Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2003 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 12 agosto 2003
Approvazione del processo verbale di accordo da sottoscriversi con la societa' ELECA S.p.a. a definizione delle riserve relative al contratto 3371/UR. (Ordinanza n. 108).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con D.P.C.M. in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della citta' di Milano fino a tutto il
31.12.2002, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento
che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione
Lombardia; - con D.P.C.M. del 29 novembre 2002 e' stato prorogato lo stato di
emergenza nel territorio della citta' di Milano fino al 31 dicembre
2003; - con ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); - con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del
27 maggio 2003 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza n. 3219/2002 e nominato Commissario Delegato il
Presidente della Regione Lombardia, conferendo allo stesso facolta'
di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici
settori di intervento diretti al superamento della predetta
situazione emergenziale; - con Ordinanza n. 56 del 28 maggio 2003 e' stato nominato Soggetto
Attuatore il Signor Guido Della Frera;

VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell'Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalita' degli interventi di restauro e recupero gia' in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002;

PRESO ATTO

- dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 04.03.2003 di recepimento
della delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003, con la quale la
Giunta della Regione Lombardia dispone di attivare la procedura di
cessione dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 a favore
del Commissario Delegato, identificandoli nell'Allegato "A" della
delibera; - della sottoscrizione degli atti di successione relativi ai
contratti stipulati con la Societa' Eleca di Cantu' rep. n. 3371/98
e 3827/00, elencati nel citato allegato "A", avvenuta in data
03.05.03;

ACCERTATO che il Soggetto Attuatore:

- in qualita' di responsabile del procedimento nel perseguimento del
preminente interesse pubblico ad una piu' sollecita riattivazione
delle funzioni della sede regionale, ha preso atto dell'iscrizione
da parte dell'appaltatore sul registro di contabilita' dei lavori e
della manutenzione del contratto di cui trattasi di una serie di
onerose riserve per un ammontare complessivo pari a Euro
11.647.264,77=, come risulta anche da nota di Eleca S.p.A. prot. n.
02-4529 del 27.11.02; - per conoscere le ragioni di tali pretese e valutarne l'eventuale
ammissibilita' e non manifesta infondatezza delle riserve
formulate, ha esaminato le controdeduzioni della Direzione Lavori
esplicitate con relazione riservata prot. 50027 del 23.07.03 -
parte integrante e sostanziale del presente atto - e sentiti i
pareri emessi medio tempore dalla Commissione di Collaudo e dalla
Task Force operativa a supporto della Gestione Commissariale; - ha approfondito la natura delle riserve, convocando la ditta Eleca
S.p.A. per sondare la disponibilita' ad una transazione bonaria
sulle stesse;

PRESO ATTO che:

- a seguito dell'incontro tenutosi in data 23.07.2003 con la societa'
ELECA S.p.A. il Soggetto Attuatore ha contestato l'infondatezza di
gran parte delle pretese avanzate riconoscendo tuttavia alla stessa
il diritto di ricevere un equo compenso sia in termine di danno
emergente e lucro cessante sopportati dall'appaltatore per la
maggior durata dei lavori conseguenti alle interferenze tecniche,
ai rinvenimenti imprevisti o non prevedibili; - con nota del prot. 03.3211 in data 01.08.03 in esito a tale
incontro la societa' ELECA ha riquantificato in Euro 3.500.000,00
l'importo richiesto a tacitazione di ogni ed ulteriore pretesa
economica per le riserve afferenti il contratto in oggetto; - a seguito di ulteriori trattative l'appaltatore ha manifestato la
disponibilita' alla sottoscrizione del processo verbale di accordo,
che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, che prevede al pagamento dell'importo sopra richiesto la
rinuncia della societa' Eleca S.p.A. a tutte le riserve gia'
iscritte, nonche' a tutte quelle non ancora formalizzate che
potrebbero essere iscritte;

RITENUTO, previa verifica con la Direzione Lavori, di dover sottoscrivere tale processo verbale di accordo constatato che la richiesta risulta congrua ed equa rispetto agli importi che la Gestione Commissariale, in qualita' di stazione appaltante, potrebbe essere chiamata a rifondere all'appaltatore in esito ad eventuale giudizio arbitrale, importi che sarebbero gravati da onerose spese relative al contenzioso e non da meno valutata l'opportunita' per la Gestione stessa di appianare tutte le pendenze che potrebbero pregiudicare una rapida conclusione dei lavori di recupero funzionale del Grattacielo Pirelli in atto, di cui una parte considerevole e' appunto affidata ad Eleca S.p.A.

DISPONE

1. di approvare, per le ragioni in premessa evidenziate, il processo
verbale di accordo da sottoscriversi con la Societa' ELECA S.p.A.
di Cantu', che allegato forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, a definizione di tutte le riserve iscritte e di
quelle che potrebbero esserlo in relazione ad accadimenti
determinatisi fino alla data di sottoscrizione dello stesso, ad
oggi non ancora formalizzate per mancata sottoposizione del
registro di contabilita' e relative al contratto 3371/UR del
25.02.1998. 2. di dare atto che, avvenuta la sottoscrizione del processo verbale
di accordo di cui al precedente punto 1), con successiva Ordinanza
e con le modalita' nello stesso contenute si provvedera' alla
liquidazione dell'importo convenuto in Euro 3.500000,00= oltre IVA
mediante i fondi della Gestione Commissariale.

Milano, 12 agosto 2003.

Il commissario delegato: DELLA FRERA
 
PROCESSO VERBALE DI ACCORDO

tra il Soggetto Attuatore per l'Emergenza del 18/04/2002, Sig. Guido Della Frera

E

la ditta Eleca S.p.A., sedente in Cantu', Via dell'artigianato n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempere Sig. Roberto Manzoni

IN PUNTO

Ristrutturazione impianti tecnologici del Palazzo della Regione - contratto in data 25/02/1998, repertorio n. 3371/UR registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano - atti pubblici in data 10/03/1998 al n. 6224 Serie 1/A per l'importo netto dei lavori di L. 26.050.175.843.

PREMESSO

Che con D.G.R. n. 12005 del 07/02/2003 la Giunta Regionale ha conferito al Commissario Delegato, gia' nominato con ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3219 del 07/06/2002 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni di:

- stazione appaltante per i lavori gia' affidati a seguito di
procedura ad evidenza pubblica dalla Regione Lombardia ed in corso
di esecuzione al 18/04/2002; - committente dei lavori necessari per ripristinare nella sua
integrale funzionalita' la sede istituzionale della Regione
Lombardia, meglio nota come Palazzo Pirelli;

