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| Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 2 ottobre 2003 |  | Modifica   al  decreto  dirigenziale  2 aprile  2003  concernente  le procedure   per   la   designazione   degli  organismi  notificati  e autorizzati  non  dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri
 e per i sistemi informativi e statistici
 Visto  il codice civile, in particolare l'art. 2043, concernente il risarcimento per fatto illecito;
 Visto   il   decreto  dirigenziale  2 aprile  2003  concernente  le procedure   per   la   designazione   degli  organismi  notificati  e autorizzati  non  dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
 Considerato  che  le  societa' che richiedono la designazione quali organismi notificati od autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio  2002,  n.  23,  hanno  l'obbligo di risarcire l'eventuale danno  ingiusto  cagionato  ad  altri,  in una delle forme consentite dall'art. 2043 del codice civile;
 Decreta:
 Articolo unico
 1. L'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 2 aprile 2003 citato in  premessa e' sostituito come segue: «I richiedenti, se soggetti di diritto  privato,  devono essere iscritti nell'albo provinciale delle imprese  artigiane o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Devono  altresi'  essere  forniti  di  polizza  assicurativa  per  la responsabilita'  civile verso i terzi per un massimale di 3,5 milioni di   euro  ovvero  devono  possedere  analoga  capacita'  finanziaria dimostrata  mediante  un'attestazione  di  affidamento,  a  copertura dell'eventuale  danno  provocato,  rilasciata  da  parte di aziende o istituti  di  credito  con  capitale  sociale  non  inferiore a dieci milioni di euro».
 2.  L'art. 8, comma 3, del citato decreto e' sostituito come segue: «Alla  richiesta  di designazione l'organismo deve allegare copia del decreto di autorizzazione, nonche' dimostrare una ulteriore copertura assicurativa per un massimale di 3,5 milioni di euro ovvero possedere analoga  capacita' finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di affidamento,  a  copertura dell'eventuale danno provocato, rilasciata da  parte  di  aziende o istituti di credito con capitale sociale non inferiore a dieci milioni di euro».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 ottobre 2003
 Il capo del Dipartimento: Fumero
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