Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003
Misure dirette all'attuazione degli interventi urgenti per Napoli di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica - proroga ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, gia' prorogata in data 1° aprile 1998 e 1° marzo 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di Napoli;
Visto in particolare, l'art. 3, comma 5, che considera di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;
Visto l'art. 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli ed il presidente della provincia di Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati;
Visto l'art. 3, comma 7, per il quale, nell'attuazione degli interventi di cui sopra, possono essere impiegate le risorse rivenienti da mutui gia' concessi al comune ed all'amministrazione provinciale di Napoli, ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e 23 dicembre 1991, n. 430, e non utilizzati;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 3 della predetta legge n. 496/1994 ed avvalendosi, in particolare, del potere conferitogli dal comma 6 del medesimo articolo, ha disposto la nomina, quali commissari delegati, del sindaco di Napoli, per le opere di edilizia scolastica relative al comune capoluogo e del presidente della provincia, per quelle di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, per la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1998 che, a seguito di formali richieste inoltrate dai predetti commissari, confortate dai pareri favorevoli della regione Campania e degli organi scolastici periferici, disponeva la proroga dei mandati commissariali fino alla data del 31 dicembre 2000, salvo eventuali ulteriori proroghe consentite solo per comprovate esigenze di carattere eccezionale e per singole fattispecie puntualmente determinate;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2001, che, sempre a seguito di formali richieste inoltrate dai piu' volte citati commissari ed a fronte dei previsti dai pareri favorevoli resi dai prefati organismi, ha disposto un'ulteriore proroga, fino alla data del 30 giugno 2003, dei predetti mandati commissariali, al fine di risolvere molteplici problematiche di edilizia scolastica locale, consentendo, in particolare, il completamento e la realizzazione di nuove strutture, l'unificazione di sedi diversamente dislocate, l'adeguamento, l'agibilita' e l'idoneita' degli edifici alla normativa di sicurezza e la riduzione di fitti onerosi;
Viste le note pervenute in data 13 marzo 2003 ed assunte al prot. n. 482 e prot. n. 487, con le quali, rispettivamente, il commissario straordinario per la provincia di Napoli ed il commissario straordinario per il comune capoluogo, chiedono, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, un'ulteriore proroga di trenta mesi dei propri mandati commissariali, allo scopo di portare a termine gli interventi di competenza, relativamente alle fattispecie puntualmente indicate;
Preso atto che con le citate note i predetti commissari straordinari, dopo aver rappresentato le difficolta' incontrate nell'attuazione degli interventi medesimi, motivano l'ulteriore richiesta adducendo precipue esigenze di carattere eccezionale determinate da particolari contingenze ed impedimenti tali da procrastinare il tempestivo avvio dei lavori, ovvero sottolineando la necessita' dell'ultimazione di edifici ormai in stato di avanzata realizzazione od il perfezionamento di singoli adempimenti relativi a scuole gia' operative e didatticamente funzionanti;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, in merito, dalla giunta della regione Campania, titolare della relativa potesta' programmatoria, in data 5 giugno 2003 prot. n. 2003.0249655 nonche' dal direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania in data 11 giugno 2003 prot. n. 12881;
Preso atto dello stato di avanzamento delle opere, come rappresentato nelle precitate note dei suddetti commissari delegati, che hanno evidenziato come gli interventi in questione, sia gia' programmati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, sia oggetto di successiva devoluzione attuata a fronte dei poteri conferiti dall'ordinanza medesima, siano in gran parte ultimati o, comunque, in via di definizione od affidamento e che tali interventi hanno permesso e permetteranno di risolvere molte problematiche di edilizia scolastica da sempre presenti nel territorio interessato, caratterizzato, peraltro, da situazioni di particolare degrado e difficolta' socio-ambientale;
Considerato, pertanto, che risultano permanere le finalita' prefissate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, e ravvisata l'opportunita' di assumere idonee iniziative dirette a favorire il completo utilizzo delle risorse economiche previste, anche a fronte del preminente interesse pubblico a che gli interventi di edilizia scolastica di cui trattasi debbano comunque essere portati ad idoneo compimento, anche per non vanificare quanto, a tutt'oggi, attivato in esecuzione della prefata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1985 e delle successive, datate 14 aprile 1998 e 1° marzo 2001;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e preso atto delle richieste formulate dal presidente dell'amministrazione provinciale e dal sindaco di Napoli, nonche' del parere favorevole espresso, in particolare, dalla competente regione Campania;
Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6 della citata legge 8 agosto 1994, n. 496;

Dispone:

Art. 1.
Le attivita' e gli interventi, svolti a seguito del conferimento del mandato commissariale al sindaco ed al presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, in premessa (gia' prorogata, con gli analoghi provvedimenti 14 aprile 1998 e 1° marzo 2001, rispettivamente al 31 dicembre 2000 ed al 30 giugno 2003) per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica indicate nella prefata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995 rientranti nelle relative competenze, possono essere portati a regolare compimento, esclusivamente per quelle fattispecie puntualmente indicate nel programma originario e per quelle oggetto delle successive integrazioni e modifiche eventualmente attivate, nell'esercizio del mandato citato, entro la data di pubblicazione della presente ordinanza, fino al definitivo completamento degli stessi e comunque, non oltre 24 mesi da tale data, con l'onere di diretta e costante informativa al Ministero dell'istruzione sullo stato d'attuazione dei lavori e della relativa ultimazione.
 
Art. 2.
Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalita', termine, indirizzo, finalita' o criterio gia' contemplati nelle predette ordinanze e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base di esse nonche' fatte salve le attivita' compiute, gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici costituiti, ivi compresi quelli eventualmente sorti nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del 30 giugno 2003 e quella di entrata in vigore del presente provvedimento.
 
Art. 3.
La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2003
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 380
 
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