Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 ottobre 2003
Modifica al decreto dirigenziale 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici
Visto il codice civile, in particolare l'art. 2043, concernente il risarcimento per fatto illecito;
Visto il decreto dirigenziale 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Considerato che le societa' che richiedono la designazione quali organismi notificati od autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, hanno l'obbligo di risarcire l'eventuale danno ingiusto cagionato ad altri, in una delle forme consentite dall'art. 2043 del codice civile;
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 2 aprile 2003 citato in premessa e' sostituito come segue: «I richiedenti, se soggetti di diritto privato, devono essere iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Devono altresi' essere forniti di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi per un massimale di 3,5 milioni di euro ovvero devono possedere analoga capacita' finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di affidamento, a copertura dell'eventuale danno provocato, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito con capitale sociale non inferiore a dieci milioni di euro».
2. L'art. 8, comma 3, del citato decreto e' sostituito come segue: «Alla richiesta di designazione l'organismo deve allegare copia del decreto di autorizzazione, nonche' dimostrare una ulteriore copertura assicurativa per un massimale di 3,5 milioni di euro ovvero possedere analoga capacita' finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di affidamento, a copertura dell'eventuale danno provocato, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito con capitale sociale non inferiore a dieci milioni di euro».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2003
Il capo del Dipartimento: Fumero
 
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