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| Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2003 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 novembre 2003, n. 301 |  | Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 (Disposizioni generali)
 1.   Nello  stato  di  previsione  dell'entrata,  negli  stati  di previsione   dei   Ministeri  e  nei  bilanci  delle  Amministrazioni autonome,  approvati  con  legge  27  dicembre  2002,  n.  290,  sono introdotte,  per  l'anno  finanziario 2003, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 - La legge 27 dicembre 2002, n. 290, reca: «Bilancio di
 previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2003  e
 bilancio  pluriennale  per il triennio 2003-2005» (Gazzetta
 Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, s.o.).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Stato di previsione del Ministero
 dell'economia e delle finanze)
 1.  Il  comma  3  dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 290, e' sostituito dal seguente:
 "3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 60.000 milioni di euro".
 2. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le  parole:  "2.975  milioni  di euro", "400 milioni di euro", "2.800 milioni  di  euro"  e  "10.000  milioni  di  euro"  sono  sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  "2.475  milioni  di euro", "3.747 milioni di euro", "2.500 milioni di euro" e "12.534 milioni di euro".
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 290/2002,
 come modificato dalla presente legge e' il seguente:
 «Art.    2   (Stato   di   previsione   del   Ministero
 dell'economia  e  delle finanze e disposizioni relative). -
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno e il pagamento delle spese
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, per l'anno
 finanziario  2003,  in  conformita'  dell'annesso  stato di
 previsione (tabella n. 2). Per l'anno 2003 e' confermata la
 competenza  gestionale  degli  uffici a cui afferiscono gli
 stanziamenti  concernenti  la  gestione  transitoria  delle
 spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
 della   predetta   gestione  sono  esercitate  dall'Ufficio
 centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle
 finanze.
 2.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
 di  previsione  delle varie amministrazioni statali i fondi
 da   ripartire  iscritti  nello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze
 e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
 ai  bilanci  delle aziende autonome, le variazioni connesse
 con le ripartizioni di cui al presente comma.
 3.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici,
 in  Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
 di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 60.000
 milioni di euro.
 4.  I  limiti  di  cui all'art. 8, comma 1, del decreto
 legislativo  31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni
 assumibili  dall'Istituto  per  i  servizi assicurativi del
 commercio  estero  (SACE)  ai  sensi  dell'art. 6, comma 2,
 dello  stesso  decreto legislativo, sono fissati per l'anno
 finanziario  2003, rispettivamente in 5.165 milioni di euro
 per  le  garanzie  di  durata sino a ventiquattro mesi e in
 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a
 ventiquattro mesi.
 5.   Il   SACE  e'  altresi'  autorizzato,  per  l'anno
 finanziario  2003,  a  rilasciare  garanzie entro una quota
 massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al
 comma 4.
 6.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con   propri   decreti,  al
 trasferimento  ad  altre  unita' previsionali di base dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno finanziario 2003 delle somme iscritte,
 per    competenza    e   cassa,   nell'ambito   dell'unita'
 previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito
 pubblico"  (oneri  del  debito  pubblico) di pertinenza del
 centro  di  responsabilita'  "Tesoro" del medesimo stato di
 previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
 di ricorso al mercato.
 7.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
 9  e  9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni,  inseriti  nelle unita' previsionali di base
 "Fondo  di  riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e
 "Altri  fondi  di  riserva"  (oneri comuni) e "Fondo per la
 riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
 capitale"  (investimenti),  di  pertinenza  del  centro  di
 responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  sono  stabiliti, rispettivamente, in 2.475 milioni
 di  euro, 3.747 milioni di euro, 500 milioni di euro, 2.500
 milioni di euro, 12.534 milioni di euro.
 8.  Per  gli  effetti  di  cui  all'art.  7 della legge
 5 agosto  1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie
 e  d'ordine quelle descritte nell'elenco n. l, annesso allo
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze.
 9.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze,  da emanare in applicazione del disposto dell'art.
