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| Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2003 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 |  | Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del  lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
 Sentite    le    associazioni   sindacali   comparativamente   piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Sentito il Ministro per le pari opportunita';
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
 Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita'   e  della  ricerca,  per  gli  affari  regionali  e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1
 Finalita' e campo di applicazione
 
 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione  ai  principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio  2003,  n.  30,  si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari  in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono  finalizzate  ad  aumentare,  nel  rispetto  delle  disposizioni relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio  1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e  successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra  i  sessi  di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni  ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la  qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto  formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
 2.  Il  presente  decreto  non  trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
 3.  Sono  fatte  salve  le  competenze  riconosciute alle regioni a statuto  speciale  ed  alle  province autonome di Trento e di Bolzano dallo  statuto  e  dalle  relative  norme  di  attuazione,  anche con riferimento  alle  disposizioni  del  Titolo  V, parte seconda, della Costituzione  per  le  parti  in cui sono previste forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicata e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (G.U.C.E.).
 
 Nota al titolo:
 -  Il testo della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega
 al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro),
 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003, n.
 47.
 Note alle premesse:
 -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e' il
 seguente:
 "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
 puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
 di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
 limitato e per oggetti definiti.".
 -   L'articolo 87,  quinto  comma,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  Il  testo  degli  articoli  da  1  a  7  della legge
 14 febbraio  2003,  n.  30 (Delega al Governo in materia di
 occupazione e mercato del lavoro), e' il seguente:
 "Art.  1  (Delega  al  Governo  per  la revisione della
 disciplina  dei  servizi  pubblici e privati per l'impiego,
 nonche'  in  materia  di  intermediazione  e interposizione
 privata nella somministrazione di lavoro). 1. Allo scopo di
 realizzare  un  sistema  efficace  e  coerente di strumenti
 intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del
 lavoro   e   a   migliorare  le  capacita'  di  inserimento
 professionale  dei disoccupati e di quanti sono in cerca di
 una  prima occupazione, con particolare riguardo alle donne
 e  ai  giovani,  il  Governo  e'  delegato  ad adottare, su
 proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
 sentito  iI  Ministro  per le pari opportunita' ed entro il
 termine  di  un  anno dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi diretti a
 stabilire,  nel  rispetto  delle  competenze  affidate alle
 regioni  in  materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla
 legge   costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,  e  degli
 obiettivi  indicati  dagli orientamenti annuali dell'Unione
 europea   in   materia   di   occupabilita',   i   principi
 fondamentali  in  materia  di  disciplina  dei  servizi per
 l'impiego,  con  particolare  riferimento  al  sistema  del
 collocamento,  pubblico e privato, e di somministrazione di
 manodopera.
 2.  La  delega  e' esercitata nel rispetto dei seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a)  snellimento  e semplificazione delle procedure di
 incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 b) modernizzazione  e  razionalizzazione  del sistema
 del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente
 efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata
 su:
 1)  rispetto  delle competenze previste dalla legge
 costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,  con  particolare
 riferimento  alle  competenze  riconosciute  alle regioni a
 statuto  speciale  e  alle province autonome di Trento e di
 Bolzano;
 2)  sostegno  e  sviluppo dell'attivita' lavorativa
 femminile  e  giovanile,  nonche' sostegno al reinserimento
 dei lavoratori anziani;
 3)  abrogazione di tutte le norme incompatibili con
 la  nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la
 legge  29 aprile  1949, n. 264, fermo restando il regime di
 autorizzazione  o  accreditamento per gli operatori privati
 ai  sensi di quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo,
 in  materia  di  collocamento  pubblico,  un nuovo apparato
 sanzionatorio,  con  previsione  di sanzioni amministrative
 per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
 4)   mantenimento   da   parte  dello  Stato  delle
 competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata
 del sistema informativo lavoro;
 c) mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni
 amministrative    relative    alla    conciliazione   delle
 controversie  di lavoro individuali e plurime, nonche' alla
 risoluzione  delle  controversie  collettive  di  rilevanza
 pluriregionale;
 d) mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni
 amministrative   relative  alla  vigilanza  in  materia  di
 lavoro,  alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori
 non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per
 attivita' lavorative all'estero;
 e)   mantenimento   da  parte  delle  province  delle
 funzioni  amministrative attribuite dal decreto legislativo
 23 dicembre 1997, n. 469;
 f) incentivazione  delle  forme  di  coordinamento  e
 raccordo  tra  operatori  privati  e operatori pubblici, ai
 fini  di  un migliore funzionamento del mercato del lavoro,
 nel   rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
 province;
 g) ridefinizione  del regime del trattamento dei dati
 relativi  all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel
 rispetto  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di
 evitare  oneri  aggiuntivi  e  ingiustificati rispetto alle
 esigenze  di  monitoraggio  statistico;  prevenzione  delle
 forme  di  esclusione  sociale e vigilanza sugli operatori,
 con  previsione  del  divieto  assoluto  per  gli operatori
 privati  e  pubblici  di  qualsivoglia  indagine o comunque
 trattamento  di dati ovvero di preselezione dei lavoratori,
 anche  con  il  loro  consenso,  in  base  all'affiliazione
 sindacale   o  politica,  al  credo  religioso,  al  sesso,
 all'orientamento  sessuale,  allo  stato matrimoniale, o di
 famiglia,   o   di   gravidanza,   nonche'   ad   eventuali
 controversie con i precedenti datori di lavoro. E' altresi'
 fatto  divieto  di  raccogliere,  memorizzare  o diffondere
 informazioni  sui  lavoratori  che  non  siano strettamente
 attinenti  alle  loro  attitudini  professionali  e al loro
 inserimento lavorativo;
 h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra
 domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di
 lavoro  dei  cittadini  non  comunitari, nel rispetto della
 normativa  vigente in modo da prevenire l'adozione di forme
 di  lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine
 di    semplificare   le   procedure   di   rilascio   delle
 autorizzazioni al lavoro;
 i) eliminazione   del  vincolo  dell'oggetto  sociale
 esclusivo  per  le  imprese  di fornitura di prestazioni di
 lavoro  temporaneo  di cui all'art. 2 della legge 24 giugno
 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'art. 10, comma 2,
 del   decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  e
 successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio
 di graduale adeguamento per le societa' gia' autorizzate;
 l)  identificazione di un unico regime autorizzatorio
 o  di  accreditamento  per  gli  intermediari pubblici, con
 particolare  riferimento  agli  enti locali, e privati, che
 abbiano   adeguati   requisiti   giuridici   e  finanziari,
 differenziato  in  funzione  del  tipo di attivita' svolta,
 comprensivo    delle   ipotesi   di   trasferimento   della
 autorizzazione   e   modulato   in  relazione  alla  natura
 giuridica  dell'intermediario,  con particolare riferimento
 alle   associazioni   non  riconosciute  ovvero  a  enti  o
 organismi  bilaterali costituiti da associazioni dei datori
 di  lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
 rappresentative  a  livello  nazionale  o  territoriale, ai
 consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
 12,  nonche'  alle  universita'  e  agli istituti di scuola
 secondaria  di secondo grado, prevedendo, altresi', che non
 vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo
 quanto    previsto    dall'art.    7    della   Convenzione
 dell'Organizzazione  internazionale del lavoro (O.I.L.) del
 19 giugno  1997,  n.  181,  ratificata  dall'Italia in data
 1° febbraio 2000;
 m) abrogazione  della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
 e  sua  sostituzione  con  una  nuova disciplina basata sui
 seguenti criteri direttivi:
 1.   autorizzazione   della   somministrazione   di
 manodopera,  solo  da  parte  dei  soggetti identificati ai
 sensi della lettera l);
 2.   ammissibilita'   della   somministrazione   di
 manodopera,  anche  a  tempo  indeterminato, in presenza di
 ragioni  di carattere tecnico, produttivo od organizzativo,
 individuate   dalla   legge   o  dai  contratti  collettivi
 nazionali  o  territoriali  stipulati  da  associazioni dei
 datori   e   prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
 rappresentative;
 3.  chiarificazione  dei criteri di distinzione tra
 appalto  e  interposizione,  ridefinendo  contestualmente i
 casi  di  comando  e  distacco,  nonche'  di interposizione
 illecita  laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa
 o  produttiva  ovvero  si  verifichi o possa verificarsi la
 lesione  di  diritti  inderogabili  di legge o di contratto
 collettivo applicato al prestatore di lavoro;
 4.  garanzia  del  regime  della  solidarieta'  tra
 fornitore  e  utilizzatore  in  caso di somministrazione di
 lavoro altrui;
 5.  trattamento  assicurato ai lavoratori coinvolti
 nell'attivita'   di   somministrazione  di  manodopera  non
 inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari
 livello dell'impresa utilizzatrice;
 6.  conferma del regime sanzionatorio civilistico e
 penalistico   previsto  per  i  casi  di  violazione  della
 disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro,
 prevedendo  altresi'  specifiche  sanzioni  penali  per  le
 ipotesi  di  esercizio  abusivo  di intermediazione privata
 nonche'  un  regime sanzionatorio piu' incisivo nel caso di
 sfruttamento del lavoro minorile;
 7.  utilizzazione  del meccanismo certificatorio di
 cui  all'articolo 5  ai fini della distinzione concreta tra
 interposizione  illecita  e  appalto genuino, sulla base di
 indici   e   codici  di  comportamento  elaborati  in  sede
 amministrativa  che  tengano  conto della rigorosa verifica
 della  reale  organizzazione  dei  mezzi  e dell'assunzione
 effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
 n) attribuzione  della facolta' ai gruppi di impresa,
 individuati  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice civile
 nonche'  ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n.
 74,  di  delegare  lo  svolgimento degli adempimenti di cui
 all'articolo 1  della  legge  11 gennaio  1979, n. 12, alla
 societa'  capogruppo  per  tutte  le societa' controllate e
 collegate, ferma restando la titolarita' delle obbligazioni
 contrattuali  e  legislative  in capo alle singole societa'
 datrici di lavoro;
 o) abrogazione  espressa di tutte le normative, anche
 se non espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che
 sono  direttamente  o  indirettamente  incompatibili  con i
 decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;
 p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
 n.  18,  che ha modificato l'art. 2112 del codice civile in
 tema  di  trasferimento  d'azienda, al fine di armonizzarlo
 con  la  disciplina contenuta nella presente delega, basata
 sui seguenti criteri direttivi:
 1.  completo  adeguamento  della disciplina vigente
 alla  normativa comunitaria, anche alla luce del necessario
 coordinamento  con  la  legge  1° marzo  2002,  n.  39, che
 dispone  il recepimento della direttiva 2001/23/CE 12 marzo
 2001,  del  Consiglio,  concernente il ravvicinamento delle
 legislazioni  degli  Stati  membri relative al mantenimento
 dei  diritti  dei  lavoratori  in  caso di trasferimenti di
 imprese,  di  stabilimenti  o  di  parti  di  imprese  o di
 stabilimenti;
 2.    previsione   del   requisito   dell'autonomia
 funzionale   del  ramo  di  azienda  nel  momento  del  suo
 trasferimento;
 3.   previsione   di   un   regime  particolare  di
 solidarieta'  tra  appaltante  e appaltatore, nei limiti di
 cui  all'art. 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui
 il  contratto  di  appalto  sia connesso ad una cessione di
 ramo di azienda;
 q) redazione,  entro  ventiquattro mesi dalla data di
 entrata in vigore della presente legge, di uno o piu' testi
 unici  delle  normative  e delle disposizioni in materia di
 mercato  del  lavoro  e  incontro  tra domanda e offerta di
 lavoro.
 Art.  2  (Delega  al Governo in materia di riordino dei
 contratti  a  contenuto  formativo e di tirocinio). - 1. Il
 Governo  e'  delegato ad adottare, su proposta del Ministro
 del  lavoro  e delle politiche sociali, sentito il Ministro
 per  le  pari opportunita', di concerto con il Ministro per
 la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro dell'istruzione,
 dell'universita'  e della ricerca e con il Ministro per gli
 affari  regionali,  entro il termine di sei mesi dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, uno o piu'
 decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle
 competenze  affidate  alle  regioni  in materia di tutela e
 sicurezza  del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
 2001,  n.  3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
 annuali  dell'Unione  europea in materia di occupazione, la
 revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
 contenuto  formativo,  nel rispetto dei seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a)   conformita'   agli  orientamenti  comunitari  in
 materia di aiuti di Stato alla occupazione;
 b) attuazione  degli obiettivi e rispetto dei criteri
 di cui all'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n.
 196,  al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro
 con  contenuti  formativi, cosi' da valorizzare l'attivita'
 formativa  svolta  in  azienda, confermando l'apprendistato
 come  strumento  formativo  anche  nella prospettiva di una
 formazione  superiore  in  alternanza  tale da garantire il
 raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione,
 nonche'   il   passaggio   da   un   sistema  all'altro  e,
 riconoscendo  nel  contempo  agli  enti  bilaterali  e alle
 strutture  pubbliche designate competenze autorizzatorie in
 materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro
 al  fine  di  realizzare  l'inserimento  e il reinserimento
 mirato del lavoratore in azienda;
 c) individuazione  di  misure idonee a favorire forme
 di  apprendistato  e  di  tirocinio  di impresa al fine del
 subentro nella attivita' di impresa;
 d) revisione  delle  misure di inserimento al lavoro,
 non  costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
 diretta  del  mondo  del  lavoro  con  valorizzazione dello
 strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
 cui  all'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n.  165,  il sistema formativo e le imprese, secondo
 modalita'  coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e
 18  della  legge  24 giugno  1997,  n.  196, prevedendo una
 durata  variabile  fra  uno  e  dodici  mesi  ovvero fino a
 ventiquattro  mesi per i soggetti disabili, in relazione al
 livello di istruzione, alle caratteristiche della attivita'
 lavorativa  e  al  territorio  di appartenenza nonche', con
 riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura
 della    menomazione    e    all'incidenza   della   stessa
 sull'allungamento  dei  tempi di apprendimento in relazione
 alle   specifiche  mansioni  in  cui  vengono  inseriti,  e
 prevedendo  altresi'  la  eventuale  corresponsione  di  un
 sussidio  in un quadro di razionalizzazione delle misure di
 inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
 e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei
 principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
 e   d),   nel  senso  di  valorizzare  l'inserimento  o  il
 reinserimento  al  lavoro  delle  donne, particolarmente di
 quelle  uscite  dal mercato del lavoro per l'adempimento di
 compiti  familiari  e che desiderino rientrarvi, al fine di
 superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
 f)  semplificazione  e snellimento delle procedure di
 riconoscimento  e  di attribuzione degli incentivi connessi
 ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso
 di  occupazione  femminile  e  prevedendo  anche criteri di
 automaticita';
 g) rafforzamento  dei meccanismi e degli strumenti di
 monitoraggio  e  di  valutazione  dei risultati conseguiti,
 anche  in  relazione all'impatto sui livelli di occupazione
 femminile  e  sul  tasso  di  occupazione  in generale, per
 effetto  della  ridefinizione  degli  interventi  di cui al
 presente articolo da parte delle amministrazioni competenti
 e  tenuto  conto  dei  criteri  che saranno determinati dai
 provvedimenti  attuativi, in materia di mercato del lavoro,
 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 h) sperimentazione  di  orientamenti,  linee-guida  e
 codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti
 dell'attivita'  formativa,  concordati  da associazioni dei
 datori   e   prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
 rappresentative  sul  piano nazionale e territoriale, anche
 all'interno  di  enti  bilaterali,  ovvero,  in  difetto di
 accordo,  determinati  con atti delle regioni, d'intesa con
 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 i) rinvio   ai   contratti  collettivi  stipulati  da
 associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
 comparativamente piu' rappresentative, a livello nazionale,
 territoriale  e  aziendale,  per  la  determinazione, anche
 all'interno  degli  enti  bilaterali,  delle  modalita'  di
 attuazione del l'attivita' formativa in azienda.
 Art.  3  (Delega al Governo in materia di riforma della
 disciplina del lavoro a tempo parziale). - 1. Il Governo e'
 delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e
 delle  politiche  sociali,  sentito il Ministro per le pari
 opportunita',  entro  il  termine  di un anno dalla data di
 entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
 legislativi,  con  esclusione  dei  rapporti di lavoro alle
 dipendenze  di amministrazioni pubbliche, recanti norme per
 promuovere  il  ricorso  a  prestazioni  di  lavoro a tempo
 parziale,  quale  tipologia  contrattuale idonea a favorire
 l'incremento  del  tasso  di occupazione e, in particolare,
 del  tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei
 lavoratori  con  eta'  superiore ai 55 anni, al mercato del
 lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
 direttivi:
 a) agevolazione  del  ricorso a prestazioni di lavoro
 supplementare  nelle  ipotesi  di  lavoro  a tempo parziale
 cosiddetto  orizzontale,  nei  casi  e secondo le modalita'
 previsti  da contratti collettivi stipulati da associazioni
 dei  datori  e  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
 rappresentative  su  scala  nazionale o territoriale, anche
 sulla  base  del  consenso  del  lavoratore  interessato in
 carenza dei predetti contratti collettivi;
 b) agevolazione  del  ricorso  a  forme flessibili ed
 elastiche  di  lavoro  a  tempo  parziale  nelle ipotesi di
 lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche
 sulla  base  del  consenso  del  lavoratore  interessato in
 carenza  dei contratti collettivi di cui alla lettera a), e
 comunque  a  fronte  di  una  maggiorazione  retributiva da
 riconoscere al lavoratore;
 c) estensione  delle  forme  flessibili  ed elastiche
 anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;
 d) previsione    di    norme,    anche    di   natura
 previdenziale,  che  agevolino  l'utilizzo  di  contratti a
 tempo  parziale  da parte dei lavoratori anziani al fine di
 contribuire  alla crescita dell'occupazione giovanile anche
 attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
 e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in
 contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a
 tempo  parziale,  fermo restando il rispetto dei principi e
 delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE 15 dicembre
 1997 del Consiglio;
 f) affermazione   della   computabilita'   pro   rata
 temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a
 tempo  parziale,  in relazione all'applicazione di tutte le
 norme  legislative  e  clausole  contrattuali  a loro volta
 collegate  alla dimensione aziendale intesa come numero dei
 dipendenti occupati in ogni unita' produttiva;
 g) integrale   estensione  al  settore  agricolo  del
 lavoro a tempo parziale.
 Art.  4  (Delega  al  Governo  in materia di disciplina
 delle   tipologie   di   lavoro   a  chiamata,  temporaneo,
 coordinato  e  continuativo,  occasionale,  accessorio  e a
 prestazioni  ripartite).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e delle
 politiche  sociali,  entro il termine di un anno dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, uno o piu'
 decreti   legislativi   recanti   disposizioni  volte  alla
 disciplina  o  alla  razionalizzazione  delle  tipologie di
 lavoro  a  chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
 occasionale,  accessorio  e  a  prestazioni  ripartite, nel
 rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) riconoscimento    di    una   congrua   indennita'
 cosiddetta  di  disponibilita'  a favore del lavoratore che
 garantisca  nei  confronti  del datore di lavoro la propria
 disponibilita' allo svolgimento di prestazioni di carattere
 discontinuo  o  intermittente,  cosi'  come individuate dai
 contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
 prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
 su    scala    nazionale   o   territoriale   o,   in   via
 provvisoriamente  sostitutiva, per decreto del Ministro del
 lavoro   e   delle  politiche  sociali,  ed  in  ogni  caso
 prevedendosi  la  possibilita'  di sperimentazione di detta
 tipologia   contrattuale  anche  per  prestazioni  rese  da
 soggetti  in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di
 eta'  ovvero  da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che
 siano  stati  espulsi  dal  ciclo produttivo in funzione di
 processi  di  riduzione  o trasformazione di attivita' o di
 lavoro   e   iscritti   alle   liste   di  mobilita'  e  di
 collocamento;   eventuale   non   obbligatorieta'   per  il
 prestatore  di  rispondere  alla  chiamata  del  datore  di
 lavoro,  non  avendo  quindi titolo a percepire la predetta
 indennita'  ma  con  diritto  di godere di una retribuzione
 proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
 b) con   riferimento   alle   prestazioni  di  lavoro
 temporaneo,  completa  estensione  al  settore agricolo del
 lavoro   temporaneo   tramite   agenzia,   con  conseguente
 applicabilita' degli oneri contributivi di questo settore;
 c) con  riferimento  alle collaborazioni coordinate e
 continuative:
 1)   previsione  della  stipulazione  dei  relativi
 contratti  mediante  un  atto  scritto  da cui risultino la
 durata,  determinata o determinabile, della collaborazione,
 la  riconducibilita'  di  questa  a  uno  o piu' progetti o
 programmi  di  lavoro  o  fasi  di  esso,  resi  con lavoro
 prevalentemente  proprio e senza vincolo di subordinazione,
 nonche'  l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere
 proporzionato alla qualita' e quantita' del lavoro;
 2)  differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro
 meramente  occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
 durata  complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
 dell'anno  solare  con  lo stesso committente, salvo che il
 compenso  complessivo  per lo svolgimento della prestazione
 sia superiore a 5.000 euro;
 3)  riconduzione  della  fattispecie  a  uno o piu'
 progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;
 4)  previsione  di  tutele  fondamentali a presidio
 della  dignita'  e  della  sicurezza dei collaboratori, con
 particolare    riferimento   a   maternita',   malattia   e
 infortunio,  nonche'  alla  sicurezza nei luoghi di lavoro,
 anche nel quadro di intese collettive;
 5)  previsione di un adeguato sistema sanzionatorio
 nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;
 6)  ricorso,  ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati
 meccanismi  di  certificazione  della  volonta' delle parti
 contraenti;
 d)    ammissibilita'   di   prestazioni   di   lavoro
 occasionale  e  accessorio,  in  generale e con particolare
 riferimento  a  opportunita'  di assistenza sociale, rese a
 favore  di  famiglie  e  di  enti  senza  fini di lucro, da
 disoccupati  di  lungo periodo, altri soggetti a rischio di
 esclusione  sociale  o  comunque  non  ancora  entrati  nel
 mercato   del   lavoro,  ovvero  in  procinto  di  uscirne,
 regolarizzabili    attraverso    la    tecnica   di   buoni
 corrispondenti   a   un   certo   ammontare   di  attivita'
 lavorativa,   ricorrendo,   ai  sensi  dell'articolo 5,  ad
 adeguati meccanismi di certificazione;
 e) ammissibilita'  di prestazioni ripartite fra due o
 piu'  lavoratori,  obbligati  in solido nei confronti di un
 datore  di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione
 lavorativa;
 f) configurazione   specifica  come  prestazioni  che
 esulano  dal  mercato  del lavoro e dagli obblighi connessi
 delle  prestazioni  svolte in modo occasionale o ricorrente
 di   breve   periodo,  a  titolo  di  aiuto,  mutuo  aiuto,
 obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve
 le  spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con
 particolare riguardo alle attivita' agricole.
 Art.  5 (Delega al Governo in materia di certificazione
 dei  rapporti  di  lavoro).  -  1.  Al  fine  di ridurre il
 contenzioso  in  materia  di qualificazione dei rapporti di
 lavoro,   con   esclusione  dei  rapporti  di  lavoro  alle
 dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche,  il  Governo e'
 delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e
 delle  politiche sociali, entro il termine di un anno dalla
 data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
 decreti  legislativi  recanti  disposizioni  in  materia di
 certificazione  del  relativo  contratto  stipulato  tra le
 parti,   nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
 direttivi:
 a) carattere    volontario   e   sperimentale   della
 procedura di certificazione;
 b) individuazione     dell'organo    preposto    alla
 certificazione  del  rapporto  di lavoro in enti bilaterali
 costituiti  a  iniziativa  di associazioni dei datori e dei
 prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
 ovvero  presso  strutture  pubbliche  aventi  competenze in
 materia, o anche universita';
 c) definizione   delle  modalita'  di  organizzazione
 delle  sedi  di  certificazione  e di tenuta della relativa
 documentazione;
 d) indicazione  del  contenuto  e  della procedura di
 certificazione;
 e) attribuzione  di  piena  forza legale al contratto
 certificato  ai  sensi  della procedura di cui alla lettera
 d),   con  esclusione  della  possibilita'  di  ricorso  in
 giudizio  se  non  in  caso  di  erronea qualificazione del
 programma  negoziale  da  parte  dell'organo  preposto alla
 certificazione  e di difformita' tra il programma negoziale
 effettivamente   realizzato  dalle  parti  e  il  programma
 negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;
 f) previsione  di espletare il tentativo obbligatorio
 di  conciliazione  previsto dall'articolo 410 del codice di
 procedura   civile   innanzi   all'organo   preposto   alla
 certificazione   quando   si  intenda  impugnare  l'erronea
 qualificazione   dello  stesso  o  la  difformita'  tra  il
 programma   negoziale   certificato  e  la  sua  successiva
 attuazione,  prevedendo  che  gli effetti dell'accertamento
 svolto  dall'organo preposto alla certificazione permangano
 fino   al   momento   in   cui   venga   provata  l'erronea
 qualificazione del programma negoziale o la difformita' tra
 il  programma  negoziale  concordato dalle parti in sede di
 certificazione  e  il programma attuato. In caso di ricorso
 in    giudizio,    introduzione    dell'obbligo   in   capo
 all'autorita'  giudiziaria competente di accertare anche le
 dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti
 all'organo  preposto  alla  certificazione del contratto di
 lavoro;
 g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza
 a  certificare  non solo la qualificazione del contratto di
 lavoro  e il programma negoziale concordato dalle parti, ma
 anche  le  rinunzie  e transazioni di cui all'articolo 2113
 del  codice  civile  a conferma della volonta' abdicativa o
 transattiva delle parti stesse;
 h) estensione   della   procedura  di  certificazione
 all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la
 tipologia  dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi
 dell'articolo 6  della  legge  3 aprile  2001,  n.  142,  e
 successive modificazioni;
 i) verifica  dell'attuazione delle disposizioni, dopo
 ventiquattro  mesi dalla data della loro entrata in vigore,
 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
 sentite  le  organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei
 datori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
 piano nazionale.
 Art.   6  (Esclusione).  -  1.  Le  disposizioni  degli
 articoli da  1  a  5  non  si  applicano al personale delle
 pubbliche   amministrazioni  ove  non  siano  espressamente
 richiamate.
 Art.  7  (Disposizioni  concernenti  l'esercizio  delle
 deleghe di cui agli articoli da 1 a 5). - 1. Gli schemi dei
 decreti   legislativi  di  cui  agli  articoli da  1  a  5,
 deliberati  dal  Consiglio  dei ministri e corredati da una
 apposita   relazione   cui  e'  allegato  il  parere  della
 Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
 sindacali  comparativamente piu' rappresentative dei datori
 e  prestatori  di  lavoro,  sono  trasmessi alle Camere per
 l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
 Commissioni  parlamentari  permanenti entro la scadenza del
 termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
 2.  In  caso  di  mancato  rispetto  del termine per la
 trasmissione,   il   Governo  decade  dall'esercizio  della
 delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
 parere  entro  trenta  giorni  dalla  data di trasmissione.
 Qualora  il  termine  per  l'espressione del parere decorra
 inutilmente,  i decreti legislativi possono essere comunque
 adottati.
 3.  Qualora  il  termine  previsto  per il parere delle
 Commissioni   parlamentari  scada  nei  trenta  giorni  che
 precedono  la  scadenza  del  termine per l'esercizio della
 delega  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato di
 sessanta giorni.
 4.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in
 vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il
 Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e
 correttive  con  le  medesime  modalita' e nel rispetto dei
 medesimi criteri e principi direttivi.
 5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da
 1  a  5  non  devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
 bilancio dello Stato".
 Il   testo   dell'articolo 8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali), e' il seguente:
 "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
 legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.".
 Note all'art. 1:
 -  Per  il titolo della citata legge n. 30 del 2003, si
 veda nota al titolo.
 -  Il  testo  della  legge 20 maggio1970, n. 300 (Norme
 sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,
 della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
 luoghi  di  lavoro e norme sul collocamento), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
 - Il testo della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita'
 di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 dicembre 1977, n.
 343.
 -  Il  testo della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni
 positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
 lavoro),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
 1991, n. 88.
 -  Il  titolo  della  Parte  Seconda (Ordinamento della
 Repubblica),  Titolo V, della Costituzione, e' il seguente:
 "Le Regioni, le Province, i Comuni".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai  fini  e  agli  effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
 a) «somministrazione  di  lavoro»:  la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
 b) «intermediazione»:  l'attivita'  di  mediazione  tra domanda e offerta  di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili  e  dei  gruppi  di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro:  della  raccolta  dei  curricula  dei potenziali lavoratori; della  preselezione  e  costituzione  di  relativa  banca dati; della promozione  e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della  effettuazione,  su  richiesta  del  committente,  di  tutte le comunicazioni  conseguenti  alle  assunzioni avvenute a seguito della attivita'  di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione   ed  erogazione  di  attivita'  formative  finalizzate all'inserimento lavorativo;
 c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di  direzione  finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione   committente,   attraverso  l'individuazione  di candidature  idonee  a  ricoprire  una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e    comprensiva    di:    analisi    del    contesto   organizzativo dell'organizzazione  committente;  individuazione e definizione delle esigenze  della  stessa;  definizione  del profilo di competenze e di capacita'  della  candidatura  ideale; pianificazione e realizzazione del  programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di  canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso  appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature  maggiormente  idonee;  progettazione  ed  erogazione  di attivita'    formative    finalizzate   all'inserimento   lavorativo; assistenza  nella  fase  di  inserimento  dei  candidati;  verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
 d) «supporto   alla  ricollocazione  professionale»:  l'attivita' effettuata  su  specifico  ed  esclusivo incarico dell'organizzazione committente,  anche  in  base  ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione  nel  mercato  del  lavoro  di  prestatori  di lavoro, singolarmente    o   collettivamente   considerati,   attraverso   la preparazione,  la  formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento   della  persona  e  l'affiancamento  della  stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
 e) «autorizzazione»:  provvedimento  mediante  il  quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per  il lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
 f) «accreditamento»:  provvedimento  mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i  servizi  al  lavoro  negli  ambiti regionali di riferimento, anche mediante  l'utilizzo  di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva   alla  rete  dei  servizi  per  il  mercato  del  lavoro  con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
 g) «borsa  continua  del  lavoro»:  sistema  aperto  di  incontro domanda-offerta  di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari,  a  favorire  la  maggior  efficienza  e  trasparenza del mercato  del  lavoro,  all'interno  del  quale cittadini, lavoratori, disoccupati,  persone  in  cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati  e  datori  di  lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
 h) «enti  bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu'   associazioni   dei   datori   e   dei   prestatori  di  lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione  del  mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione  regolare  e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra  domanda  e  offerta  di  lavoro;  la programmazione di attivita' formative  e  la  determinazione  di  modalita'  di  attuazione della formazione  professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro  la  discriminazione  e  per  la  inclusione dei soggetti piu' svantaggiati;  la  gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e  di  regolarita'  o  congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti  la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione  assegnata  loro  dalla  legge o dai contratti collettivi di riferimento;
 i) «libretto  formativo  del  cittadino»:  libretto personale del lavoratore   definito,   ai   sensi  dell'accordo  Stato-regioni  del 18 febbraio  2000,  di  concerto  tra il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della   ricerca,   previa   intesa   con   la   Conferenza  unificata Stato-regioni  e  sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le  competenze  acquisite  durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata   da   soggetti  accreditati  dalle  regioni,  nonche'  le competenze  acquisite  in  modo  non  formale e informale secondo gli indirizzi   della   Unione   europea   in  materia  di  apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;
 j) «lavoratore»:  qualsiasi  persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
 k) «lavoratore  svantaggiato»:  qualsiasi  persona appartenente a una  categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  f),  del regolamento  (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo  alla  applicazione  degli  articoli 87 e 88 del trattato CE agli  aiuti  di  Stato  a  favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
 l)  «divisioni  operative»:  soggetti  polifunzionali gestiti con strumenti  di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti  i  dati  economico-gestionali  specifici  in  relazione a ogni attivita';
 m) «associazioni    di    datori   e   prestatori   di   lavoro»: organizzazioni    datoriali   e   sindacali   comparativamente   piu' rappresentative.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -   Il  testo  dell'art.  2  del  regolamento  (CE)  n.
 2204/2002, e' il seguente:
 «Art.   2   (Definizioni).   -  Ai  fini  del  presente
 regolamento, si intende per:
 a)  «aiuto»:  qualsiasi  misura  che soddisfi tutti i
 criteri di cui all'art. 87, paragrafo 1, del trattato;
 b)   «piccola  o  media  impresa»,  un'impresa  quale
 definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
 c) «intensita'     lorda    dell'aiuto»,    l'importo
 dell'aiuto   espresso  in  percentuale  dei  costi  di  cui
 trattasi.  Tutti  i  valori  utilizzati  sono  al  lordo di
 qualsiasi  imposta  diretta. Quando un aiuto e' concesso in
 forma   diversa  da  una  sovvenzione  diretta  in  denaro,
 l'importo  dell'aiuto  e'  l'equivalente della sovvenzione.
 Gli aiuti erogabili in piu' quote sono attualizzati al loro
 valore  al momento della concessione. Il tasso di interesse
 da  applicare  ai  fini  dell'attualizzazione e del calcolo
 dell'importo  dell'aiuto  nel caso di prestiti agevolati e'
 il  tasso  di  riferimento  applicabile  al  momento  della
 concessione;
 d) «intensita'     netta    dell'aiuto»,    l'importo
 attualizzato   dell'aiuto  dopo  deduzione  delle  imposte,
 espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;
 e) «numero  di  dipendenti»,  il  numero di unita' di
 lavoro-anno  (ULA),  vale  a  dire  il numero di lavoratori
 occupati  a  tempo  pieno  durante un anno, conteggiando il
 lavoro  a  tempo  parziale  ed  il  lavoro  stagionale come
 frazioni di ULA;
 f) «lavoratore   svantaggiato»,   qualsiasi   persona
 appartenente  ad  una  categoria  che  abbia difficolta' ad
 entrare,  senza  assistenza, nel mercato del lavoro, vale a
 dire  qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri
 seguenti:
 i) qualsiasi  giovane  che  abbia meno di 25 anni o
 che  abbia  completato  la  formazione a tempo pieno da non
 piu'  di  due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo
 impiego retribuito regolarmente;
 ii)  qualsiasi  lavoratore migrante che si sposti o
 si  sia  spostato  all'interno  della  Comunita'  o divenga
 residente nella Comunita' per assumervi un lavoro;
 iii)   qualsiasi   persona   appartenente   ad  una
 minoranza  etnica  di uno Stato membro che debba migliorare
 le   sue   conoscenze   linguistiche,   la  sua  formazione
 professionale   o   la   sua   esperienza   lavorativa  per
 incrementare  le  possibilita'  di  ottenere un'occupazione
 stabile;
 iv)  qualsiasi persona che desideri intraprendere o
 riprendere   un'attivita'   lavorativa   e  che  non  abbia
 lavorato,  ne'  seguito corsi di formazione, per almeno due
 anni,  in  particolare qualsiasi persona che abbia lasciato
 il  lavoro per la difficolta' di conciliare vita lavorativa
 e vita familiare;
 v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o
 piu' figli a carico;
 vi)  qualsiasi persona priva di un titolo di studio
 di  livello secondario superiore o equivalente, priva di un
 posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 vii)  qualsiasi persona di piu' di 50 anni priva di
 un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia
 una  persona  senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o
 per  6  degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno
 di 25 anni;
 ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al
 momento  o  in  passato,  da  una dipendenza ai sensi della
 legislazione nazionale;
 x) qualsiasi  persona  che  non  abbia  ottenuto il
 primo  impiego  retribuito  regolarmente da quando e' stata
 sottoposta  a  una  pena  detentiva  o  a un'altra sanzione
 penale;
 xi)   qualsiasi  donna  di  un'area  geografica  al
 livello   NUTS   II   nella   quale   il   tasso  medio  di
 disoccupazione  superi  il  100% della media comunitaria da
 almeno  due  anni  civili  e  nella quale la disoccupazione
 femminile   abbia   superato   il   150%   del   tasso   di
 disoccupazione  maschile  dell'area  considerata per almeno
 due dei tre anni civili precedenti;
 g) «lavoratore disabile»:
 i) qualsiasi  persona riconosciuta come disabile ai
 sensi della legislazione nazionale, o
 ii)  qualsiasi  persona  riconosciuta affetta da un
 grave handicap fisico, mentale o psichico;
 h) «lavoro    protetto»,    un'occupazione   in   uno
 stabilimento  nel  quale almeno il 50% dei dipendenti siano
 lavoratori  disabili  che  non siano in grado di esercitare
 un'occupazione sul mercato del lavoro aperto;
 i) «costi  salariali», incluse le seguenti componenti
 che  il  beneficiario e' di fatto tenuto a corrispondere in
 relazione al posto di lavoro considerato:
 i) la   retribuzione   lorda,  vale  a  dire  prima
 dell'applicazione dell'imposta, e
 ii) i contributi di sicurezza sociale obbligatori;
 j) un posto di lavoro e' «connesso alla realizzazione
 di un progetto di investimento» se riguarda l'attivita' per
 la  quale  e'  stato  effettuato  l'investimento e se viene
 creato  entro tre anni dal completamento dell'investimento.
 Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di
 lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un
 aumento  del  tasso di utilizzazione della capacita' creata
 dall'investimento stesso;
 k) «investimento  in  immobilizzazioni materiali», un
 investimento  in  capitale  fisso  materiale destinato alla
 creazione  di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno
 stabilimento esistente o all'avvio di un'attivita' connessa
 ad  una  modifica  sostanziale  dei prodotti o dei processi
 produttivi  di  uno  stabilimento esistente, in particolare
 mediante      razionalizzazione,     ristrutturazione     o
 ammodernamento.   Un   investimento   in   capitale   fisso
 effettuato  sotto forma di acquisizione di uno stabilimento
 che  ha  cessato l'attivita' o l'avrebbe cessata senza tale
 acquisizione  deve  ugualmente  essere  considerato come un
 investimento in immobilizzazioni materiali;
 l) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un
 investimento   in   trasferimenti  di  tecnologia  mediante
 l'acquisto  di diritti di brevetto, di licenze, di know-how
 o di conoscenze tecniche non brevettate.».
 -  Il  testo  dell'art.  87  del  trattato  CE,  e'  il
 seguente:
 Art.  87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
 dal  presente  trattato,  sono incompatibili con il mercato
 comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
 membri,  gli  aiuti  concessi  dagli Stati, ovvero mediante
 risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo
 talune  imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
 falsare la concorrenza.
 2. Sono compatibili con il mercato comune:
 a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
 consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
 discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
 b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
 dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
 eccezionali,
 c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
 regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
 della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
 necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
 tale divisione.
 3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il mercato
 comune:
 a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
 economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
 anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
 sottoccupazione,
 b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
 di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
 oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
 di uno Stato membro,
 c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
 talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
 non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
 al comune interesse,
 d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
 conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
 condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
 in misura contraria all'interesse comune,
 e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
 decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
 qualificata su proposta della Commissione.».
 -  Il  testo  dell'art.  88  del  trattato  CE,  e'  il
 seguente:
 «Art.  88  (ex  art. 93). - 1. La Commissione procede
 con  gli  Stati  membri  all'esame permanente dei regimi di
 aiuti  esistenti  in  questi  Stati.  Essa propone a questi
 ultimi  le opportune misure richieste dal graduale sviluppo
 o dal funzionamento del mercato comune.
 2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver intimato agli
 interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
 che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
 statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
 dell'articolo  87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
 abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
 modificarlo nel termine da essa fissato.
 Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
 decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
 qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
 la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
 A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
 deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
 istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
 considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
 alle  disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui
 all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
 tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
 riguardi  ditale  aiuto, la procedura prevista dal presente
 paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
 interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
 sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
 sia pronunciato al riguardo.
 Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
 tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
 delibera.
 3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile
 perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
 istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
 non   sia   compatibile  con  il  mercato  comune  a  norma
 dell'articolo  87,  la  Commissione inizia senza indugio la
 procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
 membro  interessato  non  puo'  dare esecuzione alle misure
 progettate  prima  che  tale procedura abbia condotto a una
 decisione finale.».
 - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre
 1991,  n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e' il
 seguente:
 «1.  Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui
 all'art.  1,  comma  1,  lettera b), si considerano persone
 svantaggiate  gli  invalidi  fisici, psichici e sensoriali,
 gli  ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,
 i     soggetti     in     trattamento    psichiatrico,    i
 tossicodipendenti,   gli   alcolisti,   i  minori  in  eta'
 lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le
 persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
 condannati  e gli internati ammessi alle misure alternative
 alla  detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.
 21  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive
 modificazioni.  Si considerano inoltre persone svantaggiate
 i   soggetti   indicati  con  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
 e  della  previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro
 della  sanita',  con  il  Ministro  dell'interno  e  con il
 Ministro  per  gli  affari  sociali, sentita la commissione
 centrale  per  le  cooperative  istituita  dall'art. 18 del
 citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. F i n a l i t a'
 1.  Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare  un  sistema  efficace  e  coerente  di strumenti intesi a garantire   trasparenza  ed  efficienza  del  mercato  del  lavoro  e migliorare  le capacita' di inserimento professionale dei disoccupati e  di  quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
 2.  Ferme  restando  le  competenze  delle  regioni  in  materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando  il  mantenimento  da  parte  delle  province delle funzioni amministrative  attribuite  dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469,  e  successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
 a) viene  identificato  un  unico  regime di autorizzazione per i soggetti  che  svolgono  attivita'  di  somministrazione  di  lavoro, intermediazione,  ricerca  e  selezione  del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
 b) vengono  stabiliti  i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di  riferimento  anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
 c) vengono  identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli   operatori,   pubblici   o  privati,  al  fine  di  un  migliore funzionamento del mercato del lavoro;
 d) vengono  stabiliti  i  principi  e  criteri  direttivi  per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
 e) vengono  abrogate  tutte  le disposizioni incompatibili con la nuova  regolamentazione  del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il testo del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
 469  (Conferimento  alle  regioni  e  agli  enti  locali di
 funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
 norma  dell'art.  1  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Agenzie per il lavoro
 1.  Presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e' istituito  un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di  somministrazione, intermediazione, ricerca  e  selezione  del  personale,  supporto  alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
 a) agenzie   di   somministrazione   di   lavoro  abilitate  allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
 b) agenzie  di  somministrazione  di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
 c) agenzie di intermediazione;
 d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
 e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta   giorni   dalla   richiesta  e  previo  accertamento  della sussistenza  dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,  l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali   viene   fatta   richiesta   di   autorizzazione,  provvedendo contestualmente  alla  iscrizione  delle  agenzie  nel predetto albo. Decorsi  due  anni,  su  richiesta  del soggetto autorizzato, entro i novanta   giorni   successivi   rilascia   l'autorizzazione  a  tempo indeterminato  subordinatamente  alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
 3.  Nelle  ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti,   la  domanda  di  autorizzazione  provvisoria  o  a  tempo indeterminato si intende accettata.
 4.  Le  agenzie  autorizzate  comunicano alla autorita' concedente, nonche'  alle  regioni  e  alle  province  autonome  competenti,  gli spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle  filiali  o  succursali, la cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente   decreto   legislativo,   stabilisce   le  modalita'  della presentazione  della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui   e'   subordinato  il  rilascio  della  autorizzazione  a  tempo indeterminato,   i   criteri   e   le   modalita'   di  revoca  della autorizzazione,    nonche'   ogni   altro   profilo   relativo   alla organizzazione  e  alle  modalita'  di  funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
 6.  L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di cui alla lettera a), comma  1,  comporta  automaticamente  l'iscrizione della agenzia alle sezioni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  predetto albo. L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta  automaticamente  l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
 7.  L'autorizzazione  di  cui  al presente articolo non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
 |  |  |  | Art. 5 Requisiti giuridici e finanziari
 
