| 
| Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | COMUNICATO |  | Autorizzazione  all'organismo  Imamoter,  in  Cassana, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE |  | 
 |  |  |  | Con  decreto  ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo  e la competitivita' e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 24 settembre 2003; Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
 Vista   altresi'   la  direttiva  del  Ministro  delle  attivita' produttive  del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
 Vista  l'istanza  presentata  dall'organismo  Imamoter,  con sede legale in via Canal Bianco, 28 - Cassana (Ferrara), acquisita in atti di questo Ministero in data 16 aprile 2003, prot. n. 830223, volta ad ottenere    l'autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'   di certificazione   relativa   ad   alcuni   tipi  di  macchine  di  cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,  n.  459,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
 Considerato  che  l'organismo  Imamoter,  con  sede legale in via Canal  Bianco,  28  -  Cassana  (Ferrara), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
 Viste  le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;
 L'organismo  Imamoter,  con sede legale in via Canal Bianco, 28 - Cassana  (Ferrara),  e'  autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE: B. Componenti di sicurezza.
 4. Strutture  di  protezione  contro il rischio di capovolgimento (ROPS).
 5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).
 L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  |  |