 12,  primo  e  secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito
 delle  unita' previsionali di base di pertinenza dei centri
 di  responsabilita'  delle  amministrazioni  interessate le
 spese  descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3,
 annessi    allo   stato   di   previsione   del   Ministero
 dell'economia e delle finanze.
 10.  Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
 prevista  dall'art.  9  della  legge 5 agosto 1978, n. 468,
 sono  indicate  nell'elenco  n.  4,  annesso  allo stato di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 11.  Gli  importi  di  compensazione monetaria riscossi
 negli  scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
 versati   nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base
 "Accisa  e  imposta  erariale di consumo su altri prodotti"
 (Entrate   derivanti   dall'attivita'   di  accertamento  e
 controllo)   dello   stato   di   previsione  dell'entrata.
 Corrispondentemente    la    spesa    per   contributi   da
 corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
 delle  "risorse  proprie"  (decisione  del  Consiglio delle
 Comunita'  europee  del 21 aprile 1970) nonche' per importi
 di   compensazione   monetaria,   e'  imputata  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di  base "Risorse proprie Unione
 europea"   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
 responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze per l'anno finanziario 2003, sul conto di tesoreria
 denominato "Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia".
 12.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati
 nei  mesi  di novembre  e dicembre  2002 sono riferiti alla
 competenza  dell'anno  2003 ai fini della correlativa spesa
 da  imputare  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base
 sopra   richiamata   "Risorse   proprie   Unione   europea"
 (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
 "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
 del Ministero dell'economia e delle finanze.
 13.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
 al  decreto  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
 modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 autorizzato   ad   effettuare,   con   propri  decreti,  le
 variazioni  di bilancio in termini di residui, competenza e
 cassa,   per   la   ripartizione   tra  le  amministrazioni
 competenti   del  fondo  iscritto  nell'ambito  dell'unita'
 previsionale  di  base  "Aree  depresse"  (investimenti) di
 pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  "Ragioneria
 generale   dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario 2003.
 14.    Le   somme   di   pertinenza   dei   centri   di
 responsabilita'   "Ragioneria   generale   dello  Stato"  e
 "Politiche   di   sviluppo   e  coesione"  dello  stato  di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
 gli anni finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi
 da  ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono
 conservate  nel  conto  dei  residui  per essere utilizzate
 nell'esercizio   successivo:   Fondo   da   ripartire   per
 attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
 personale    gia'   dipendente   da   istituti   finanziari
 meridionali  da  assumere  nelle  amministrazioni  ed  enti
 pubblici  non  economici,  iscritti nell'ambito dell'unita'
 previsionale  di  base  "Fondi  da  ripartire  per oneri di
 personale"    (oneri    comuni);   Fondo   occorrente   per
 l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni a
 statuto    speciale,   iscritto   nell'ambito   dell'unita'
 previsionale  di base "Fondo attuazione ordinamento regioni
 a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il
 funzionamento  del  comitato  tecnico  faunistico-venatorio
 nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
 base  "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire
 per  interventi  nelle  aree depresse, iscritto nell'unita'
 previsionale  di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo
 da  ripartire  per  la  costituzione  di unita' tecniche di
 supporto   alla   programmazione,  alla  valutazione  e  al
 monitoraggio    degli   investimenti   pubblici,   iscritto
 nell'unita'    previsionale    di   base   "Programmazione,
 valutazione  e  monitoraggio  degli  investimenti pubblici"
 (interventi).  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 autorizzato   a   ripartire,   tra   le  pertinenti  unita'
 previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
 propri  decreti,  le somme conservate nel conto dei residui
 dei predetti Fondi.
 15.  Ai  fini  dell'attuazione dell'art. 48 della legge
 20 maggio  1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
 dell'unita'  previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato"
 (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
 "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
 del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003
 e'  stabilita  con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di
 parere   alle   competenti   Commissioni  parlamentari.  Il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
 apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
 bilancio.