Che il Commissario Delegato, Roberto Formigoni, ha a sua volta nominato un Soggetto Attuatore, figura questa prevista nell'art. 3 dell'ordinanza de qua e successive modifiche, nella persona del Sig. Guido Della Frera, demandando allo stesso un insieme di poteri e competenze gia' affidate al primo, il tutto cosi' come risultante dall'ordinanza n. 56 in data 28/05/2003;
Che nell'ambito dei contratti "ceduti" dalla Regione al Commissario Delegato e, per l'effetto, assegnati quanto a funzioni operative e contrattuali al Soggetto Attuatore rientra anche quello in epigrafe rubricato;
Che il Soggetto Attuatore, nel perseguimento del preminente interesse pubblico ad una piu' sollecita riattivazione delle funzioni della sede regionale, giusta i poteri ad esso attribuiti anche quale Responsabile del Procedimento, ha preso contezza dell'iscrizione da parte dell'appaltatore, sul registro contabilita' dei lavori e della manutenzione del contratto di che trattasi, di una serie di onerosissime riserve oltre a quanto risulta dalla nota di Eleca S.p.A. n. 02-4529 del 27.11.02, per un ammontare complessivo pari ad circa Euro 11.647.264,77;
Che per meglio comprendere le ragioni di tali pretese il Soggetto Attuatore ha esaminato le controdeduzioni della D.L. unitamente ai numerosi pareri medio tempore espressi dalla Commissione di Collaudo in corso d' opera;
Che, piu' specificatamente, il Soggetto Attuatore ha preso atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono appalesate sia interferenze tecniche sia rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
Che a seguito di tale attivita' ispettiva il Soggetto Attuatore ha richiesto alla D.L. una dettagliata relazione riservata sulla fondatezza o meno delle riserve de quibus, all'uopo convocando una serie di riunioni collegiali con i membri della cd. task force all'uopo costituita per fronteggiare l'emergenza determinatasi, con l'intervento anche del membri della Commissione di Collaudo;
Che valutata ed approfondita la natura delle riserve e la ratio giuridica sottesa agli importi economici domandati il Soggetto Attuatore ha, da ultimo, in data 23/07/2003 convocato la ditta Eleca S.p.A. per sondare la disponibilita' dell'appaltatore ad una transazione sulle riserve stesse;
Che nel corso di tale riunione il Soggetto Attuatore, all'uopo supportato da tutta la struttura, ha evidenziato e contestato all'appaltatore l'infondatezza di gran parte delle pretese azionate, riconoscendo pur tuttavia il diritto di Eleca S.p.A. a ricevere un equo compenso per la maggiore durata dei lavori conseguenti alle interferenze tecniche, al rinvenimenti imprevisti o non prevedibili, cosi' come ben evidenziato nella relazione sulle riserve relative ai lavori di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione sottoscritta dal Direttore dei lavori in data 23 luglio 2003, agli atti della Gestione Commissariale;
Che, infatti, considerando il profilo della produzione media giornaliera nulla quaestio sui maggiori oneri, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, che l'appaltatore e' costretto a sopportare dalla maggiore permanenza in cantiere (valutabile in mesi 21 rispetto al temine contrattualmente previsto al 31.07.2002 comprensivo delle proroghe concesse delle varianti approvate);
Che in esito a tale incontro Eleca S.p.A. ha trasmesso in data 01.08.2003 al Soggetto Attuatore una nota con cui quantifica in Euro 3.500.000,00= oltre IVA l'importo spettantegli a tacitazione di ogni ed ulteriore pretesa economica per le riserve tutte afferenti il contratto in oggetto;
Che il Soggetto Attuatore, previa verifica con la D.L. nonche' richiamata la relazione riservata in atti, ritiene tale somma congrua ed equa rispetto agli importi che il Commissario Delegato, nella sua qualita' di stazione appaltante, potrebbe essere chiamato a rifondere all'appaltatore in esito ad un giudizio arbitrale;
Che, vieppiu', tale importo e' da considerarsi al netto delle onerosissime spese di giustizia che, alla luce di quanto sopra e delle concause determinanti l'insorgere delle riserve, potrebbero ben essere poste in capo al Commissario Delegato sempre in sede di lodo arbitrale
TANTO PREMESSO, a definizione di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilita' nonche' di tutte quelle che, ancorche' non iscritte, potrebbero essere dall'appaltatore inserite all'atto della prima presentazione del registro di contabilita' successiva alla data di sottoscrizione del presente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) il Soggetto Attuatore riconosce alla Societa' Eleca S.p.A. l'importo di Euro 3.500.000,00= oltre IVA a tacitazione di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilita' nonche' di quelle che l'appaltatore potrebbe iscrivere in relazione ad accadimenti determinatisi fino alla data di sottoscrizione del presente (ad oggi eventualmente non ancora formalizzate per la mancata sottoposizione del registro di contabilita);
2) La societa' Eleca S.p.A. nell'accettare la somma ut supra rinuncia espressamente alle riserve gia' iscritte nonche' a tutte quelle che potrebbe iscrivere in relazione ad accadimenti determinatasi fino alla data di sottoscrizione della presente (ad oggi eventualmente non ancora formalizzate per la mancata sottoposizione del registro di contabilita);
3) La Societa' Eleca S.p.A., in particolare, si impegna in occasione della prima sottoposizione del registro di contabilita' successiva alla firma del presente a rinunciare espressamente a tutte le riserve iscritte, dandone contezza nel registro stesso;
4) la validita' dell'accordo odierno e' subordinata al pagamento dell'importo di cui al primo alinea da parte del Soggetto Attuatore ad Eleca S.p.A. entro e non oltre il giorno 30/08/2003.

Milano, li'

D'Ordine del Commissario Delegato Eleca S.p.A.
Il Soggetto Attuatore Sig. Roberto Manzoni
Sig. Guido Della Frera

Giunta Regionale Direzione Generale Risorse e Bilancio

Milano, 23 LUG. 2003
Al
Soggetto Attuatore prot. B1.2003.0050027 Guido della Frera Prot. 10572/UT via Pola, 9/11
SEDE

Oggetto: relazione riservata sulle riserve relative ai lavori di
ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione.

Facendo seguito alla nota prot. K1.2003.0000720 del 14 luglio si trasmette per quanto di competenza la relazione riservata in oggetto specificata.

Distinti saluti

Il Direttore dei lavori
(Dott. Ing. Rita Comi)

Relazione riservata dalla DL in ordine alla valutazione di definizione transattiva delle riserve iscritte da Eleca nei registri di contabilita' dei lavori e della manutenzione di cui al contratto
3371 del 16/2/1998.

Con riferimento alla nota della Soggetto Attuatore in data 14/7/2003 prot. K 2003/720 con la presente si delinea l'ipotesi di definizione del ristoro da corrispondere all'impresa Eleca spa in via transattiva a tacitazione delle pretese iscritte nei registri sopra emarginati.

1 - PREMESSA

E' giurisprudenza consolidata:

che "l'abnorme svolgimento dei lavori la cui esecuzione per ragioni legate a interferenze, rallentamenti ecc. si protragga ben al di la degli originari termini contrattuali con pregiudizio dell'appaltatore, genera, a favore di quest'ultimo, il diritto alla corresponsione dei maggiori oneri sopportati la cui liquidazione puo' avvenire anche mediante ricorso a criteri equitativi, ex art 1226 del C.C."

(lodo arbitrale 23/9/65 n. 61)
"ogni spostamento temporale che abbia luogo nel corso dell'appalto rispetto alle originarie previsioni contrattuali si rivela idoneo ad arrecare un danno all'appaltatore, sotto forma di una piu' onerosa esposizione finanziaria".

