  dell'ingresso dei soggetti privati,
 nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.".
 -  Il  testo  del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge
 24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in
 tema  di  fondazioni  lirico-sinfoniche",  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  26 gennaio  2001, n. 6, e' il
 seguente:
 "4.  Per  le fondazioni risultanti dalla trasformazione
 operata  con  il presente decreto, che non hanno conseguito
 la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita'
 ed  i  limiti  previsti  dal  decreto legislativo, entro il
 31 luglio  2003,  ovvero hanno una partecipazione inferiore
 al  12  per cento dei finanziamenti statali per la gestione
 della  propria attivita', il contributo erogato dallo Stato
 non  puo'  subire  variazioni in aumento fino all'esercizio
 successivo a quello durante il quale le condizioni predette
 si  realizzano.  Resta fermo quanto erogato per il triennio
 1998-2000,  sulla  base del decreto 10 giugno 1999, n. 239,
 del Ministro per i beni e le attivita' culturali.".
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 2. (Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29)
 
 1.  All'articolo  5  della  legge  23  febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 "5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato  annualmente  di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati   i   soggetti   ammessi   a  fruire,  nei  limiti  dello stanziamento  di  cui  al comma 5-bis, della parziale copertura delle spese  inerenti  ai  servizi  di  prevenzione  e vigilanza antincendi prestati  dal  personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione  di  pubblici  spettacoli, nonche' le modalita' applicative del  beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso";
 b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis.  Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio  di  cui  al  comma  5,  e'  autorizzata  la spesa annua di 5.164.560  euro  a  decorrere  dall'anno  2004.  Il predetto importo, iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  e'  versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo  dello  stato  di  previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione  alle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di previsione  del  Ministero  dell'interno,  ai  sensi  della normativa vigente  in  materia  di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale  dei  vigili  del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente  sostenute  in  tale  periodo  dagli  utilizzatori del servizio".
 2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  La  legge  23 febbraio  2001, n. 29, recante: "Nuove
 disposizioni  in  materia  di  interventi  per  i beni e le
 attivita'   culturali",   e'   pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale 2 marzo 2001, n. 51.
 - Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n.
 29,  recante:  "Nuove disposizioni in materia di interventi
 per i beni e le attivita' culturali", come modificato dalla
 legge qui pubblicata, e' il seguente:
 "Art.  5  (Disposizioni  in  materia di spettacolo e di
 attivita'   e   istituzioni   culturali).   -   1.  Per  il
 potenziamento   delle  strutture  e  del  patrimonio  delle
 biblioteche  ecclesiastiche e' autorizzata la spesa di lire
 1.000  milioni  per  ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
 Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
 culturali,  da  emanare  entro  trenta giorni dalla data di
 entrata  in vigore della presente legge, sono individuati i
 soggetti  beneficiari  e  le  modalita'  di  erogazione dei
 contributi.
 2.  Per  le  attivita'  istituzionali  della Biblioteca
 Ambrosiana  di Milano e' autorizzata la spesa di lire 1.500
 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
 3.  Per  l'esercizio  delle attivita' istituzionali del
 Centro  nazionale  di  studi  leopardiani  e  dell'Istituto
 italiano per gli studi filosofici di Napoli, e' autorizzata
 la  spesa,  in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire
 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
 4.  A  decorrere  dall'anno 2002, sono concessi, per lo
 svolgimento  delle  rispettive  attivita' istituzionali, un
 contributo  annuo  di  lire  4.000 milioni all'Associazione
 Reggio  Parma  Festival,  un contributo annuo di lire 1.000
 milioni    alla    Fondazione    Festival   Pucciniano   di
 Viareggio-Torre  del  Lago,  nonche' un contributo annuo di
 lire   300   milioni  all'Associazione  Centro  Europeo  di
 Toscolano.
 5. Con  decreto  del Ministro per i beni e le attivita'
 culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro
 dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire,
 nei  limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, della
 parziale  copertura  delle  spese  inerenti  ai  servizi di
 prevenzione  e  vigilanza antincendi prestati dal personale
 del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco in occasione di
 pubblici  spettacoli,  nonche' le modalita' applicative del
 beneficio  e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura
 dello stesso.
 5-bis.   Per   la   copertura   degli  oneri  derivanti
 dall'applicazione  del  beneficio  di  cui  al  comma 5, e'
 autorizzata  la  spesa  annua di 5.164.560 euro a decorrere
 dall'anno  2004.  Il predetto importo, iscritto nello stato
 di  previsione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita'
 culturali,  e'  versato  in quote trimestrali nell'apposito
 capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata per la
 successiva  riassegnazione alle unita' previsionali di base
 dello  stato  di  previsione del Ministero dell'interno, ai
 sensi  della  normativa  vigente  in  materia di servizi di
 prevenzione  e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco  e  previa  certificazione delle spese effettivamente
 sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio.
 6. A decorrere dall'anno 2002, e' concesso all'Istituto
 universitario  di  architettura  di  Venezia  un contributo
 annuo  di lire 1.000 milioni per le attivita' connesse alla
 formazione  specialistica  di  soggetti  operanti nel campo
 della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.
 7.  Per favorire la ripresa delle attivita' musicali in
 attesa  della  ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari
 e'  concesso,  a  decorrere  dall'anno  2002, un contributo
 annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici
 del Teatro Petruzzelli.
 8. All'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
 n.  388,  le parole da: "secondo quanto previsto" fino alla
 fine del comma sono soppresse.
 9.  All'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996,
 n.  662,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: ",
 nonche' per interventi di restauro paesaggistico".
 10.  All'art.  7,  comma  1, primo periodo, del decreto
 legislativo  8 gennaio  1998,  n.  3,  le  parole:  "per un
 ulteriore biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per due
 ulteriori bienni".
 11.  Sono abrogati il comma 4 dell'art. 2 ed il comma 5
 dell'art.  3  della legge 1° dicembre 1997, n. 420, nonche'
 il  regio  decreto-legge  4 maggio  1925,  n.  604,  ed  il
 regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n.
 462.  Il  Museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad
 essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero
 per  i  beni  e le attivita' culturali, fino al riordino di
 tali  uffici,  ai  sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera
 e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 12. Per   la   piu'  efficace  attuazione  del  decreto
 legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  e' autorizzata la
 spesa  annua  di  lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno
 2002.
 13.  Il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali,
 dopo  il  primo biennio di attuazione della presente legge,
 presenta  alle  Camere  una  relazione  sull'attivita'  dei
 soggetti  di  cui  ai  commi  4, 5, 6 e 7, relativamente ai
 contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.".
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 3. (Disposizioni in materia di fondazioni
 lirico-sinfoniche e attivita' culturali)
 1.  All'articolo  2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n.  345,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n.  6,  le  parole:  "entro  il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
 2.  All'articolo  3,  comma  83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  come  modificato  dall'articolo  5,  comma  9,  della  legge 23 febbraio  2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per attivita' culturali".
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 11 novembre 2003
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
 attivita' culturali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 2020):
 