 16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione  all'unita' previsionale di base "Interventi
 diversi"   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
 responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno finanziario 2003, delle somme affluite
 all'entrata  per essere destinate ad alimentare il fondo di
 cui  all'art.  24  della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
 Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 ripartizione  del predetto fondo in attuazione dell'art. 24
 della medesima legge n. 157 del 1992.
 17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 assegnazione  all'unita' previsionale di base "Acquedotti e
 fognature"  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
 responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno finanziario 2003, delle somme affluite
 all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere destinate
 ad  alimentare  il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
 legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
 Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 ripartizione  del predetto fondo in attuazione del medesimo
 art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
 18.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione     all'unita'    previsionale    di    base
 "Ammortamento  titoli di Stato" di pertinenza del centro di
 responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario  2003,  delle  somme  affluite  all'entrata del
 bilancio  dello Stato per essere destinate ad alimentare il
 fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 19.  Ai  fini della compensazione sui fondi erogati per
 la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
 lettera  b),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 502,  e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere, con propri
 decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'  previsionale di
 base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza
 del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria generale dello
 Stato"    dello   stato   di   previsione   del   Ministero
 dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
 delle  somme  versate  all'entrata del bilancio dello Stato
 dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano.
 20.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
 interessate,  nonche'  le  eventuali successive variazioni,
 dello   specifico  stanziamento  concernente  la  somma  da
 ripartire  tra  le amministrazioni centrali e regionali per
 sopperire   ai  minori  finanziamenti  decisi  dalla  Banca
 europea  per  gli  investimenti  relativamente  ai progetti
 immediatamente  eseguibili  di  cui all'art. 21 della legge
 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e
 di  cassa  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
 "Progetti   immediatamente  eseguibili"  (investimenti)  di
 pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Politiche di
 sviluppo  e  di  coesione"  dello  stato  di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 21.  Ferma  restando la disposizione di cui all'art. 36
 del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
 modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 autorizzato   ad   effettuare,   con   propri  decreti,  le
 variazioni  di bilancio in termini di residui, competenza e
 cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni
 interessate  del fondo iscritto nell'unita' previsionale di
 base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di
 pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Politiche di
 sviluppo  e  di  coesione"  dello  stato  di previsione del
 Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione alle
 disposizioni  di  cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
 n. 102.
 22.  Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
 dell'art.  5  della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
 nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Prelevamenti
 da  conti  di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e
 concorsi  vari" di pertinenza del centro di responsabilita'
 "Tesoro"  (Ministero  dell'economia  e delle finanze) dello
 stato  di  previsione  dell'entrata (cap. 3689), per essere
 correlativamente  iscritte,  in  termini  di  competenza  e
 cassa,  con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze,   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
 "Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Editoria" (oneri
 comuni)   di   pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
 "Tesoro"   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
 dell'economia e delle finanze.
 23. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della
 legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
 istitutiva  del Servizio nazionale della protezione civile,
 le   somme   iscritte   nell'unita'  previsionale  di  base
 "Presidenza  del  Consiglio dei Ministri-Protezione civile"
 (investimenti)  di pertinenza del centro di responsabilita'
 "Tesoro"   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
 dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
 possono   essere   ripartite,   in  relazione  al  tipo  di
 intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia
 e  delle finanze, tra altre unita' previsionali di base del
 medesimo centro di responsabilita'.
 24.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
 "Presidenza  del  Consiglio dei Ministri" (oneri comuni) di
 pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Tesoro" dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno finanziario 2003, delle somme affluite
 all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  contributi
 destinati  dall'Unione  europea  alle  attivita'  poste  in
 essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
 opportunita'  tra  uomo  e  donna  in  accordo con l'Unione
 europea.
 25. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno
 1998,  n.  180,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 3 agosto  1998,  n.  267,  e  successive  modificazioni, il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
 ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali
 di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base
 "Potenziamento   servizi  e  strutture"  (investimenti)  di
 pertinenza  del  centro di responsabilita' "Servizi tecnici
 nazionali"   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
 dell'economia e delle finanze.