(lodo arbitrale 13/6/65 n. 43)
" ...omissis.... la previsione della durata di un appalto e' un fatto di grande rilevanza economica dell'appaltatore che in riferimento al tempo previsto per l'esecuzione dei lavori suole fare i propri calcoli economici di convenienza dell'appalto stesso, specialmente quando debba impiantare un notevole cantiere per i lavori da farsi".

(lodo arbitrale 21/4/69 n. 29)
"posto che la protrazione del tempo contrattuale si riflette sugli stessi presupposti della percentuale per spese generali (prezzo di appalto e tempo di esecuzione), se la maggior durata dei lavori e' dipendente da fatto dell'amministrazione, l'appaltatore ha diritto ad essere risarcito del danno per l'onere delle spese generali relative a tutto il periodo di maggior durata dell'appalto."

(lodo arbitrale 12/7/1982 n. 51)
"la mancata esecuzione dei lavori nel tempo e nella quantita' previsti contrattualmente determina per l'appaltatore una perdita di profitti che non possono ritenersi introitati successivamente con l'esecuzione completa del contratto o con l'assunzione di distinto appalto, perche' il lucro non realizzato dall'organizzazione imprenditoriale approntata in un determinato periodo si perde in modo definitivo".

(lodo arbitrale 26/6/1990 n. 57)
"ai fini del ristoro dei danni connessi alla piu' lunga durata del rapporto contrattuale, non riferibile a comportamento colpevole dell'appaltatore, le spese generali sono da ritenersi commisurate al tempo contrattuale di esecuzione dei lavori per cui ad ogni giorno del tempo utile corrisponde un'aliquota fissa di spese generali che l'appaltatore ha legittimo titolo di percepire."

(lodo arbitrale 28/6/1990 n. 60)
Risulta evidente che la gestione del contratto in argomento ha prodotto, sui 30 mesi previsti contrattualmente, un notevole prolungamento della durata dei lavori per lo piu' non imputabile a comportamento dell'appaltatore.
E' da ritenere pertanto pacifica, alla luce della vasta giurisprudenza in materia di cui i lodi sopra richiamati sono solo un accenno, l'insorgenza di pregiudizio economico per l'appaltatore per ogni giorno di maggior durata contrattuale rispetto alle previsioni di offerta.
Ne' compensa per intero il diritto alla refusione dei maggiori oneri l'affidamento di altri appalti complementari nel corso dello svolgimento dei lavori in argomento, appalti il cui corrispettivo ha comunque permesso di tenere operativo l'appaltatore e conseguentemente di limitare i maggiori oneri.
Altresi' la stipula di atti aggiuntivi al contratto principale per l'affidamento di opere suppletive in variante comporta solo in alcuni casi attenuazione del danno di prolungato cantiere in quanto, prendendo in esame il caso specifico la riserva n. 1 apposta sull'atto di sottomissione n. 2 relativo all'esecuzione dei lavori di bonifica da amianto con necessita' di proroga di tempo contrattuale di circa 10 mesi, ".... evento imprevisto e imprevedibile che ha reso necessaria l'esecuzione di lavori non contemplati nel contratto originario integra l'ipotesi di difficolta' di esecuzione riconducibili in via analogica all'art. 1664 del codice civile e, rendendo piu' onerosa la prestazione dell'appaltatore, da diritto all'equo compenso".

(lodo arbitrale 20/11/80 n. 52).
In conseguenza emerge la fondatezza delle riserve esposte dall'impresa in ragione di ristoro degli oneri di prolungato cantiere, occorre ora valutare la congruita' del ristoro medesimo.
In dettaglio dal registri di contabilita' del contratto 3371 le riserve apposte risultano cosi' formulate;

2 ESPLICITAZIONE RISERVE

a) Registro di contabilita' dei lavori

Riserva n. 1 "prolungamento di cantiere per effetto della variante contrattuale N. 2" iscritta in data 29/3/2000 al sal n. 10.

In relazione allo schema di sottomissione di cui alla proposta di perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di ristrutturazione degli impianti del palazzo della Regione Lombardia di cui alla deliberazione N. 48826 dell'1/3/200, si esprime riserva formale in riferimento alla valutazione di prolungamento di cantiere di circa 10 mesi in aggiunta ai 30 mesi contrattuali, che la scrivente societa' ritiene di essere onerosa e non compresa nei prezzi definiti da detta variante. L'onere relativo e' pari a L. mese 221.236.394 come risultante dalla nostra lettera del 9/11/99 (rif. crep. 1086.97 gia' consegnata alla spett.le Direzione Lavori (la cui definizione e' stata gia' oggetto di discussione e trattativa). Si rimanda a detta lettera per i dettagli e l'analisi di detti costi.

La DL ha controdedotto in data 5/4/2000 nel modo seguente:
"Si respinge la riserva formulata, atteso che il presupposto della maggiore onerosita' riferita alla permanenza in cantiere dell'impresa per l'esecuzione delle opere in variante e' gia' stato computato proprio in sede di quantificazione degli oneri economici riportati negli atti di sottomissione. Piu' precisamente la scrivente DL ha avuto cura di ponderare la forza di produzione lavoro gia' in cantiere e per l'effetto l'ha riferita alla necessita' di implementazione conseguente agli interventi in variante. Tutti i maggiori oneri effettivamente connessi allo svolgimento delle attivita' contrattuali non previste, sono stati computati sia in termini di costo di cantiere sia di spese generali e di utile economico riferibile. L'importo esposto in riserva e' pertanto finalizzato ad un riconoscimento di costi suppletivi indimostrati ed indimostrabili e in ogni caso scevri da qualsiasi logica e causale giuridica.
A conferma di quanto sopra lo schema di atto di sottomissione ha previsto per quanto attiene l'impresa Eleca s.p.a. la corresponsione di oneri economici a titolo di assistenza di cantiere alla subappaltatrice Sadi spa assistenza, si precisa, comprensiva di spese generali e utile.

Riserve n. 2 "Armadietti" iscritta in data 1.06.2001 al Sal n. 17
In relazione alla lettera prot. 4929/DL del 27.11.00 con la quale codesta Amministrazione ha approvato il modello di armadietto campionato ma non il corrispettivo economico della fornitura, la scrivente societa' ribadisce che detta fornitura e' onerosa e non compresa nei prezzi dell'Appalto. Pertanto si esprime parere formale per l'onere conseguente pari a L. 442.062.852 (oltre interessi), come risulta dalla ns. lettera prot. 842 del 10.04.2001 gia' consegnata alla spett.le Direzione Lavori.

La DL ha controdedotto in data 5.06.2001 nel modo seguente:
La riserva di che trattasi si riferisce a lavorazione extracontrattuale non contabilizzata nel S.A.L. n. 17 in quanto il relativo nuovo prezzo e' ad oggi in via di concordamento, nelle more l'ordine di esecuzione e' stato dato dalla DL. al fine di evitare la sospensione dei lavori del programma generale coordinato rimanendo comunque nell'ambito della somma stanziata per il presente appalto.

