Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 giugno 2003
Modificazione agli allegati 1B, 1C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente nuove norme per la disciplina di fertilizzanti.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

e

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;
Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1998, 5 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999 e 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, 20 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001 e i due decreti 7 dicembre 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2002, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopra citata legge n. 748/1984;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;
Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1B, 1C e 3 della legge n. 748/1984;
Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;
Sentito il parere espresso nella riunione del 14 maggio 2001 dalla Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, cosi' come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;
Sentito il parere della Commissione europea a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati 1B, 1C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti, modificati da ultimo con il decreto ministeriale 7 dicembre 2001, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.
2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo.
 
Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei concimi e degli ammendanti prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto e' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2003

p. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Il capo Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela dei consumatori
Ambrosio

p. Il Ministro delle attivita' produttive
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo
e la competitivita'
Goti

p. Il Ministro dell'ambiente dell'ambiente
e della tutela del territorio
Il direttore generale
Mascazzini

p. Il Ministro della salute
Marabelli
 
Allegati
ALLEGATI DI CUI ALL'Art. 1 DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI
1.B, 1.C E 3 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, n. 748

Allegato 1.B
CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

Capitolo 1 - Premessa Il punto 1.9 viene integrato cosi' come segue:
«Per gli stessi prodotti devono essere rispettate tutte le norme sanitarie relative alla messa in sicurezza e alla distribuzione dei prodotti.» Il punto seguente, con numerazione 1.9 che ripete quella gia' esistente, viene numerato 1.9 bis.

Allegato 1.C
Ammendanti e correttivi

2. Ammendanti e correttivi

2.3 Ammendanti e correttivi diversi

----> Vedere tabella a pag. 16 della G.U. <----

Allegato 3
TOLLERANZE

Capitolo 1. Definizioni Il punto 4, relativo alle tolleranze applicabili agli ammendanti e correttivi elencati nell'Allegato 1C, viene integrato cosi' come segue:
4.3. Ammendanti e correttivi diversi Per il correttivo n. 6b(1) - Capacita' di scambio: 30 cmol(2) ------ (1) Non sono ammesse tolleranze sui valori della colonna 7, dichiarati in via facoltativa, in quanto espressi da una forcella indicante un minimo ed un massimo. (2) Tolleranza relativa alla somma delle capacita' di scambio anionico e cationico.
 
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