 26.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con   propri   decreti,  al
 trasferimento  delle  somme  occorrenti per l'effettuazione
 delle  elezioni  politiche, amministrative e del Parlamento
 europeo  e  per  l'attuazione  dei  referendum, dall'unita'
 previsionale  di  base "Spese elettorali" (oneri comuni) di
 pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  "Ragioneria
 generale   dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario  2003,  alle  competenti unita' previsionali di
 base  degli stati di previsione del Ministero dell'economia
 e  delle  finanze  e  dei  Ministeri della giustizia, degli
 affari   esteri   e   dell'interno   per   lo  stesso  anno
 finanziario,   per  l'effettuazione  di  spese  relative  a
 competenze  ai  componenti  i  seggi elettorali, a nomine e
 notifiche  dei  presidenti di seggio, a compensi per lavoro
 straordinario,      a      compensi      agli      estranei
 all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e
 competenze  varie  alle  Forze  di  polizia,  a trasferte e
 trasporto   delle   Forze   di   polizia,  a  rimborsi  per
 facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
 a  spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
 stampa  di  schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
 elettorale,  a servizio automobilistico e ad altre esigenze
 derivanti  dall'effettuazione  delle predette consultazioni
 elettorali.
 27.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  a  provvedere, con propri decreti, su proposta
 del  Presidente del Consiglio dei Ministri, alle variazioni
 di  bilancio  nelle unita' previsionali di base degli stati
 di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti
 per  l'attuazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999,
 n. 482.
 28.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  a provvedere, con propri decreti, a trasferire
 per l'anno 2003 alle unita' previsionali di base del titolo
 III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie) degli stati di
 previsione  delle  amministrazioni  interessate,  le  somme
 iscritte,  per  competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
 previsionale     di    base    "Rimborsi    anticipati    o
 ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
 responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del
 Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione agli
 oneri  connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
 rinegoziazione  dei  mutui  con  onere  a totale o parziale
 carico dello Stato.
 29.  Ai  sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959,
 n.  189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
 della  Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
 nomina, per l'anno finanziario 2003, e' stabilito in 420.
 30.  Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione
 del  Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
 le  spese  per  le  quali  possono  effettuarsi, per l'anno
 finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
 cui  all'art.  9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
 831,  iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
 "Spese   generali   di  funzionamento"  (funzionamento)  di
 pertinenza   del  centro  di  responsabilita'  "Guardia  di
 finanza" del medesimo stato di previsione.
 31.  Per  l'anno 2003 l'Amministrazione dei monopoli di
 Stato  e'  autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
 nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
 decreto-legge  8 dicembre  1927,  n. 2258, convertito dalla
 legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni,
 in  conformita'  degli stati di previsione annessi a quello
 del  Ministero  dell'economia e delle finanze (appendice n.
 1).
 32.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alle
 variazioni   di   bilancio   tra   le   pertinenti   unita'
 previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario  2003,  occorrenti per l'attuazione delle norme
 contenute  nel capo II del titolo V del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n. 300, in relazione all'istituzione e al
 funzionamento delle agenzie fiscali.