Riserva n. 3 "Materiali a magazzino" iscritta in data 1.06.2001 al sal n. 17
Con lettera prot. 634 del 23.03.2001 la scrivente societa' ha comunicato alla spett.le Direzione Lavori che tutti i principali materiali per la esecuzione dei lavori erano stati acquistati e pagati da Eleca s.p.a., chiedendo la possibilita' di contabilizzarli a "pie' d'opera", come normalmente ammesso nei contratti con l'Amministrazione Pubblica. L'approntamento dei materiali era stato infatti organizzato sulla base del programma lavori contrattuale, successivamente poi dilatatosi oltre misura per motivazioni indipendenti dalla volonta' di Eleca s.p.a. con lettera prot. 6179/DL del 24.04.2001 codesta Direzione Lavori ha invece negato la possibilita' di addivenire a detta contabilizzazione. La scrivente societa' pertanto esprime formale riserva per gli oneri di cui viene ad essere gravata per i fatti sopra illustrati. Detti oneri, come segnalato nella lettera suddetta, assommano a L. 480.000.000 annui, costituiti da L. 260.000.000 annui per il costo finanziario dovuto al mancato incasso del valore dei materiali e L. 220.000.000 annui per il costo di magazzinaggio. Considerato che, sulla base del programma lavori attualmente in vigore, la ultimazione della ristrutturazione dei piani Torre (cui i materiali sono in particolar modo destinati), e' prevista a febbralo 2004, ossia a 3,5 anni dalla ultimazione prevista dal programma contrattuale (ottobre 2000), ne consegue che l'ammontare complessivo degli oneri segnalati ammonta a L. 1.680.000.000.

La DL. ha controdedotto in data 5.06.2001 nel modo seguente:
Si respinge in toto la riserva n. 3 confermando i contenuti della nota prot. 6179 del 24.04.2001 predisposta dalla scrivente D.L. in coerenza con l'art. 14 - parte A) del Capitolato Speciale d'Appalto.
La riserva n. 3 e' stata successivamente ristorata dalla DL al SAL n. 23 mediante contabilizzazione e successiva liquidazione del materiali approvvigionati a pie' d'opera a seguito della nota n. 90349 del 21/12/2001 con la quale la stazione appaltante ha autorizzato la deroga all'art. 14 capitolato speciale d'appalto.
L'impresa in data 16/7/2002 al Sal n. 24 ha reiterato parzialmente la riserva con la pretesa di ristoro degli oneri di magazzinaggio con il seguente testo di riserva:
"Si intende qui integralmente trascritta la riserva del precedente avanzamento n. 17 con la seguente precisazione:
Gli oneri di cui la scrivente societa' ritiene di essere tuttora gravata anche dopo la parziale contabilizzazione dei materiali a pie' d'opera con il Sal n. 23, sono quelli derivanti dal costo finanziario per il mancato incasso della rimanente quota percentuale del valore dei materiali non corrisposta e per il costo del magazzinaggio. L'entita' definitiva di detti oneri e pertanto della presente riserva, causa il continuo modificarsi del programma lavori per motivazioni indipendenti dalla volonta' di Eleca spa, potra' essere definita quando tutti i materiali saranno posti in opera e contabilizzati.

La DL ha controdedotto in data 149/7/2002, nel modo seguente:
Si respinge in toto la riserva in quanto a fronte della contabilizzazione e successiva liquidazione di cui al Sal n. 23 dei materiali approntati a pie' d'opera, liquidazione effettivamente conformata al disposto dell'art 28 del DM145/00 capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici si' ritiene non ristorabile a norma di legge qualsiasi ulteriore richiesta da parte dell'appaltatore inerente l'approntamento di materiali "non in opera".

Riserva n. 4 "Decurtazione prezzi di offerta" iscritta in data 28.01.2002 al Sal n. 20
Come gia' esplicitato anche sul registro di contabilita' della manutenzione, l'impresa ritiene diritto a percepire gli importi delle lavorazioni eseguite ai prezzi di offerta, maggiorati di interessi e rivalutazione, e non al prezzi di contratto che risultano essere stati ridotti da codesta amministrazione rispetto a quelli di offerta in seguito alla rideterminazione del prezzo della manutenzione (da circa L. 15.000.000/mese a circa L. 90.000.000 /mese).
Al 19^ SAL la differenza tra l'importo dei lavori contabilizzati determinato con i prezzi di contratto e, al contrario, quello con i prezzi di offerta, ammonta a L. 1.525.580.963 (pari a Euro 787.896,81), piu' interessi e rivalutazione.

La D.L. ha controdedotto in data 12.02.2002 nel modo seguente:
in sede contrattuale il prezzo offerto per la manutenzione in corso d'opera e' stato elevato da L. 458.000.000 a L. 2.700.000.000 mediante contestuale riduzione dell'importo dei lavori cosi' come risultante dal computo metrico estimativo di progetto (da L. 28.000.000.000 a L. 26.050.000.000) e attesa comunque la congruita' tra l'importo complessivo d'offerta per lavori e manutenzione in corso d'opera e il corrispondente importo complessivo di contratto e' evidente che, giusta la prevalenza dell'atto contrattuale sull'offerta, nel liquidare il corrispettivo della manutenzione in corso d'opera pari a L. 90.127.167 al mese la scrivente D.L. ha proceduto alla contabilizzazione dei lavori previsti nell'intero progetto di appalto concorso in coerenza con il relativo importo contrattuale ridotto. Poiche' la somma aggiudicata per l'esecuzione dall'intero progetto non puo' variare se non a fronte di perizia di variante approvata dalla Stazione Appaltante e' da ritenersi ininfluente il tempo di esecuzione dei lavori purche' detti lavori costituiscano la realizzazione dell'opera progettata e valutata economicamente in sede di offerta. Ne discende che fino alla completa esecuzione dei lavori di cui al progetto di appalto concorso la contabilizzazione dei lavori non puo' eccedere il prezzo a corpo complessivo formulato in offerta. Valutazione diversa e' stata operata dalla scrivente D.L. per quanto attiene la formulazione di nuovi prezzi resesi necessari per l'esecuzione di opere aggiuntive non previste nel progetto ed eccedenti rispetto al suo valore, la relativa contabilizzazione e' stata effettuata non ricorrendo all'applicazione di fattori riduttivi. Pertanto la riserva si respinge in toto.

Riserva n. 5 "Prolungamento di cantiere oltre i tempi delle proroghe contrattuali" iscritta in data 28.01.2002 al Sal n. 20.
A seguito dell'ulteriore allungamento del tempo contrattuale per l'inserimento delle lavorazioni di altre aziende ed altri contratti, quindi per fatti non imputabili all'appaltatore, si esprime riserva formale per gli oneri cui la scrivente societa' si trova a dover sostenere per tutto il tempo che intercorrera' tra la scadenza delle proroghe contrattuali e la fine dei lavori e che risultano essere pari a L./mese circa 221.236.394, piu' interessi e rivalutazione, come gia' segnalato alla spett.le Direzione Lavori con ns. lettera prot. 2520 del 9.11.1999.
Si rimanda a detta lettera per i dettagli e l'analisi di detti costi.