 Presentato  dal  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
 culturali (Urbani) il 20 febbraio 2003.
 Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,
 beni  culturali),  in  sede referente il 1° aprile 2003 con
 pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  7ª commissione, in sede referente, il
 7, 27 maggio 2003, 3 e 4 giugno 2003.
 Nuovamente  assegnato  alla  7ª commissione (Istruzione
 pubblica,   beni   culturali),   in  sede  deliberante,  il
 16 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
 Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il
 23,  30 luglio  2003,  23 settembre  2003  e  approvato  il
 24 settembre 2003.
 
 Camera dei deputati (atto n. 4317):
 
 Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura,  scienza e
 istruzione),  in  sede  referente,  il  2 ottobre  2003 con
 pareri   delle   commissioni  I,  V,  e  della  commissione
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla VII commissione, in sede referente, il
 21, 22, 23 e 28 ottobre 2003.
 Esaminato  in  aula  il 28 ottobre 2003 ed approvato il
 29 ottobre 2003.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  Il  testo  del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge
 24 novembre 2000, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti in
 tema  di  fondazioni  lirico-sinfoniche»,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  26 gennaio  2001,  n. 6, come
 modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
 «4.  Per  le fondazioni risultanti dalla trasformazione
 operata  con  il presente decreto, che non hanno conseguito
 la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita'
 ed  i  limiti  previsti  dal  decreto legislativo, entro il
 31 dicembre 2004, ovvero hanno una partecipazione inferiore
 al  12  per cento dei finanziamenti statali per la gestione
 della  propria attivita', il contributo erogato dallo Stato
 non  puo'  subire  variazioni in aumento fino all'esercizio
 successivo a quello durante il quale le condizioni predette
 si  realizzano.  Resta fermo quanto erogato per il triennio
 1998-2000,  sulla  base del decreto 10 giugno 1999, n. 239,
 del Ministro per i beni e le attivita' culturali.».
 -  Il  testo  del  comma  83  dell'art.  3  della legge
 23 dicembre    1996,    n.   662,   recante:   «Misure   di
 razionalizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre  1996, n. 303, supplemento
 ordinario),  come  modificato  dall'art.  5, comma 9, della
 legge  23 febbraio 2001, n. 29, come modificato dalla legge
 qui pubblicata, e' il seguente:
 «83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
 n.   400,   sono   stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni
 infrasettimanali  del  gioco  del  lotto.  Con  decreto del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
 tesoro  e  per  i  beni  culturali e ambientali, da emanare
 entro  il  30 giugno  di  ogni anno, sulla base degli utili
 erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
 rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
 riservata  in  favore  del Ministero per i beni culturali e
 ambientali  una  quota  degli  utili  derivanti dalla nuova
 estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
 miliardi  di  lire,  per il recupero e la conservazione dei
 beni    culturali,    archeologici,   storici,   artistici,
 archivistici  e librari, nonche' per interventi di restauro
 paesaggistico e per attivita' culturali.».
 
 
 
 
 |  |  |  |  |