 33.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   riassegnare,  con  propri  decreti,  alla
 pertinente  unita'  previsionale  di  base  dello  stato di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze, le
 somme  affluite  all'entrata  del  bilancio dello Stato per
 canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico, ai fini della
 relativa   restituzione   alle  regioni  ed  alle  province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano in relazione all'art. 86
 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 34.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  effettuare, con propri decreti, variazioni
 compensative,   in  termini  di  competenza  e  cassa,  tra
 l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.1  "Fondo sanitario
 nazionale"   e   l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.18
 "Federalismo   fiscale"   dello  stato  di  previsione  del
 Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione alle
 deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'art. 39, comma
 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 35.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
 del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
 ricerca,  le variazioni compensative di bilancio occorrenti
 per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base
 dello  stato  di  previsione del Ministero dell'istruzione,
 dell'universita'   e   della   ricerca,   i  fondi  per  il
 funzionamento  delle  commissioni  che  gestiscono il fondo
 integrativo  speciale  per  la ricerca (FIRS), istituito in
 attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
 36.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato    a   riassegnare   alle   pertinenti   unita'
 previsionali  di  base delle amministrazioni interessate le
 somme   affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
 rivenienti  dalle  risorse derivanti dalle licenze UMTS, ai
 fini      dell'utilizzazione     per     la     prevenzione
 dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'art. 103,
 comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 37.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato    ad    assegnare   alle   pertinenti   unita'
 previsionali  di base, anche di nuova istituzione, le somme
 iscritte   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
 3.1.2.43 "Contratti di programma" dello stato di previsione
 del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  fini
 dell'utilizzazione  dei  fondi  relativi  al rimborso degli
 oneri   di   servizio   pubblico  sostenuti  dalle  imprese
 pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai contratti di
 programma   stipulati   con  le  amministrazioni  pubbliche
 nonche'   per  agevolazioni  concesse  in  applicazione  di
 specifiche disposizioni legislative.
 38.   In   relazione   al  trasferimento  di  funzioni,
 competenze   e   risorse  in  materia  di  servizi  tecnici
 nazionali,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
 autorizzato  a  trasferire,  con  propri  decreti, le somme
 iscritte  nelle  unita'  previsionali di base del centro di
 responsabilita'  "Servizi tecnici nazionali" dello stato di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alle
 pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del
 Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del
 Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio. Le
 somme  impegnate  e  non  pagate  alla data del 31 dicembre
 2002,   relative   alle  unita'  previsionali  di  base  di
 pertinenza  del  centro di responsabilita' "Servizi tecnici
 nazionali"   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
 dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
 sono  mantenute  nel  conto  dei residui per essere versate
 all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  ai  fini  della
 riassegnazione  alle pertinenti unita' previsionali di base
 degli  stati  di  previsione  del Ministero dell'economia e
 delle  finanze,  del  Ministero  delle infrastrutture e dei
 trasporti  e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
 territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e
 la prosecuzione della gestione di competenza.
 39.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
 di  bilancio occorrenti per la allocazione delle risorse di
 cui  all'art.  20,  comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
 166,  nel  pertinente centro di responsabilita' dello stato
 di   previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle
 finanze)"».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. (Stato di previsione del Ministero
 della salute)
 1.  Nell'articolo  15,  comma  7, della legge 27 dicembre 2002, n. 290,  dopo  le  parole:  "Ministri  della  salute" e "Ministeri della salute" sono inserite le seguenti: ", dell'interno".
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 290/2002,
 come modificato dalla presente legge e' il seguente:
 «Art.  15  (Stato  di  previsione  del  Ministero della
 salute  e  disposizioni  relative).  -  1. Sono autorizzati
 l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero della
 salute,   per   l'anno  finanziario  2003,  in  conformita'
 dell'annesso stato di previsione (tabella n. 15).
 2.  Alle  spese  di cui all'unita' previsionale di base
 "Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro
 di   responsabilita'  "Tutela  della  salute  umana,  della
 sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali"
 dello  stato  di  previsione  del Ministero della salute si
 applicano,  per  l'anno  finanziario  2003, le disposizioni
 contenute  nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto
 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive modificazioni,
 sulla contabilita' generale dello Stato.
 3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione  alla pertinente unita' previsionale di base
 dello  stato  di  previsione del Ministero della salute per
 l'anno  finanziario  2003,  delle  somme versate in entrata
 dalle  Federazioni  nazionali  degli  ordini  e dei collegi
 sanitari  per  il  funzionamento della Commissione centrale
 per gli esercenti le professioni sanitarie.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
 proposta  del  Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a
 ripartire,  con  propri  decreti,  tra le pertinenti unita'
 previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero  della  salute,  per  l'anno  finanziario 2003, i
 fondi  per  il  finanziamento  delle attivita' di ricerca o
 sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca
 scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del
 centro  di  responsabilita' "Ordinamento sanitario, ricerca
 ed  organizzazione del Ministero" dello stato di previsione
 del  Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
 dall'art.  12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
 1992, n. 502, e successive modificazioni.