 1.   I   requisiti  richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di  cui all'articolo 4 sono: a) la  costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
 ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
 Stato  membro  della  Unione  europea.  Per le agenzie di cui alle
 lettere  d)  ed  e)  e'  ammessa  anche la forma della societa' di
 persone; b) la  sede  legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o
 di altro Stato membro della Unione europea; c) la  disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e
 di  adeguate  competenze  professionali, dimostrabili per titoli o
 per  specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
 relazioni  industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
 lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  decreto  da  adottarsi,
 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite
 le   associazioni   dei   datori   e   dei  prestatori  di  lavoro
 comparativamente  piu'  rappresentative, entro trenta giorni dalla
 data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; d) in  capo  agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
 muniti  di  rappresentanza  e  ai  soci  accomandatari: assenza di
 condanne  penali,  anche  non definitive, ivi comprese le sanzioni
 sostitutive  di  cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni, per delitti contro il
 patrimonio,   per   delitti  contro  la  fede  pubblica  o  contro
 l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
 del  codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
 commini  la  pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
 anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
 prevenzione  degli  infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
 da  leggi  in  materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
 altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai
 sensi  della  legge  27  dicembre  1956, n. 1423, o della legge 31
 maggio  1965,  n.  575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
 successive modificazioni; e) nel  caso  di  soggetti  polifunzionali,  non caratterizzati da un
 oggetto   sociale   esclusivo,   presenza  di  distinte  divisioni
 operative,  gestite  con strumenti di contabilita' analitica, tali
 da  consentire  di  conoscere  tutti  i  dati economico-gestionali
 specifici; f) l'interconnessione  con  la borsa continua nazionale del lavoro di
 cui  al  successivo  articolo 15, attraverso il raccordo con uno o
 piu'  nodi regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di
 ogni  informazione  strategica  per  un efficace funzionamento del
 mercato del lavoro; g) il  rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
 diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito
 da essi stessi indicato.
 2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
 ovvero  la  disponibilita'  di  600.000  euro tra capitale sociale
 versato  e  riserve  indivisibili  nel  caso  in cui l'agenzia sia
 costituita in forma coo- perativa; b) la  garanzia  che  l'attivita'  interessi  un  ambito  distribuito
 sull'intero  territorio  nazionale  e  comunque  non  inferiore  a
 quattro regioni; c) a   garanzia   dei   crediti   dei   lavoratori  impiegati  e  dei
 corrispondenti  crediti  contributivi degli enti previdenziali, la
 disposizione,  per  i primi due anni, di un deposito cauzionale di
 350.000   euro  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
 dipendenza  nei territorio nazionale o di altro Stato membro della
 Unione   europea;   a   decorrere   dal   terzo  anno  solare,  la
 disposizione,   in  luogo  della  cauzione,  di  una  fideiussione
 bancaria   o  assicurativa  non  inferiore  al  5  per  cento  del
 fatturato,  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
 nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono
 esonerate  dalla  prestazione  delle garanzie di cui alla presente
 lettera  le  societa'  che  abbiano  assolto  ad obblighi analoghi
 previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
 membro della Unione europea; d) la   regolare   contribuzione   ai   fondi  per  la  formazione  e
 l'integrazione  del  reddito  di  cui all'articolo 12, il regolare
 versamento   dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il
 rispetto   degli   obblighi   previsti  dal  contratto  collettivo
 nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile; e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
 indicati  al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno
 sessanta  soci  e  tra  di  essi, come socio sovventore, almeno un
 fondo   mutualistico   per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
 cooperazione,  di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
 1992, n. 59, e successive modificazioni; f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
 4,  comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
 esclusivo.
 3.  Per  l'esercizio  di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
 ovvero  la  disponibilita'  di  350.000  euro tra capitale sociale
 versato  e  riserve  indivisibili  nel  caso  in cui l'agenzia sia
 costituita in forma cooperativa; b) a   garanzia   dei   crediti   dei   lavoratori  impiegati  e  dei
 corrispondenti  crediti  contributivi degli enti previdenziali, la
 disposizione,  per  i primi due anni, di un deposito cauzionale di
 200.000   euro  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
 dipendenza  nel territorio nazionale o di altro Stato membro della
 Unione   europea;   a   decorrere   dal   terzo  anno  solare,  la
 disposizione,   in  luogo  della  cauzione,  di  una  fideiussione
 bancaria   o  assicurativa  non  inferiore  al  5  per  cento  del
 fatturato,  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
 nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono
 esonerate  dalla  prestazione  delle garanzie di cui alla presente
 lettera  le  societa'  che  abbiano  assolto  ad obblighi analoghi
 previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
 membro della Unione europea; c) la   regolare   contribuzione   ai   fondi  per  la  formazione  e
 l'integrazione  del  reddito  di  cui all'articolo 12, il regolare
 versamento   dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il
 rispetto   degli   obblighi   previsti  dal  contratto  collettivo
 nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile; d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
 indicati  al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno
 venti  soci  e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
 mutualistico  per  la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
 di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
 4.  Per  l'esercizio  della  attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro; b) la  garanzia  che  l'attivita'  interessi  un  ambito  distribuito
 sull'intero  territorio  nazionale  e  comunque  non  inferiore  a
 quattro regioni; c) l'indicazione   della   attivita'   di   intermediazione   di  cui
 all'articolo   4,  comma  1,  lettera  c),  come  oggetto  sociale
 prevalente, anche se non esclusivo.
 5.  Per  l'esercizio  della  attivita'  di  ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
 sociale, anche se non esclusivo.
 6.  Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione  della  attivita'  di  supporto  alla ricollocazione
 professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Il  testo  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689
 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
 -  Il  testo dell'art. 416-bis del codice penale, e' il
 seguente:
 "Art.   416-bis   (Associazione  di  tipo  mafioso).  -
 Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
 formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
 da tre a sei anni.
 Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
 l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
 reclusione da quattro a nove anni.
 L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
 fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
 vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
 di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
 acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
 comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
 concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
 o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
 altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
 esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
 occasione di consultazioni elettorali.
 Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
 reclusione  da  quattro  a dieci anni nei casi previsti dal
 primo  comma  e da cinque a quindici anni nei casi previsti
 dal secondo comma.
 L'associazione    si    considera   armata   quando   i
 partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
 della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
 esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
 deposito.
 Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
 intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
 in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
 profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
 sono aumentate da un terzo alla meta'.
 Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
 confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
 commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
 prodotto,  il  profitto  o  che ne costituiscono l'impiego.
 [Decadono  inoltre  di  diritto  le  licenze di polizia, di
 commercio,  di  commissionario  astatore  presso  i mercati
 annonari  all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
 i  diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
 di  appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
 condannato fosse titolare].
 Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
 anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
 localmente    denominate,   che   valendosi   della   forza
 intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
 corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
 mafioso.".
 -  Il  testo  della  legge  27 dicembre  1956,  n. 1423
 (Misure   di   prevenzione   nei  confronti  delle  persone
 pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita), e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
 327.
 -   Il   testo  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575
 (Disposizioni   contro   la  mafia),  e'  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
 -  Il  testo  della  legge  13 settembre  1982,  n. 646
 (Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
 carattere   patrimoniale   ed   integrazione   alle   leggi
 27 dicembre  1956,  n.  1423,  10 febbraio  1962,  n.  57 e
 31 maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di una commissione
 parlamentare sul fenomeno della mafia), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253.
 - Il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
 59  (Nuove norme in materia di societa' cooperative), e' il
 seguente:
 "Art.  11  (Fondi  mutualistici  per la promozione e lo
 sviluppo   della   cooperazione).   -  1.  Le  associazioni
 nazionali   di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
 movimento  cooperativo,  riconosciute  ai sensi dell'art. 5
 del  citato  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
 Stato    14 dicembre    1947,   n.   1577,   e   successive
 modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
 emanate  da  regioni  a statuto speciale possono costituire
 fondi  mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo della
 cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
 lucro da societa' per azioni o da associazioni.
 2.  L'oggetto  sociale  deve  consistere esclusivamente
 nella  promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
 iniziative  di  sviluppo della cooperazione, con preferenza
 per   i   programmi  diretti  all'innovazione  tecnologica,
 all'incremento   dell'occupazione   ed  allo  sviluppo  del
 Mezzogiorno.
 3.  Per  realizzare  i  propri  fini, i fondi di cui al
 comma  1  possono  promuovere  la  costituzione di societa'
 cooperative   o   di   loro   consorzi,   nonche'  assumere
 partecipazioni  in  societa'  cooperative  o in societa' da
 queste  controllate. Possono altresi' finanziarie specifici
 programmi  di  sviluppo  di  societa' cooperative o di loro
 consorzi,   organizzare   o  gestire  corsi  di  formazione
 professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
 tecnico  del settore della cooperazione, promuovere studi e
 ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
 per il movimento cooperativo.
 4.  Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
 alle  associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
 comma    1,    devono   destinare   alla   costituzione   e
 all'incremento    di   ciascun   fondo   costituito   dalle
 associazioni  cui  aderiscono una quota degli utili annuali
 pari  al 3 per cento, Per gli enti cooperativi disciplinati
 dal  regio  decreto  26 agosto  1937, n. 1706, e successive
 modificazioni,  la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
 base  degli  utili  al netto delle riserve obbligatorie. Il
 versamento  non  deve  essere  effettuato  se l'importo non
 supera ventimila lire.
 5.  Deve  inoltre  essere  devoluto  ai fondi di cui al
 comma   1   il  patrimonio  residuo  delle  cooperative  in
 liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
 dividendi  eventualmente  maturati,  di cui al primo comma,
 lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
 Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
 successive modificazioni.
 6.  Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi non
 aderenti  alle  associazioni  riconosciute  di cui al primo
 periodo  del  comma  1,  o aderenti ad associazioni che non
 abbiano  costituito  il  fondo di cui al comma 1, assolvono
 agli  obblighi  di  cui  ai  commi  4  e  5, secondo quanto
 previsto all'art. 20.
 7.   Le   societa'   cooperative  ed  i  loro  consorzi
 sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
 che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
 primo  periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
 che  non  abbiano  costituito  il  fondo di cui al comma 1,
 effettuano  il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
 fondo  regionale,  ove  istituito  o,  in  mancanza di tale
 fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
 8.  Lo  Stato  e  gli  enti pubblici possono finanziare
 specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
 di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
 al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
 possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
 soggetti privati.
 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
 all'art.  87,  comma  1,  lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
 imposte  e  sono  deducibili,  nel  limite del 3 per cento,
 dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
 l'erogazione.
 10.  Le  societa' cooperative e i loro consorzi che non
 ottemperano   alle   disposizioni   del  presente  articolo
 decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
 sensi della normativa vigente.".
 -  Il  testo  dell'art. 12 della citata legge n. 59 del
 1992, e' il seguente:
 "Art.  12.  (Costituzione dei fondi mutualistici per la
 promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione)  -  1. Il
 capitale  delle  societa'  per  azioni  di cui all'art. 11,
 comma  1,  deve essere sottoscritto in misura non inferiore
 all'80  per  cento  dalla  associazione riconosciuta che ne
 promuove   la  costituzione.  Le  azioni  emesse  non  sono
 trasferibili  senza  il preventivo consenso della assemblea
 dei soci.
 2.  Delle  associazioni  di  cui  all'art. 11, comma 1,
 secondo  periodo,  fanno parte di diritto tutte le societa'
 cooperative  e  i  loro  consorzi  aderenti alle rispettive
 associazioni  riconosciute  di cui al citato comma 1, primo
 periodo.
 3. Le associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo
 periodo,  conseguono  la personalita' giuridica con decreto
 del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, fatte
 salve  le  competenze  delle regioni a statuto speciale; ad
 esse  si  applicano  gli  articoli 14 e seguenti del codice
 civile.
 4.   Le  societa'  e  le  associazioni  che,  ai  sensi
 dell'art. 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la
 promozione  e  lo sviluppo della cooperazione sono soggette
 alla  vigilanza  del Ministro del lavoro e della previdenza
 sociale,  che  ne  approva  gli  statuti,  fatte  salve  le
 competenze  delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali
 utili  di  esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti
 per il conseguimento dell'oggetto sociale.
 5. Le societa' e le associazioni di cui al comma 4 sono
 assoggettate  ad  annuale  certificazione  del  bilancio da
 parte  di  societa'  di  revisione  secondo le disposizioni
 legislative vigenti.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Regimi particolari di autorizzazione
 
