Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Comunicato relativo a: «Settore vitivinicolo - distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99. Campagna vitivinicola 2003/2004».

Si comunica che con il reg. CE n. 1710/2003 del 26 settembre 2003 e' stato modificato il regolamento CE n. 1623/2000 e, in particolare, le disposizioni concernenti la distillazione di vino destinato alla produzione di alcool da utilizzare negli usi commestibili per la campagna 2003/2004.
I contratti possono essere sottoscritti dal 1° ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2003.
Le disposizioni impartite con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2000, relativa alla distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2000/2001, sono confermate fatto salvo quanto qui di seguito indicato.
E' prevista un'unica distillazione in applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 1493/99. Ciascun produttore di vino da tavola che presenta o presentera' la dichiarazione di produzione vino per la campagna 2003/2004 puo' concludere uno o piu' contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola e di vino atto a dare vino da tavola che non puo' superare il 25% della sua produzione di detti vini dichiarata nel corso di una delle ultime tre campagne, compresa, se gia' dichiarata, la produzione della campagna in corso (2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004).
La scelta effettuata e' irreversibile nel corso di tutta la campagna.
La dichiarazione di produzione di questa campagna costituisce condizione indispensabile per accedere alla distillazione in quanto tutti gli interventi comunitari previsti in una campagna sono riservati ai produttori di vino che presentano la dichiarazione di produzione.
Ciascun contratto deve essere accompagnato al momento della presentazione dalle prove di aver costituito una garanzia uguale a 5 euro per ettolitro.
I contratti o le dichiarazioni non sono trasferibili.
Si precisa, altresi', che la percentuale del 25% dovra' essere riferita esclusivamente al vino da tavola ed al vino atto a dare vino da tavola che figura in dichiarazione e, quindi, non e' consentito prendere in considerazione i mosti di uve destinati a dare vino da tavola, anche se dichiarati.
Non e' stata prevista la possibilita' che il produttore possa far distillare il proprio vino per suo conto da un distillatore riconosciuto. Pertanto l'aiuto primario e' corrisposto unicamente al distillatore.
Gli uffici periferici preposti dalle regioni alla ricezione ed all'approvazione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per politiche agroalimentari - Pagr. IX - via XX Settembre n. 20 - 00187, entro e non oltre il 7 gennaio 2004 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati fino al 30 dicembre 2003, secondo il modello A), (Allegato 1).
Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi gli scorsi anni e, quindi, la possibilita' che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici delle regioni preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione alla Commissione U.E.
Si ricorda in proposito, come previsto nella circolare n. 3 del 4 agosto 2000, che la mancata o la non corretta comunicazione dei contratti presentati e delle relative quantita', secondo il modello A), in quanto non hanno formato oggetto di comunicazione alla Commissione U.E. nel termine previsto, sono ritenuti come mai posti in essere.
Qualora i volumi di vino oggetto delle comunicazioni siano superiori a quelli compatibili con le disponibilita' del bilancio Feoga o superano o rischiano di superare ampiamente le capacita' di assorbimento del settore dell'alcool per gli usi commestibili, la Commissione interviene per fissare una percentuale unica di accettazione dei volumi di vino oggetto dei contratti presentati e comunicati. Sara' cura del Ministero dare sollecita comunicazione ai competenti assessorati regionali all'Agricoltura delle decisioni adottate dalla Commissione di procedere all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti presentati.
Dopo la comunicazione da parte della scrivente i contratti devono essere approvati tra il 25 gennaio ed il 15 febbraio 2004.
In merito all'approvazione si fa presente che e' intenzione della scrivente, dopo le opportune verifiche e riscontri con tutti i soggetti interessati, utilizzare la possibilita' prevista dal parag. 7 dell'art. 63-bis del regolamento CE n. 1623/2002, concernente l'approvazione anticipata dei contratti presentati prima del 25 gennaio 2004. L'approvazione anticipata puo' riguardare al massimo un quantitativo di vino non superiore al 40% di quello indicato in ciascun contratto o dichiarazione presentata.
I volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono comunicati alla scrivente entro e non oltre il 1° marzo 2004, in base al modello B), (Allegato 2).
I vini che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono consegnati in distilleria entro il 15 luglio 2004 e distillati entro il 30 settembre 2004.
 
Allegato 1

----> vedere allegato a pag. 57 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato a pag. 58 della G.U. <----
 
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