 5.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  a riassegnare per l'anno finanziario 2003, con
 propri  decreti,  le  entrate  di cui all'art. 5, comma 12,
 della  legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  alle competenti
 unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del
 Ministero  della  salute  per le attivita' di controllo, di
 programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
 del  Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanita' e
 dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
 del lavoro nonche' per le finalita' di cui all'art. 7 della
 legge 14 ottobre 1999, n. 362.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
 proposta  del  Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a
 ripartire,  con  propri  decreti,  tra le pertinenti unita'
 previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, i fondi
 per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e
 trapianti  di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale
 di  base  "Prelievi  e  trapianti  di  organi e tessuti" di
 pertinenza   del  centro  di  responsabilita'  "Ordinamento
 sanitario,  ricerca  ed organizzazione del Ministero" dello
 stato   di   previsione  del  Ministero  della  salute,  in
 relazione  a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n.
 91, e successive modificazioni.
 7. Ai   fini   dell'attuazione   dell'art.   4-bis  del
 decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2001,  n. 27, il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, su proposta dei
 Ministri  della  salute,  dell'interno  e  della difesa, e'
 autorizzato   a  ripartire,  con  propri  decreti,  tra  le
 pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
 previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della
 difesa  il  "Fondo da ripartire per la realizzazione di una
 campagna  di  monitoraggio  sulle  condizioni sanitarie dei
 cittadini        italiani        impegnati        nell'area
 Kosovo/Bosnia-Erzegovina,  nonche'  per  il controllo delle
 sostanze   alimentari   importate   dalla   predetta  area"
 dell'unita'  previsionale  di base "Missioni internazionali
 di  pace"  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
 "Tutela   della   salute   umana,  della  sanita'  pubblica
 veterinaria  e  dei rapporti internazionali" dello stato di
 previsione   del   Ministero   della   salute   per  l'anno
 finanziario 2003».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. (Allegati)
 1.  Le  modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo  individuate per il 2003 negli allegati 1 e 2 alla legge 27 dicembre  2002,  n.  290,  sono  riportate  negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
 
 ---->  Vedere elenco allegati da pag. 6 a pag. 18   <----
 
 Data a Roma, addi' 6 novembre 2003
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2356):
 Presentato   dal   Ministro   dell'economia  e  finanze
 (Tremonti) il 30 giugno 2003.
 Assegnato  alla  5ª  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente,  il  2 luglio  2003 con pareri delle commissioni
 1ª,  2ª,  3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, della
 Giunta  per  gli  affari  delle  Comunita'  europee e della
 Commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  5ª commissione, in sede referente, il
 16, 17, 23, 24, 30 settembre 2003 e 1° ottobre 2003.
 Relazione presentata il 1° ottobre 2003 (atto n. 2356/A
 - relatore sen. Caddeo).
 Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 2003.
 Camera dei deputati (atto n. 4344):
 Assegnato   alla  V  commissione  (Bilancio,  tesoro  e
 programmazione),  in  sede referente, il 6 ottobre 2003 con
 pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX,
 X,  XI,  XII,  XIII, XIV, della Giunta per gli affari delle
 Comunita'  Europee  e della Commissione parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  V  commissione, in sede referente, il
 14, 21, 22 ottobre 2003.
 Esaminato  in  aula  il 27 ottobre 2003 ed approvato il
 28 ottobre 2003.
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 19 a pag. 35   <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere tabelle nn. 1-2 da pag. 36 a pag. 73  <----
 
 ---->  Vedere tabelle nn. 3-4-5-6 da  pag. 76 a pag. 119   <----
 
 ---->  Vedere tabelle nn. 7-8 da pag. 122 a pag. 166   <----
 
 ---->  Vedere tabelle nn. 9-10-11-12 da pag. 168 a pag. 205   <----
 
 ---->  Vedere tabelle nn. 13-14-15 da pag. 208 a pag. 237   <----
 |  |  |  |  |