 1.   Sono   autorizzate   allo   svolgimento   della  attivita'  di intermediazione  le  universita'  pubbliche  e  private,  comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico  riferimento  alle  problematiche del mercato del lavoro, a condizione  che  svolgano  la  predetta  attivita' senza finalita' di lucro  e  fermo  restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua  nazionale  del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione relativa  al  funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
 2.  Sono  altresi'  autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione,  secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al  comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli  istituti  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  statali e paritari,  a  condizione  che  svolgano  la  predetta attivita' senza finalita'  di  lucro  e  che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere  c),  f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
 3.  Sono  altresi'  autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di  lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  le associazioni in possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di rilevanza nazionale e aventi  come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita' imprenditoriali,   del   lavoro  o  delle  disabilita',  e  gli  enti bilaterali  a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
 4.  L'ordine  nazionale  dei  consulenti  del  lavoro puo' chiedere l'iscrizione   all'albo   di  cui  all'articolo  4  di  una  apposita fondazione  o  di  altro  soggetto  giuridico  dotato di personalita' giuridica   costituito   nell'ambito   del  Consiglio  nazionale  dei consulenti  del  lavoro  per  lo  svolgimento  a livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei  requisiti  di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g) di cui all'articolo 5, comma 1.
 5.  E'  in  ogni  caso  fatto  divieto  ai consulenti del lavoro di esercitare  individualmente  o  in  altra  forma  diversa  da  quella indicata  al  comma  3  e  agli  articoli  4  e  5,  anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di intermediazione.
 6.   L'autorizzazione  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui all'articolo  2,  comma  1,  lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle  regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio  territorio  e  previo  accertamento  della  sussistenza  dei requisiti  di  cui  agli  articoli  4  e  5,  fatta  eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
 7.  La  regione  rilascia  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta l'autorizzazione  provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma  6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in  una  apposita  sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma  1.  Decorsi  due  anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro    i   sessanta   giorni   successivi   la   regione   rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
 8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata   le  modalita'  di  costituzione  della  apposita  sezione regionale  dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.
 |  |  |  | Art. 7. Accreditamenti
 1.  Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di   lavoro   comparativamente   piu'  rappresentative,  istituiscono appositi  elenchi  per  l'accreditamento  degli  operatori pubblici e privati  che  operano  nel  proprio  territorio  nel  rispetto  degli indirizzi  da  esse  definiti  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
 a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete   di   operatori   qualificati,   adeguata   per   dimensione  e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
 b) salvaguardia   di   standard   omogenei  a  livello  nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
 c) costituzione   negoziale   di   reti   di   servizio  ai  fini dell'ottimizzazione delle risorse;
 d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del  lavoro  di  cui  all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente   di   ogni   informazione   strategica  per  un  efficace funzionamento del mercato del lavoro;
 e) raccordo  con  il  sistema  regionale  di accreditamento degli organismi di formazione.
 2.  I  provvedimenti  regionali  istitutivi  dell'elenco  di cui al comma 1 disciplinano altresi':
 a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,   autorizzati  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 4, 5  e 6  o accreditati ai sensi del presente articolo, per le  funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della  disoccupazione  di  lunga  durata, promozione dell'inserimento lavorativo  dei  lavoratori  svantaggiati,  sostegno  alla  mobilita' geografica del lavoro;
 b) requisiti   minimi   richiesti  per  l'iscrizione  nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
 c) le procedure per l'accreditamento;
 d) le  modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
 e) le   modalita'   di  tenuta  dell'elenco  e  di  verifica  del mantenimento dei requisiti.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
 21 aprile   2000,   n.   181  (Disposizioni  per  agevolare
 l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
 dell'art.  45,  comma  1, lettera a), della legge 17 maggio
 1999, n. 144.), e' il seguente:
 «Art.  3  (Indirizzi  generali ai servizi competenti ai
 fini   della  prevenzione  della  disoccupazione  di  lunga
 durata).  -  1.  Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli
 indirizzi  operativi delle azioni che i servizi competenti,
 di  cui all'art. 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine
 di  favorire  l'incontro  tra domanda e offerta di lavoro e
 contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo
 i  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  2, ad interviste
 periodiche  e ad altre misure di politica attiva secondo le
 modalita'   definite   ed   offrendo   almeno   i  seguenti
 interventi:
 a) colloquio   di   orientamento   entro   tre   mesi
 dall'inizio dello stato di disoccupazione;
 b) proposta  di adesione ad iniziative di inserimento
 lavorativo   o   di   formazione   o   di  riqualificazione
 professionale  od altra misura che favorisca l'integrazione
 professionale:
 1)  nei  confronti degli adolescenti, dei giovani e
 delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre
 quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
 2)  nei confronti degli altri soggetti a rischio di
 disoccupazione   di   lunga  durata,  non  oltre  sei  mesi
 dall'inizio dello stato di disoccupazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Ambito di diffusione dei dati relativi  all'incontro  domanda-offerta di lavoro
 1.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,  n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per  il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati  assicurano  ai  lavoratori  il  diritto  di  indicare  i soggetti  o  le  categorie  di soggetti ai quali i propri dati devono essere  comunicati,  e  garantiscono  l'ambito di diffusione dei dati medesimi  indicato  dai  lavoratori  stessi,  anche ai fini del pieno soddisfacimento  del  diritto  al  lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.
 2.  Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,  sentite  le  regioni  e  le province autonome  di  Trento e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma  2,  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione  dei dati personali, definisce le modalita' di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
 a)  le  informazioni  che possono essere comunicate e diffuse tra gli  operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
 b)   le  modalita'  attraverso  le  quali  deve  essere  data  al lavoratore  la  possibilita' di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
 c)  le  ulteriori  prescrizioni  al  fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
 3.   Per   le   informazioni   che   facciano  riferimento  a  dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento  alla  presenza  in  capo  al  lavoratore  di particolari benefici  contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
 delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
 dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
 - Il testo dell'art. 31, comma 2, della citata legge n.
 675 del 1996, e' il seguente:
 «2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
 ministro    consultano    il    Garante    all'atto   della
 predisposizione  delle  norme  regolamentari  e  degli atti
 amministrativi   suscettibili  di  incidere  sulle  materie
 disciplinate dalla presente legge.».
 - Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
 297  (Disposizioni  modificative  e  correttive del decreto
 legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  recante  norme per
 agevolare  l'incontro  tra  domanda e offerta di lavoro, in
 attuazione  dell'art.  45,  comma 1, lettera a) della legge
 17 maggio  1999,  n.  144),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale 15 gennaio 2003, n. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Comunicazioni  a  mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
 1.   Sono   vietate   comunicazioni,   a  mezzo  stampa,  internet, televisione  o  altri  mezzi  di  informazione,  in  qualunque  forma effettuate,   relative  ad  attivita'  di  ricerca  e  selezione  del personale,    ricollocamento    professionale,    intermediazione   o somministrazione  effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici  o  privati,  non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda  e  offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che  facciano  esplicito  riferimento  ai  soggetti  in  questione, o entita'  ad  essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di  imprese  o  in  quanto  controllati  o  controllanti,  in  quanto potenziali datori di lavoro.
 2.   In   tutte   le   comunicazioni  verso  terzi,  anche  a  fini pubblicitari,  utilizzanti  qualsiasi  mezzo  di  comunicazione,  ivi compresa   la  corrispondenza  epistolare  ed  elettronica,  e  nelle inserzioni  o  annunci  per  la  ricerca di personale, le agenzie del lavoro  e  gli  altri  soggetti  pubblici  e  privati  autorizzati  o accreditati   devono   indicare  gli  estremi  del  provvedimento  di autorizzazione   o   di  accreditamento  al  fine  di  consentire  al lavoratore,  e  a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
 3.  Se  le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci  pubblicati  su  quotidiani  e  periodici  o mediante reti di comunicazione  elettronica,  e  non  recano  un  facsimile di domanda comprensivo  dell'informativa  di  cui  all'articolo 13  del  decreto legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni   attraverso   il   quale   il  medesimo  facsimile  e' conoscibile in modo agevole.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -   Il  testo  dell'art.  13  del  decreto  legislativo
 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
 dati personali), e' il seguente:
 «Art.  13.  (Informativa).  -  1.  L'interessato  o  la
 persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono
 previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
 sono destinati i dati;
 b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
 conferimento dei dati;
 c) le   conseguenze   di   un  eventuale  rifiuto  di
 rispondere;
 d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
 dati  personali  possono  essere  comunicati  o che possono
 venirne   a   conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  o
 incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 e) i diritti di cui all'art. 7;
 f) gli  estremi  identificativi  del  titolare  e, se
 designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
 sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
 designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
 indicando   il  sito  della  rete  di  comunicazione  o  le
 modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
 agevole  l'elenco  aggiornato  dei  responsabili. Quando e'
 stato   designato   un   responsabile   per   il  riscontro
 all'interessato  in  caso  di  esercizio dei diritti di cui
 all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
 2.  L'informativa  di cui al comma 1 contiene anche gli
 elementi  previsti  da specifiche disposizioni del presente
 codice  e  puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
 persona  che  fornisce  i  dati  o  la  cui conoscenza puo'
 ostacolare  in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di un
 soggetto  pubblico,  di  funzioni  ispettive o di controllo
 svolte  per  finalita'  di  difesa  o sicurezza dello Stato
 oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
 3.    Il   Garante   puo'   individuare   con   proprio
 provvedimento   modalita'  semplificate  per  l'informativa
 fornita  in particolare da servizi telefonici di assistenza
 e informazione al pubblico.
 4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
 l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
 delle  categorie  di  dati  trattati,  e'  data al medesimo
 interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
 e'  prevista  la  loro  comunicazione,  non  oltre la prima
 comunicazione.
 5.  La  disposizione  di  cui al comma 4 non si applica
 quando:
 a) i  dati  sono  trattati  in  base  ad  un  obbligo
 previsto  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
 comunitaria;
 b) i  dati  sono  trattati  ai fini dello svolgimento
 delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
 2000,  n.  397,  o, comunque, per far valere o difendere un
 diritto  in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati siano
 trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
 strettamente necessario al loro perseguimento;
 c) l'informativa  all'interessato comporta un impiego
 di  mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo eventuali misure
 appropriate,    dichiari    manifestamente   sproporzionati
 rispetto  al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
 del Garante, impossibile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
 1.  E'  fatto  divieto  alle  agenzie  per  il  lavoro e agli altri soggetti  pubblici  e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia  indagine  o  comunque  trattamento  di  dati  ovvero di preselezione  di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni  personali,  alla  affiliazione  sindacale o politica, al credo  religioso,  al  sesso,  all'orientamento  sessuale, allo stato matrimoniale  o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla   razza,   all'origine   etnica,  al  colore,  alla  ascendenza, all'origine  nazionale,  al  gruppo linguistico, allo stato di salute nonche'  ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a  meno  che  non  si  tratti  di  caratteristiche che incidono sulle modalita'   di   svolgimento   della   attivita'   lavorativa  o  che costituiscono  un  requisito  essenziale e determinante ai fini dello svolgimento  dell'attivita'  lavorativa. E' altresi' fatto divieto di trattare  dati  personali  dei  lavoratori che non siano strettamente attinenti  alle  loro  attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
 2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 non possono in ogni caso impedire  ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi  o  azioni  mirate  per  assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
 |  |  |  | Art. 11. Divieto di oneri in capo ai lavoratori
 1.  E'  fatto  divieto  ai  soggetti  autorizzati  o accreditati di esigere  o  comunque  di  percepire,  direttamente  o indirettamente, compensi dal lavoratore.
 2.  I  contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu' rappresentative  a livello nazionale o territoriale possono stabilire che  la  disposizione  di  cui  al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
 |  |  |  | Art. 12 Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
 
 1.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione di lavoro sono tenuti  a  versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per  cento  della  retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto  a  tempo  determinato  per  l'esercizio  di  attivita'  di somministrazione.  Le  risorse sono destinate per interventi a favore dei  lavoratori  assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare,    a    promuovere    percorsi   di   qualificazione   e riqualificazione  anche  in  funzione  di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
 2.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione di lavoro sono altresi'  tenuti  e  versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari  al  4  per  cento  della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti   con  contratto  a  tempo  indeterminato.  Le  risorse  sono destinate a: a) iniziative  comuni  finalizzate  a  garantire  l'integrazione  del
 reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
 in caso di fine lavori; b) iniziative   comuni  finalizzate  a  verificare  l'utilizzo  della
 somministrazione  di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
 promozione  della emersione del lavoro non regolare e di contrasto
 agli appalti illeciti; c) iniziative  per  l'inserimento  o il reinserimento nel mercato del
 lavoro   di   lavoratori   svantaggiati   anche   in   regime   di
 accreditamento con le regioni; d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
 professionale.
 3.  Gli  interventi  e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel  quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle  imprese  di  somministrazione  di  lavoro ovvero, in mancanza, stabilite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali,   sentite  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei prestatori   di  lavoro  maggiormente  rappresentative  nel  predetto ambito.
 4.  I  contributi  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale  appositamente  costituito,  anche  nell'ente  bilaterale, dalle  parti  stipulanti  il  contratto  collettivo  nazionale  delle imprese di somministrazione di lavoro: a) come   soggetto   giuridico   di   natura   associativa  ai  sensi
 dell'articolo 36 del codice civile; b) come   soggetto   dotato   di   personalita'  giuridica  ai  sensi
 dell'articolo  12  del  codice  civile  con  procedimento  per  il
 riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
 legge 12 gennaio 1991, n. 13.
 5.  I  fondi  di  cui  al  comma  4  sono  attivati  a  seguito  di autorizzazione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, previa   verifica   della   congruita',   rispetto   alle   finalita' istituzionali  previste  ai  commi  l  e 2, dei criteri di gestione e delle  strutture  di  funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento  alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
 6.  All'eventuale  adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si  provvede  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  previa  verifica  con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto.
 7.  I  contributi  versati  ai  sensi  dei commi 1 e 2 si intendono soggetti  alla  disciplina  di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
 8.  In  caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi  1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo  omesso  e  alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione  amministrativa,  di  importo  pari  a quella del contributo omesso;  gli  importi  delle  sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.
 9.  Trascorsi  dodici  mesi  dalla  entrata  in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,  sentite  le  associazioni  dei  datori  e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre  i  contributi  di  cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 -  Il  testo  dell'art.  12  del  codice  civile, e' il
 seguente:
 "Art.   12   (Persone   giuridiche   private).   -   Le
 associazioni,  le  fondazioni  e  le  altre  istituzioni di
 carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
 mediante   il   riconoscimento  concesso  con  decreto  del
 presidente della Repubblica.
 Per  determinate  categorie  di  enti che esercitano la
 loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo'
 delegare  ai  prefetti la facolta' di riconoscerli con loro
 decreto.".
 - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio
 1991,  n.  13  (Determinazione degli atti amministrativi da
 adottarsi  nella  forma  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica), e' il seguente:
 "Art.  2.  -  1.  Gli  atti  amministrativi, diversi da
 quelli  previsti  dall'art. 1, per i quali e' adottata alla
 data di entrata in vigore della presente legge la forma del
 decreto  del  Presidente della Repubblica, sono emanati con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o con
 decreto   ministeriale,   a   seconda  della  competenza  a
 formulare  la  proposta  sulla base della normativa vigente
 alla data di cui sopra.".
 - Il testo dell'art. 26-bis della legge 24 giugno 1997,
 n.  196  (Norme in materia di promozione dell'occupazione),
 e' il seguente:
 "Art.  26-bis  (Disposizioni  fiscali). - 1. l rimborsi
 degli  oneri  retributivi  e  previdenziali che il soggetto
 utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo e' tenuto a
 corrispondere  ai  sensi  dell'art.  1, comma 5, lettera 9,
 all'impresa   fornitrice   degli  stessi,  da  quest'ultima
 effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro
 temporaneo,  devono  intendersi  non  compresi  nella  base
 imponibile  dell'IVA  di  cui  all'art.  13 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta
 fermo  il  trattamento  fiscale  gia' applicato e non si fa
 luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita
 la  variazione di cui all'art. 26 del citato decreto n. 633
 del 1972)".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13 Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
 
 1.  Al  fine  di  garantire  l'inserimento  o  il reinserimento nel mercato  del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive  e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito: a) operare  in  deroga  al  regime generale della somministrazione di
 lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza
 di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato
 del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di
 un  tutore  con adeguate competenze e professionalita', e a fronte
 della   assunzione   del   lavoratore,   da  parte  delle  agenzie
 autorizzate  alla  somministrazione,  con  contratto di durata non
 inferiore a sei mesi; b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
 in  caso  di  contratti  di  durata  non inferiore a nove mesi, il
 trattamento  retributivo  del  lavoratore,  detraendo dal compenso
 dovuto  quanto  eventualmente  percepito dal lavoratore medesimo a
 titolo  di  indennita'  di mobilita', indennita' di disoccupazione
 ordinaria  o  speciale,  o  altra  indennita'  o  sussidio  la cui
 corresponsione   e'  collegata  allo  stato  di  disoccupazione  o
 inoccupazione,  e  detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
 lavorativa  l'ammontare  dei  contributi  figurativi  nel  caso di
 trattamenti   di  mobilita'  e  di  indennita'  di  disoccupazione
 ordinaria o speciale.
 2.  Il  lavoratore  destinatario  delle attivita' di cui al comma 1 decade  dai  trattamenti  di  mobilita',  qualora  l'iscrizione nelle relative  liste  sia  finalizzata  esclusivamente  al  reimpiego,  di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio la  cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando: a) rifiuti   di   essere   avviato   a  un  progetto  individuale  di
 reinserimento  nel  mercato  del  lavoro  ovvero rifiuti di essere
 avviato  a  un corso di formazione professionale autorizzato dalla
 regione  o  non  lo  frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
 impossibilita' derivante da forza maggiore; b) non  accetti  l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in un livello
 retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
 mansioni di provenienza; c) non   abbia   provveduto  a  dare  preventiva  comunicazione  alla
 competente   sede   I.N.P.S.   del   lavoro   prestato   ai  sensi
 dell'articolo  8,  commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
 86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
 160.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si applicano quando le attivita'  lavorative  o  di  formazione  offerte al lavoratore siano congrue  rispetto  alle  competenze  e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici  da  quello  della  sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
 4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, i responsabili della attivita' formativa  ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente    all'I.N.P.S.,    e    al   servizio   per   l'impiego territorialmente  competente  ai fini della cancellazione dalle liste di  mobilita',  i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti   dai   trattamenti   previdenziali.   A  seguito  di  detta comunicazione,  l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
 5.  Avverso  gli  atti  di  cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta  giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti   che  decidono,  in  via  definitiva,  nei  venti  giorni successivi  alla  data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso  e'  comunicata  al  competente  servizio  per  l'impiego  ed all'I.N.P.S.
 6.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore di norme regionali che disciplinino  la  materia,  le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano  solo in presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate  alla  somministrazione  di  lavoro,  anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
 7.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento  ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative  regionali  in  convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione   di   lavoro,   previo   accreditamento   ai  sensi dell'articolo 7.
 8.  Nella  ipotesi  di  cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione  di  lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione  e  il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri  per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di   costituzione   e   funzionamento   nei   limiti   delle  proprie disponibilita' finanziarie.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 -  Il testo dell'art. 8, commi 4 e 5, del decreto-legge
 21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
 legge   20   maggio   1988,   n.   160  (Norme  in  materia
 previdenziale,  di  occupazione  giovanile e di mercato del
 lavoro,   nonche'   per   il   potenziamento   del  sistema
 informatico  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
 sociale), e' il seguente:
 "4.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro
 autonomo  o  subordinato durante il periodo di integrazione
 salariale  non ha diritto al trattamento per le giornate di
 lavoro effettuate.
 5.  Il  lavoratore decade dal diritto al trattamento di
 integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
 a  dare  preventiva  comunicazione  alla  sede  provinciale
 dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dello
 svolgimento della predetta attivita'.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
 svantaggiati
 1.  Al  fine  di  favorire  l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6,  comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui  all'articolo  6,  comma  3,  del decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di   lavoro   e   dei  prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu' rappresentative   a  livello  nazionale  e  con  le  associazioni  di rappresentanza,   assistenza   e  tutela  delle  cooperative  di  cui all'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,  e  con  i  consorzi  di  cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni  quadro  su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  e successive modificazioni  ed  integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse  di  lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
 a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;
 b)  i  criteri  di  individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire  al  lavoro  in  cooperativa;  l'individuazione dei disabili sara'  curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il
 numero   dei   lavoratori  svantaggiati  inseriti  al  lavoro  in
 cooperativa; d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario  delle  commesse,  ai  fini  del  computo di cui al comma 3, secondo  criteri  di  congruita'  con i costi del lavoro derivati dai contratti   collettivi   di  categoria  applicati  dalle  cooperative sociali;
 e)  la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
 f)   l'eventuale  costituzione,  anche  nell'ambito  dell'agenzia sociale  di  cui  all'articolo  13 di una struttura tecnico-operativa senza  scopo  di  lucro  a  supporto  delle  attivita' previste dalla convenzione;
 g)  i  limiti  di  percentuali  massime  di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
 3.  Allorche'  l'inserimento  lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che   presentino   particolari   caratteristiche   e  difficolta'  di inserimento  nel  ciclo  lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione  dei  servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  lo stesso si considera utile ai fini della copertura  della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge  cui  sono  tenute  le  imprese  conferenti.  Il  numero  delle coperture  per  ciascuna  impresa  e' dato dall'ammontare annuo delle commesse  dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma  2,  lettera  d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con  le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.   La   congruita'  della  computabilita'  dei  lavoratori inseriti  in  cooperativa  sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
 4.   L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3  e' subordinata   all'adempimento   degli   obblighi   di  assunzione  di lavoratori  disabili  ai  fini  della  copertura della restante quota d'obbligo  a  loro  carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 -  Il  testo dell'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo
 1999,  n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
 e' il seguente:
 "1.  Gli  organismi  individuati dalle regioni ai sensi
 dell'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono,
 in  raccordo  con  i servizi sociali, sanitari, educativi e
 formativi  del territorio, secondo le specifiche competenze
 loro  attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla
 verifica  degli  interventi  volti a favorire l'inserimento
 dei   soggetti   di   cui   alla   presente  legge  nonche'
 all'avviamento  lavorativo,  alla  tenuta  delle  liste, al
 rilascio   delle  autorizzazioni,  degli  esoneri  e  delle
 compensazioni  territoriali, alla stipula delle convenzioni
 e all'attuazione del collocamento mirato.".
 -  Il  testo  dell'art.  6, comma 3, del citato decreto
 legislativo n. 469 del 1997, e' il seguente:
 "3.  La  provincia,  nell'attribuire  le  funzioni e le
 competenze gia' svolte dalla commissione di cui al comma 2,
 lettera   i),   garantisce   all'interno   del   competente
 organismo,  la  presenza  di rappresentanti designati dalle
 categorie  interessate,  di rappresentanti dei lavoratori e
 dei  datori  di  lavoro,  designati  rispettivamente  dalle
 organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
 rappresentative  e  di  un  ispettore  medico  del  lavoro.
 Nell'ambito  di  tale  organismo  e'  previsto  un comitato
 tecnico  composto  da  funzionari  ed  esperti  del settore
 sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
 regioni  ai  sensi  dell'art.  4  del presente decreto, con
 particolare  riferimento alla materia delle inabilita', con
 compiti  relativi  alla valutazione delle residue capacita'
 lavorative,   alla  definizione  degli  strumenti  e  delle
 prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
 controlli  periodici  sulla  permanenza delle condizioni di
 inabilita'.  Agli  oneri  per il funzionamento del comitato
 tecnico   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
 dell'autorizzazione  di  spesa  per  il funzionamento della
 commissione di cui al comma 1.".
 -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 1, lettera b), della
 citata legge n. 381 del 1991, e' il seguente:
 "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
 l'interesse  generale della comunita' alla promozione umana
 e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 a) la   gestione   di   servizi   socio-sanitari   ed
 educativi;
 b) lo  svolgimento  di  attivita' diverse - agricole,
 industriali,   commerciali   o  di  servizi  -  finalizzate
 all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.".
 -  Il  testo  dell'art. 8 della citata legge n. 381 del
 1991, e' il seguente:
 "Art.  8  (Consorzi).  - 1. Le disposizioni di cui alla
 presente  legge  si  applicano  ai consorzi costituiti come
 societa'  cooperative  aventi  la  base  sociale formata in
 misura  non  inferiore al settanta per cento da cooperative
 sociali.".
 -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 469
 del 1997 si veda la nota all'art. 3.
 -  Il  testo  dell'art.  3 della citata legge n. 68 del
 1999, e' il seguente:
 "Art.  3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). -
 1.  I  datori  di  lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
 avere  alle  loro  dipendenze  lavoratori appartenenti alle
 categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
 a) sette   per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
 occupano piu' di 50 dipendenti;
 b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
 2.  Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
 35  dipendenti  l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
 in caso di nuove assunzioni.
 3.  Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
 e  le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
 campo  della  solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
 riabilitazione,    la   quota   di   riserva   si   computa
 esclusivamente     con     riferimento     al     personale
 tecnico-esecutivo  e  svolgente  funzioni  amministrative e
 l'obbligo  di  cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
 assunzione.
 4.  Per i servizi di polizia, della protezione civile e
 della  difesa  nazionale,  il  collocamento dei disabili e'
 previsto nei soli servizi amministrativi.
 5.  Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al presente
 articolo  sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese che
 versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
 3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
 modificazioni,  ovvero  dall'art.  1  del  decreto-legge 30
 ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  19 dicembre  1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
 per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
 richiesta   di  intervento,  in  proporzione  all'attivita'
 lavorativa  effettivamente  sospesa e per il singolo ambito
 provinciale.  Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per la
 durata  della  procedura  di  mobilita'  disciplinata dagli
 articoli 4  e  24  della  legge  23 luglio  1991, n. 223, e
 successive  modificazioni,  e, nel caso in cui la procedura
 si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
 in  cui  permane  il  diritto  di precedenza all'assunzione
 previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
 6.   Agli   enti   pubblici  economici  si  applica  la
 disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
 7.  Nella  quota di riserva sono computati i lavoratori
 che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
 686,  e  successive  modificazioni,  nonche' della legge 29
 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Principi e criteri generali
 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120  della  Costituzione  stessa,  viene costituita la borsa continua nazionale  del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale  sistema  e'  alimentato  da  tutte le informazioni utili a tale scopo  immesse  liberamente  nel  sistema  stesso sia dagli operatori pubblici  e  privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
 2.   La   borsa   continua  nazionale  del  lavoro  e'  liberamente accessibile  da  parte  dei  lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile  da  un  qualunque  punto  della rete. I lavoratori e le imprese  hanno  facolta' di inserire nuove candidature o richieste di personale  direttamente  e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
 3.  Gli  operatori  pubblici  e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i  dati  acquisiti,  in  base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
 4.  Gli  ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
 a) un livello nazionale finalizzato:
 1)  alla  definizione  degli  standard  tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
 2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
 3)   alla   definizione  dell'insieme  delle  informazioni  che permettano  la  massima  efficacia  e  trasparenza  del  processo  di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 b)  un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle  regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
 1)  realizza  l'integrazione  dei  sistemi  pubblici  e privati presenti sul territorio;
 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
 3)   coopera  alla  definizione  degli  standard  nazionali  di intercomunicazione.
 5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve  in  ogni  caso  garantire,  nel rispetto degli articoli 4 e 120 della  Costituzione,  la  piena  operativita'  della  borsa  continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali rende disponibile l'offerta  degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e  alle province autonome  che  ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 -  Il  testo  dell'art.  4  della  Costituzione  e'  il
 seguente:
 «Art.  4. - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
 il  diritto  al lavoro e promuove le condizioni che rendano
 effettivo questo diritto.
 Ogni  cittadino  ha  il  dovere di svolgere, secondo le
 proprie  possibilita'  e  la propria scelta una attivita' o
 una   funzione   che  concorra  al  progresso  materiale  o
 spirituale della societa'.».
 -  Il  testo  dell'art.  120  della  Costituzione e' il
 seguente:
 «Art.  120.  -  La  Regione  non puo' istituire dazi di
 importazione  o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
 adottare  provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
 libera  circolazione  delle  persone  e  delle  cose tra le
 Regioni,  ne'  limitare l'esecizio del diritto al lavoro in
 qualunque parte del territorio nazionale.
 Il  Governo  puo'  sostituirsi  a organi delle Regioni,
 delle Citta' metropolitane, delle Province e dei comuni nel
 caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
 o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
 l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
 richiedano  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
 economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
 delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
 prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
 La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
 poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
 principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
 collaborazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Standard tecnici e flussi informativi di scambio
 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della  innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province  autonome,  gli  standard  tecnici e i flussi informativi di scambio  tra  i  sistemi,  nonche'  le  sedi  tecniche finalizzate ad assicurare  il  raccordo  e  il  coordinamento  del sistema a livello nazionale.
 2.  La  definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di  scambio  tra  i  sistemi  avviene  nel  rispetto delle competenze definite  nell'Accordo  Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002  e  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 -  Per  il  testo  deIl'art.  31, comma 2, della citata
 legge n. 675 del 1996, si veda nota all'art. 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
 1. Le  basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale  del  lavoro,  nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute  dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle  attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utenti per   come   riportate   nella  scheda  anagrafico-professionale  dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le  azioni  di  monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto  legislativo  e  poste  in  essere dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  le regioni e le province per i rispettivi ambiti  territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
 2.  A  tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti  previdenziali  in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,  tiene  conto  delle  esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN  e  da  parte  dell'ISTAT,  nonche'  di  quesiti  specifici di valutazione  di  singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi successivi del presente articolo.
 3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7  del  decreto  legislativo  n.  181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione  di  tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della  borsa  continua  nazionale  del  lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza  degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  tenuto  conto  delle  esigenze definite  nei  commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro  tre  mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive  agli  Enti  previdenziali,  avvalendosi a tale scopo delle indicazioni  di  una  Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche  del  lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali,  da  costituire  presso  lo stesso Ministero ed in cui siano  presenti  rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti   previdenziali,   dell'ISTAT,   dell'ISFOL   e   del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 4.  La  medesima  Commissione  di  cui  al  comma  3, integrata con rappresentanti   delle   parti  sociali,  e'  inoltre  incaricata  di definire,  entro  sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei  diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo    esame   ed   approvazione   della   Conferenza   unificata, costituiranno   linee  guida  per  le  attivita'  di  monitoraggio  e valutazione  condotte  dal  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali,  dalle  regioni  e  dalle  province  per i rispettivi ambiti territoriali  di  riferimento  e  in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
 5.  In  attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del  lavoro  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali predispone,   d'intesa   con   la   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o  accreditate,  nonche'  agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta  al  questionario  di cui al comma precedente e' valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
 6.  Sulla  base  di  tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della  formulazione  di  specifici  quesiti di valutazione di singole politiche   ed  interventi  formulati  annualmente  dalla  Conferenza unificata  o  derivanti  dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, avvalendosi  di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone  un  Rapporto  annuale,  al  Parlamento  e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle  politiche  esistenti,  e  al  loro interno dell'evoluzione dei servizi  di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili  oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado  di  fornire  elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle  singole  politiche  che  lo  stesso  Ministero, le regioni, le province  o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
 7.  Le  attivita'  di  monitoraggio  devono  consentire di valutare l'efficacia  delle  politiche  attive  per  il  lavoro, nonche' delle misure  contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari  opportunita'  e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
 8.  Con  specifico  riferimento  ai  contratti di apprendistato, e' istituita  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali da adottarsi  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  una  Commissione  di  sorveglianza con compiti di valutazione  in  itinere della riforma. Detta Commissione e' composta da  rappresentanti  ed  esperti  designati dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle regioni  e  province  autonome,  dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL.   La  Commissione,  che  si  riunisce  almeno  tre  volte all'anno,  definisce  in  via preventiva indicatori di risultato e di impatto  e  formula  linee  guida  per  la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al  comma  6  dovra'  farsi  carico  e puo' commissionare valutazioni puntuali  su  singoli  aspetti  della riforma. Sulla base degli studi valutativi  commissionati  nonche'  delle  informazioni contenute nel Rapporto  annuale  di  cui al comma precedente, la Commissione potra' annualmente  formulare  pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre  anni  dalla  approvazione  del  presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e  delle  evidenze  prima  richiamate,  evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle politiche  in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal  bilancio  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio   centrale   orientamento   e  formazione  professionale  dei lavoratori.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 -   Il   testo   dell'art.  1-bis  del  citato  decreto
 legislativo n. 181 del 2000, e' il seguente:
 «Art.  1-bis  (Modelli  dei dati contenuti nella scheda
 anagrafica  e  nella  scheda professionale dei lavoratori e
 soppressione  di  liste  di collocamento). - 1. Con decreto
 del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali di
 concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
 d'intesa  con  la Conferenza unificata, vengono definiti il
 modello  di comunicazione, il formato di trasmissione ed il
 sistema  di classificazione dei dati contenuti nella scheda
 anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che
 costituiscono  la  base  dei  dati  del sistema informativo
 lavoro.
 2.  Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si
 utilizzano  i modelli dei dati ed i dizionari terminologici
 approvati   con   decreti   ministeriali   30 maggio  2001,
 pubblicati,  rispettivamente,  nel supplemento ordinario n.
 196  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e
 nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
 3. Sono  soppresse le liste di collocamento ordinarie e
 speciali,  ad eccezione di quelle previste dall'art. 17 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
 n.  2053,  dall'articolo  6  della legge 23 luglio 1991, n.
 223, dall'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
 4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del
 lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
 Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 e'  disciplinato  il  collocamento  della  gente  di  mare,
 prevedendo,  in  applicazione  dei  principi  stabiliti  in
 materia  dal  presente decreto, il superamento dell'attuale
 sistema di collocamento obbligatorio.».
 - Il testo dell'art. 4-bis, comma 7, deI citato decreto
 legislativo n. 181 del 2000, e il seguente:
 «7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
 del   sistema   informativo   lavoro,   i   moduli  per  le
 comunicazioni  obbligatorie  dei  datori  di lavoro e delle
 imprese   fornitrici   di  lavoro  temporaneo,  nonche'  le
 modalita'  di  trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
 comma  6  da parte dei servizi competenti sono definiti con
 decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
 di   concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
 tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata.».
 -   Per   il  testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
 legislativo n. 281 del 1997 si veda la nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18 Sanzioni penali
 