La D.L. ha controdedotto in data 12.02.2002 nel modo seguente:
La riserva e' tutt'altro che certa sul quantum in quanto cosi' come formulata dall'Appaltatore la stessa ipotizza un importo che non puo' ritenersi effettivo non potendovi presupporre ora per il futuro quali uomini, mezzi, strutture saranno effettivamente presenti in cantiere ma non impegnati proficuamente a partire dal termine previsto per l'esecuzione delle varianti al contratto 3371/98.
Pertanto la riserva e' da respingere in toto e in ogni caso se ne contesta anche l'importo indicato in applicazione dell'indicazione fornita in data 17.01.2000 dalla Commissione di Collaudo investita nel merito.

Riserva n. 6 "Annullamento importo lavori gia' eseguiti per NP 27" iscritta in data 16.04.2002 al Sal n. 22.
Con lettera prot. 02-1182 del 27.03.2002 la scrivente Societa' ha comunicato alla spett.le Direzione Lavori di non ritenere corretto l'annullamento dell'importo di Euro 14.339,82 relativo ai lavori gia' eseguiti, in quanto da Voi ordinati con la variante al contratto n. 3, NP 27, ed inseriti in contabilita' fin dal SAL n. 13, detto annullamento e' stato da Voi introdotto con la Variante n. 5.
Si esprime pertanto formale riserva sulla base delle motivazioni da noi indicate nella lettera suddetta.

La D.L. ha controdedotto in data 17.04.2002 nel modo seguente:
Si conferma l'annullamento dell'importo di L. 27.765.750 (pari ad Euro 14,339,81) per opere gia' realizzate e contabilizzate al SAL n. 13 in quanto trattasi di opere eseguite a seguito di progetto costruttivo redatto da codesta impresa in Variante onerosa rispetto alle previsioni di Appalto Concorso relativamente all'installazione di gruppi termofrigoriferi a pompa di calore (Variante n. 3 - DGR n. C/49821 del 11.05.2000).
Successivamente a seguito di campagne di rilevazione consumi a consuntivo, ad attivazione avvenuta del 4 pozzi contrattuali richieste sia dalla scrivente Direzione Lavori che dalla Commissione di Collaudo e rassegnate con note n. 1455 del 28.06.2001 e n. 2926 del 12.11.2001, nonche' sulla base delle conseguenti deduzioni operate dalla Direzione Lavori, codesta Impresa ha formalmente dichiarato, con nota n. 2970 del 19.11.2001, l'insussistenza dei presupposti per la realizzazione del pozzo n. 5 (e quindi delle opere inerenti il relativo circuito) e che pertanto tali opere non dovevano essere eseguite in quanto non necessarie (All. 1).
L'approvazione del progetto costruttivo da parte della scrivente DL, in regime di appalto concorso in cui l'onere della progettazione a livello definitivo, esecutivo e costruttivo e' in capo alla ditta aggiudicataria, e' da ritenersi mero atto amministrativo necessario al prosieguo dei lavori ma non contempla una ingerenza nel merito, laddove la figura del progettista, con le conseguenti assunzioni di responsabilita', e' affidata a professionisti facenti capo all'esecutore dei lavori lasciando sollevata la Stazione Appaltante. Pertanto la riserva n. 6 e' da respingere in toto.

Riserva n. 7 "Mancato ammortamento spese generali nei 30 mesi (periodo contrattuale) iscritta in data 28/6/2002 al Sal n. 23.
L'Impresa ritiene di avere diritto al ristoro dell'importo del mancato assorbimento per spese generali nei 30 mesi del periodo contrattuale. Tale "mancato ammortamento spese generali" e' stato segnalato a codesta spett.le Direzione Lavori e determinato nel suo valore nell'"Allegato A7" del documento gia' in Vs. mani "Situazione generale contratti in essere al 6.06.2002".
Detto importo, come risulta dal sopracitato allegato ed altra corrispondenza in esso richiamata e per il quale qui si esprime formale riserva, risulta essere pari a Euro 1.453.375,24 (oltre interessi).

La D.L. ha controdedotto in data 04.07.2002 nel modo seguente:
Si richiama quanto gia' espresso dalla Commissione di collaudo nel parere reso in data 15.03.2003 a seguito di apposita richiesta avanzata dal Responsabile del Procedimento in data 20.02.2002. L'Appaltatore nel periodo dell'esecuzione delle Varianti in corso d'opera al contratto 3371/98 e di altri affidamenti assegnati a trattativa privata, ha beneficiato di ulteriori maggiori entrata rispetto alle previsioni del contratto originario, emolumenti questi che di fatto compensano l'estensione del cronoprogramma. Nessun ristoro e' da prevedere nel periodo sopralndicato. Pertanto la riserva n. 7 e' da respingere in toto.

Riserva n. 8 "Adeguamento ISTAT lavori eseguiti dopo il 15.01.2001, ossia dopo la scadenza del 30 mesi iscritta in data 28/6/2002 Sal n. 23.
L'impresa richiede l'adeguamento ISTAT sui lavori eseguiti dopo il 15.01.2001, ossia dopo la scadenza del 30 mesi contrattuali. L'elenco dei lavori eseguiti ed il calcolo dell'adeguamento ISTAT al 22^ SAL e' stato segnalato a codesta spett.le Direzione Lavori con l'"Allegato A9" del documento gia' in Vs. mani "Situazione generale contratti in essere al 6.06.2002". Detto importo, come risulta dal sopraccitato documento e per il quale qui si esprime formale riserva, risulta essere pari a Euro 251.175,60 (oltre interessi). Esso andra' ricalcolato con i prossimi SAL.

La D.L. ha controdedotto in data 04.07.2002 nel modo seguente:
Al sensi dell'art. 21 del contratto in oggetto, non e' prevista la corresponsione della revisione prezzi per tutta la durata del contratto. La corresponsione dell'adeguamento ISTAT per i lavori ancora da eseguire e' subordinata, visto l'art. 26 comma 4 della Legge 109/94 e successive modifiche alla emanazione di un Decreto Ministeriale LL. PP. La cui assenza preclude in ogni caso l'obbligo della Stazione Appaltante, atteso il combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della citata Legge 109/94. Il conteggio esposto nell'Allegato A9 del documento in data 01.07.2002 prot. Eleca n. 2579 "Situazione generale contratti in essere al 06.06.2002" risulta comunque non congruo in quanto la riserva apposta conferisse valenza al diritto di ristoro dal momento di approvazione della riserva medesima per i lavori ancora da eseguire conformemente all'orientamento della Direzione Lavori sopra esplicitata si era gia' espressa con parere in data 15.03.2002 la Commissione di Collaudo preventivamente coinvolta sulla problematica oggi oggetto di riserva.
Pertanto la riserva n. 8 e' da respingere in toto.

