Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 ottobre 2003
Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera. Prime disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'autotrasporto di persone e cose

Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Sivizzera;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2002;
Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;
Considerato che la distribuzione delle autorizzazioni in quote garantisce una migliore programmazione alle imprese ed una maggiore razionalizzazione dell'attivita' dell'amministrazione;
Considerato che e' opportuno che il contingente oltre all'attribuzione a titolo di quota venga attribuito in parte a titolo precario per l'anno 2004 alle imprese interessate;
Ritenuto, quindi, opportuno limitare l'assegnazione in quota per l'anno 2004 al 70% delle autorizzazioni utilizzate nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003;
Decreta:
Art. 1.

Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003, con un minimo di 24 autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 70%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate.
Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote Svizzera saranno solo quelle utilizzate entro il 30 settembre 2003 e restituite entro e non oltre il 23 ottobre 2003.
Le autorizzazioni sono attribuite alle imprese in due parti, la prima delle quali corrispondente al 50% dell'intero quantitativo attribuito.
Per ottenere la restante parte l'impresa dovra' restituire utilizzato il 60% della prima parte di autorizzazioni e dovra' richiedere il saldo entro il 30 giugno 2004; qualora la domanda per ottenere la seconda parte dovesse pervenire oltre la data prevista, il numero di autorizzazioni attribuito sara' ridotto in percentuale rapportando la quantita' delle autorizzazioni al periodo dell'anno rimanente rispetto alla data in cui la richiesta di saldo verra' presentata.
 
Art. 2.

Le domande per ottenere l'attribuzione delle quote Svizzera devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande devono essere redatte secondo l'allegato 1, per le autorizzazioni di tipo B (per veicoli a vuoto) e l'allegato 2, per le autorizzazioni di tipo A.
Le domande devono essere corredate dell'attestazione di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (un versamento per ogni 100 autotizzazioni) e di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 ed indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione generale APC-Ex APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
 
Art. 3.

Le imprese cha hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2004 non possono ottenerne di nuove se non hanno restituito utilizzato almeno l'80% dell'intera quota ottenuta.
Le imprese che intendono ottenere autorizzazioni a titolo precario per l'anno 2004 possono presentare domanda per ottenere autorizzazioni redatta secondo gli schemi (allegati 3 e 4), allegando le attestazioni di versamento secondo quanto indicato nell'art. 3, comma 3.
Gli ulteriori rilasci avverranno applicando l'art. 7 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000.
La quantificazione delle autorizzazioni verra' fatta sulla base della tabella allegata al presente decreto (allegato 5).
 
Art. 4.

L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo per valutare eventuali situazioni di scarso o irregolare utilizzo delle autorizzazioni, al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.
 
Art. 5.

Il testo del presente decreto e' disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it
 
Art. 6.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 ottobre 2003

Il direttore generale: Ricozzi
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 35 a pag. 39 della G.U. <----
 
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