 1.  L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore  occupato  e  per  ogni  giornata  di  lavoro. L'esercizio abusivo  della  attivita'  di  intermediazione  e' punito con la pena dell'arresto  fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se  non  vi  e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso  di  condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto  eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
 2.    Nei    confronti    dell'utilizzatore    che   ricorra   alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),  o  comunque  al  di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena  dell'ammenda  di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
 3.  La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,  commi  1,  3,  4  e  5,  e  21,  commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore,  la  violazione  del  disposto di cui al comma 3 del medesimo  articolo  21  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
 4.  Fatte  salve  le  ipotesi  di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga  o  comunque  percepisca  compensi  da parte del lavoratore per avviarlo  a  prestazioni  di  lavoro  oggetto  di somministrazione e' punito  con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e  dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
 5.  In  caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni  di  cui  all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.
 6.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali dispone, con  proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in  materia  di  intermediazione  e  interposizione  nei  rapporti di lavoro.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 -  Il  testo dell'art. 38 della citata legge n. 300 del
 1970, e' il seguente:
 "Art.  38  (Disposizioni penali). - Le violazioni degli
 articoli 2,  4,  5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono
 punite,  salvo  che  il  fatto  non  costituisca piu' grave
 reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (9) o
 con l'arresto da quindici giorni ad un anno.
 Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
 sono applicate congiuntamente.
 Quando  per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
 stabilita  nel primo comma puo' presumersi inefficace anche
 se  applicata  nel  massimo,  il  giudice  ha  facolta'  di
 aumentarla fino al quintuplo.
 Nei   casi  previsti  dal  secondo  comma,  l'autorita'
 giudiziaria  ordina  la pubblicazione della sentenza penale
 di  condanna  nei  modi  stabiliti  dall'art. 36 del codice
 penale.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Sanzioni amministrative
 1.  Gli  editori,  i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali  siano  pubblicati  annunci in violazione delle disposizioni di cui  all'articolo  9  sono  puniti  con  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
 2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,  e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
 3.  La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e  7,  del  decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato  dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto legislativo 19 dicembre  2002,  n.  297,  di  cui  all'articolo  9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla   legge  28  novembre  1996,  n.  608,  cosi'  come  sostituito dall'articolo  6,  comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,  e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n.  264,  cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
 4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo  6,  comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.  297,  e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.
 5.   Nel   caso   di   omessa   comunicazione  contestuale,  omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al  pagamento  della  sanzione  minima  ridotta  della  meta' qualora l'adempimento  della  comunicazione  venga  effettuato spontaneamente entro  il  termine  di  cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
 
 
 
 Note all'art. 19:
 -  Il testo dell'art. 4-bis, commi 2, 5 e 7, del citato
 decreto legislativo n. 181 del 2000, e' il seguente:
 "2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati
 e  gli  enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai
 lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
 di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la
 comunicazione di cui al 26 maggio 1997, n. 152.
 (Omissis).
 5.  I  datori  di  lavoro  privati,  gli  enti pubblici
 economici  e  le  pubbliche  amministrazioni, per quanto di
 competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
 rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
 rapporto  di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque
 giorni,  al servizio competente nel cui ambito territoriale
 e'  ubicata  la  sede  di lavoro le seguenti variazioni del
 rapporto di lavoro:
 a) proroga del termine inizialmente fissato;
 b) trasformazione   da   tempo  determinato  a  tempo
 indeterminato;
 c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
 d) trasformazione  da  contratto  di  apprendistato a
 contratto a tempo indeterminato;
 e)trasformazione  da contratto di formazione e lavoro
 a contratto a tempo indeterminato.
 (Omissis).
 7.  Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
 del   sistema   informativo   lavoro,   i   moduli  per  le
 comunicazioni  obbligatorie  dei  datori  di lavoro e delle
 imprese   fornitrici   di  lavoro  temporaneo,  nonche'  le
 modalita'  di  trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
 comma  6  da parte dei servizi competenti sono definiti con
 decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
 di   concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
 tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificatata.".
 -  Il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge
 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
 in  materia  di  lavori  socialmente utili, di interventi a
 sostegno  del  reddito  e nel settore previdenziale), e' il
 seguente:
 "2.  In  caso  di  instaurazione del rapporto di lavoro
 subordinato  e  di  lavoro  autonomo  in forma coordinata e
 continuativa,  anche  di socio lavoratore di cooperativa, i
 datori  di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
 pubbliche,    ammiinistrazioni    sono    tenuti   a   dare
 comunicazione  contestuale  al  servizio competente nel cui
 ambito  territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati
 anagrafici  del lavoratore, della data di assunzione, della
 data  di  cessazione  qualora  il  rapporto non sia a tempo
 indeterminato,    della   tipologia   contrattuale,   della
 qualifica  professionale  e  del  trattamento  economico  e
 normativo.  Le  comunicazioni  possono essere effettuate ai
 sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  2000, n. 445. La medesima procedura si applica
 ai  tirocini  di formazione e orientamento ed ad ogni altro
 tipo  di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso
 in  cui  l'instaurazione  del  rapporto  awenga  in  giorno
 festivo,  nelle  ore  serali  o  notturne, owero in caso di
 emergenza,  la  comunicazione di cui al presente comma deve
 essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
 -  Il  testo dell'art. 21, primo comma, legge 24 aprile
 1949,  n.  264  (Provvedimenti  in materia di avviamento al
 lavoro  e  di  assistenza  dei lavoratori involontariamente
 disoccupati), e' il seguente:
 I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la
 cessazione  dei  rapporti  di lavoro, entro i cinque giorni
 successivi,   quando   trattasi   di   rapporti   a   tempo
 indeterminato  ovvero  nei  casi  in  cui la cessazione sia
 avvenuta  in  data  diversa  da  quella comunicata all'atto
 dell'assunzione.
 - lI testo dell'art. 4-bis, comma 4, del citato decreto
 legislativo n. 181 del 2000, e' il seguente:
 "4.  Le  imprese  fornitrici  di lavoro temporaneo sono
 tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno  venti  del  mese
 successivo  alla data di assunzione, al servizio competente
 nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede
 operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e la cessazione dei
 lavoratori   temporanei   assunti   nel   corso   del  mese
 precedente.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Condizioni di liceita'
 1.  Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso da  ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad  altro  soggetto,  di  seguito  denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
 2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la  propria  attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a  disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la  prestazione  lavorativa  presso un utilizzatore, salvo che esista una  giusta  causa  o  un  giustificato  motivo  di  risoluzione  del contratto di lavoro.
 3.  Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a  termine  o  a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
 a)   per   servizi   di   consulenza  e  assistenza  nel  settore informatico,   compresa  la  progettazione  e  manutenzione  di  reti intranet  e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
 b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
 c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
 d)  per  la  gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
 e)  per  attivita'  di  consulenza  direzionale,  assistenza alla certificazione,  programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e  cambiamento,  gestione  del  personale,  ricerca  e  selezione del personale;
 f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
 g)  per  la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative   imprenditoriali   nelle  aree  Obiettivo  1  di  cui  al regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
 h)  per  costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni  o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita'  produttive,  con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica  navale,  le  quali  richiedano piu' fasi successive di lavorazione,  l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
 i)  in  tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro  nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
 4.  La  somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte  di  ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,    anche    se    riferibili   all'ordinaria   attivita' dell'utilizzatore.  La  individuazione, anche in misura non uniforme, di  limiti  quantitativi  di  utilizzazione  della somministrazione a tempo  determinato  e'  affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro  stipulati  da sindacati comparativamente piu' rappresentativi in  conformita'  alla  disciplina  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
 5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
 a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
 b)  salva  diversa  disposizione  degli accordi sindacali, presso unita'  produttive  nelle  quali  si  sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti  alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto di somministrazione  ovvero  presso  unita'  produttive  nelle quali sia operante  una  sospensione  dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
 c)   da  parte  delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato  la valutazione   dei   rischi  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 -  2. Il  testo  dell'art.  3  del  Regolamento (CE) n.
 1260/1999  del  21 giugno  1999  (Regolamento del Consiglio
 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali), e' il
 seguente:
 "Art.  3  (Obiettivo  n.  1).  -  1.  L'obiettivo  n. 1
 concerne  le  regioni  corrispondenti  al  livello II della
 nomenclatura  delle  unita'  territoriali statistiche (NUTS
 Il)  il  cui  prodotto  interno  lordo  (PIL)  pro  capite,
 misurato  sulla base degli standard del potere d'acquisto e
 calcolato  con  riferimento  ai dati comunitari disponibili
 degli  ultimi  tre  anni,  disponibili al 26 marzo 1999, e'
 inferiore al 75% della media comunitaria.
 Esso   concerne  inoltre  le  regioni  ultraperiferiche
 (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
 Canarie),  tutte al di sotto della soglia deI 75% e le zone
 rientranti  nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
 6  dell'atto  di  adesione  dell'Austria, della Finlandia e
 della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
 2.  La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
 1,  primo  comma,  stabilisce l'elenco delle regioni cui si
 applica  l'obiettivo  n.  1, salvo il disposto dell'art. 6,
 paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
 Tale  elenco  e'  valido per sette anni a decorrere dal
 1° gennaio 2000.".
 -   Il  testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo
 6 settembre   2001,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva
 1999/70/CE  relativa  all'accordo quadro sul lavoro a tempo
 determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e' il
 seguente:
 "Art.  10  (Esclusioni  e  discipline specifiche). - 1.
 Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
 legislativo  in  quanto  gia'  disciplinati  da  specifiche
 normative:
 a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
 b) i contratti di formazione e lavoro;
 c) i  rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
 contrattuali  legate a fenomeni di lormazione attraverso il
 lavoro  che,  pur  caratterizzate  dall'apposizione  di  un
 termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
 2.  Sono  esclusi dalla disciplina del presente decreto
 legislativo  i  rapporti  di  lavoro tra i datori di lavoro
 dell'agricoltura  e  gli  operai  a tempo determinato cosi'
 come   definiti   dall'art.   12,   comma  2,  del  decreto
 legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
 3.  Nei  settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
 ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
 di  speciali  servizi di durata non superiore a tre giorni,
 determinata   dai  contratti  collettivi  stipulati  con  i
 sindacati  locali  o nazionali aderenti alle confederazioni
 maggiormente    rappresentative    sul   piano   nazionale.
 Dell'avvenuta  assunzione deve essere data comunicazione al
 centro  per  l'impiego  entro  cinque giorni. Tali rapporti
 sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
 legislativo.
 4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
 a  tempo  determinato,  purche'  di  durata non superiore a
 cinque  anni,  con  i  dirigenti,  i quali possono comunque
 recedere  da  essi  trascorso  un  triennio  e osservata la
 disposizione   dell'art.   2118  del  codice  civile.  Tali
 rapporti   sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione  del
 presente  decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
 previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
 5.  Sono  esclusi  i rapporti instaurati con le aziende
 che  esercitano  il commercio di esportazione, importazione
 ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
 6.  Restano  in vigore le discipline di cui all'art. 8,
 comma  2,  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, all'art. 10
 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'art. 75 della legge
 23 dicembre 2000, n. 388.
 7.  La individuazione, anche in misura non uniforme, di
 limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
 contratto  a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art.
 1, comma 1, e affidata ai contratti collettivi nazionali di
 lavoro   stipulati   dai  sindacati  comparativamente  piu'
 rappresentativi.  Sono  in  ogni caso esenti da limitazioni
 quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
 a) nella  fase  di  avvio  di  nuove  attivita' per i
 periodi  che  saranno  definiti  dai  contratti  collettivi
 nazionali  di  lavoro  anche  in  misura  non  uniforme con
 riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
 b) per   ragioni   di  carattere  sostitutivo,  o  di
 stagionalita',  ivi  comprese  le  attivita'  gia' previste
 nell'elenco   allegato  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   7 ottobre   1963,   n.   1525,   e  successive
 modificazioni;
 c) per  l'intensificazione  dell'attivita' lavorativa
 in determinati periodi dell'anno;
 d) per    specifici   spettacoli   ovvero   specifici
 programmi   radiofonici   o   televisivi.  Sono  esenti  da
 limitazioni  quantitative  i  contratti a tempo determinato
 stipulati  a  conclusione  di  un periodo di tirocinio o di
 stage,  allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel
 mondo  del  lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta'
 superiore   ai  cinquantacinque  anni,  o  conclusi  quando
 l'assunzione  abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di
 un  servizio  definiti  o  predeterminati  nel tempo aventi
 carattere straordinario o occasionale.
 8.  Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti
 a  tempo  determinato non rientranti nelle tipologie di cui
 al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa
 la  eventuale  proroga,  ovvero non superiore alla maggiore
 durata   definita   dalla   contrattazione  collettiva  con
 riferimento  a  situazioni di difficolta' occupazionale per
 specifiche   aree  geografiche.  La  esenzione  di  cui  al
 precedente  periodo  non  si  applica  a  singoli contratti
 stipulati  per  le  durate  suddette  per lo svolgimento di
 prestazioni  di  lavoro  che  siano  identiche a quelle che
 hanno  formato  oggetto di altro contratto a termine avente
 le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
 9.  E'  affidata  ai  contratti collettivi nazionali di
 lavoro   stipulati   dai  sindacati  comparativamente  piu'
 rappresentativi,   la   individuazione  di  un  diritto  di
 precedenza  nella assunzione presso la stessa azienda e con
 la   medesima   qualifica,   esclusivamente  a  favore  dei
 lavoratori  che  abbiano  prestato attivita' lavorativa con
 contratto  a tempo determinato per le ipotesi gia' previste
 dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
 I  lavoratori  assunti  in  base  al  suddetto  diritto  di
 precedenza  non concorrono a determinare la base di computo
 per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'art.
 25, comma 1, della legge 23 luglio1991, n. 223.
 10.  In  ogni caso il diritto di precedenza si estingue
 entro  un  anno  dalla  data  di cessazione del rapporto di
 lavoro  ed  il lavoratore puo' esercitarlo a condizione che
 manifesti  in  tal  senso  la propria volonta' al datore di
 lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto
 stesso.".
 - Il  testo  dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n.
 223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione, mobilita',
 trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
 della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
 disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro), e' il
 seguente:
 "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). -
 1.   L'impresa   che   sia  stata  ammessa  al  trattamento
 straordinario  di integrazione salariale, qualora nel corso
 di  attuazione  del  programma di cui all'art. 1 ritenga di
 non  essere  in  grado  di garantire il reimpiego a tutti i
 lavoratori  sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a misure
 alternative,   ha  facolta'  di  avviare  le  procedure  di
 mobilita' ai sensi del presente articolo.
 2.  Le  imprese che intendano esercitare la facolta' di
 cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
 per   iscritto   alle  rappresentanze  sindacali  aziendali
 costituite  a  norma  dell'art.  19,  della legge 20 maggio
 1970,  n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni di
 categoria.  In  mancanza  delle  predette rappresentanze la
 comunicazione  deve  essere effettuata alle associazioni di
 categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
 rappresentative  sul piano nazionale. La comunicazione alle
 associazioni  di  categoria  puo'  essere effettuata per il
 tramite  dell'associazione  dei datori di lavoro alla quale
 l'impresa aderisce o conferisce mandato.
 3.  La  comunicazione di clii al comma 2 deve contenere
 indicazione:  dei  motivi  che determinano la situazione di
 eccedenza;  dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
 per  i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
 a  porre  rimedio  alla  predetta situazione ed evitare, in
 tutto  o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita'; del
 numero,   della   collocazione   aziendale  e  dei  profili
 professionali   del   personale   eccedente,   nonche'  del
 personale  abitualmente  impiegato; dei tempi di attuazione
 del   programma   di   mobilita';  delle  eventuali  misure
 programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano
 sociale  della attuazione del programma medesimo del metodo
 di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
 quelle  gia'  previste  dalla  legislazione vigente e dalla
 contrattazione  collettiva.  Alla comunicazione va allegata
 copia  della  ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
 anticipazione  sulla  somma  di cui all'art. 5, comma 4, di
 una   somma   pari   al   trattamento  massimo  mensile  di
 integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
 lavoratori ritenuti eccedenti.
 4.  Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
 ricevuta  del  versamento  di  cui al comma 3 devono essere
 contestualmente  inviate all'ufficio provinciale del lavoro
 e della massima occupazione.
 5.  Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
 comunicazione   di  cui  al  comma  2,  a  richiesta  delle
 rappresentanze   sindacali  aziendali  e  delle  rispettive
 associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
 allo  scopo  di  esaminare le cause che hanno contribuito a
 determinare  l'eccedenza del personale e le possibilita' di
 utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di una sua
 parte,  nell'ambito  della  stessa  impresa, anche mediante
 contratti  di  solidarieta'  e forme flessibili di gestione
 del  tempo  di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
 riduzione  di  personale,  e'  esaminata la possibilita' di
 ricorrere  a  misure  sociali di accompagnamento intese, in
 particolare,   a   facilitare   la  riqualificazione  e  la
 riconversione  dei  lavoratori licenziati. I rappresentanti
 sindacali  dei  lavoratori  possono farsi assistere, ove lo
 ritengano opportuno, da esperti.
 6.  La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
 entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  del ricevimento
 della    comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima   da'
 all'Ufficio   provinciale   del   lavoro  e  della  massima
 occupazione   comunicazione  scritta  sul  risultato  della
 consultazione   e   sui  motivi  del  suo  eventuale  esito
 negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
 dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
 7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
 direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
 massima occupazione convoca le parti alfine di un ulteriore
 esame  delle  materie  di  cui al comma 5, anche formulando
 proposte  per  la  realizzazione  di un accordo. Tale esame
 deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento
 da  parte  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
 massima   occupazione   della   comunicazione  dell'impresa
 prevista al comma 6.
 8.  Qualora  il numero dei lavoratori interessati dalla
 procedura  di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
 cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
 9.  Raggiunto  l'accordo  sindacale  ovvero esaurita la
 procedura  di  cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
 di  collocare  in  mobilita'  gli impiegati, gli operai e i
 quadri  eccedenti,  comunicando  per iscritto a ciascuno di
 essi  il  recesso,  nel  rispetto dei termini di preavviso.
 Contestualmente,   l'elenco  dei  lavoratori  collocati  in
 mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
 nominativo,  del  luogo  di residenza, della qualifica, del
 livello   di   inquadramento,   dell'eta',  del  carico  di
 famiglia,  nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
 con  le  quali  sono stati applicati i criteri di scelta di
 cui  all'art.  5,  comma  1,  deve  essere  comunicato  per
 iscritto  all'Ufficio  regionale del lavoro e della massima
 occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale  per
 l'impiego  e alle associazioni di categoria di cui al comma
 2.
 10.  Nel  caso  in cui l'impresa rinunci a collocare in
 mobilita'  i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
 quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
 stessa  procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
 rispetto  a  quella  dovuta  ai sensi dell'art. 5, comma 4,
 mediante  conguaglio  con  i contributi dovuti all'INPS, da
 effettuarsi  con  il primo versamento utile successivo alla
 data  di  determinazione del numero dei lavoratori posti in
 mobilita'.
 11.  Gli  accordi  sindacali  stipulati nel corso delle
 procedure  di  cui  al  presente articolo, che prevedano il
 riassorbimento  totale  o  parziale dei lavoratori ritenuti
 eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
 comma   dell'art.   2103   del   codice   civile,  la  loro
 assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
 12.  Le  comunicazioni  di cui al comma 9 sono prive di
 efficacia  ove  siano  state  effettuate senza l'osservanza
 della forma scritta e delle procedure previste dal presente
 articolo.
 13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
 integrazione,  al  termine  del  periodo  di  godimento del
 trattamento   di   integrazione   salariale,  rientrano  in
 azienda.
 14.  Il  presente  articolo  non trova applicazione nel
 caso  di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
 edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
 i  lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a tempo
 determinato.
 15.   Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi  unita'
 produttive ubicate in diverse province della stessa regione
 ovvero   in   piu'  regioni,  la  competenza  a  promuovere
 l'accordo  di  cui  al  comma  7  spetta rispettivamente al
 direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
 occupazione   ovvero   al   Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza   sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate  le
 comunicazioni previste dal comma 4.
 15-bis.  Gli  obblighi di informazione, consultazione e
 comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
 fatto   che   le   decisioni  relative  all'apertura  delle
 procedure  di  cui  al  presente articolo siano assunte dal
 datore  di  lavoro  o  da  un'impresa che lo controlli, li'
 datore  di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
 a   propria   difesa  la  mancata  trasmissione,  da  parte
 dell'impresa  che lo controlla, delle informazioni relative
 alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
 procedure.
 16.  Sono  abrogati  gli  articoli 24  e 25 della legge
 12 agosto  1977,  n. 675, le disposizioni del decreto-legge
 30 marzo  1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
 nonche'   il   decreto-legge   13 dicembre  1978,  n.  795,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
 n. 36.".
 -  Il  testo dell'art. 24 della citata legge n. 223 del
 1991, e' il seguente:
 "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
 -  1.  Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
 15-bis,  e  all'art.  5,  commi da 1 a 5, si applicano alle
 imprese  che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
 conseguenza  di una riduzione o trasformazione di attivita'
 o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
 licenziamenti,  nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
 unita'  produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
 del  territorio  di una stessa provincia. Tali disposizioni
 si  applicano  per  tutti i licenziamenti che, nello stesso
 arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
 riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
 2.  Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano
 anche  quando le imprese di cui al medesimo comma intendano
 cessare l'attivita'.
 3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
 e  10,  e  all'art.  5,  commi  4 e 5, si applica solo alle
 imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
 dall'art.  5,  comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese di cui
 all'art.  16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte il
 trattamento  iniziale  di mobilita' spettante al lavoratore
 ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
 4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
 applicano  nei  casi  di  scadenza dei rapporti di lavoro a
 termine,  di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
 di attivita' stagionali o saltuarie.
 5.   La   materia   dei  licenziamenti  collettivi  per
 riduzione  di  personale di cui al primo comma dell'art. 11
 della   legge  15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
 dall'art.   6  della  legge  11 maggio  1990,  n.  108,  e'
 disciplinata dal presente articolo.
 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
 intimati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
 presente legge.".
 -   Il   testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
 19 settembre  1994,  n.  626  (Attuazione  delle  direttive
 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
 90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 95/63/CE,
 97/42,  98/24  e  99/38  riguardanti il miglioramento della
 sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro),
 e' il seguente:
 "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
 del  preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
 natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'
 produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la
 salute  dei  lavoratori,  ivi  compresi  quelli riguardanti
 gruppi  di  lavoratori  esposti a rischi particolari, anche
 nella  scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
 o   dei   preparati   chimici   impiegati,   nonche'  nella
 sistemazione dei luoghi di lavoro.
 2.  All'esito  della  valutazione di cui al comma 1, il
 datore di lavoro elabora un documento contenente:
 a)  una relazione sulla valutazione dei rischi per la
 sicurezza  e  la salute durante il lavoro, nella quale sono
 specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 b)  l'individuazione delle misure di prevenzione e di
 protezione  e  dei  dispositivi  di protezione individuale,
 conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
 c) il  programma  delle misure ritenute opportune per
 garantire   il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di
 sicurezza.
 3.  Il  documento  e' custodito presso l'azienda ovvero
 l'unita' produttiva.
 4. Il datore di lavoro:
 a) designa    il   responsabile   del   servizio   di
 prevenzione  e  protezione  interno  o  esterno all'azienda
 secondo le regole di cui all'art. 8;
 b) designa  gli  addetti al servizio di prevenzione e
 protezione  interno o esterno all'azienda secondo le regole
 di cui all'art. 8;
 c) nomina,  nei casi previsti dall'art. 16, il medico
 competente.
 5.  Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
 la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
 a) designa  preventivamente  i  lavoratori incaricati
 dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
 antincendio,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di
 pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di pronto
 soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 b) aggiorna  le misure di prevenzione in relazione ai
 mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
 fini  della  salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
 relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della
 prevenzione e della protezione;
 c) nell'affidare  i compiti ai lavoratori tiene conto
 delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
 alla loro salute e alla sicurezza;
 d) fornisce   ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei
 dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
 responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 e) prende  le misure appropriate affinche' soltanto i
 lavoratori  che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
 alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 f)   richiede   l'osservanza  da  parte  dei  singoli
 lavoratori  delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
 aziendali  in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
 di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
 di protezione individuali messi a loro disposizione;
 g) richiede   l'osservanza   da   parte   del  medico
 competente  degli  obblighi  previsti dal presente decreto,
 informandolo   sui   processi   e   sui   rischi   connessi
 all'attivita' produttiva;
 h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
 di  rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche'
 i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato ed
 inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o la zona
 pericolosa;
 i) informa  il  piu'  presto  possibile  i lavoratori
 esposti  al  rischio di un pericolo grave e immediato circa
 il  rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
 materia di protezione;
 l)  si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
 dal   richiedere   ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro
 attivita'  in  una  situazione di lavoro in cui persiste un
 pericolo grave e immediato;
 m) permette  ai lavoratori di verificare, mediante il
 rappresentante   per  la  sicurezza,  l'applicazione  delle
 misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
 al   rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere  alle
 informazioni   ed  alla  documentazione  aziendale  di  cui
 all'art. 19, comma 1, lettera e);
 n) prende  appropriati  provvedimenti per evitare che
 le  misure  tecniche adottate possano causare rischi per la
 salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
 o) tiene   un   registro   nel  quale  sono  annotati
 cronologicamente  gli  infortuni  sul lavoro che comportano
 un'assenza  dal  lavoro  di  almeno un giorno. Nel registro
 sono   annotati   il   nome,   il   cognome,  la  qualifica
 professionale  dell'infortunato,  le cause e le circostanze
 dell'infortunio,  nonche' la data di abbandono e di ripresa
 del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
 approvato  con  decreto  del  Ministero  del lavoro e della
 previdenza   sociale,  sentita  la  commissione  consultiva
 permanente,  di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  27 aprile  1955,  n.  547,  e successive
 modifiche,   ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,  a
 disposizione  dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
 di  tale  decreto  il registro e' redatto in conformita' ai
 modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
 p) consulta  il  rappresentante  per la sicurezza nei
 casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
 q) adotta   le   misure   necessarie  ai  fini  della
 prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  lavoratori,
 nonche'  per  il  caso  di pericolo grave e immediato. Tali
 misure  devono  essere adeguate alla natura dell'attivita',
 alle    dimensioni    dell'azienda,    ovvero   dell'unita'
 produttiva, e al numero delle persone presenti.
 6.  Il  datore di lavoro effettua la valutazione di cui
 al  comma  1  ed  elabora il documento di cui al comma 2 in
 collaborazione   con   il   responsabile  del  servizio  di
 prevenzione  e  protezione  e  con il medico competente nei
 casi  in  cui  sia  obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
 previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
 7.  La  valutazione di cui al comma 1 e il documento di
 cui  al  comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
 del   processo   produttivo  significative  ai  fini  della
 sicurezza e della salute dei lavoratori.
 8.  Il  datore  di  lavoro custodisce, presso l'azienda
 ovvero  l'unita'  produttiva,  la  cartella  sanitaria e di
 rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
 con  salvaguardia  del segreto professionale, e ne consegna
 copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
 rapporto   di   lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso  ne  fa
 richiesta.
 9.  Per  le  piccole  e  medie  aziende, con uno o piu'
 decreti  da  emanarsi  entro  il 31 marzo 1996 da parte dei
 Ministri   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
 sanita',  sentita  la commissione consultiva permanente per
 la  prevenzione  degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
 in  relazione  alla  natura  dei  rischi  e alle dimensioni
 dell'azienda,  sono  definite  procedure standardizzate per
 gli  adempimenti  documentali  di cui al presente articolo.
 Tali   disposizioni   non   si   applicano  alle  attivita'
 industriali  di  cui  all'art. 1 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e successive
 modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
 ai  sensi  degli  articoli 4  e  6 del decreto stesso, alle
 centrali   termoelettriche,   agli  impianti  e  laboratori
 nucleari,   alle  aziende  estrattive  ed  altre  attivita'
 minerarie,  alle aziende per la fabbricazione e il deposito
 separato   di   esplosivi,  polveri  e  munizioni,  e  alle
 strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
 10.  Per  le  medesime aziende di cui al comma 9, primo
 periodo,  con  uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
 della  previdenza  sociale, dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato  e  della  sanita', sentita la commissione
 consultiva  permanente per la prevenzione degli infortuni e
 per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
 a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita',
 nei  quali  e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti
 di  prevenzione  e  protezione  in  aziende  ovvero  unita'
 produttive  che  impiegano un numero di addetti superiore a
 quello indicato nell'allegato I;
 b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola
 volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
 degli  ambienti  di  lavoro da parte del medico competente,
 ferma   restando  l'obbligatorieta'  di  visite  ulteriori,
 allorche' si modificano le situazioni di rischio.
 11.  Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
 [1]  dell'allegato  I,  il  datore  di lavoro delle aziende
 familiari,  nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
 addetti  non  e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
 3,  ma  e'  tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
 l'avvenuta  effettuazione  della  valutazione  dei rischi e
 l'adempimento    degli    obblighi   ad   essa   collegati.
 L'autocertificazione  deve essere inviata al rappresentante
 per  la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
 di  cui  ai  commi  2  e  3 le aziende familiari nonche' le
 aziende  che  occupano  fino  a  dieci  addetti, soggette a
 particolari  fattori di rischio, individuate nell'ambito di
 specifici  settori  produttivi  con  uno o piu' decreti del
 Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
 con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
 e  dell'artigianato,  delle  risorse  agricole alimentari e
 forestali   e   dell'interno,   per  quanto  di  rispettiva
 competenza.
 12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
 di  manutenzione  necessari  per  assicurare,  ai sensi del
 presente  decreto,  la sicurezza dei locali e degli edifici
 assegnati  in  uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
 uffici,   ivi   comprese   le  istituzioni  scolastiche  ed
 educative,  restano  a  carico dell'amministrazione tenuta,
 per  effetto  di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
 manutenzione.   In  tal  caso  gli  obblighi  previsti  dal
 presente  decreto, relativamente ai predetti interventi, si
 intendono  assolti,  da  parte  dei  dirigenti o funzionari
 preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
 adempimento  all'amministrazione  competente  o al soggetto
 che ne ha l'obbligo giuridico.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21 Forma del contratto di somministrazione
 
 1.  Il  contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i   casi   e   le   ragioni   di  carattere  tecnico,  produttivo,
 organizzativo  o  sostitutivo  di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
 20; d) l'indicazione  della presenza di eventuali rischi per l'integrita'
 e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la   data  di  inizio  e  la  durata  prevista  del  contratto  di
 somministrazione; f) le  mansioni  alle  quali  saranno  adibiti i lavoratori e il loro
 inquadramento; g) il  luogo,  l'orario  e il trattamento economico e normativo delle
 prestazioni lavorative; h) assunzione  da  parte  del  somministratore della obbligazione del
 pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche'
 del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione   dell'obbligo   dell'utilizzatore   di  rimborsare  al
 somministratore  gli  oneri  retributivi e previdenziali da questa
 effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione   dell'obbligo   dell'utilizzatore   di  comunicare  al
 somministratore   i   trattamenti   retributivi   applicabili   ai
 lavoratori comparabili; k) assunzione  da  parte  dell'utilizzatore, in caso di inadempimento
 del   somministratore,   dell'obbligo  del  pagamento  diretto  al
 lavoratore  del  trattamento  economico nonche' del versamento dei
 contributi  previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
 il somministratore.
 2.  Nell'indicare  gli  elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
 3.  Le  informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la    durata    prevedibile    dell'attivita'    lavorativa    presso l'utilizzatore,  devono  essere comunicate per iscritto al prestatore di  lavoro  da  parte del somministratore all'atto della stipulazione del   contratto   di   lavoro   ovvero   all'atto  dell'invio  presso l'utilizzatore.
 4.  In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui  alle  lettere  a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
 |  |  |  | Art. 22. Disciplina dei rapporti di lavoro
 1.  In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro  tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina  generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
 2.  In  caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro  tra  somministratore  e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina  di  cui  al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per   quanto  compatibile,  e  in  ogni  caso  con  esclusione  delle disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  3  e  4.  Il  termine inizialmente  posto  al  contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato,  con  il  consenso  del lavoratore e per atto scritto, nei casi  e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
 3.  Nel  caso  in  cui  il  prestatore  di  lavoro  sia assunto con contratto  stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la  misura  della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote  orarie,  corrisposta  dal  somministratore al lavoratore per i periodi   nei   quali  il  lavoratore  stesso  rimane  in  attesa  di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore alla  misura  prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura e'  proporzionalmente  ridotta  in  caso di assegnazione ad attivita' lavorativa   a   tempo  parziale  anche  presso  il  somministratore. L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal  computo  di  ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  non  trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori  connessi  alla  somministrazione  a  tempo  indeterminato. In questo  caso  trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
 5.  In  caso  di  contratto  di  somministrazione, il prestatore di lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione  di  normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione  per  quelle  relative  alla  materia  dell'igiene  e della sicurezza sul lavoro.
 6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di  cui  all'articolo  4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione.
 
