| IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza  con  la  quale il dott. Jelovac Nikola, cittadino croato,  ha  chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in  psichiatria  conseguito  in  Croazia,  ai  fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994, che nella riunione del 5 marzo ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  il  D.D.  in  data  16 giugno  2003  con  il  quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2003,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto legislativo  n.  115/1992,  a  seguito  della  quale il dott. Jelovac Nikola e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico specialista in psichiatria;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1.  Il titolo di specializzazione in psichiatria rilasciato in data 28 dicembre  1993 dal Ministero della sanita' croato al dott. Jelovac Nikola,  nato  a  Split-Spalato  (Croazia)  il  28  maggio  1958,  e' riconosciuto   ai   fini   dell'ammissione   agli  impieghi  e  dello svolgimento   delle  attivita'  sanitarie  netl'ambito  del  Servizio sanitario  nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
 2.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modifiche, e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 luglio 2003
 Il direttore generale: Mastrocola
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