Riserva n. 9 "Mancato riconoscimento delle modifiche alla ripresa dell'aria in ambiente iscritta in data 10/12/2002 Sal n. 26.
Con le "osservazioni preliminari" del 4/5/98 la DL ha richiesto "l'adozione di un sistema canalizzato per la ripresa prelevando l'aria viziata direttamente all'interno di ogni ufficio" La ns societa', sottolineando con lettera prot 850 del 20/5/98 che trattavasi di migliorie e che l'Amministrazione non poteva pretendere l'esecuzione di dette migliorie senza corrispettivo economico, aderi' alla richiesta segnalando che detta variante aveva un costo valutato a priori in lire 800 milioni su 28 piani (3^ al 30^). Si esprime qui pertanto formale riserva per detto importo che non e' stato mai riconosciuto, determinandone l'ammontare attuale nel modo seguente:
Importo complessivo per 28 piani= lire 800 milioni =Euro 413.165,52
Importo a piano =Euro 413.165,52 :28= 14.755,91
Numero piani eseguiti =N. 10 (dal 2^ all'11)
Importo della riserva al 26° Sal = a Euro 14.755,91 x 10 piani= 147.559,10 oltre interessi e rivalutazione

La D.L. ha controdedotto in data 5/12/2002 nel modo seguente:
Si ritiene la riserva n. 9 intempestiva atteso che la valutazione della consistenza economica del danno concreto, secondo le presunzioni dell'impresa, si sarebbe manifestato gia' all'atto delle predisposizioni delle modifiche descritte nel testo della riserva, pertanto nel periodo maggio 1998.

b) Registro Di Contabilita' Della Manutenzione In Corso D'opera

Riserva n. 1 iscritta in data 5/10/2001 Sal n. 16.

1) A seguito di esplicita richiesta della Regione, il contratto stipulato tra le parti ha previsto un prezzo per il servizio di manutenzione pari a L. 90.127.167 al mese. Poiche' il contratto prevale sugli atti precedenti, tale e' il prezzo che le parti devono mantenere in caso di prolungamento del contratto. Spetta quindi all'impresa un corrispettivo pari a L. 90.127.167 al mese.
2) Il prezzo di L. 90.127.167 al mese e' stato ritenuto congruo dalle parti sia espressamente che per fatti concludenti: anche a prescindere dal contratto, pertanto, spetta all'impresa tale importo;
3) In subordine: il prezzo di L. 90.127.167 appare giustificato anche a seguito della richiesta degli uffici regionali di destinare al servizio 12 persone invece delle 5 previste in offerta. Se cosi' e', la riduzione del personale a seguito di vostra nuova richiesta non toglie che risulti ingiustificata la decurtazione operata sui prezzi contrattuali quale bilanciamento del maggior prezzo della manutenzione. In altri termini, se la rideterminazione dei prezzi di manutenzione non e' dovuta ad accordo tra le parti (nel quel caso si ricadrebbe su 1 o su 2) ma ad altro, questo"altro" non puo' che essere ravvisato nei maggiori costi del servizio di manutenzione a seguito delle richiesta della Regione con la conseguenza che risulta ingiustificata la decurtazione sugli altri prezzi. Pertanto in via subordinata l'impresa ha comunque diritto a percepire gli importi delle lavorazioni eseguite al prezzi di offerta maggiorati di interessi e rivalutazione. Al sal 19 la differenza tra l'importo dei lavori contabilizzati determinato con i prezzi di offerta e, al contrario, quello con i prezzi di contratto, ammonta a L. 1.525.580.963 piu' interessi e rivalutazione.

La D.L. ha controdedotto in data 20/10/2001 nel modo seguente:
Posto che non sono noti alla scrivente DL gli atti e documenti che esplicitano la richiesta della Stazione appaltante di modificare in aumento il prezzo offerto in sede di gara (dal L. 458.000.000 a L. 2.700.000.000) per l'effettuazione della manutenzione in corso d'opera mediante contestuale pari riduzione dell'importo dei lavori cosi come risultante dal computo metrico estimativo di progetto (da L. 28.000.000.000 a L. 26.050.000.000) e attesa comunque la congruita' tra l'importo complessivo dell'offerta per lavori e manutenzione in corso d'opera e il corrispondente importo complessivo di contratto e' evidente che, giusta la prevalenza dell'atto contrattuale d'offerta, nel liquidare il corrispettivo della manutenzione in corso d'opera pari a L. 90.127.167 al mese la scrivente DL ha proceduto alla contabilizzazione dei lavori previsti nel progetto di appalto concorso in coerenza con il relativo importo contrattuale redatto poiche' la somma aggiudicata per l'esecuzione dell'intero progetto non puo' variare se non a fronte di perizia di variante approvata dalla stazione appaltante e' da ritenersi ininfluente il tempo di esecuzione dei lavori purche' detti lavori costituiscano la realizzazione dell'opera progettata e valutata economicamente in sede di offerta. Ne discende che fino alla completa esecuzione dei lavori di cui al progetto di appalto concorso la contabilizzazione dei lavori non puo' eccedere il prezzo a corpo complessivo formulato in offerta valutazione diversa e' stata operata dalla scrivente DL per quanto attiene la formulazione di nuovi prezzi resesi necessari per l'esecuzione di opere aggiuntive non previste nel progetto ed eccedenti rispetto al suo valore per il quali nuovi prezzi non e' stato applicato il fattore riduttivo pertanto la riserva si respinge in toto.

Riserva n. 2 "Richiesta dell'importo del canone pari a quello contrattuale per i mesi eccedenti i 30" iscritta in data 12/3/2003 al Sal n. 19.
Come piu' volte segnalato a Codesta Spett.le Direzione Lavori ed indicato anche nell'allegato A5 del documento gia' in Vs. mani - Situazione generale contratti in essere al 06/06/2002 -, l'impresa ribadisce la richiesta per il riconoscimento del corrispettivo per il servizio di manutenzione di L. 90.127.167.= (pari ad Euro 46.546,60.=) al mese, per tutti i mesi eccedenti i 30 contrattuali, ossia dal 16/01/2001 al 31/07/2001, data dalla quale e' partita la nuova contabilizzazione. Si richiede pertanto la differenza tra detto importo e quello riconosciuto di L. 15.280.410.
L'importo complessivo per il quale qui si esprime formale e completa riserva, risulta pertanto essere il seguente:
n. mesi dal 16.01.2001 al 31.07.2002 = n. 18,5:
differenza tra gli importi mensili = L. 90.127.167. - L. 15.280.410. = L. 74.846.757 pari ad Euro 38.655,12 =;
importo complessivo della riserva = n. 18,5 x Euro 38.655,12 = Euro 715.119,72 oltre interessi e rivalutazione