 
 
 Note all'art. 22:
 -  Il  testo  del citato decreto legislativo n. 368 del
 2001 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001,
 n. 235.
 -  Per  il  testo dell'art. 4 della citata legge n. 223
 del 1991, si veda la nota all'art. 20.
 -  Il  testo dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n.
 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e' il seguente:
 "Art. 3. - Il licenziamento per giustificato motivo con
 preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli
 obblighi  contrattuali  del  prestatore di lavoro ovvero da
 ragioni       inerenti       all'attivita'      produttiva,
 all'organizzazione  del  lavoro e al regolare funzionamento
 di essa.".
 - Il testo dell'art. 4-bis, comma 3, del citato decreto
 legislativo n. 181 del 2000, e' il seguente:
 "3.  Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
 regioni  possono  prevedere  che una quota delle assunzioni
 effettuate  dai  datori  di  lavoro  privati  e  dagli enti
 pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
 lavoratori a rischio di esclusione sociale.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e
 regime della solidarieta'
 
 1.  I  lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento  economico  e  normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
 2.  La  disposizione  di  cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento  ai  contratti  di  somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento  e  riqualificazione  professionale erogati, a favore dei lavoratori  svantaggiati,  in  concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
 3.  L'utilizzatore  e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere  ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
 4.  I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita'  e  criteri  per  la  determinazione e corresponsione delle erogazioni   economiche   correlate  ai  risultati  conseguiti  nella realizzazione  di  programmi  concordati  tra  le  parti  o collegati all'andamento  economico  dell'impresa.  I  lavoratori dipendenti dal somministratore  hanno  altresi'  diritto a fruire di tutti i servizi sociali  e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti   alla  stessa  unita'  produttiva,  esclusi  quelli  il  cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative  o  al  conseguimento  di  una  determinata anzianita' di servizio.
 5.  Il  somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi per la sicurezza  e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti   in   conformita'   alle  disposizioni  recate  dal  decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.  Il  contratto  di  somministrazione puo' prevedere che tale  obbligo  sia  adempiuto  dall'utilizzatore;  in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni  cui  e'  adibito  il  prestatore  di  lavoro richiedano una sorveglianza   medica   speciale   o   comportino  rischi  specifici, l'utilizzatore  ne  informa  il  lavoratore  conformemente  a  quanto previsto  dal  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  L'utilizzatore  osserva altresi',  nei  confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di  protezione  previsti  nei  confronti  dei propri dipendenti ed e' responsabile   per   la   violazione   degli  obblighi  di  sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
 6.  Nel  caso  in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque  a  mansioni  non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore   deve   darne   immediata  comunicazione  scritta  al somministratore  consegnandone  copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia  adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in   via   esclusiva  per  le  differenze  retributive  spettanti  al lavoratore   occupato   in   mansioni  superiori  e  per  l'eventuale risarcimento  del  danno  derivante  dalla  assegnazione  a  mansioni inferiori.
 7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al  somministratore,  l'utilizzatore  comunica al somministratore gli elementi   che   formeranno  oggetto  della  contestazione  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
 8.  In  caso  di  somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla  ogni  clausola  diretta  a  limitare, anche indirettamente, la facolta'  dell'utilizzatore  di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
 9.  La  disposizione  di  cui al comma 8 non trova applicazione nel caso  in  cui  al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo  quanto  stabilito  dal  contratto  collettivo applicabile al somministratore.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 -  Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge n.
 196 del 1997 e' il seguente:
 "3.  Nei  settori  dell'agricoltura,  privilegiando  le
 attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
 e   dell'edilizia   i  contratti  di  fornitura  di  lavoro
 temporaneo  potranno  essere introdotti in via sperimentale
 previa   intesa   tra   le   organizzazioni  sindacali  dei
 lavoratori  e  dei  datori  di lavoro comparativamente piu'
 rappresentative  sul  piano  nazionale  circa  le aree e le
 modalita'  della  sperimentazione.  La predetta limitazione
 non   trova  applicazione  con  riferimento  ai  lavoratori
 appartenenti alla categoria degli impiegati.".
 -  Il  citato  decreto  legislativo  n. 626 del 1994 e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n.
 265, supplemento ordinario.
 -  Il  testo  dell'art. 7 della citata legge n. 300 del
 1970 e' il seguente:
 "Art.   7   (Sanzioni   disciplinari).   -   Le   norme
 disciplinari  relative  alle  sanzioni,  alle infrazioni in
 relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata
 ed  alle  procedure  di  contestazione delle stesse, devono
 essere   portate   a  conoscenza  dei  lavoratori  mediante
 affissione  in  luogo  accessibile  a  tutti.  Esse  devono
 applicare  quanto  in  materia  e'  stabilito  da accordi e
 contratti di lavoro ove esistano.
 Il   datore   di   lavoro   non   puo'  adottare  alcun
 provvedimento  disciplinare  nei  confronti  del lavoratore
 senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
 averlo sentito a sua difesa.
 Il    lavoratore   potra'   farsi   assistere   da   un
 rappresentante  dell'associazione  sindacale cui aderisce o
 conferisce mandato.
 Fermo  restando  quanto  disposto dalla legge 15 luglio
 1966,   n.   604,  non  possono  essere  disposte  sanzioni
 disciplinari   che   comportino  mutamenti  definitivi  del
 rapporto  di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  puo' essere
 disposta  per  un  importo  superiore  a  quattro ore della
 retribuzione  base  e  la  sospensione dal servizio e dalla
 retribuzione per piu' di dieci giorni.
 In  ogni  caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi
 del  rimprovero  verbale non possono essere applicati prima
 che  siano  trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
 iscritto del fatto che vi ha dato causa.
 Salvo   analoghe   procedure   previste  dai  contratti
 collettivi  di lavoro e ferma restando la facolta' di adire
 l'autorita'  giudiziaria,  il lavoratore al quale sia stata
 applicata  una  sanzione  disciplinare puo' promuovere, nei
 venti  giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
 alla  quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato, la
 costituzione,  tramite  l'ufficio  provinciale del lavoro e
 della  massima occupazione, di un collegio di conciliazione
 ed  arbitrato,  composto  da  un rappresentante di ciascuna
 delle  parti  e da un terzo membro scelto di comune accordo
 o,   in   difetto   di   accordo,  nominato  dal  direttore
 dell'ufficio  del  lavoro.  La  sanzione disciplinare resta
 sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
 Qualora  il  datore di lavoro non provveda, entro dieci
 giorni  dall'invito  rivoltogli  dall'ufficio del lavoro, a
 nominare  il  proprio rappresentante in seno al collegio di
 cui  al  comma  precedente, la sanzione disciplinare non ha
 effetto.   Se   il  datore  di  lavoro  adisce  l'autorita'
 giudiziaria,  la  sanzione  disciplinare resta sospesa fino
 alla definizione del giudizio.
 Non  puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
 disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Diritti sindacali e garanzie collettive
 1.  Ferme  restando  le  disposizioni  specifiche  per il lavoro in cooperativa,    ai   lavoratori   delle   societa'   o   imprese   di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti   dalla   legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive modificazioni.
 2.   Il  prestatore  di  lavoro  ha  diritto  a  esercitare  presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di  liberta'  e  di  attivita'  sindacale  nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
 2.   Ai   prestatori   di   lavoro  che  dipendono  da  uno  stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico  diritto  di riunione secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
 4.  L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero   alle   rappresentanze   aziendali   e,   in  mancanza,  alle associazioni  territoriali  di categoria aderenti alle confederazioni dei   lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano nazionale:
 a)  il  numero  e  i  motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro  prima  della  stipula  del contratto di somministrazione; ove ricorrano  motivate  ragioni  di urgenza e necessita' di stipulare il contratto,  l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
 b)  ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori  di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e  i  motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata  degli  stessi,  il  numero  e  la  qualifica  dei  lavoratori interessati.
 
 
 
 Nota all'art. 24:
 -  Per  il  testo della citata legge n. 300 del 1970 si
 veda nota all'art. l.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. Norme previdenziali
 1.   Gli   oneri   contributivi,   previdenziali,  assicurativi  ed assistenziali,  previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a  carico  del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo  49  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel settore   terziario.   Sulla  indennita'  di  disponibilita'  di  cui all'articolo  22,  comma  3,  i  contributi  sono versati per il loro effettivo  ammontare,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa in materia di minimale contributivo.
 2.  Il  somministratore  non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
 3.  Gli  obblighi  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni e le malattie  professionali  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati  in  relazione  al  tipo  e  al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio,   o   medio  ponderato,  stabilito  per  la  attivita'  svolta dall'impresa   utilizzatrice,   nella   quale  sono  inquadrabili  le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in  base  al  tasso  medio,  o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente   alla   lavorazione   effettivamente   prestata   dal lavoratore  temporaneo,  ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
 4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici   trovano  applicazione  i  criteri  erogativi,  gli  oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
 
 
 
 Note all'art. 25:
 - Il testo dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n, 88
 (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
 sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
 contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente:
 "Art.  49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
 previdenziali  ed  assistenziali).  - 1. La classificazione
 dei  datori  di  lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a
 tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
 sulla base dei seguenti criteri:
 a) settore     industria,     per    le    attivita':
 manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
 distribuzione  dell'energia,  gas  ed acqua; dell'edilizia;
 dei    trasporti    e   comunicazioni;   delle   lavanderie
 industriali;  della pesca; dello spettacolo; nonche' per le
 relative attivita' ausiliarie;
 b) settore  artigianato, per le attivita' di cui alla
 legge 8 agosto 1985, n. 443;
 c) settore  agricoltura,  per  le  attivita'  di  cui
 all'art.  2135  del codice civile ed all'art. 1 della legge
 20 novembre 1986, n. 778;
 d) settore  terziario, per le attivita': commerciali,
 ivi    comprese    quelle    turistiche;   di   produzione,
 intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
 per  le  attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
 le relative attivita' ausiliarie;
 e) credito,   assicurazione   e   tributi,   per   le
 attivita':    bancarie    e   di   credito;   assicurative;
 esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
 2.  I  datori  di  lavoro  che  svolgono  attivita' non
 rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
 settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
 lucro  sono  esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
 Cassa  unica assegni familiari, a condizione che assicurino
 ai  propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
 a quelli previsti dalla legge.
 3.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale  sara'  stabilito  a  quale dei settori
 indicati  nel  precedente  comma si debbano aggregare, agli
 effetti  previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
 che   svolgono  attivita'  plurime  rientranti  in  settori
 diversi.  Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
 atto   nei   settori   dell'industria,   del   commercio  e
 dell'agricoltura   o   derivanti   da   leggi   speciali  o
 conseguenti  a  decreti  emanati  ai sensi dell'art. 34 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
 797.".
 -   Il   testo  dell'art.  25,  comma  4,  della  legge
 21 dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro  in  materia  di
 formazione professionale), e' il seguente:
 "Art.  25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Con
 la  stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo
 dovuto   per   l'assicurazione   obbligatoria   contro   la
 disoccupazione  involontaria  ai  sensi  dell'art. 12 della
 legge  3  giugno  1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
 allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
 contributivo.".
 -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
 l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
 lavoro  e  le  malattie  professionali)  e'  pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
 1965, n. 257.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. Responsabilita' civile
 1.  Nel  caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei  confronti  dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
 |  |  |  | Art. 27. Somministrazione irregolare
 1.  Quando  la  somministrazione  di lavoro avvenga al di fuori dei limiti  e  delle  condizioni  di  cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere  a),  b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso  giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore,    a   titolo   retributivo   o   di   contribuzione previdenziale,   valgono   a   liberare   il   soggetto   che  ne  ha effettivamente  utilizzato  la  prestazione dal debito corrispondente fino  a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti  dal  somministratore  per la costituzione o la gestione del rapporto,  per  il  periodo  durante  il quale la somministrazione ha avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  dal  soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
 3.  Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi  3  e  4,  che  consentono  la  somministrazione  di  lavoro il controllo  giudiziale  e'  limitato esclusivamente, in conformita' ai principi  generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle  ragioni  che  la giustificano e non puo' essere esteso fino al punto   di  sindacare  nel  merito  valutazioni  e  scelte  tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
 
 
 
 Note all'art. 27:
 - Il testo dell'art. 414 del codice di procedura civile
 e' il seguente:
 "Art.  414  (Forma  della  domanda).  -  La  domanda si
 propone con ricorso, il quale deve contenere:
 1) l'indicazione del giudice;
 2)  il  nome,  il  cognome, nonche' la residenza o il
 domicilio  eletto  dal ricorrente nel comune in cui ha sede
 il  giudice  adito, il nome, il cognome e la residenza o il
 domicilio  o  la  dimora  del  convenuto;  se  ricorrente o
 convenuto  e'  una  persona  giuridica, un'associazione non
 riconosciuta  o  un  comitato,  il ricorso deve indicare la
 denominazione  o ditta nonche' la sede del ricorrente o del
 convenuto;
 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
 4)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di
 diritto  sui  quali  si  fonda  la  domanda con le relative
 conclusioni;
 5)  l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui
 il  ricorrente  intende  avvalersi  e  in  particolare  dei
 documenti che si offrono in comunicazione.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 28. Somministrazione fraudolenta
 
 1.  Ferme  restando  le  sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione  di  lavoro  e'  posta  in  essere  con la specifica finalita'  di  eludere  norme  inderogabili  di  legge o di contratto collettivo  applicato  al  lavoratore, somministratore e utilizzatore sono  puniti  con  una  ammenda  di  20  euro  per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
 |  |  |  | Art. 29 Appalto
 
 1.  Ai  fini  della applicazione delle norme contenute nel presente titolo,  il  contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo   1655   del   codice   civile,   si   distingue  dalla somministrazione  di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da  parte  dell'appaltatore,  che  puo' anche risultare, in relazione alle  esigenze  dell'opera  o  del  servizio  dedotti  in  contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori  utilizzati  nell'appalto,  nonche'  per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
 2.  In  caso  di  appalto  di servizi il committente imprenditore o datore  di  lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite  di  un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori  i  trattamenti  retributivi  e i contributi previdenziali dovuti.
 3.  L'acquisizione  del  personale  gia'  impiegato  nell'appalto a seguito  di  subentro  di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto,   non  costituisce  trasferimento  d'azienda  o  di  parte d'azienda.
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 -  Il  testo  dell'art.  1655  del  codice civile e' il
 seguente:
 "Art.  1655  (Nozione). - L'appalto e' il contratto col
 quale  una  parte  assume,  con  organizzazione  dei  mezzi
 necessari  e  con gestione a proprio rischio, il compimento
 di  una  opera  o  di un servizio verso un corrispettivo in
 danaro.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30 Distacco
 
 1.  L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per  soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori  a  disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
 2.  In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
 3.  Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con  il  consenso  del  lavoratore  interessato.  Quando  comporti un trasferimento  a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in  cui  il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per   comprovate   ragioni   tecniche,  organizzative,  produttive  o sostitutive.
 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
 
 
 Nota all'art. 30:
 -  Il  testo  dell'art.  8,  comma 3, del decreto-legge
 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, (Interventi urgenti a
 sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
 "3.  Gli  accordi  sindacali,  al  fine  di  evitare le
 riduzioni  di  personale,  possono regolare il comando o il
 distacco di uno o piu' lavoratori dall'impresa ad altra per
 una durata temporanea.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 31 Gruppi di impresa
 
 1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge  11  gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.
 2.  I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa' cooperativa  di  cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione  del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.
 
 
 
 Note all'art. 31:
 -  Il  testo  dell'art.  2359  del  codice civile e' il
 seguente:
 (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
 "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
 - Sono considerate societa' controllate:
 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
 maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
 voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
 nell'assemblea ordinaria;
 3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
 un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
 contrattuali con essa.
 Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
 comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
 controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
 
 non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
 Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
 un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
 L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
 essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
 decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
 (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
 "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
 - Sono considerate societa' controllate:
 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
 maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
 voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
 nell'assemblea ordinaria;
 3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
 un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
 contrattuali con essa.
 Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
 comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
 controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
 non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
 Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
 un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
 L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
 essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
 decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
 - Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74
 (Attuazione  della direttiva del Consiglio del 22 settembre
 1994,  94/45/CE,  relativa  all'istituzione  di un comitato
 aziendale  europeo  o di una procedura per l'informazione e
 la  consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
 di  imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.
 -  Il testo dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente
 del lavoro), e' il seguente:
 "Art.  1 (Esercizio della professione di consulente del
 lavoro).  -  Tutti  gli  adempimenti  in materia di lavoro,
 previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
 quando  non  sono curati dal datore di lavoro, direttamente
 od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
 se   non   da  coloro  che  siano  iscritti  nell'albo  dei
 consulenti  del  lavoro  a norma dell'art. 9 della presente
 legge  salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
 coloro  che  siano  iscritti  negli  albi  degli avvocati e
 procuratori   legali,   dei   dottori  commercialisti,  dei
 ragionieri  e  periti commerciali, i quali in tal caso sono
 tenuti  a  darne  comunicazione agli ispettorati del lavoro
 delle   province  nel  cui  ambito  territoriale  intendono
 svolgere gli adempimenti di cui sopra.
 I   dipendenti   del   Ministero  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale  che  abbiano prestato servizio, almeno
 per  15  anni,  con mansioni di ispettori del lavoro presso
 gli  ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
 l'iscrizione  all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e dal
 tirocinio  per  esercitare  tale attivita'. Il personale di
 cui  al  presente comma non potra' essere iscritto all'albo
 della  provincia  dove  ha  prestato servizio se non dopo 4
 anni dalla cessazione del servizio stesso.
 Il  titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
 che,  munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
 iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
 Le  imprese  considerate artigiane ai sensi della legge
 25 luglio  1956,  n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
 anche  in  forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
 degli  adempimenti  di  cui  al  primo  comma a servizi o a
 centri  di  assistenza  fiscale  istituiti dalle rispettive
 associazioni  di  categoria.  Tali  servizi  possono essere
 organizzati  a  mezzo  dei  consulenti del lavoro, anche se
 dipendenti dalle predette associazioni.
 Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
 relative  agli  adempimenti  di cui al primo comma, nonche'
 per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
 le  imprese  di cui al quarto comma possono avvalersi anche
 di  centri  di  elaborazione  dati  costituiti  e  composti
 esclusivamente  da  soggetti iscritti agli albi di cui alla
 presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
 contribuzione  integrativa  alle  casse  di  previdenza sul
 volume  di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi
 dalle  rispettive associazioni di categoria alle condizioni
 definite  al  citato  quarto comma. I criteri di attuazione
 della  presente  disposizione  sono stabiliti dal Ministero
 del   lavoro   e   della   previdenza   sociale  sentiti  i
 rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  e degli
 ordini  e collegi professionali interessati. Le imprese con
 oltre  250  addetti che non si avvalgono, per le operazioni
 suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a
 centri  di  elaborazione  dati,  di diretta costituzione od
 esterni,  i  quali  devono essere in ogni caso assistiti da
 uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
 Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
 sociale  e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
 dalle  associazioni  di categoria, dai rappresentanti degli
 ordini  e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e delle
 organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
 rappresentative   a   livello   nazionale,  allo  scopo  di
 esaminare  i problemi connessi all'evoluzione professionale
 ed occupazionale del settore".
 -  Il  testo  dell'art.  27 del decreto legislativo del
 Capo  provvisorio  dello  Stato  14 dicembre  1947, n. 1577
 (Provvedimenti per la cooperazione), e' il seguente:
 "Art.   27.   -   Le  societa'  cooperative  legalmente
 costituite,  comprese quelle tra pescatori lavoratori, che,
 mediante  la  costituzione  di  una struttura organizzativa
 comune,   si   propongono,  per  facilitare  i  loro  scopi
 mutualistici,    l'esercizio   in   comune   di   attivita'
 economiche,  possono costituirsi in consorzio come societa'
 cooperative,  ai  sensi  degli articoli 2511 e seguenti del
 codice civile.
 Per procedere a tale costituzione e' necessario:
 a) un   numero  di  societa'  cooperative  legalmente
 costituite non inferiore a tre;
 b) la   sottoscrizione   di  un  capitale  di  almeno
 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la meta'.
 Le  quote  di  partecipazione delle consorziate possono
 essere  rappresentate  da azioni il cui valore nominale non
 puo' essere inferiore a lire 50.000, ne' superiore a lire l
 .000.000 ciascuna.
 I  consorzi fra cooperative di pescatori possono essere
 costituiti   da  un  numero  di  societa'  cooperative  non
 inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo
 comma  e' ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno
 la meta'.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 32 Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
 
 1.  Fermi  restando  i  diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento  d'azienda  di  cui alla normativa di recepimento delle direttive  europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice  civile e' sostituito dal seguente: "Ai fini e per gli effetti di  cui  al  presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi  operazione  che,  in  seguito  a  cessione  contrattuale o fusione,  comporti  il  mutamento  nella  titolarita' di un'attivita' economica  organizzata,  con  o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a prescindere  dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del  quale  il  trasferimento  e'  attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto  di  azienda.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano  altresi'  al  trasferimento  di parte dell'azienda, intesa come  articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata,  identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
 2.  All'articolo  2112  del  codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda  oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'articolo 1676".
 
 
 
 Note all'art. 32:
 -  Il  testo  dell'art.  2112  del  codice civile, come
 modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
 "Art.  2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
 caso   di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso  di
 trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
 
 il  cessionario  ed  il lavoratore conserva tutti i diritti
 che ne derivano.
 Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
 per  tutti  i  crediti che il lavoratore aveva al tempo del
 trasferimento.  Con le procedure di cui agli articoli 410 e
 411  del  codice  di  procedura  civile  il lavoratore puo'
 consentire  la  liberazione  del cedente dalle obbligazioni
 derivanti dal rapporto di lavoro.
 Il  cessionario  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti
 economici  e  normativi  previsti  dai contratti collettivi
 nazionali,  territoriali ed aziendali vigenti alla data del
 trasferimento,  fino  alla  loro  scadenza, salvo che siano
 sostituiti   da   altri  contratti  collettivi  applicabili
 all'impresa  del  cessionario. L'effetto di sostituzione si
 produce   esclusivamente   fra   contratti  collettivi  del
 medesimo livello.
 Ferma  restando la facolta' di esercitare il recesso ai
 sensi  della  normativa  in  materia  di  licenziamenti, il
 trasferimento  d'azienda  non costituisce di per se' motivo
 di  licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni di
 lavoro  subiscono  una  sostanziale  modifica  nei tre mesi
 successivi  al  trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
 proprie  dimissioni  con  gli effetti di cui all'art. 2119,
 primo comma.
 Ai  fini  e per gli effetti di cui al presente articolo
 si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
 che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
 il  mutamento  nella  titolarita' di un'attivita' economica
 organizzata,  con  o  senza scopo di lucro, preesistente al
 trasferimento  e  che conserva nel trasferimento la propria
 identita'  a  prescindere  dalla  tipologia negoziale o dal
 provvedimento  sulla  base  del  quale  il trasferimento e'
 attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
 disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
 trasferimento    di   parte   dell'azienda,   intesa   come
 articolazione   funzionalmente   autonoma  di  un'attivita'
 economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
 dal cessionario al momento del suo trasferimento.
 Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
 contratto  di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
 il  ramo  d'azienda  oggetto  di cessione, tra appaltante e
 appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
 1676.".
 -  Il  testo  dell'art.  1676  del codice civile, e' il
 seguente:
 "Art.  1676  (Diritti  degli ausiliari dell'appaltatore
 verso  il  committente).  -  Coloro  che,  alle  dipendenze
 dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire
 l'opera  o per prestare il servizio possono proporre azione
 diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro
 dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
 ha  verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
 domanda.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 33. Definizione e tipologie
 1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne  puo'  utilizzare  la  prestazione  lavorativa  nei  limiti di cui all'articolo 34.
 2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anche a tempo determinato.
 |  |  |  | Art. 34 Casi di ricorso al lavoro intermittente
 
 1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento  di  prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative   sul  piano  nazionale  o  territoriale  o,  in  via provvisoriamente   sostitutiva,  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche  sociali,  con  apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo.
 2.  In  via  sperimentale il contratto di lavoro intermittente puo' essere  altresi'  concluso  anche per prestazioni rese da soggetti in stato  di  disoccupazione  con  meno  di  25  anni  di eta' ovvero da lavoratori  con  piu'  di 45 anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo  produttivo  o  siano  iscritti  alle  liste  di mobilita' e di collocamento.
 3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: a) per  la  sostituzione  di  lavoratori che esercitano il diritto di
 sciopero; b) salva  diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
 produttive  nelle  quali  si  sia  proceduto,  entro  i  sei  mesi
 precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
 24  della  legge  23  luglio  1991, n. 223, che abbiano riguardato
 lavoratori  adibiti  alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce il
 contratto  di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive
 nelle  quali  sia  operante  una  sospensione  dei  rapporti o una
 riduzione  dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
 salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
 riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da  parte  delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
 dei  rischi  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 19
 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 34:
 -  Il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
 1991,  n.  223  (Note  in  materia  di  cassa integrazione,
 mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
 direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
 altre  disposizioni  in  materia di mercato del lavoro), e'
 riportato nelle note all'art. 20.
 -   Per   il  testo  dell'art.  4  del  citato  decreto
 legislativo n. 626 del 1994 si veda nota all'art. 20.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 35. Forma e comunicazioni
 1.  Il  contratto  di  lavoro  intermittente  e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
 a)   indicazione  della  durata  e  delle  ipotesi,  oggettive  o soggettive,  previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
 b)  luogo  e  la  modalita'  della  disponibilita', eventualmente garantita  dal  lavoratore,  e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore  che  in  ogni  caso non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
 c)  il  trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per   la   prestazione   eseguita   e   la   relativa  indennita'  di disponibilita',  ove  prevista,  nei  limiti  di  cui  al  successivo articolo 36;
 d)  indicazione  delle  forme  e  modalita', con cui il datore di lavoro  e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' delle modalita' di rilevazione della prestazione;
 e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della indennita' di disponibilita';
 f)  le  eventuali  misure  di  sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
 2.  Nell'indicare  gli  elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire  le  indicazioni  contenute  nei  contratti  collettivi  ove previste.
 3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  altresi'  tenuto  a informare con cadenza annuale   le   rappresentanze  sindacali  aziendali,  ove  esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
 |  |  |  | Art. 36. Indennita' di disponibilita'
 1.  Nel  contratto  di  lavoro intermittente e' stabilita la misura della  indennita'  mensile  di  disponibilita',  divisibile  in quote orarie,  corrisposta  al  lavoratore  per  i  periodi  nei  quali  il lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in attesa  di  utilizzazione. La misura di detta indennita' e' stabilita dai  contratti  collettivi  e  comunque  non e' inferiore alla misura prevista,  ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche sociali, sentite le associazioni dei datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu' rappresentative sul piano nazionale.
 2.  Sulla  indennita'  di  disponibilita'  di  cui  al  comma  1  i contributi  sono  versati  per  il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
 3.  L'indennita'  di  disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
 4.  In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile  rispondere  alla  chiamata,  il  lavoratore  e' tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento.  Nel  periodo  di  temporanea  indisponibilita' non matura il diritto alla indennita' di disponibilita'.
 5.  Ove  il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che  precede,  perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
 6.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei   casi  in  cui  il  lavoratore  si  obbliga  contrattualmente  a rispondere  alla  chiamata  del  datore  di  lavoro.  In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione  del contratto, la restituzione della quota di indennita' di  disponibilita'  riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto,  nonche'  un  congruo  risarcimento  del  danno nella misura fissata  dai  contratti  collettivi  o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
 7.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' stabilita  la  misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla  quale  i  lavoratori  assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare  la  differenza  contributiva  per  i  periodi in cui abbiano percepito  una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero  abbiano  usufruito  della indennita' di disponibilita' fino a concorrenza della medesima misura.
 |  |  |  | Art. 37. Lavoro intermittente   per  periodi  predeterminati  nell'arco  della settimana, del mese o dell'anno
 1.  Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine  settimana,  nonche'  nei  periodi  delle  ferie  estive o delle vacanze  natalizie  e  pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo  36  e' corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
 2.  Ulteriori  periodi  predeterminati  possono  esser previsti dai contratti   collettivi   stipulati   da  associazioni  dei  datori  e prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
 |  |  |  | Art. 38. Principio di non discriminazione
 1.  Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti  dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve  ricevere,  per  i  periodi lavorati, un trattamento economico e normativo  complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
 2.   Il   trattamento  economico,  normativo  e  previdenziale  del lavoratore   intermittente   e'  riproporzionato,  in  ragione  della prestazione  lavorativa  effettivamente  eseguita, in particolare per quanto  riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti  di  essa,  nonche'  delle  ferie  e  dei  trattamenti per malattia,  infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita', congedi parentali.
 3.  Per  tutto  il  periodo  durante  il  quale il lavoratore resta disponibile  a  rispondere  alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare  di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36.
 |  |  |  | Art. 39. Computo del lavoratore intermittente
 1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico dell'impresa,  ai  fini  della applicazione di normative di legge, in proporzione  all'orario  di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
 |  |  |  | Art. 40. Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
 1.  Qualora,  entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente   decreto   legislativo,   non  sia  intervenuta,  ai  sensi dell'articolo   34,   comma  1,  e  dell'articolo  37,  comma  2,  la determinazione  da  parte del contratto collettivo nazionale dei casi di  ricorso  al  lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori  di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo.  In  caso  di  mancata  stipulazione  dell'accordo entro i quattro  mesi  successivi,  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali  individua  in  via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto    delle    indicazioni    contenute   nell'eventuale   accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui  e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione  di  cui  all'articolo  34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
 |  |  |  | Art. 41. Definizione e vincolo di solidarieta'
 1.  Il  contratto  di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di lavoro   mediante   il   quale  due  lavoratori  assumono  in  solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
 2.  Fermo  restando  il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e fatta  salva  una  diversa  intesa  tra  le  parti  contraenti,  ogni lavoratore    resta   personalmente   e   direttamente   responsabile dell'adempimento  della  intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
 3.  Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di  loro,  nonche'  di  modificare  consensualmente  la  collocazione temporale  dell'orario  di  lavoro,  nel  qual  caso il rischio della impossibilita'  della  prestazione  per  fatti  attinenti  a  uno dei coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
 4.   Eventuali   sostituzioni  da  parte  di  terzi,  nel  caso  di impossibilita'  di  uno  o  entrambi  i  lavoratori coobbligati, sono vietate  e  possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
 5.   Salvo  diversa  intesa  tra  le  parti,  le  dimissioni  o  il licenziamento   di   uno   dei   lavoratori   coobbligati  comportano l'estinzione  dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova  applicazione  se,  su  richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa,  integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di  lavoro  ripartito  si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
 6.  Salvo  diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori  coobbligati  e'  disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
 
