Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 ottobre 2003
Diniego all'attivita' svolta in Italia dalla filiazione del The Institute for the International Education of Students (IES), in Roma, per esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-bis;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni riguardanti il settore universitario, ed in particolare, l'art. 2, relativo alle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;
Vista la direttiva ministeriale 23 maggio 2000 relativa alle «Attivita' istruttorie per i provvedimenti di autorizzazione all'attivita' di filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri»;
Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante del The Institute for the International Education of Students (IES) intesa ad ottenere l'autorizzazione;
Viste le osservazioni del Ministero degli affari esteri formulate con nota n. 14674 del 2 luglio 2003, con le quali fa presente che il The Institute for the International Education of Students (IES) non e' una universita' ma un istituto che, collaborando con varie universita' statunitensi, promuove e organizza la mobilita' e lo studio decentrato in Italia dei loro studenti;
Decreta:
Per le motivazioni espresse dal Ministero degli affari esteri nella nota di cui alle premesse non si autorizza l'attivita' in Italia della filiazione del The Institute for the International Education of Students (IES) in quanto non sussistono i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
Roma, 27 ottobre 2003
Il Ministro: Moratti
 
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