La D.L. ha controdedotto in data 17/3/2003 nel modo seguente:
Richiamato l'art 4 del contratto 3371/98 3^ capoverso "per eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in corso d'opera i prezzi unitari indicati nel computo metrico proposto in sede di gara si intendono invariati per tutta la durata del contratto medesimo". Il corrispettivo mensile per l'effettuazione della manutenzione in corso d'opera e conduzione degli impianti del palazzo e' desumibile chiaramente dai documenti d'offerta presentati dall'impresa in sede di gara. Poiche' in presenza di varianti approvate al contratto originario, il tempo contrattuale finale e' dato dalla somma del tempo originariamente fissato per l'esecuzione dell'opera e dei tempi successivamente definiti negli atti di sottomissione aggiuntivi sottoscritti dall'impresa, ne deriva che la durata del contratto n. 3371/98 si deve conseguentemente estendere alla somma complessiva dei tempi originari e aggiuntivi. Pertanto e' lecito il ricorso, nel periodo soprindicato, per opere integrative resesi necessarie, ai prezzi esposti in sede di gara. La riserva n. 2 oltre che intempestiva, in quanto riferentesi ora a fatti in danno dell'impresa dal 16/1/2001 al 31/7/2002 e' da respingere in toto per quanto sopra specificato

Riserva n. 3 "Adeguamento ISTAT del canone dopo il 30^ mese" iscritta in data 14/5/2003 al Sal n. 20
Come gia' segnalato nella copiosa corrispondenza intercorsa sull'argomento e supportata dal parere del ns legale (vedasi lett prot 1475 del 16/4/02, l'impresa ritiene di aver diritto all'adeguamento Istat dei canoni per la manutenzione e conduzione effettuati dopo il 15/1/01 ossia dopo la scadenza dei 30 mesi contrattuali.
L'importo ad oggi di detto adeguamento che tiene obbligatoriamente conto dei contenuti della riserva n. 2 per il quale qui si esprime formale riserva ammonta ad euro 117.087,39 come da calcolo che si allega.

La D.L. ha controdedotto in data 16/5/2003 nel modo seguente:
Ai sensi dell'art 21 del contratto in oggetto non e' prevista la corresponsione della revisione dei prezzi per tutta la durata del contratto la corresponsione dell'adeguamento istat per i lavori ancora da eseguire e' subordinata visto l'art 26 comma 4 della legge 109/94 e successive modifiche all'emanazione di un decreto ministeriale LL.PP. la cui assenza preclude in ogni caso l'obbligo della stazione appaltante, atteso il combinato disposto dell'art. 1 comma 4 legge 109/94, il conteggio esposto nell'allegato A9 del documento 1/7/2002 prot Eleca N. 2579 "Situazione generale contratti in essere al 6/6/2002, risulta comunque non congruo in quanto la riserva apposta conferisce valenza al diritto di ristoro dal momento di apposizione della riserva medesima per i lavori ancora da eseguire.
Conformemente all'orientamento della direzione lavori sopra esplicitato si era gia' espressa con parere in data 15/3/2002 la Commissione di collaudo preventivamente coinvolta sulla problematica oggi oggetto di riserva.
Pertanto la riserva e' da respingere in toto.

3) VALUTAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI IN AMBITO DI RELAZIONE
RISERVATA

3.1 REGISTRO CONTABILITA' LAVORI

Riserva n. 1 "prolungamento di cantiere per effetto della variante contrattuale N. 2".

L'importo della riserva n. 1 ammonta a Euro 1.279.701,47 di cui 114.259,06 x 10 = 1.142.590,6 per oneri oltre a Istat per EURO 137.110,87.
(La proroga del tempo contrattuale concessa con l'atto di sottomissione n. 2 e' in realta' di 289 giorni pari a 9,63 mesi che si arrotondano in 10 mesi).

Riserva n. 2 "Armadietti"
La riserva n. 2 e' stata rinunciata dall'impresa per accoglimento da parte della Stazione appaltante al Sal n. 22

Riserva n. 3
La riserva n. 3 valutata a tutto il 31/7/2003 ammonta a euro 20.658,28 x 34 = 702.381,52 oltre a euro 84.285,78 per Istat per un importo complessivo di euro 786.667,30.
L'art. 28 del DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" prevede al comma 2 che "...... all'importo dei lavori seguiti e' aggiunta la meta' di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o in difetto ai prezzi di stima".
La contabilizzazione dei materiali a pie' d'opera e' stata estesa, su richiesta dell'appaltatore, atteso il ridotto spazio a disposizione in cantiere e previa verifica in sopralluogo nei magazzini indicati dal medesimo presso proprie strutture, anche a materiali approvvigionati in luoghi esterni al cantiere per i quali tuttavia la normativa vigente non prevede uno specifico riconoscimento economico.
E' da ritenere pertanto che l'appaltatore abbia operato valutazioni di propria convenienza nel richiedere l'estensione della contabilizzazione anche a materiali steccati in ambiti esterni al cantiere.
La stazione appaltante, promuovendo la contabilizzazione anche del materiali non steccati in cantiere ma verificati in contraddittorio come risultante dai verbali di sopralluogo, ha operato gia' nel modo piu' favorevole all'impresa consentitole dalle norme vigenti.
Pertanto la richiesta dell'impresa volta ad ottenere il ristoro anche degli oneri di magazzinaggio pare quanto meno illegittima e quindi se ne conferma il respingimento totale.
Per quanto attiene la richiesta di contabilizzazione dei materiali a pie' d'opera per la restante quota pari al 50% la stessa e' da respingere totalmente in quanto non conforme al disposto dell'art 28 del DM 145/00.

Riserva n. 4
La riserva n. 4 ammonta a tutto il Sal n. 20 a euro 787.896,81.
La riserva e' stata reiterata nei Sal successivi senza aggiornamento di importo.
La comparazione dei documenti d'offerta con il contratto non lascia dubbi sulla non sostenibilita' delle richieste avanzate.
Anche la modalita' di formulazione di nuovi prezzi per opere non comprese nel contratto originario indica chiaramente la linearita' di contabilizzazione perseguita dalla DL. L'evento contrattuale sostanzialmente non ha apportato alcuna modifica all'importo complessivo aggiudicato talche' l'impresa, in assenza di varianti modificative in corso d'opera, avrebbe conseguito un corrispettivo complessivo non difforme da quanto stabilito nell'aggiudicazione.
Pertanto si conferma il respingimento totale della riserva n. 4.
Riserva n. 5 "Prolungamento di cantiere oltre i tempi delle proroghe contrattuali Fatta pacifica la giurisprudenza consolidata richiamata nella premessa e' indubbio che il prolungamento di cantiere per fatti non imputabili all'impresa (intervalli di programmazione dei lavori per consentire l'esecuzione di contratti terzi) ingenera maggiori oneri a carico dell'appaltatore.
Tali maggiori oneri non possono trovare attenuazione o addirittura compensazione con l'affidamento di altri contratti per lavori di completamento.
Il danno in capo all'appaltatore si configura in una maggior quota di spese generali e nel cosiddetto mancato utile che recenti orientamenti di giurisprudenza ritengono esaustivi di ogni profilo di sofferenza economica lamentato dall'appaltatore nel caso di specie.
Seguendo in via cautelativa per l'amministrazione l'orientamento sopracitato e valutando la fondatezza delle richieste dell'appaltatore la computazione del ristoro risulta:

a) spese generali:
Importo contrattuale lavori: L. 28.754.050.863
Importo contrattuale al netto di utili: L. 28.754.050.863:1,10= L. 26.140.046.239
Importo contrattuale al netto di spese generali e utili: L. 26.140.046.239:1,15= L. 22.730.474.990
Incidenza mensile spese generali: L. 26.140.046.239-22.730474.990= L. 3.409.571.249:30= L. 113.652.374 pari a Euro 58.696,55

b) utili:
Incidenza mensile utili: L. 28.754.050.663 - L. 26.140.046.239 = L. 2.614.004.624:30= L. 87.133.487 pari a Euro 45.000,69