 
 
 Note all'art. 41:
 - Il  testo  dell'art.  2094  del  codice civile, e' il
 seguente:
 «Art.  2094  (Prestatore  di  lavoro subordinato). - E'
 prestatore  di  lavoro  subordinato chi si obbliga mediante
 retribuzione   a  collaborare  nell'impresa,  prestando  il
 proprio  lavoro  intellettuale  o manuale alle dipendenze e
 sotto la direzione dell'imprenditore.».
 -  Il  testo  dell'art.  1256  del  codice civile e' il
 seguente:
 «Art.  1256 (Impossibilita' definitiva e impossibilita'
 temporanea). - L'obbligazione  si  estingue quando, per una
 causa  non  imputabile  al debitore, la prestazione diventa
 impossibile.
 Se  l'impossibilita'  e'  solo temporanea, il debitore,
 finche'  essa  perdura,  non  e'  responsabile  del ritardo
 nell'adempimento.  Tuttavia  l'obbligazione  si estingue se
 l'impossibilita'  perdura  fino  a  quando, in relazione al
 titolo  dell'obbligazione  o  alla  natura  dell'oggetto il
 debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire
 la  prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a
 conseguirla».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 42. Forma e comunicazioni
 1. Il  contratto  di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
 a) la  misura  percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,  settimanale,  mensile  o  annuale  che si prevede venga svolto  da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro  intercorse,  ferma  restando  la  possibilita'  per  gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione  tra  di  loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
 b) il  luogo  di  lavoro,  nonche'  il  trattamento  economico  e normativo spettante a ciascun lavoratore;
 c) le  eventuali  misure  di  sicurezza  specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
 2.  Ai  fini  della  possibilita'  di  certificare  le  assenze,  i lavoratori  sono  tenuti  a  informare  preventivamente  il datore di lavoro,  con  cadenza  almeno  settimanale,  in  merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
 |  |  |  | Art. 43. Disciplina applicabile
 1.  La  regolamentazione  del  lavoro  ripartito  e' demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
 2.  In  assenza  di  contratti  collettivi,  e  fatto  salvo quanto stabilito   nel  presente  capo,  trova  applicazione,  nel  caso  di prestazioni  rese  a  favore  di  un  datore  di lavoro, la normativa generale   del  lavoro  subordinato  in  quanto  compatibile  con  la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
 |  |  |  | Art. 44 Principio di non discriminazione
 
 1.  Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti  dalla  legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere,   per  i  periodi  lavorati,  un  trattamento  economico  e normativo  complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
 2.  Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati e'   riproporzionato,   in   ragione   della  prestazione  lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della  retribuzione  globale  e  delle  singole  componenti  di essa, nonche'  delle  ferie  e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
 3.  Ciascuno  dei  lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle  riunioni  assembleari  di  cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970,  n.  300,  entro  il  previsto  limite complessivo di dieci ore annue,   il   cui   trattamento  economico  verra'  ripartito  fra  i coobbligati    proporzionalmente    alla    prestazione    lavorativa effettivamente eseguita.
 
 
 
 Nota all'art. 44:
 - Il  testo  dell'art. 20 della citata legge n. 300 del
 1970, e' il seguente:
 "Art.  20  (Assemblea). - I lavoratori hanno diritto di
 riunirsi,  nella  unita' produttiva in cui prestano la loro
 opera,   fuori   dell'orario  di  lavoro,  nonche'  durante
 l'orario  di  lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
 quali  verra' corrisposta la normale retribuzione. Migliori
 condizioni  possono  essere  stabilite dalla contrattazione
 collettiva.
 Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei
 lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
 congiuntamente,  dalle  rappresentanze  sindacali aziendali
 nell'unita' produttiva, con ordine del giorno su materie di
 interesse  sindacale  e  del  lavoro  e secondo l'ordine di
 precedenza  delle  convocazioni,  comunicate  al  datore di
 lavoro.
 Alle  riunioni possono partecipare, previo preavviso al
 datore  di  lavoro,  dirigenti esterni del sindacato che ha
 costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
 Ulteriori  modalita'  per  l'esercizio  del  diritto di
 assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi
 di lavoro, anche aziendali.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 45. Disposizioni previdenziali
 1. Ai   fini  delle  prestazioni  della  assicurazione  generale  e obbligatoria  per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della indennita'  di  malattia  e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale  e  delle  relative  contribuzioni connesse alla durata giornaliera,   settimanale,   mensile  o  annuale  della  prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono  assimilati  ai  lavoratori  a  tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni   e   dei   contributi  andra'  tuttavia  effettuato  non preventivamente  ma  mese  per  mese,  salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
 |  |  |  | Art. 46. Norme  di  modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni
 1.  Al  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 61, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo 1,  comma  2,  la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
 «a)   per  "tempo  pieno"  l'orario  normale  di  lavoro  di  cui all'articolo 3,  comma  1,  del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,   o  l'eventuale  minor  orario  normale  fissato  dai  contratti collettivi applicati;»;
 b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.  I  contratti  collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative   sul   piano  nazionale  e  i  contratti  collettivi aziendali  stipulati  dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19  della  legge  20 maggio  1970,  n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare  condizioni  e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto  di  lavoro  di  cui  al  comma  2.  I  contratti collettivi nazionali  possono,  altresi',  prevedere  per  specifiche  figure  o livelli  professionali  modalita'  particolari  di  attuazione  delle discipline  rimesse  alla  contrattazione  collettiva  ai  sensi  del presente decreto.»;
 c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «Le  assunzioni  a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge  23 luglio  1991,  n.  223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
 d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Nelle  ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo 1  del decreto legislativo  9 ottobre  2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta' di  richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle  concordate  con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
 e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.   I   contratti  collettivi  stipulati  dai  soggetti  indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro  supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle  quali  si  consente  di  richiedere  ad  un  lavoratore a tempo parziale   lo   svolgimento   di  lavoro  supplementare,  nonche'  le conseguenze   del  superamento  delle  ore  di  lavoro  supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
 f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il   consenso   del   lavoratore   interessato  ove  non  prevista  e regolamentata  dal  contratto  collettivo.  Il  rifiuto  da parte del lavoratore  non  puo'  integrare  in  nessun  caso  gli  estremi  del giustificato motivo di licenziamento.»;
 g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
 h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5.  Nel  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale verticale o misto, anche   a   tempo   determinato,  e'  consentito  lo  svolgimento  di prestazioni  lavorative  straordinarie. A tali prestazioni si applica la  disciplina  legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche  ed  integrazioni  in  materia  di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
 i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
 j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 «7. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo 2, comma 2, le parti  del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di  quanto  previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole  flessibili  relative  alla  variazione  della  collocazione temporale  della  prestazione  stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale  di  tipo  verticale  o misto possono essere stabilite anche clausole  elastiche  relative alla variazione in aumento della durata della  prestazione  lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
 1)  condizioni  e  modalita' in relazione alle quali il datore di lavoro  puo'  modificare  la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
 2)  condizioni  e  modalita' in relazioni alle quali il datore di lavoro   puo'   variare   in  aumento  la  durata  della  prestazione lavorativa;
 3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della prestazione lavorativa.»;
 k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
 «8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in  aumento  la  durata  della  prestazione  lavorativa,  nonche'  di modificare  la collocazione temporale della stessa comporta in favore del  prestatore  di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti,  di  almeno  due  giorni  lavorativi,  nonche'  il  diritto  a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
 l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
 «9.  La  disponibilita'  allo  svolgimento del rapporto di lavoro a tempo  parziale  ai  sensi  del  comma  7  richiede  il  consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale   al   contratto   di  lavoro,  reso,  su  richiesta  del lavoratore,  con  l'assistenza  di un componente della rappresentanza sindacale  aziendale  indicato  dal  lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto  del  lavoratore  non  integra  gli  estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
 m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
 «10.  L'inserzione  nel  contratto  di  lavoro  a tempo parziale di clausole  flessibili  o  elastiche  ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
 n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
 o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  5  (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1.  Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale, o il proprio rapporto  di  lavoro  a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce  giustificato  motivo  di licenziamento. Su accordo delle parti   risultante  da  atto  scritto,  convalidato  dalla  direzione provinciale  del  lavoro  competente  per  territorio,  e' ammessa la trasformazione  del  rapporto  di  lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo  parziale.  Al  rapporto  di lavoro a tempo parziale risultante dalla  trasformazione  si  applica  la  disciplina di cui al presente decreto legislativo.
 2.  Il  contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione di  personale  a  tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori  assunti  a  tempo  parziale  in  attivita'  presso unita' produttive  site  nello  stesso  ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni  od  a  mansioni  equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.
 3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro  e'  tenuto  a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente  con  rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site  nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante comunicazione scritta  in  luogo  accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere  in  considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi  di  cui  all'articolo 1,  comma  3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
 4.   Gli  incentivi  economici  all'utilizzo  del  lavoro  a  tempo parziale,    anche    a    tempo   determinato,   saranno   definiti, compatibilmente  con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,   nell'ambito   della  riforma  del  sistema  degli  incentivi all'occupazione.»;
 p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
 q) l'articolo 7 e' soppresso;
 r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «L'eventuale  mancanza  o  indeterminatezza  nel  contratto scritto delle  indicazioni  di  cui  all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita'   del   contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale.  Qualora l'omissione  riguardi  la  durata  della  prestazione  lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la  sola  collocazione  temporale  dell'orario, il giudice provvede a determinare  le  modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa  a  tempo  parziale  con  riferimento  alle previsioni dei contratti  collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto  in  particolare  delle responsabilita'  familiari  del  lavoratore  interessato,  della  sua necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale  mediante  lo  svolgimento  di  altra  attivita' lavorativa, nonche'   delle  esigenze  del  datore  di  lavoro.  Per  il  periodo antecedente  la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in  entrambi  i  casi  diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla   corresponsione   di   un  ulteriore  emolumento  a  titolo  di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso  del  successivo  svolgimento  del  rapporto, e' fatta salva la possibilita'   di   concordare  per  iscritto  clausole  elastiche  o flessibili  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorita'  giudiziaria,  le controversie di cui al presente comma ed  al  comma  1  possono  essere,  risolte  mediante le procedure di conciliazione  ed  eventualmente  di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
 s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3,  comma  7,  senza  il  rispetto  di  quanto stabilito dall'articolo 3,  commi  7,  8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro  il  diritto,  in  aggiunta  alla  retribuzione  dovuta,  alla corresponsione  di  un  ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
 2-ter.  In  assenza  di  contratti  collettivi  datore  di lavoro e prestatore  di  lavoro  possono concordare direttamente l'adozione di clausole  elastiche  o  flessibili  ai  sensi  delle disposizioni che precedono.»;
 t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «Art.  12-bis  (Ipotesi  di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale).  -  1. I lavoratori  affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di  terapie  salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno  diritto  alla  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale  verticale  od  orizzontale. Il rapporto   di   lavoro  a  tempo  parziale  deve  essere  trasformato nuovamente  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno a richiesta del lavoratore.  Restano  in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.».
 
 
 
 Note all'art. 46:
 - Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
 61    (Attuazione   della   direttiva   97/81/CE   relativa
 all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
 dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dalla  CES), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.
 - Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto legislativo
 n.  61 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato
 e' il seguente:
 «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel rapporto di lavoro
 subordinato  l'assunzione  puo'  avvenire a tempo pieno o a
 tempo parziale.
 2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
 a) per  «tempo  pieno»  l'orario normale di lavoro di
 cui  all'art.  3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai
 contratti collettivi applicativi;
 b) per  «tempo  parziale» l'orario di lavoro, fissato
 dal  contratto  individuale,  cui sia tenuto un lavoratore,
 che  risulti  comunque  inferiore  a  quello indicato nella
 lettera a);
 c) per  «rapporto  di lavoro a tempo parziale di tipo
 orizzontale»  quello in cui la riduzione di orario rispetto
 al  tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale
 giornaliero di lavoro;
 d) per  «rapporto  di lavoro a tempo parziale di tipo
 verticale»  quello  in  relazione al quale risulti previsto
 che  l'attivita'  lavorativa  sia  svolta a tempo pieno, ma
 limitatamente  a  periodi  predeterminati  nel  corso della
 settimana, del mese o dell'anno;
 d-bis) per  «rapporto  di  lavoro a tempo parziale di
 tipo  misto»  quello che si svolge secondo una combinazione
 delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d);
 e) per  «lavoro  supplementare» quello corrispondente
 alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
 concordato  fra  le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed
 entro il limite del tempo pieno.
 3.  I  contratti  collettivi  nazionali  o territoriali
 stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
 comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
 i    contratti   collettivi   aziendali   stipulati   dalle
 rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della
 legge  20 maggio  1970, n. 300, e successive modificazioni,
 ovvero  dalle  rappresentanze  sindacali  unitarie  possono
 determinare   condizioni   e  modalita'  della  prestazione
 lavorativa  del  rapporto  di  lavoro  di cui al comma 2. I
 contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere
 per  specifiche  figure  o  livelli professionali modalita'
 particolari  di  attuazione  delle  discipline rimesse alla
 contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.
 4.   Le   assunzioni  a  termine,  di  cui  al  decreto
 legislativo   9 ottobre   2001,   n.   368,   e  successive
 modificazioni,  di  cui  all'art.  8  della legge 23 luglio
 1991,  n.  223, e di cui all'art. 4 del decreto legislativo
 26 marzo  2001, n. 151, possono essere effettuate anche con
 rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.».
 - Il  testo  dell'art. 3 del citato decreto legislativo
 n.  61 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato
 e' il seguente:
 «Art.  3  (Modalita'  del  rapporto  di  lavoro a tempo
 parziale.   Lavoro   supplementare,   lavoro  straordinario
 clausole  elastiche).  - 1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo
 parziale  di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai
 sensi  dell'art.  l del decreto legislativo 9 ottobre 2001,
 n.  368,  il  datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo
 svolgimento  di prestazioni supplementari rispetto a quelle
 concordate con il lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2,
 nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
 2.   I  contratti  collettivi  stipulati  dai  soggetti
 indicati  nell'art.  1,  comma  3,  stabiliscono  il numero
 massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le
 relative  causali  in  relazione  alle quali si consente di
 richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento
 di   lavoro   supplementare,  nonche'  le  conseguenze  del
 superamento  delle  ore  di lavoro supplementare consentite
 dai contratti collettivi stessi.
 3.    L'effettuazione    di   prestazioni   di   lavoro
 supplementare   richiede   il   consenso   del   lavoratore
 interessato  ove non prevista e regolamentata dal contratto
 collettivo.  Il  rifiuto  da  parte del lavoratore non puo'
 integrare  in  nessun  caso  gli  estremi  del giustificato
 motivo di licenziamento.
 4.  I  contratti  collettivi  di cui al comma 2 possono
 prevedere  una  percentuale  di  maggiorazione sull'importo
 della  retribuzione  oraria  globale  di  fatto,  dovuta in
 relazione  al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
 previsto  in  proposito dall'art. 4, comma 2, lettera a), i
 contratti  collettivi  di  cui  al  comma  2  possono anche
 stabilire  che  l'incidenza  della  retribuzione  delle ore
 supplementari   sugli   istituti  retributivi  indiretti  e
 differiti   sia   determinata   convenzionalmente  mediante
 l'applicazione   di  una  maggiorazione  forfettaria  sulla
 retribuzione   dovuta   per   la   singola  ora  di  lavoro
 supplementare.
 5.  Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o
 misto,   anche   a  tempo  determinato,  e'  consentito  lo
 svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali
 prestazioni  si applica la disciplina legale e contrattuale
 vigente  ed  eventuali successive modifiche ed integrazioni
 in  materia  di  lavoro  straordinario nei rapporti a tempo
 pieno.
 6. (Comma abrogato).
 7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 2,
 le  parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono,
 nel  rispetto  di  quanto previsto dal presente comma e dai
 commi  8  e 9, concordare clausole flessibili relative alla
 variazione  della  collocazione temporale della prestazione
 stessa.  Nei  rapporti  di  lavoro a tempo parziale di tipo
 verticale  o  misto possono essere stabilite anche clausole
 elastiche  relative alla variazione in aumento della durata
 della   prestazione   lavorativa.  I  contratti  collettivi
 stipulati  dai  soggetti  indicati  nell'art.  1,  comma 3,
 stabiliscono:
 1)  condizioni e modalita' in relazione alle quali il
 datore  di lavoro puo' modificare la collocazione temporale
 della prestazione lavorativa;
 2)  condizioni e modalita' in relazioni alle quali il
 datore  di  lavoro  puo' variare in aumento la durata della
 prestazione lavorativa;
 3)  i limiti massimi di variabilita' in aumento della
 durata della prestazione lavorativa.
 8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere
 di   variare   in   aumento  la  durata  della  prestazione
 lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale
 della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
 preavviso,  fatte  salve  le intese tra le parti, di almeno
 due  giorni  lavorativi,  nonche'  il  diritto a specifiche
 compensazioni,  nella misura ovvero nelle forme fissate dai
 contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3.
 9.  La  disponibilita' allo svolgimento del rapporto di
 lavoro  a  tempo  parziale ai sensi del comma 7 richiede il
 consenso   del   lavoratore   formalizzato  attraverso  uno
 specifico  patto scritto, anche contestuale al contratto di
 lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza
 di  un  componente della rappresentanza sindacale aziendale
 indicato  dal  lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del
 lavoratore  non integra gli estremi del giustificato motivo
 di licenziamento.
 10.  L'inserzione  nel  contratto  di  lavoro  a  tempo
 parziale  di  clausole  flessibili o elastiche ai sensi del
 comma  7  e'  possibile anche nelle ipotesi di contratto di
 lavoro a termine.
 11. (Comma soppresso).
 12. (Comma soppresso).
 13. (Comma soppresso).
 14.  I  centri  per  l'impiego e i soggetti autorizzati
 all'attivita'  di  mediazione  fra  domanda  ed  offerta di
 lavoro,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 4 e 10 del
 decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a
 dare,  ai  lavoratori  interessati  ad  offerte di lavoro a
 tempo  parziale,  puntuale  informazione  della  disciplina
 prevista   dai  commi  3,  7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13,
 preventivamente  alla stipulazione del contratto di lavoro.
 Per  i  soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo
 23 dicembre  1997,  n.  469,  la mancata fornitura di detta
 informazione  costituisce  comportamento valutabile ai fini
 dell'applicazione  della  norma di cui al comma 12, lettera
 b), del medesimo art. 10.
 15. (Comma soppresso).
 - Il  testo  dell'art. 6 del citato decreto legislativo
 n.  61 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato
 e' il seguente:
 «Art.  6  (Criteri  di  computo  dei lavoratori a tempo
 parziale).   -   1. In   tutte   le  ipotesi  in  cui,  per
 disposizione  di  legge o di contratto collettivo, si renda
 necessario  l'accertamento della consistenza dell'organico,
 i  lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso
 del   numero   dei  lavoratori  dipendenti  in  proporzione
 all'orario  svolto,  rapportato  al  tempo pieno cosi' come
 definito  ai  sensi  dell'art.  1;  ai  fini  di  cui sopra
 l'arrotondamento  opera per le frazioni di orario eccedenti
 la   somma   degli   orari  individuati  a  tempo  parziale
 corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.
 2. (Comma soppresso).
 - Il  testo  dell'art. 8 del citato decreto legislativo
 n.  61 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato
 e' il seguente:
 «Art.  8  (Sanzioni).  -  1.  Nel contratto di lavoro a
 tempo  parziale  la  forma  scritta  e' richiesta a fini di
 prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la
 prova  per  testimoni  nei  limiti di cui all'art. 2725 del
 codice   civile.   In  difetto  di  prova  in  ordine  alla
 stipulazione  a  tempo parziale del contratto di lavoro, su
 richiesta   del  lavoratore  potra'  essere  dichiarata  la
 sussistenza  fra  le parti di un rapporto di lavoro a tempo
 pieno  a  partire  dalla  data  in  cui  la  mancanza della
 scrittura  sia  giudizialmente  accertata.  Resta  fermo il
 diritto   alle   retribuzioni  dovute  per  le  prestazioni
 effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
 2.   L'eventuale   mancanza   o   indeterminatezza  nel
 contratto  scritto  delle  indicazioni  di  cui all'art. 2,
 comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a
 tempo  parziale.  Qualora  l'omissione  riguardi  la durata
 della  prestazione  lavorativa, su richiesta del lavoratore
 puo'  essere  dichiarata  la sussistenza fra le parti di un
 rapporto  di  lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
 relativo    accertamento    giudiziale.    Qualora   invece
 l'omissione   riguardi   la   sola  collocazione  temporale
 dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita'
 temporali  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa a
 tempo   parziale   con   riferimento  alle  previsioni  dei
 contratti  collettivi  di  cui  all'art.  3, comma 7, o, in
 mancanza,  con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto in
 particolare  delle responsabilita' familiari del lavoratore
 interessato,  della  sua  necessita'  di  integrazione  del
 reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
 svolgimento  di  altra  attivita' lavorativa, nonche' delle
 esigenze  del  datore di lavoro. Per il periodo antecedente
 la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
 entrambi  i  casi  diritto,  in  aggiunta alla retribuzione
 dovuta,  alla  corresponsione  di un ulteriore emolumento a
 titolo   di  risarcimento  del  danno,  da  liquidarsi  con
 valutazione    equitativa.   Nel   corso   del   successivo
 svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di
 concordare  per iscritto clausola elastiche o flessibili ai
 sensi   dell'art.   3,   comma  3.  In  luogo  del  ricorso
 all'autorita'   giudiziaria,  le  controversie  di  cui  al
 presente  comma  ed  al  comma  1  possono  essere  risolte
 mediante  le procedure di conciliazione ed eventualmente di
 arbitrato  previste  dai  contratti collettivi nazionali di
 lavoro di cui all'art. 1, comma 3.
 2-bis.   Lo  svolgimento  di  prestazioni  elastiche  o
 flessibili di cui all'art. 3, comma 7, senza il rispetto di
 quanto  stabilito  dall'art.  3,  commi 7,  8, 9 comporta a
 favore  del  prestatore  di  lavoro il diritto, in aggiunta
 alla   retribuzione   dovuta,  alla  corresponsione  di  un
 ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
 2-ter.  In  assenza  di  contratti collettivi datore di
 lavoro   e   prestatore   di   lavoro   possono  concordare
 direttamente  l'adozione di clausole elastiche o flessibili
 ai sensi delle disposizioni che precedono.
 3.  In caso di violazione da parte del datore di lavoro
 del  diritto  di  precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il
 lavoratore  ha  diritto al risarcimento del danno in misura
 corrispondente   alla   differenza   fra   l'importo  della
 retribuzione  percepita  e  quella  che  gli  sarebbe stata
 corrisposta  a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei
 mesi successivi a detto passaggio.
 4.  La mancata comunicazione alla direzione provinciale
 del  lavoro,  di  cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo,
 comporta  l'applicazione  di una sanzione amministrativa di
 lire  trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
 giorno  di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a
 favore    della    gestione    contro   la   disoccupazione
 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».
 - Il   testo   dell'art.   3,   comma  1,  del  decreto
 legislativo   8 aprile   2003,   n.  66  (Attuazione  della
 direttiva    93/104/CE   e   della   direttiva   2000/34/CE
 concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
 di lavoro), e' il seguente:
 «1.  L'orario  normale  di  lavoro e' fissato in 40 ore
 settimanali.».
 - Il  testo  dell'art. 19 della citata legge n. 300 del
 1970, e' il seguente:
 «Art.  19  (Costituzione delle rappresentanze sindacali
 aziendali).  -  Rappresentanze  sindacali aziendali possono
 essere  costituite  ad  iniziativa  dei  lavoratori in ogni
 unita' produttiva, nell'ambito:
 a) delle  associazioni  aderenti  alle confederazioni
 maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 b) delle  associazioni  sindacali, non affiliate alle
 predette  confederazioni, che siano firmatarie di contratti
 collettivi  nazionali  o  provinciali  di  lavoro applicati
 nell'unita' produttiva.
 Nell'ambito  di  aziende  con piu' unita' produttive le
 rappresentanze   sindacali   possono  istituire  organi  di
 coordinamento.».
 - Per  il  titolo del citato decreto legislativo n. 368
 del 2001 si veda nota all'art. 22.
 - Il  testo  dell'art.  8 della citata legge n. 223 del
 1991, e' il seguente:
 «Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita). - 1.
 Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si
 applica  il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al
 sesto  comma  dell'art.  15  della legge 29 aprile 1949, n.
 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
 contratto  di  lavoro  a  termine di durata non superiore a
 dodici  mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
 di  lavoro  e'  pari  a quella prevista per gli apprendisti
 dalla   legge   19 gennaio   1955,   n.  25,  e  successive
 modificazioni.   Nel   caso  in  cui,  nel  corso  del  suo
 svolgimento,  il  predetto  contratto  venga  trasformato a
 tempo  indeterminato,  il beneficio contributivo spetta per
 ulteriori  dodici  mesi  in  aggiunta a quello previsto dal
 comma 4.
 3.  Per  i  lavoratori  in  mobilita'  si osservano, in
 materia  di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
 all'art.   16  della  legge  28 febbraio  1987,  n.  56,  e
 successive  modificazioni  ed integrazioni, le disposizioni
 dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei
 predetti  avviamenti le commissioni regionali per l'impiego
 stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
 nelle   liste   di   collocamento,   la  percentuale  degli
 avviamenti  da riservare ai lavoratori iscritti nella lista
 di mobilita'.
 4.  Al  datore  di  lavoro che, senza esservi tenuto ai
 sensi  del  comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
 lavoratori  iscritti  nella lista di mobilita' e' concesso,
 per   ogni   mensilita'   di  retribuzione  corrisposta  al
 lavoratore,  un  contributo  mensile  pari al cinquanta per
 cento  della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe stata
 corrisposta  al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
 essere  erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
 per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
 numero  superiore  a  ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
 mesi  per  le  aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
 comma non trova applicazione per i giornalisti.
 4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
 precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
 siano   stati   collocati   in   mobilita',  nei  sei  mesi
 precedenti,  da  parte di impresa dello stesso o di diverso
 settore  di  attivita'  che,  al momento del licenziamento,
 presenta  assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti
 con  quelli  dell'impresa  che  assume  ovvero  risulta con
 quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
 L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
 responsabilita',  all'atto  della  richiesta di avviamento,
 che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
 5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
 mobilita'  trova  applicazione quanto previsto dall'art. 27
 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
 6.  Il  lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
 attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
 tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
 7.  Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
 6,  nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art.
 9,  comma  7,  i  trattamenti  e  le indennita' di cui agli
 artt. 7,  11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non
 sono  computate ai fini della determinazione del periodo di
 durata  dei  predetti trattamenti fino al raggiungimento di
 un  numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi
 di spettanza del trattamento.
 8.  I  trattamenti  e  i  benefici  di  cui al presente
 articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37
 della legge 9 marzo 1989, n. 88.».
 - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo
 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in
 materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita' e della
 paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
 n. 53), e' il seguente:
 «Art.  4  (Sostituzione  di lavoratrici e lavoratori in
 congedo).  (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge
 8 marzo  2000,  n. 53, art. 10). - 1. In sostituzione delle
 lavoratrici  e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu'
 delle  disposizioni  del presente testo unico, il datore di
 lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto  a  tempo
 determinato    o   utilizzare   personale   con   contratto
 temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, secondo
 comma,  lettera  b),  della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
 dell'art.  1,  comma  2,  lettera c), della legge 24 giugno
 1997,  n.  196, e con l'osservanza delle disposizioni delle
 leggi medesime.
 2.  L'assunzione  di  personale  a  tempo determinato e
 l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di
 lavoratrici  e  lavoratori in congedo ai sensi del presente
 testo  unico  puo'  avvenire  anche con anticipo fino ad un
 mese  rispetto  al  periodo  di  inizio  del congedo, salvo
 periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
 3.  Nelle  aziende  con meno di venti dipendenti, per i
 contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro  che  assume
 personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
 di  lavoratrici  e  lavoratori  in congedo, e' concesso uno
 sgravio   contributivo   del   50   per  cento.  Quando  la
 sostituzione  avviene  con  contratto di lavoro temporaneo,
 l'impresa   utilizzatrice   recupera   dalla   societa'  di
 fornitura  le  somme  corrispondenti allo sgravio da questa
 ottenuto.
 4.  Le  disposizioni  del  comma 3 trovano applicazione
 fino  al  compimento  di  un  anno di eta' del figlio della
 lavoratrice  o  del  lavoratore  in  congedo  o per un anno
 dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
 5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
 cui  al  capo  Xl,  e'  possibile  procedere,  in  caso  di
 maternita'  delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
 primo  anno  di  eta'  del  bambino  o  nel  primo  anno di
 accoglienza   del   minore   adottato   o  in  affidamento,
 all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di
 personale  temporaneo,  per  un  periodo  massimo di dodici
 mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».
 - Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto legislativo
 n. 368 del 2001, e' il seguente:
 «Art.  1  (Apposizione del termine). - 1. E' consentita
 l'apposizione  di  un  termine alla durata del contratto di
 lavoro   subordinato  a  fronte  di  ragioni  di  carattere
 tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
 2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
 risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
 quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
 3.  Copia  dell'atto scritto deve essere consegnata dal
 datore   di   lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
 lavorativi dall'inizio della prestazione.
 4.  La  scrittura  non e' tuttavia necessaria quando la
 durata  del  rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
 sia superiore a dodici giorni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 47. Definizione, tipologie e limiti quantitativi
 1.   Ferme   restando   le   disposizioni  vigenti  in  materia  di diritto-dovere  di  istruzione  e  di  formazione,  il  contratto  di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
 a) contratto    di    apprendistato    per   l'espletamento   del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 b) contratto   di   apprendistato   professionalizzante   per  il conseguimento  di  una  qualificazione  attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
 c) contratto  di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
 2.  Il  numero  complessivo  di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per  cento  delle  maestranze specializzate e qualificate in servizio presso  il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque   ne   abbia  in  numero  inferiore  a  tre,  puo'  assumere apprendisti  in  numero non superiore a tre. La presente norma non si applica  alle  imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
 3.  In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai  sensi  del  presente  decreto  continua  ad applicarsi la vigente normativa in materia.
 
