Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 aprile 2003
Riparto della quota del 30% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti, per l'esercizio finanziario 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
ufficio coordinamento e affari generali

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali», con il quale e' stato attivato il Fondo nazionale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;
Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto Fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;
Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale - fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado - e' stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale a valere sulla quota del 70% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato, nel calcolo del degrado, un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 occupate e del numero medio di componenti per famiglia;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 25 luglio 2000, la residua quota del 30% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti e' destinata agli enti locali la cui popolazione residente, secondo il censimento ISTAT del 1999, non superi i 3.000 abitanti e che, a presciendere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessita' di finanziarie interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;
Considerato che, per l'anno 2001, la quota parte dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia attribuibile in liena di principio al Fondo nazionale per gli investimenti risulta pari ad Euro 7.150.902,42;
Visto l'art. 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 194 del 6 settembre 2002 concernente «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed in contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, con legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo cui le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2001, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003;
Considerato che in data 13 dicembre 2002 si e' proceduto a ripartire la quota del 70% del fondo medesimo;
Ritenuto di procedere al riparto della quota del 30% del fondo, prevista dall'art. 2 del ridetto decreto ministeriale 25 luglio 2000;
Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 244/1997, la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 marzo 2003;
Visto l'impegno n. 54852 clausola 1 registrato Ufficio centrale bilancio in data 23 dicembre 2002;
Decreta:
Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2001, per la quota parte pari al 30% di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 25 luglio 2000, e' cosi' ripartito:
1. agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubblicate, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli enti locali richiedenti con altre risorse:

----> vedere Tabella da pag. 28 a pag. 29 della G.U. <----

2. L'onere complessivo di Euro 2.145.270,73 e' imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2002.
L'Ufficio coordinamento e affari generali e la Divisione bilancio del servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.
Roma, 7 aprile 2003
Il capo del dipartimento: Malinconico
 
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