Gazzetta n. 256 del 4 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 23 ottobre 2003, n. 293
Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, e' ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalita' di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonche' ai problemi della societa' contemporanea.
2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:
a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;
b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;
c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;
d) eroga premi per la ricerca.
3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto puo' stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attivita' indicati al comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 85 del 12 aprile 1986 concerne: «Riconoscimento della
personalita' giuridica dell'Associazione "Istituto di studi
politici S. Pio V", in Roma».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, prevede
«Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica».



 
Art. 2.
1. L'Istituto e' disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita', ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.



Nota all'art. 2:
- Per la legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 3.
1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.
2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla voce «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca-legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43» sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto.
3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 784):
Presentato dal sen. Cutrufo ed altri il 26 ottobre
2001.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, il 18 gennaio 2002 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il
12 marzo 2002, 4 giugno 2002, 8, 15 ottobre 2002 e 5
novembre 2002.
Nuovamente assegnato alla 7ª commissione (Istruzione
pubblica, beni culturali), in sede deliberante, l'11
febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il
12 febbraio 2003.
Nuovamente assegnato alla 7ª commissione (Istruzione
pubblica, beni culturali), in sede referente, il 12
febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il
12 febbraio 2003.
Relazione presentata il 12 febbraio 2003 (atto n.
784-1140/A - relatore sen. Bianconi).
Esaminato in aula il 20 marzo 2003, 1° aprile 2003 ed
approvato il 2 aprile 2003 in un testo unico con A.S. 1140
(sen. Battisti ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 3856):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 10 aprile 2003 con
pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla VII commissione in sede referente, l'8
e 14 maggio 2003, 4, 18, 25 giugno 2003 e 17 luglio 2003.
Esaminato in aula il 6 ottobre 2003 e approvato l'8
ottobre 2003.



Nota all'art. 3:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, prevede:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)».



 
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