 
 
 Nota all'art. 47:
 - Il  testo  dell'art.  4 della legge 8 agosto 1985, n.
 443 (Legge-quadro per l'artigianato), e' il seguente:
 «Art.  4  (Limiti  dimensionali). - L'impresa artigiana
 puo'  essere  svolta  anche  con  la prestazione d'opera di
 personale       dipendente       diretto      personalmente
 dall'imprenditore  artigiano  o  dai  soci,  sempre che non
 superi i seguenti limiti:
 a) per  l'impresa che non lavora in serie: un massimo
 di  diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
 non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti puo'
 essere  elevato  fino a ventidue a condizione che le unita'
 aggiuntive siano apprendisti;
 b) per  l'impresa  che  lavora  in serie, purche' con
 lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove
 dipendenti,   compresi   gli   apprendisti  in  numero  non
 superiore  a  cinque; il numero massimo dei dipendenti puo'
 essere  elevato  fino  a  dodici a condizione che le unita'
 aggiuntive siano apprendisti;
 c) per  l'impresa che svolge la propria attivita' nei
 settori   delle   lavorazioni  artistiche,  tradizionali  e
 dell'abbigliamento  su  misura:  un  massimo  di  trentadue
 dipendenti,   compresi   gli   apprendisti  in  numero  non
 superiore  a  sedici; il numero massimo dei dipendenti puo'
 essere  elevato  fino a quaranta a condizione che le unita'
 aggiuntive  siano  apprendisti. I settori delle lavorazioni
 artistiche  e  tradizionali  e dell'abbigliamento su misura
 saranno   individuati  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica,  sentite  le  regioni ed il Consiglio nazionale
 dell'artigianato;
 d) per  l'impresa  di  trasporto:  un massimo di otto
 dipendenti;
 e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di
 dieci  dipendenti,  compresi  gli apprendisti in numero non
 superiore  a  cinque; il numero massimo dei dipendenti puo'
 essere  elevato  fino  a  quattordici  a  condizione che le
 unita' aggiuntive siano apprendisti.
 Ai  fini  del  calcolo  dei limiti di cui al precedente
 comma:
 1)  non sono computati per un periodo di due anni gli
 apprendisti  passati  in  qualifica  ai  sensi  della legge
 19 gennaio  1955,  n.  25,  e  mantenuti  in servizio dalla
 stessa impresa artigiana;
 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui
 alla  legge  18 dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che  non
 superino  un  terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
 presso l'impresa artigiana;
 3)  sono  computati  i  familiari  dell'imprenditore,
 ancorche'   partecipanti   all'impresa   familiare  di  cui
 all'art.  230-bis  del  codice civile, che svolgano la loro
 attivita'  di  lavoro  prevalentemente  e professionalmente
 nell'ambito dell'impresa artigiana;
 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il
 prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
 5)  non  sono  computati  i  portatori  di handicaps,
 fisici, psichici o sensoriali;
 6)  sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia la
 mansione svolta.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 48. Apprendistato  per  l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
 1.  Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attivita', con contratto  di  apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione  e  formazione  i  giovani  e  gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
 2.   Il   contratto   di   apprendistato   per  l'espletamento  del diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non superiore a  tre  anni  ed  e'  finalizzato  al  conseguimento di una qualifica professionale.   La   durata   del   contratto   e'   determinata  in considerazione  della  qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle  competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti  privati  accreditati,  mediante  l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
 3.   Il   contratto   di   apprendistato   per  l'espletamento  del diritto-dovere  di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
 a) forma  scritta  del  contratto,  contenente  indicazione della prestazione  lavorativa  oggetto  del  contratto, del piano formativo individuale,  nonche'  della qualifica che potra' essere acquisita al termine   del  rapporto  di  lavoro  sulla  base  degli  esiti  della formazione aziendale od extra-aziendale;
 b) divieto  di  stabilire  il  compenso  dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
 c) possibilita'  per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di  lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
 d) divieto  per  il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato  in  assenza  di  una giusta causa o di un giustificato motivo.
 4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento  del  diritto-dovere  di  istruzione  e  formazione e' rimessa  alle  regioni  e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e dei prestatori di lavoro comparativamente   piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
 a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 b) previsione  di  un monte ore di formazione, esterna od interna alla  azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in  funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 c) rinvio  ai  contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,  territoriale  o  aziendale  da  associazioni dei datori e prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu' rappresentative per la determinazione,   anche  all'interno  degli  enti  bilaterali,  delle modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
 d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del  percorso  di  formazione,  esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
 e) registrazione   della   formazione   effettuata  nel  libretto formativo;
 f) presenza  di  un  tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
 
 
 
 Note all'art. 48:
 - Il  testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al
 Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
 sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
 in  materia  di  istruzione e formazione professionale), e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
 - Il  testo  dell'art.  2118  del  codice civile, e' il
 seguente:
 «Art.    2118    (Recesso   dal   contratto   a   tempo
 indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
 contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  dando  il
 preavviso  nel  termine  e  nei modi stabiliti [dalle norme
 corporative], dagli usi o secondo equita'.
 In  mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso
 l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
 retribuzione   che  sarebbe  spettata  per  il  periodo  di
 preavviso.
 La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
 caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
 lavoro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 49 Apprendistato professionalizzante
 
 1.  Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attivita', con contratto  di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di  una  qualificazione  attraverso  una  formazione  sul lavoro e la acquisizione     di     competenze    di    base,    trasversali    e tecnico-professionali,  i  soggetti  di  eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
 2.  Per  soggetti  in  possesso  di  una  qualifica  professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
 3.  I  contratti  collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale   o   regionale   stabiliscono,  in  ragione  del  tipo  di qualificazione   da   conseguire,   la   durata   del   contratto  di apprendistato   professionalizzante  che,  in  ogni  caso,  non  puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
 4.   Il   contratto   di   apprendistato   professionalizzante   e' disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma   scritta   del   contratto,  contenente  indicazione  della
 prestazione   oggetto   del   contratto,   del   piano   formativo
 individuale,  nonche'  della eventuale qualifica che potra' essere
 acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti
 della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto  di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe
 di cottimo; c) possibilita'  per  il datore di lavoro di recedere dal rapporto di
 lavoro  al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
 disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilita'   di   sommare  i  periodi  di  apprendistato  svolti
 nell'ambito  del  diritto-dovere  di  istruzione  e formazione con
 quelli  dell'apprendistato  professionalizzante  nel  rispetto del
 limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto  per  il  datore  di  lavoro  di recedere dal contratto di
 apprendistato  in assenza di una giusta causa o di un giustificato
 motivo.
 5.  La  regolamentazione  dei  profili formativi dell'apprendistato professionalizzante  e' rimessa alle regioni e alle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  d'intesa  con  le  associazioni dei datori e prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione  di  un  monte  ore  di  formazione  formale, interna o
 esterna  alla  azienda,  di almeno centoventi ore per anno, per la
 acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio  ai  contratti  collettivi  di  lavoro  stipulati a livello
 nazionale,  territoriale  o aziendale da associazioni dei datori e
 prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
 determinazione,  anche  all'interno  degli  enti bilaterali, delle
 modalita'  di  erogazione  e della articolazione della formazione,
 esterna  e  interna  alle singole aziende, anche in relazione alla
 capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti
 esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
 percorso  di  formazione,  esterna  e  interna alla impresa, della
 qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza  di  un  tutore  aziendale  con  formazione  e competenze
 adeguate.
 
 
 
 Note all'art. 49:
 - Per  il  titolo  della citata legge n. 53 del 2003 si
 veda nota all'art. 48.
 - Per il testo dell'art. 2118 del codice civile si veda
 nota all'art. 48.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 50. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
 1.  Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attivita', con contratto  di  apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di  livello  secondario,  per  il  conseguimento  di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione tecnica  superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
 2.   Per  soggetti  in  possesso  di  una  qualifica  professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato  di  cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
 3.  Ferme  restando  le  intese  vigenti,  la regolamentazione e la durata  dell'apprendistato  per  l'acquisizione  di  un diploma o per percorsi  di  alta  formazione  e'  rimessa  alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali  dei  datori  di  lavoro  e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative.
 
 
 
 Nota all'art. 50:
 - Il  testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
 144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
 per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
 normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
 il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:
 «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
 1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
 destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
 occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata
 superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
 formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
 norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
 superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
 della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
 sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
 tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
 decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
 le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
 non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
 superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
 modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
 formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
 l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
 medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
 che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro
 certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
 n. 112.
 2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
 dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
 garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
 base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
 pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
 e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
 tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
 legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  e  le parti sociali
 mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
 Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
 universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
 ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
 accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
 1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
 associati anche in forma consortile.
 3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
 cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
 un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
 valida in ambito nazionale.
 4.   Gli  interventi  di  cui  al  presente  art.  sono
 programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
 legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse
 preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
 istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
 dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
 bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
 pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
 articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
 Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
 competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
 quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
 norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
 presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
 corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 51. Crediti formativi
 1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato  costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
 2.  Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero  dell'istruzione,  della  universita'  e  della  ricerca, e previa  intesa  con  le  regioni  e le province autonome definisce le modalita'  di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel  rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto     stabilito    nell'Accordo    in    Conferenza    unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
 
 
 
 Nota all'art. 51:
 - Il  testo  del  decreto  ministeriale  31 maggio 2001
 (Certificazione nel sistema della formazione professionale)
 e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2001, n.
 139.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 52. Repertorio delle professioni
 1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio  delle  professioni  predisposto  da un apposito organismo tecnico  di  cui  fanno  parte  il  Ministero  dell'istruzione, della universita'  e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di  lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
 |  |  |  | Art. 53 Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
 
 1.   Durante   il   rapporto  di  apprendistato,  la  categoria  di inquadramento del lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di due  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni  che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
 2.  Fatte  salve  specifiche  previsioni  di  legge  o di contratto collettivo,  i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
 3.  In  attesa  della  riforma  del  sistema  degli  incentivi alla occupazione,  restano  fermi  gli  attuali  sistemi di incentivazione economica  la  cui  erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva verifica  della  formazione  svolta secondo le modalita' definite con decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-regioni.  In  caso  di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore  di  lavoro  e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita'  di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1,  il  datore  di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
 4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla  legge  19  gennaio  1955,  n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 53:
 - Il   testo   della   legge  19 gennaio  1955,  n.  25
 (Disciplina   dell'apprendistato),   e'   pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1955, n. 35.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 54. Definizione e campo di applicazione
 1.  Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare,  mediante  un  progetto  individuale di adattamento delle competenze  professionali  del  lavoratore  a un determinato contesto lavorativo,  l'inserimento  ovvero  il  reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
 a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
 b)  disoccupati  di  lunga  durata  da ventinove fino a trentadue anni;
 c)  lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un posto di lavoro;
 d) lavoratori  che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
 e) donne  di  qualsiasi  eta' residenti in una area geografica in cui  il  tasso  di  occupazione  femminile  determinato  con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il  Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno  del  20  per  cento  di  quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
 f) persone   riconosciute   affette,  ai  sensi  della  normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
 2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
 a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
 b) gruppi di imprese;
 c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
 d) fondazioni;
 e) enti di ricerca, pubblici e privati;
 f) organizzazioni e associazioni di categoria.
 3.  Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di  cui  al  comma  2  devono  avere  mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto  a  scadere  nei  diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano  i  lavoratori  che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato  la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo  di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti  della  presente  disposizione  si  considerano  mantenuti in servizio  i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo  svolgimento  sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
 4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei  diciotto  mesi  precedenti  alla  assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
 5.  Restano  in  ogni  caso  applicabili,  se  piu'  favorevoli, le disposizioni  di  cui  all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223,   in  materia  di  contratto  di  reinserimento  dei  lavoratori disoccupati.
 
 
 
 Nota all'art. 54:
 - Il  testo  dell'art. 20 della citata legge n. 223 del
 1991, e' il seguente:
 «Art.  20  (Contratti  di  reinserimento dei lavoratori
 disoccupati).  -  1.  I  lavoratori che fruiscono da almeno
 dodici  mesi  del  trattamento  speciale  di disoccupazione
 possono  essere  assunti  nominativamente mediante chiamata
 dalle  liste  di  cui  all'art.  8,  comma  9,  della legge
 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da
 datori  di  lavoro  che,  al momento dell'instaurazione del
 rapporto  di  lavoro,  non abbiano nell'azienda sospensioni
 dal  lavoro  in  atto  ai  sensi  dell'art.  2  della legge
 12 agosto  1977,  n.  675,  ovvero  non abbiano proceduto a
 riduzione  di  personale  nei dodici mesi precedenti, salvo
 che   l'assunzione   non   avvenga  ai  fini  di  acquisire
 professionalita'  sostanzialmente  diverse  da  quelle  dei
 lavoratori    interessati   alle   predette   riduzioni   o
 sospensioni di personale.
 2.    Ai    lavoratori   assunti   con   contratto   di
 reinserimento,  di  cui  al  comma  1,  si  applica,  sulle
 correnti   aliquote   dei   contributi   previdenziali   ed
 assistenziali  dovuti dai datori di lavoro e ferma restando
 la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle misure
 previste  per  la generalita' dei lavoratori, una riduzione
 nella  misura  del  settantacinque  per  cento  per i primi
 dodici  mesi  nell'ipotesi  di effettiva disoccupazione del
 lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi
 ventiquattro  mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione
 del  lavoratore  per  un  periodo  superiore  a  due anni e
 inferiore   a   tre   anni,  per  i  primi  trentasei  mesi
 nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per
 un periodo superiore a tre anni.
 3.  Il  datore  di  lavoro  ha  facolta'  di optare per
 l'esonero   dall'obbligo  del  versamento  delle  quote  di
 contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per
 cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al
 doppio   di   quello  di  effettiva  disoccupazione  e  non
 superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
 4.  I lavoratori assunti con contratto di reinserimento
 sono  esclusi  dal  computo dei limiti numerici previsti da
 leggi   e   contratti   collettivi  per  l'applicazione  di
 particolari normative ed istituti.
 5.  Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere
 stipulato  per  iscritto.  Copia  del contratto deve essere
 inviata  entro  trenta  giorni  al  competente  Ispettorato
 provinciale   del   lavoro   ed   alla   sede   provinciale
 dell'INPS.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 55 Progetto individuale di inserimento
 
 1.  Condizione  per l'assunzione con contratto di inserimento e' la definizione,   con   il  consenso  del  lavoratore,  di  un  progetto individuale  di  inserimento,  finalizzato  a garantire l'adeguamento delle  competenze  professionali  del  lavoratore  stesso al contesto lavorativo.
 2.  I  contratti  collettivi  nazionali o territoriali stipulati da associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative   sul   piano  nazionale  e  i  contratti  collettivi aziendali  stipulati  dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo  19  della  legge  20  maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,   ovvero   dalle   rappresentanze  sindacali  unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di definizione  dei  piani  individuali  di  inserimento con particolare riferimento  alla  realizzazione  del  progetto,  anche attraverso il ricorso  ai  fondi  interprofessionali per la formazione continua, in funzione   dell'adeguamento   delle   capacita'   professionali   del lavoratore,  nonche' le modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti,  linee-guida  e  codici  di  comportamento  diretti  ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
 3.  Qualora,  entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2,  la  determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro  delle  modalita'  di  definizione  dei  piani  individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le  organizzazioni  sindacali  interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori  e  le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  individua in via provvisoria  e  con  proprio  decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due   parti  interessate,  le  modalita'  di  definizione  dei  piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
 4.  La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovra' essere registrata nel libretto formativo.
 5.  In  caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
 
 
 
 Nota all'art. 55:
 - Per  il  testo dell'art. 19 della citata legge n. 300
 del 1970, si veda la nota all'art. 46.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 56. Forma
 1.  Il  contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso  deve  essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.
 2.  In  mancanza  di  forma  scritta  il  contratto  e'  nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
 |  |  |  | Art. 57. Durata
 1.  Il  contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi  e  non  puo'  essere  superiore  ai  diciotto  mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi.
 2.  Nel  computo  del  limite  massimo di durata non si tiene conto degli  eventuali  periodi  dedicati  allo  svolgimento  del  servizio militare  o  di  quello civile, nonche' dei periodi di astensione per maternita'.
 3.  Il  contratto  di  inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti.  Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
 |  |  |  | Art. 58. Disciplina del rapporto di lavoro
 1.  Salvo  diversa  previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali  stipulati  da  associazioni  dei datori e prestatori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale e dei  contratti  collettivi  aziendali  stipulati dalle rappresentanze sindacali  aziendali  di  cui  all'articolo 19  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali  unitarie,  ai  contratti  di inserimento si applicano, per quanto  compatibili,  le  disposizioni  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
 2.  I  contratti  collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali   massime   dei   lavoratori  assunti  con  contratto  di inserimento.
 
 
 
 Note all'art. 58:
 - Per  il  testo dell'art. 19 della citata legge n. 300
 del 1970, si veda nota all'art. 46.
 -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 368
 del 2001, si veda nota all'art. 22.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 59 Incentivi economici e normativi
 
 1.   Durante   il   rapporto   di   inserimento,  la  categoria  di inquadramento  del  lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni  che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti a quelle al conseguimento  delle  quali e' preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
 2.  Fatte  salve  specifiche  previsioni di contratto collettivo, i lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento sono esclusi dal computo  dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
 3.  In  attesa  della  riforma  del  sistema  degli  incentivi alla occupazione,   gli  incentivi  economici  previsti  dalla  disciplina vigente  in  materia  di  contratto  di  formazione  e lavoro trovano applicazione   con   esclusivo   riferimento  ai  lavoratori  di  cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
 |  |  |  | Art. 59-bis (3) (( Disciplina transitoria dei
 contratti di formazione e lavoro ))
 
 ((  1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003  e  fino  al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro  il  23  ottobre  2003,  si applica la disciplina vigente prima della  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione  dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione  e  lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.
 2.   Per  poter  accedere  ai  benefici  economici  previsti  dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti  di  formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000  lavoratori,  i  datori  di  lavoro,  che  abbiano stipulato i contratti  di  cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni dalla  stipula,  domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero dei  contratti  stipulati.  Alla  domanda  va  allegata  copia  delle rispettive autorizzazioni. ((3))
 3.  L'I.N.P.S.  ammette,  entro  il  30  novembre 2004 e nel limite numerico  di  cui  al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui allo  stesso  comma 2, secondo il criterio della priorita' della data della  stipula  del  contratto  di  formazione e lavoro. L'accesso ai benefici  e'  comunque  concesso  in  via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali. )) --------------- AGGIORNAMENTO  (3)  il  D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ha disposto che "per  i  contratti  di formazione e lavoro gia' stipulati, il termine della  presentazione  delle  domande  di  cui al comma 2 del presente articolo,  decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore del suddetto decreto legislativo n. 251/2004".
 |  |  |  | Art. 60. Tirocini estivi di orientamento
 1.  Si  definiscono  tirocini  estivi  di  orientamento  i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane,   regolarmente   iscritto   a   un  ciclo  di  studi  presso l'universita'  o  un  istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
 2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre  mesi  e  si  svolge  nel  periodo compreso tra la fine dell'anno accademico  e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima in caso di pluralita' di tirocini.
 3.  Eventuali  borse  lavoro  erogate  a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
 4.  Salvo  diversa  previsione  dei  contratti collettivi, non sono previsti  limiti  percentuali  massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
 5.  Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del  1997  e  al  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
 
 
 
 Note all'art. 60:
 - Il  testo  dell'art. 18 della citata legge n. 196 del
 1997 e' il seguente:
 "Art.  18  (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
 Al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
 lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
 conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
 iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
 soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
 sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
 del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
 concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
 1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
 entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
 rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
 a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
 limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
 legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
 delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
 lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
 partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
 scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
 preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
 all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
 particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
 periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
 sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
 istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
 studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
 orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
 in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
 21 dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche, enti
 ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
 specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
 inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
 pubblici delegati dalla regione;
 b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
 progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
 quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
 predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
 sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
 convenzioni  intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
 a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
 d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
 costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
 dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
 portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
 specificita' dei diversi tipi di utenti;
 e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
 assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
 l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
 infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
 civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
 responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
 caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
 per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
 ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
 l'INAIL direttamente e a proprio carico;
 f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
 attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
 di  tirocinio  pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
 debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
 lavoro;
 g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
 criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
 della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
 finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
 cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
 n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
 finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
 di  cui  al  presente  articolo a  favore  dei  giovani del
 Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
 operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
 i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
 sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
 tirocinante;
 h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
 i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
 impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
 n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
 tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
 articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
 siano finalizzati all'occupazione.".
 - Il  testo del decreto del Ministro del lavoro e della
 previdenza  sociale  25 marzo  1998,  n.  142  (Regolamento
 recante  norme  di attuazione dei principi e dei criteri di
 cui  all'art.  18  della  legge 24 giugno 1997, n. 196, sui
 tirocini  formativi e di orientamento), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 61. Definizione e campo di applicazione
 1. Ferma  restando  la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente  personale  e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,  n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi  di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore   in   funzione   del   risultato,   nel  rispetto  del coordinamento    con    la    organizzazione    del   committente   e indipendentemente   dal   tempo   impiegato  per  l'esecuzione  della attivita' lavorativa.
 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,  intendendosi  per tali i rapporti di durata complessiva non  superiore  a  trenta  giorni  nel  corso dell'anno solare con lo stesso  committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel  medesimo  anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
 3. Sono  escluse  dal  campo  di  applicazione del presente capo le professioni  intellettuali  per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione  in  appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  i rapporti  e  le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa comunque  rese  e  utilizzate  a  fini  istituzionali in favore delle associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche  affiliate alle federazioni  sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli  enti  di  promozione  sportiva  riconosciute dal C.O.N.I., come individuate  e  disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Sono  altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente   capo  i  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e controllo  delle  societa'  e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
 4. Le  disposizioni  contenute  nel  presente capo non pregiudicano l'applicazione  di  clausole  di  contratto  individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
 
 
 
 Note all'art. 61:
 - Il testo dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura
 civile, e' il seguente:
 «Art.  409  (Controversie  individuali di lavoro). - 3)
 rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
 rapporti   di  collaborazione  che  si  concretino  in  una
 prestazione    di    opera   continuativa   e   coordinata,
 prevalentemente   personale,   anche  se  non  a  carattere
 subordinato;».
 -  Il  testo dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002,
 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
 e  pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e' il
 seguente:
 «Art.   90   (Disposizioni   per  l'attivita'  sportiva
 dilettantistica).    1.   Le   disposizioni   della   legge
 16 dicembre  1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
 altre  disposizioni  tributarie riguardanti le associazioni
 sportive  dilettantistiche si applicano anche alle societa'
 sportive   dilettantistiche   costituite   in  societa'  di
 capitali senza fine di lucro.
 2.  A  decorrere  dal  periodo di imposta in corso alla
 data  di  entrata in vigore della presente legge, l'importo
 fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
 n.  398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio
 1999,  n.  133,  e  successive  modificazioni, e' elevato a
 250.000 euro.
 3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
 seguenti modificazioni:
 a) all'art.  81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in
 fine,  il  seguente  periodo: "Tale disposizione si applica
 anche   ai   rapporti   di   collaborazione   coordinata  e
 continuativa   di  carattere  amministrativo-gestionale  di
 natura  non  professionale  resi  in  favore  di societa' e
 associazioni sportive dilettantistiche.";
 b) all'art.   83,   comma   2,  le  parole:  "a  lire
 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
 4.  Il  CONI,  le  Federazioni sportive nazionali e gli
 enti  di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
 obbligati  ad  operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
 di   acconto   sui   contributi  erogati  alle  societa'  e
 associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
 28,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle
 societa'  e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
 delle  Federazioni  sportive  e  degli  enti  di promozione
 sportiva  riconosciuti  dal CONI direttamente connessi allo
 svolgimento    dell'attivita'   sportiva,   sono   soggetti
 all'imposta di registro in misura fissa.
 6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato B
 annesso   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre  1972,  n.  642,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
 seguenti  parole:  "e dalle federazioni sportive ed enti di
 promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
 7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
 "organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)"
 sono  inserite  le  seguenti: "e le societa' e associazioni
 sportive dilettantistiche".
 8.  Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
 societa',    associazioni   sportive   dilettantistiche   e
 fondazioni  costituite  da istituzioni scolastiche, nonche'
 di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
 nei   settori   giovanili  riconosciuta  dalle  Federazioni
 sportive   nazionali  o  da  enti  di  promozione  sportiva
 costituisce,  per  il soggetto erogante, fino ad un importo
 annuo  complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
 di  pubblicita',  volta alla promozione dell'immagine o dei
 prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
 attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n. 917.
 9.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
 seguenti modificazioni:
 a) all'art.  13-bis,  comma  1,  la lettera i-ter) e'
 sostituita dalla seguente:
 "i-ter)  le  erogazioni  liberali  in denaro per un
 importo   complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta  non
 superiore   a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e
 associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
 versamento  di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
 ufficio  postale  ovvero  secondo altre modalita' stabilite
 con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
 adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
 23 agosto 1988, n. 400;
 b) all'art.  65,  comma  2,  la  lettera c-octies) e'
 abrogata.
 10.  All'art.  17,  comma  2,  del  decreto legislativo
 15 dicembre  1997,  n.  446, le parole: "delle indennita' e
 dei  rimborsi  di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
 citato   testo   unico  delle  imposte  sui  redditi"  sono
 soppresse.
 11.  All'art.  111-bis,  comma 4, del testo unico delle
 imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in
 fine,  le  seguenti  parole: "ed alle associazioni sportive
 dilettantistiche".
 12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
 istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
 sussidiaria  a  quella ipotecaria per i mutui relativi alla
 costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
 miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti  sportivi, ivi
 compresa  l'acquisizione  delle  relative  aree da parte di
 societa'   o  associazioni  sportive  dilettantistiche  con
 personalita' giuridica.
 13.  Il  fondo e' disciplinato con apposito regolamento
 adottato,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3, della legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro  per  i beni e le
 attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del
 Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
 particolare,  le forme di intervento del fondo in relazione
 all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
 14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
 gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
 15.  La  garanzia  prestata  dal  fondo  e'  di  natura
 sussidiaria,  si  esplica  nei  limiti  e  con le modalita'
 stabiliti  dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
 i limiti delle disponibilita' del fondo.
 16.  La  dotazione  finanziaria del fondo e' costituita
 dall'importo  annuale  acquisito  dal fondo speciale di cui
 all'art.  5  della  legge  24 dicembre  1957,  n.  1295,  e
 successive  modificazioni,  dei  premi  riservati al CONI a
 norma  dell'art.  6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
 n. 496, colpiti da decadenza.
 17.     Le    societa'    e    associazioni    sportive
 dilettantistiche   devono   indicare   nella  denominazione
 sociale   la   finalita'   sportiva   e  la  ragione  o  la
 denominazione  sociale  dilettantistica  e possono assumere
 una delle seguenti forme:
 a) associazione   sportiva   priva   di  personalita'
 giuridica  disciplinata  dagli  articoli 36  e seguenti del
 codice civile;
 b) associazione  sportiva  con personalita' giuridica
 di  diritto  privato  ai  sensi  del  regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
 n. 361;
 c) societa'  sportiva  di capitali costituita secondo
 le   disposizioni  vigenti,  ad  eccezione  di  quelle  che
 prevedono le finalita' di lucro.
 18.  Con  uno  o  piu'  regolamenti,  emanati  ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e
 dell'ordinamento  sportivo,  secondo  i  seguenti  principi
 generali, sono individuati:
 a) i  contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo
 delle    societa'    e    delle    associazioni    sportive
 dilettantistiche, con particolare riferimento a:
 1) assenza di fini di lucro;
 2) rispetto del principio di democrazia interna;
 3)    organizzazione    di    attivita'    sportive
 dilettantistiche,   compresa   l'attivita'   didattica  per
 l'avvio,   l'aggiornamento   e   il  perfezionamento  nelle
 attivita' sportive;
 4) disciplina del divieto per gli amministratori di
 ricoprire  cariche sociali in altre societa' e associazioni
 sportive nell'ambito della medesima disciplina;
 5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
 6)  devoluzione  ai fini sportivi del patrimonio in
 caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni;
 7)   obbligo  di  conformarsi  alle  norme  e  alle
 direttive  del  CONI  nonche' agli statuti e ai regolamenti
 delle   Federazioni   sportive  nazionali  o  dell'ente  di
 promozione   sportiva  cui  la  societa'  o  l'associazione
 intende affiliarsi;
 b) le  modalita'  di  approvazione  dello statuto, di
 riconoscimento  ai fini sportivi e di affiliazione ad una o
 piu'   Federazioni  sportive  nazionali  del  CONI  o  alle
 discipline  sportive  associate  o  a  uno  degli  enti  di
 promozione  sportiva  riconosciuti  dal CONI, anche su base
 regionale;
 c) i  provvedimenti da adottare in caso di irregolare
 funzionamento  o  di  gravi  irregolarita' di gestione o di
 gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
 19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
 sportivi  delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del
 Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
 comma  4,  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
 apposite convenzioni con il CONI.
 20. Presso   il  CONI  e'  istituito,  anche  in  forma
 telematica  e  senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
 Stato,  il  registro  delle  societa'  e delle associazioni
 sportive   dilettantistiche  distinto  nelle  seguenti  tre
 sezioni:
 a) associazioni   sportive   dilettantistiche   senza
 personalita' giuridica;
 b) associazioni    sportive    dilettantistiche   con
 personalita' giuridica;
 c) societa'   sportive   dilettantistiche  costituite
 nella forma di societa' di capitali.
 21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma
 20,  nonche'  le  procedure  di verifica, la notifica delle
 variazioni   dei  dati  e  l'eventuale  cancellazione  sono
 disciplinate  da  apposita delibera del Consiglio nazionale
 del  CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi
 dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
 22. Per  accedere  ai  contributi pubblici di qualsiasi
 natura,    le   societa'   e   le   associazioni   sportive
 dilettantistiche  devono  dimostrare  l'avvenuta iscrizione
 nel registro di cui al comma 20.
 23. I  dipendenti  pubblici possono prestare la propria
 attivita',   nell'ambito   delle  societa'  e  associazioni
 sportive  dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di lavoro,
 purche'  a  titolo  gratuito  e fatti salvi gli obblighi di
 servizio,   previa   comunicazione  all'amministrazione  di
 appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
 riconosciuti  esclusivamente  le indennita' e i rimborsi di
 cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
 imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
 degli   enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i
 cittadini  e  deve  essere garantito, sulla base di criteri
 obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
 25. Ai  fini  del  conseguimento degli obiettivi di cui
 all'art.  29  della  presente legge, nei casi in cui l'ente
 pubblico  territoriale non intenda gestire direttamente gli
 impianti   sportivi,   la   gestione  e'  affidata  in  via
 preferenziale    a   societa'   e   associazioni   sportive
 dilettantistiche,  enti  di promozione sportiva, discipline
 sportive  associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
 base  di  convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
 previa  determinazione  di criteri generali e obiettivi per
 l'individuazione   dei   soggetti  affidatari.  Le  regioni
 disciplinano,   con   propria   legge,   le   modalita'  di
 affidamento.
 26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e gli impianti
 sportivi   scolastici,   compatibilmente  con  le  esigenze
 dell'attivita'  didattica  e delle attivita' sportive della
 scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  10 ottobre  1996, n. 567, devono essere posti a
 disposizione    di   societa'   e   associazioni   sportive
 dilettantistiche  aventi sede nel medesimo comune in cui ha
 sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 62 Forma
 