Considerando produttivi di maggiori oneri per spese generali e di mancato utile i mesi di fermo cantiere dovuto alla necessita' di esecuzione dei lavori di cui a contratti terzi e cioe' a partire dal 1/8/2002 si possono formulare le seguenti due ipotesi:

1) ristoro degli oneri sino a tutto il 31/7/2003 data presumibile
dell'accordo transattivo con rinuncia dell'impresa a pretese
riguardo al carattere continuativo del danno che si ritiene
compensato oggi sino alla fine dei lavori, 30/4/2003. Euro 58.696,55 + 45.000,69= Euro 103.697,24 per ogni mese di
prolungato cantiere Euro 103.697,24 x 12 =Euro 1.244.386,88 2) ristoro degli oneri computati con gli stessi criteri di cui al
punto a) ma con il presupposto di accogliere il principio del
carattere continuativo del danno. Si ritiene pertanto di
considerare produttivi di oneri per maggiori spese generali e
mancato utile anche i mesi dal 1/8/2003 al 30/4/2004 tenendo conto
tuttavia del tempo di esecuzione delle varianti impiantistiche
rientranti nel presente contratto derivate dal progetto
Sarno/Multari quale tempo di proroga contrattuale, pertanto da
aggiungersi al tempo suppletivo gia' autorizzato con le varianti
ad oggi approvate (dal 17/01/2001 al 31/7/2002). In via presuntiva si ritiene ragionevole stabilire fin d'ora che su 9
mesi complessivi per giungere al 30/4/2004 4 mesi possano essere
addebitati all'esecuzione delle varianti sopra indicate. Pertanto il numero dei mesi produttivi di spese generali e mancato
utile sono 5 che aggiunti al 12 di cui al punto a) diventano 17
mesi. Euro 103.697,24 x 17= Euro 1.762.853,08

Qualora si dovesse tenere in conto che in sede di giudizio arbitrale il Collegio potrebbe accogliere il principio, peraltro sostenuto dall'impresa, della produttivita' di oneri per maggiori spese generali generata dal periodo di prolungamento del tempo contrattuale dovuto alla sottoscrizione di atti aggiuntivi per varianti in corso d'opera (vedi lodi arbitrati in premessa) la valutazione del ristoro diventerebbe, escludendo la quota parte di mancato utile in quanto gia' presente negli atti aggiuntivi, la seguente:

3) dal 17/01/01 al 31/7/02 = 18,5 mesi + 4 mesi per varianti
Sarno/Multari = 22,5 mesi a tutto il 30/11/2002. Spese generali =
Euro 58.696,55 x 22,5 Euro 1.320.672,37 A questo importo va
aggiunto l'importo per il ristoro di spese generali e mancale
utile dall'1/12/02 al 30/4/2004 per complessivi mesi 17: Euro
103.697,24 x 17 = Euro 1.762.853,08 ristoro totale Euro
1.762.853,08 + Euro 1.320.672,3 = Euro 3.083.525,45

Si specifica che il ristoro previsto al punto c) compensa anche la riserva n. 1 accogliendola parzialmente limitatamente alla sola quota di spese generali derivante dalla proroga concessa con l'atto aggiuntivo n. 2.

Riserva n. 6
La riserva n. 6 ammonta a Euro 14.339,82.
L'impresa contesta la contabilizzazione in detrazione di un importo parziale di opere eseguite ma resesi, alla luce di indagini e verifiche effettuate dalla stessa impresa, non piu' necessarie per il funzionamento globale degli impianti previsti nel progetto di appalto concorso e successive varianti.
La responsabilita' dell'impresa nella progettazione esecutiva e costruttiva di appalto concorso integra la responsabilita' di errata o non adeguata valutazione dello stato di fatto nella predisposizione di varianti al progetto originariamente offerto.
Ne vale ad attenuare l'errore progettuale l'approvazione da parte della DL della variante di progetto, laddove il progetto, affidato a professionisti facenti parte dell'esecutore dei lavori lascia sollevata la stazione appaltante

Riserva n. 7
Le spese generali di cantiere e di azienda essendo istituzionalmente collegate alla durata dei lavori come contrattualmente prevista in origine, devono trovare ammortamento in tale periodo, ma non in quello prorogato, proprio in quanto il verificarsi della protrazione non poteva essere stato considerato nella formazione del prezzo contrattuale; pertanto l'impresa ha diritto a compenso per le maggiori spese generali sostenute a causa del prolungamento dei lavori imputabile all'Amministrazione.
Tuttavia il ristoro di tali maggiori spese generali si ritiene ricompreso nell'accoglimento della riserva n. 5.

Riserva n. 8
La trattazione della riserva n. 8 ai sensi dell'art. 26 comma 4 della legge 109/94 e' subordinata all'emanazione di un decreto del Ministero dei lavori Pubblici la cui assenza ad oggi preclude l'obbligo della Stazione appaltante di riconoscere la corresponsione dell'adeguamento istat richiesto dall'impresa.
Ne' e' da ravvisarsi il ricorso a criteri equitativi per il riconoscimento di maggiore onerosita' della prestazione contrattuale.
Infatti non considerando la previsione dell'art. 1664 del CC 2^ parte applicabile tassativamente solo per maggiori oneri sopravvenuti per difficolta' di esecuzione derivanti da cause naturali - sorprese geologiche, idrauliche e simili - (lodo arbitrale 22.10.82 n. 66) per ogni altro tipo di sopravvenienza oggettiva puo' trovare applicazione la norma generale dell'art. 1467 relativa alla eccessiva onerosita' sopraggiunta, per cui l'impresa puo' chiedere la risoluzione del contratto.
Fatto che Eleca SpA non ha mai posto in essere nella pur tormentata vicenda contrattuale e in costanza di un anomalo andamento di cantiere.
E' indubbio che la durata del cantiere, piu' che raddoppiata rispetto alle previsioni di contratto (da 30 a 66 mesi ), non puo' non aver compromesso i conti economici formulati dall'appaltatore in sede di offerta di appalto concorso.
Cio' nonostante al presente non si reperisce fondamento normativo per attenuare la maggiore onerosita' del contratto in corso poiche' in mancanza di manifestata volonta' di risoluzione si puo' ritenere che tale maggiore onerosita' si mantenga ancora entro limiti sostenibili per l'appaltatore.
Pertanto si conferma il respingimento in toto della riserva n. 8

Riserva n. 9
La riserva e' ritenuta dalla DI intempestiva, pertanto non accoglibile.

3.2 REGISTRO CONTABILITA' MANUTENZIONE

Si confermano le controdeduzione gia' esplicitate sul registro per tutte le riserve respingendole in toto.

Milano il 22/7/2003
Il Direttore dei lavori
Dott. Ing. Rita Comi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone