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| Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2003 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |  | DETERMINAZIONE 22 ottobre 2003 |  | Ambito  soggettivo  di  applicabilita'  dell'incremento convenzionale premiante,   previsto   dall'art.   19   del   «Regolamento   recante l'istituzione  del  sistema  di  qualificazione  per gli esecutori di lavori  pubblici  (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34)». (Determinazione n. 15/2003). |  | 
 |  |  |  | IL CONSIGLIO I. Con comunicato n. 18, inviato alle SOA in data 20 novembre 2001, questa   Autorita',   in   risposta  a  richieste  di  chiarimenti  e nell'intento   di   indicare   uniformi   modalita'   operative   per l'espletamento  dell'attivita' di attestazione, ha fornito la propria indicazione  interpretativa  dell'art.  19 del decreto del Presidente della    Repubblica    n.   34/2000,   in   merito   all'attribuzione dell'incremento convenzionale premiante.
 L'Autorita'  riteneva  che  l'indicato  incremento  e' un beneficio attribuibile  alle  societa' la cui natura giuridica impone l'obbligo del  deposito  del  proprio  bilancio: tale assunto giustificato alla luce  del  richiamo  agli  articoli 2424  e  2425  del  codice civile espresso dall'art. 19 suddetto.
 A    seguito,   tuttavia,   di   successivo   contenzioso   insorto sull'applicazione  del  beneficio  in  esame  anche  alle societa' di persone,  l'Autorita'  con  comunicato n. 29/2002, si e' riservata di disporre   ulteriori   determinazioni   all'esito  della  definizione giurisdizionale della questione.
 Con  decisione  n. 3020 del 31 maggio 2003, trasmessa all'Autorita' in  data 4 agosto 2003, il Consiglio di Stato - sez. IV - ha respinto l'appello prodotto dall'Autorita' confermando la sentenza n. 8720 del 16 ottobre  2002  del tribunale amministrativo regionale, secondo cui il  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nel  definire  le  «imprese»,  che  possono  usufruire  del beneficio dell'incremento  convenzionale premiante, fa riferimento ai «soggetti di  cui  all'art.  10,  comma  1,  lettere  a),  b) e c) della legge» 11 febbraio  1994, n. 109, tra i quali sono comprese, non soltanto le societa' commerciali, ma anche le imprese individuali.
 Secondo  il  Consiglio  di  Stato,  in  particolare, il richiamo al termine  «imprese»  operato  dal  suddetto art. 19 non puo' riferirsi alle  sole  societa'  di  capitali,  in  quanto  con esso e' stata in realta' qualificata l'attivita' dell'imprenditore, di colui cioe' che esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata diretta alla  produzione  o  allo  scambio  di  beni  o  servizi,  che non e' giuridicamente  esclusiva dell'imprenditore commerciale - societa' di capitali.
 Se e', infatti, vero - continua la sentenza - che i requisiti e gli indici  economico-finanziari  da  tenere  presente  per attribuire il predetto  incremento  premiale  sono riferiti allo stato patrimoniale (art.  2424)  ed  al  conto economico (art. 2425), che costituiscono, insieme  con  la  nota  integrativa,  il  bilancio delle societa' per azioni,  quest'ultimo  documento  -  cioe'  il bilancio - deve essere redatto da ogni impresa commerciale.
 Cio'  implica  che il richiamo operato dall'art. 19 del decreto del Presidente   della   Repubblica   25 gennaio   2000,   n.   34,  agli articoli 2424  e  2425 del codice civile non e' di tipo «soggettivo», relativo  cioe'  alle  sole societa' di capitali, come unico soggetto che   puo'   essere  beneficiario  dell'incremento,  ma  «oggettivo», riferito   cioe'  alle  specifiche  caratteristiche  ed  ai  puntuali contenuti  dei  documenti  contabili  delle  societa' per azioni, che costituiscono  il  necessario  parametro obiettivo, cui devono essere improntati anche i bilanci delle altre imprese, che non sono societa' di  capitali,  se  intendono  conseguire  l'incremento  premiale  ivi previsto.
 II. Cio' premesso, al fine di evitare disparita' di trattamento nel mercato degli appalti pubblici di lavori, si forniscono di seguito le indicazioni   in   ordine   alle   condizioni   da   osservarsi   per l'applicazione   dell'art.   19  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000.
 L'incremento  convenzionale  premiante puo' essere attribuito anche alle  societa'  di  persone  purche' le stesse abbiano predisposto ed approvato i documenti di bilancio previsti per le societa'.
 Conseguentemente  le  SOA  possono, su richiesta degli interessati, riemettere le attestazioni rilasciate nel rispetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato.
 Per  l'adeguamento  va corrisposta la tariffa prevista dal punto 7, lettera  d)  della determinazione dell'Autorita' n. 6 dell'8 febbraio 2001.
 Roma, 15 ottobre 2003
 Il Presidente: Garri
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