 1.  Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione  della  durata,  determinata  o  determinabile,  della
 prestazione di lavoro; b) indicazione  del  progetto  o programma di lavoro, o fasi di esso,
 individuata  nel  suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto
 in contratto; c) il  corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i
 tempi  e  le  modalita'  di pagamento e la disciplina dei rimborsi
 spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
 sulla  esecuzione,  anche temporale, della prestazione lavorativa,
 che  in  ogni  caso  non  possono  essere  tali  da  pregiudicarne
 l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le  eventuali  misure  per  la tutela della salute e sicurezza del
 collaboratore   a   progetto,   fermo   restando  quanto  disposto
 dall'articolo 66, comma 4.
 |  |  |  | Art. 63. Corrispettivo
 1. Il  compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato  alla  quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere  conto  dei  compensi  normalmente  corrisposti  per  analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
 |  |  |  | Art. 64. Obbligo di riservatezza
 1. Salvo  diverso  accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti.
 2. Il  collaboratore  a  progetto  non  deve  svolgere attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti  attinenti  ai programmi e alla organizzazione di essi, ne'  compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi.
 |  |  |  | Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto
 1. Il  lavoratore  a  progetto  ha  diritto  di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
 2. I  diritti  e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,  compreso  quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 65:
 - Il testo dell'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941,
 n.  633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
 connessi al suo esercizio), e' il seguente:
 «Art.  12-bis.  -  Salvo  patto contrario, il datore di
 lavoro  e'  titolare del diritto esclusivo di utilizzazione
 economica  del  programma  per elaboratore o della banca di
 dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle
 sue  mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore
 di lavoro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto
 1. La  gravidanza,  la  malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto  non  comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
 2. Salva  diversa  previsione del contratto individuale, in caso di malattia  e  infortunio  la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae  per  un  periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
 3. In  caso  di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un  periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.
 4. Oltre  alle  disposizioni  di  cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, sul processo del lavoro  e  di  cui  all'articolo 64  del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel  campo  di  applicazione  del presente capo si applicano le norme sulla  sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626  del  1994  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  quando la prestazione   lavorativa   si   svolga   nei  luoghi  di  lavoro  del committente,  nonche'  le  norme  di  tutela contro gli infortuni sul lavoro  e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma  1,  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, e del decreto del Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
 
 
 
 Note all'art. 66:
 -   Il   testo  della  legge  11 agosto  1973,  n.  533
 (Disciplina  delle  controversie  individuali  di  lavoro e
 delle controversie in materia di previdenza e di assistenza
 obbligatorie),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 13 settembre 1973, n. 237.
 -   Il  testo  dell'art.  64  del  decreto  legislativo
 26 marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle disposizioni
 legislative   in   materia   di  tutela  e  sostegno  della
 maternita'  e  della paternita', a norma dell'art. 15 della
 legge 8 marzo 2000, n. 53), e' il seguente:
 «Art.  64  (Lavoratrici iscritte alla gestione separata
 di  cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
 335).  -  1.  In  materia  di tutela della maternita', alle
 lavoratrici  di  cui  all'art.  2,  comma  26,  della legge
 8 agosto   1995,  n.  335,  non  iscritte  ad  altre  forme
 obbligatorie,  si applicano le disposizioni di cui al comma
 16  dell'art.  59  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
 successive modificazioni.
 2.  Ai  sensi  del  comma  12  dell'art. 80 della legge
 23 dicembre  2000,  n.  388,  la  tutela  della  maternita'
 prevista  dalla  disposizione  di  cui  al comma 16, quarto
 periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
 avviene  nelle  forme  e  con  le modalita' previste per il
 lavoro dipendente. A tal fine, con decreto del Ministro del
 lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' disciplinata
 tale  estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
 specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
 apportate  con  il  predetto  provvedimento,  si applica il
 decreto  ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro
 e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».
 -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 626
 del 1994 si veda la nota all'art. 23.
 -   Il   testo  dell'art.  51,  comma  1,  della  legge
 23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2000), e' il seguente:
 «1.  All'art.  59,  comma  16,  della legge 27 dicembre
 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al   secondo   periodo,   le  parole:  "0,5  punti
 percentuali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un punto
 percentuale";
 b)   al  terzo  periodo,  le  parole:  "di  un  punto
 percentuale"  sono sostituite dalle seguenti: "di due punti
 percentuali  nei  limiti  di  una  complessiva  aliquota di
 computo di 20 punti percentuali";
 c) al  quarto  periodo, le parole: "e agli assegni al
 nucleo  familiare"  sono sostituite dalle seguenti: ", agli
 assegni  al  nucleo  familiare  e  alla malattia in caso di
 degenza ospedaliera";
 d) e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Con
 decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
 di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione  economica  e  con  il Ministro della
 sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
 vigore   della  presente  disposizione,  si  provvede  alla
 disciplina  della  tutela  per  malattia in caso di degenza
 ospedaliera   nei  limiti  delle  risorse  derivanti  dallo
 specifico  gettito  contributivo  e in relazione al reddito
 individuale."».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso
 1. I  contratti  di  lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
 2. Le  parti  possono recedere prima della scadenza del termine per giusta  causa  ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il   preavviso,   stabilite  dalle  parti  nel  contratto  di  lavoro individuale.
 |  |  |  | Art. 68 Rinunzie e transazioni
 
 1.  I  diritti  derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede  di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 69. Divieto  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa atipici e conversione del contratto
 1. I   rapporti   di   collaborazione   coordinata  e  continuativa instaurati   senza   l'individuazione   di  uno  specifico  progetto, programma  di  lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1,   sono   considerati   rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
 2. Qualora  venga  accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai  sensi  dell'articolo 61  sia  venuto a configurare un rapporto di lavoro  subordinato,  esso  si  trasforma  in  un  rapporto di lavoro subordinato   corrispondente   alla   tipologia  negoziale  di  fatto realizzatasi tra le parti.
 3. Ai  fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e'  limitato  esclusivamente,  in  conformita'  ai  principi generali dell'ordinamento,  all'accertamento  della  esistenza  del  progetto, programma  di  lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto   di  sindacare  nel  merito  valutazioni  e  scelte  tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
 |  |  |  | Art. 70 Definizione e campo di applicazione
 
 1.  Per  prestazioni  di  lavoro  accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di  esclusione  sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: a) dei  piccoli  lavori domestici a carattere straordinario, compresa
 la  assistenza  domiciliare  ai  bambini  e  alle persone anziane,
 ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei   piccoli   lavori  di  giardinaggio,  nonche'  di  pulizia  e
 manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali
 o caritatevoli; e) della   collaborazione   con   enti  pubblici  e  associazioni  di
 volontariato  per  lo  svolgimento  di  lavori  di emergenza, come
 quelli  dovuti  a  calamita'  o  eventi  naturali improvvisi, o di
 solidarieta'.
 2.  Le  attivita'  lavorative  di cui al comma 1, anche se svolte a favore  di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale  e  accessoria,  intendendosi  per  tali le attivita' che coinvolgono  il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta  giorni  nel  corso  dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno  complessivamente  luogo  a  compensi  superiori  a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
 |  |  |  | Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio
 1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
 a) disoccupati da oltre un anno;
 b) casalinghe, studenti e pensionati;
 c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
 d) lavoratori   extracomunitari,   regolarmente  soggiornanti  in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di  lavoro  accessorio,  comunicano la loro disponibilita' ai servizi per   l'impiego   delle   province,   nell'ambito   territoriale   di riferimento,  o  ai  soggetti  accreditati  di  cui all'articolo 7. A seguito   della   loro  comunicazione  i  soggetti  interessati  allo svolgimento  di  prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
 |  |  |  | Art. 72 Disciplina del lavoro accessorio
 
 1.  Per  ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
 2.  Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio  compenso  presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui  al  comma  5  all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8  euro  per  ogni  buono  consegnato.  Tale  compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
 3.  L'ente  o  societa'  concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio,  registrando  i  dati  anagrafici  e  il codice fiscale e provvedendo  per  suo  conto  al  versamento  dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
 4.  L'ente  o  societa'  concessionaria  trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
 5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute  nel  presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle   politiche   sociali   individua   gli   enti  e  le  societa' concessionarie   alla  riscossione  dei  buoni,  nonche'  i  soggetti autorizzati  alla  vendita  dei  buoni  e  regolamenta,  con apposito decreto,  criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
 
 
 
 Nota all'art. 72:
 -  Il  testo  dell'art. 2, comma 26, della citata legge
 8 agosto  1995,  n.  335 (Riforma del sistema pensionistico
 obbligatorio e complementare), e' il seguente:
 "26.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  sono tenuti
 all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
 presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
 la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
 professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
 lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
 unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
 successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
 titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
 continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
 del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
 domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
 426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
 borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 73. Coordinamento informativo a fini previdenziali
 1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento  delle  prestazioni  di  carattere  previdenziale e delle relative   entrate  contributive,  conseguenti  allo  sviluppo  delle attivita'  di  lavoro  accessorio  disciplinate dalla presente legge, anche  al  fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni  di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS  e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 2.  Decorsi  diciotto  mesi  dalla  entrata  in vigore del presente provvedimento  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali predispone,  d'intesa  con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del   lavoro  occasionale  di  tipo  accessorio  e  ne  riferisce  al Parlamento.
 |  |  |  | Art. 74 Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
 
 1.  Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte  da  parenti  e  affini  sino al terzo grado in modo meramente occasionale  o  ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
 |  |  |  | Art. 75 Finalita'
 
 1.  Al  fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei  contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a  progetto  di  cui  al  presente  decreto, nonche' dei contratti di associazione  in  partecipazione  di  cui agli articoli 2549-2554 del codice  civile,  le  parti  possono  ottenere  la  certificazione del contratto  secondo  la  procedura  volontaria  stabilita nel presente Titolo.
 
 
 
 Nota all'art. 75:
 -  Il  testo  degli  articoli da 2549 a 2554 del codice
 civile, e' il seguente:
 "Art.   2549   (Nozione).   -   Con   il  contratto  di
 associazione  in  partecipazione  l'associante  attribuisce
 all'associato  una  partecipazione  agli  utili  della  sua
 impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
 determinato apporto.
 Art.  2550  (Pluralita' di associazioni). - Salvo patto
 contrario,  l'associante non puo' attribuire partecipazioni
 per  la  stessa  impresa  o  per  lo stesso affare ad altre
 persone senza il consenso dei precedenti associati.
 Art.  2551  (Diritti  ed  obbligazioni  dei terzi). - I
 terzi  acquistano  diritti e assumono obbligazioni soltanto
 verso l'associante.
 Art. 2552 (Diritti dell'associante e dell'associato). -
 La    gestione    dell'impresa    o    dell'affare   spetta
 all'associante.
 Il  contratto  puo'  determinare  quale controllo possa
 esercitare  l'associato  sull'impresa  o  sullo svolgimento
 dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta.
 In  ogni  caso  l'associato  ha  diritto  al rendiconto
 dell'affare  compiuto  o a quello annuale della gestione se
 questa si protrae per piu' di un anno.
 Art.  2553  (Divisione  degli utili e delle perdite). -
 Salvo  patto  contrario, l'associato partecipa alle perdite
 nella  stessa  misura  in  cui  partecipa agli utili, ma le
 perdite  che colpiscono l'associato non possono superare il
 valore del suo apporto.
 Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite). -
 Le  disposizioni  degli  articoli 2551  e 2552 si applicano
 anche  al  contratto  di  cointeressenza  agli utili di una
 impresa  senza  partecipazione alle perdite, e al contratto
 
 con  il  quale  un contraente attribuisce la partecipazione
 agli  utili  e  alle  perdite  della  sua impresa, senza il
 corrispettivo di un determinato apporto.
 Per   le   partecipazioni   agli  utili  attribuite  ai
 prestatori  di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
 2102.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 76. Organi di certificazione
 1.  Sono  organi  abilitati  alla  certificazione  dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
 a)  gli  enti  bilaterali  costituiti nell'ambito territoriale di riferimento  ovvero  a  livello  nazionale  quando  la commissione di certificazione  sia  costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
 b)  le  Direzioni  provinciali  del lavoro e le province, secondo quanto  stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
 c)  le  universita'  pubbliche  e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito  di  rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti  di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
 2.  Per  essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le  universita'  sono  tenute  a  registrarsi presso un apposito albo istituito  presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali con  apposito  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali   di   concerto   con   il  Ministro  dell'istruzione,  della universita'  e  della  ricerca.  Per  ottenere  la  registrazione  le universita'  sono  tenute  a  inviare, all'atto della registrazione e ogni  sei  mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e criteri giurisprudenziali  di  qualificazione  dei  contratti  di  lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 3.  Le  commissioni  istituite  ai  sensi  dei  commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
 
 
 
 Nota all'art. 76:
 -  Il  testo  dell'art.  66  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382 (Riordinamento
 della  docenza universitaria, relativa fascia di formazione
 nonche'  sperimentazione  organizzativa e didattica), e' il
 seguente:
 "Art.   66  (Contratti  di  ricerca,  di  consulenza  e
 convenzioni  di ricerca per conto terzi). - Le Universita',
 purche'  non  vi  osti  lo  svolgimento della loro funzione
 scientifica   didattica,   possono  eseguire  attivita'  di
 ricerca   e   consulenza  stabilite  mediante  contratti  e
 convenzioni  con  enti  pubblici e privati. L'esecuzione di
 tali  contratti  e convenzioni sara' affidata, di norma, ai
 dipartimenti  o,  qualora questi non siano costituiti, agli
 istituti  o alle cliniche universitarie o a singoli docenti
 a tempo pieno.
 I   proventi   delle   prestazioni   dei   contratti  e
 convenzioni  di  cui  al  comma  precedente  sono ripartiti
 secondo   un   regolamento   approvato   dal  consiglio  di
 amministrazione  dell'Universita', sulla base di uno schema
 predisposto,   su   proposta  del  Consiglio  universitario
 nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
 Il personale docente e non docente che collabora a tali
 prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma annua
 totale  non  superiore  al  30 per cento della retribuzione
 complessiva.  In  ogni  caso  la  somma  cosi'  erogata  al
 personale  non  puo'  superare il 50 per cento dei proventi
 globali delle prestazioni.
 Il  regolamento  di  cui  al secondo comma determina la
 somma   da   destinare  per  spese  di  carattere  generale
 sostenute  dall'Universita'  e i criteri per l'assegnazione
 al  personale  della  somma  di  cui  al  terzo  comma. Gli
 introiti  rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale
 didattico  e  scientifico  e  a  spese di funzionamento dei
 dipartimenti,  istituti  o  cliniche  che  hanno eseguito i
 contratti e le convenzioni.
 Dai    proventi   globali   derivanti   dalle   singole
 prestazioni  e  da  ripartire  con  le  modalita' di cui al
 precedente  secondo  comma  vanno  in ogni caso previamente
 detratte    le   spese   sostenute   dall'Universita'   per
 l'espletamento delle prestazioni medesime.
 I  proventi  derivati  dall'attivita'  di  cui al comma
 precedente     costituiscono     entrate    del    bilancio
 dell'Universita'.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 77. Competenza
 1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della  procedura  di  certificazione  presso  le  commissioni  di cui all'articolo 76,   comma  1,  lettera  b),  le  parti  stesse  devono rivolgersi   alla  commissione  nella  cui  circoscrizione  si  trova l'azienda   o   una  sua  dipendenza  alla  quale  sara'  addetto  il lavoratore.  Nel  caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a  iniziativa  degli  enti  bilaterali,  esse  devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
 |  |  |  | Art. 78. Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
 1.   La  procedura  di  certificazione  e'  volontaria  e  consegue obbligatoriamente  a  una  istanza  scritta  comune  delle  parti del contratto di lavoro.
 2.  Le  procedure  di  certificazione  sono determinate all'atto di costituzione  delle  commissioni  di certificazione e si svolgono nel rispetto  dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi:
 a) l'inizio   del   procedimento   deve  essere  comunicato  alla Direzione   provinciale  del  lavoro  che  provvede  a  inoltrare  la comunicazione  alle  autorita'  pubbliche  nei  confronti delle quali l'atto   di  certificazione  e'  destinato  a  produrre  effetti.  Le autorita'  pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
 b) il  procedimento  di  certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
 c) l'atto  di  certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
 d) l'atto  di  certificazione  deve  contenere esplicita menzione degli  effetti,  civili,  amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
 3.  I  contratti  di  lavoro  certificati, e la relativa pratica di documentazione,   devono   essere   conservati   presso  le  sedi  di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro  scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiesta dal  servizio  competente  di  cui  all'articolo 4-bis,  comma 5, del decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  oppure  dalle altre autorita'   pubbliche   nei   confronti   delle   quali   l'atto   di certificazione e' destinato a produrre effetti.
 4.  Entro  sei  mesi  dalla  entrata in vigore del presente decreto legislativo,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con  proprio  decreto  codici  di buone pratiche per l'individuazione delle  clausole  indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di  lavoro,  con  specifico  riferimento  ai diritti e ai trattamenti economici  e  normativi.  Tali  codici  recepiscono, ove esistano, le indicazioni  contenute  negli  accordi  interconfederali stipulati da associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
 5.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono   altresi'  definiti  appositi  moduli  e  formulari  per  la certificazione  del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano  conto  degli  orientamenti  giurisprudenziali  prevalenti in materia  di  qualificazione  del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
 
 
 
 Nota all'art. 78:
 -  Per  il  testo  dell'art. 4-bis, comma 5, del citato
 decreto  legislativo n. 181 del 2000, si veda nota all'art.
 19.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione
 Gli    effetti    dell'accertamento   dell'organo   preposto   alla certificazione  del  contratto  di  lavoro  permangono, anche verso i terzi,  fino  al  momento  in  cui sia stato accolto, con sentenza di merito,   uno   dei   ricorsi  giurisdizionali  esperibili  ai  sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
 |  |  |  | Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
 1.  Nei  confronti  dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella  cui  sfera  giuridica  l'atto  stesso  e' destinato a produrre effetti,  possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui  all'articolo  413  del  codice  di procedura civile, per erronea qualificazione  del  contratto  oppure  difformita'  tra il programma negoziale  certificato  e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno  impugnare  l'atto  di  certificazione  anche  per  vizi del consenso.
 2.    L'accertamento    giurisdizionale    dell'erroneita'    della qualificazione   ha   effetto   fin  dal  momento  della  conclusione dell'accordo   contrattuale.   L'accertamento  giurisdizionale  della difformita'  tra  il  programma  negoziale  e  quello  effettivamente realizzato  ha  effetto  a  partire  dal  momento  in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
 3.  Il  comportamento  complessivo  tenuto  dalle  parti in sede di certificazione   del  rapporto  di  lavoro  e  di  definizione  della controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere valutato  dal  giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
 4.    Chiunque   presenti   ricorso   giurisdizionale   contro   la certificazione  ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi  obbligatoriamente  alla commissione di certificazione che ha  adottato  l'atto  di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  410  del codice di procedura civile.
 5.   Dinnanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale  nella  cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, puo'  essere  presentato  ricorso  contro  l'atto  certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
 
 
 
 Note all'art. 80:
 -  Il  testo  dell'art.  413  del  codice  di procedura
 civile, e' il seguente:
 «Art.  413  (Giudice  competente).  -  Le  controversie
 previste  dall'art.  409  sono in primo grado di competenza
 del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
 Competente  per  territorio  e'  il  giudice  nella cui
 circoscrizione   e'  sorto  il  rapporto  ovvero  si  trova
 l'azienda  o  una  sua  dipendenza alla quale e' addetto il
 lavoratore  o presso la quale egli prestava la sua opera al
 momento della fine del rapporto.
 Tale   competenza   permane   dopo   il   trasferimento
 dell'azienda   o   la   cessazione  di  essa  o  della  sua
 dipendenza,  purche' la domanda sia proposta entro sei mesi
 dal trasferimento o dalla cessazione [c.p.c. 18, 20, 452].
 Competente  per territorio per le controversie previste
 dal  numero  3)  dell'art.  409  e'  il  giudice  nella cui
 circoscrizione  si  trova  il  domicilio  dell'agente,  del
 rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri
 rapporti  di  collaborazione  di  cui al predetto numero 3)
 dell'art. 409.
 Competente  per territorio per le controversie relative
 ai  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle pubbliche
 amministrazioni  e'  il giudice nella cui circoscrizione ha
 sede  l'ufficio  al  quale  il  dipendente e' addetto o era
 addetto al momento della cessazione del rapporto.
 Nelle   controversie   nelle   quali   e'   parte   una
 Amministrazione   dello   Stato   non   si   applicano   le
 disposizioni dell'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933,
 n. 1611.
 Qualora  non  trovino  applicazione le disposizioni dei
 commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.
 Sono  nulle le clausole derogative della competenza per
 territorio.».
 -  Il testo dell'art. 9 del codice di procedura civile,
 e' il seguente:
 «Art.  9  (Competenza del tribunale). - Il tribunale e'
 competente per tutte le cause che non sono di competenza di
 altro giudice.
 Il  tribunale e' altresi' esclusivamente competente per
 le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative
 allo  stato  e  alla  capacita'  delle persone e ai diritti
 onorifici,  per  la  querela  di  falso,  per  l'esecuzione
 forzata   e,   in   generale,  per  ogni  causa  di  valore
 indeterminabile.».
 - Il testo dell'art. 92 del codice di procedura civile,
 e' il seguente:
 «Art.   92  (Condanna  alle  spese  per  singoli  atti.
 Compensazione  delle  spese). - Il giudice, nel pronunciare
 la  condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere
 la   ripetizione   delle   spese   sostenute   dalla  parte
 vincitrice,  se  le  ritiene eccessive o superflue; e puo',
 indipendentemente  dalla  soccombenza, condannare una parte
 al  rimborso  delle  spese,  anche non ripetibili, che, per
 trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
 all'altra parte.
 Se  vi  e'  soccombenza  reciproca  o  concorrono altri
 giusti  motivi,  il giudice puo' compensare, parzialmente o
 per intero, le spese tra le parti.
 Se  le  parti si sono conciliate, le spese si intendono
 compensate,  salvo che le parti stesse abbiano diversamente
 convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
 - Il testo dell'art. 96 del codice di procedura civile,
 e' il seguente:
 «Art.  96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
 la  parte  soccombente ha agito o resistito in giudizio con
 mala  fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
 parte,  la  condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
 dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
 Il  giudice  che  accerta l'inesistenza del diritto per
 cui   e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,  o
 trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
 giudiziale,   oppure   iniziata   o  compiuta  l'esecuzione
 forzata,  su  istanza  della  parte danneggiata condanna al
 risarcimento  dei danni l'attore o il creditore procedente,
 che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
 danni e' fatta a norma del comma precedente.».
 -  Il  testo  dell'art.  410  del  codice  di procedura
 civile, e' il seguente:
 «Art.  410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
 Chi  intende  proporre  in giudizio una domanda relativa ai
 rapporti  previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi
 delle  procedure  di conciliazione previste dai contratti e
 accordi   collettivi   deve   promuovere,   anche   tramite
 l'associazione  sindacale  alla quale aderisce o conferisca
 mandato,   il   tentativo   di   conciliazione   presso  la
 commissione  di conciliazione individuata secondo i criteri
 di cui all'art. 413.
 La  comunicazione  della  richiesta di espletamento del
 tentativo  di  conciliazione  interrompe  la prescrizione e
 sospende,  per  la  durata del tentativo di conciliazione e
 per  i  venti  giorni  successivi  alla sua conclusione, il
 decorso di ogni termine di decadenza.
 La   commissione,   ricevuta   la  richiesta  tenta  la
 conciliazione  della controversia, convocando le parti, per
 una   riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni  dal
 ricevimento della richiesta.
 Con    provvedimento    del    direttore   dell'ufficio
 provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e'
 istituita  in  ogni  provincia presso l'ufficio provinciale
 del  lavoro  e  della  massima occupazione, una commissione
 provinciale   di   conciliazione   composta  dal  direttore
 dell'ufficio  stesso,  o da un suo delegato, in qualita' di
 presidente,   da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
 quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
 rappresentanti   effettivi   e  da  quattro  supplenti  dei
 lavoratori,   designati   dalle  rispettive  organizzazioni
 sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
 Commissioni  di conciliazione possono essere istituite,
 con  le  stesse modalita' e con la medesima composizione di
 cui  al  precedente  comma,  anche presso le sezioni zonali
 degli   uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
 occupazione.
 Le  commissioni,  quando  se  ne ravvisi la necessita',
 affidano   il   tentativo   di   conciliazione   a  proprie
 sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
 provinciale  del lavoro e della massima occupazione o da un
 suo  delegato  che rispecchino la composizione prevista dal
 precedente terzo comma.
 In  ogni  caso  per  la  validita'  della  riunione  e'
 necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un
 rappresentante   dei   datori   di  lavoro  e  di  uno  dei
 lavoratori.
 Ove la riunione della commissione non sia possibile per
 la  mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
 precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
 lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
 di conciliazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 81. Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
 1.  Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni   di   consulenza   e   assistenza   effettiva   alle  parti contrattuali,  sia  in  relazione  alla stipulazione del contratto di lavoro  e  del  relativo  programma  negoziale  sia in relazione alle modifiche  del  programma  negoziale  medesimo  concordate in sede di attuazione  del  rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
 |  |  |  | Art. 82. Rinunzie e transazioni
 1.  Le  sedi  di  certificazione  di  cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresi' a  certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice  civile  a  conferma  della  volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse.
 
 
 
 Nota all'art. 82:
 -  Il  testo  dell'art.  2113  del codice civile, e' il
 seguente:
 «Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
 transazioni,  che  hanno per oggetto diritti del prestatore
 di  lavoro  derivanti  da  disposizioni  inderogabili della
 legge  e  dei  contratti o accordi collettivi concernenti i
 rapporti  di  cui  all'art.  409  del  codice  di procedura
 civile, non sono valide.
 L'impugnazione   deve   essere   proposta,  a  pena  di
 decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  data di cessazione del
 rapporto  o  dalla data della rinunzia o della transazione,
 se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
 Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
 possono  essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
 stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo a renderne nota la
 volonta'.
 Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
 alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
 410 e 411 del codice di procedura civile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 83. Deposito del regolamento interno delle cooperative
 1.  La  procedura  di  certificazione  di  cui  al capo I e' estesa all'atto  di  deposito  del  regolamento  interno  delle  cooperative riguardante  la  tipologia  dei  rapporti  di lavoro attuati o che si intendono  attuare,  in  forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.  La  procedura  di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
 2.  Nell'ipotesi  di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve  essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di  certificazione  di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e  sono  costituite,  in  maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del movimento cooperativo   e   delle   organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
 
 
 
 Nota all'art. 83:
 -  Il  testo  dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.
 142    (Revisione    della    legislazione    in    materia
 cooperativistica,    con   particolare   riferimento   alla
 posizione del socio lavoratore), e' il seguente:
 «Art.   6   (Regolamento   interno).   -  1.  Entro  il
 31 dicembre   2003,   le  cooperative  di  cui  all'art.  1
 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla
 tipologia  dei  rapporti che si intendono attuare, in forma
 alternativa,  con  i  soci  lavoratori. Il regolamento deve
 essere  depositato  entro  trenta  giorni dall'approvazione
 presso  la  direzione provinciale del lavoro competente per
 territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
 a) il  richiamo  ai contratti collettivi applicabili,
 per  cio'  che  attiene  ai soci lavoratori con rapporto di
 lavoro subordinato;
 b) le  modalita'  di  svolgimento  delle  prestazioni
 lavorative    da    parte    dei    soci,    in   relazione
 all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
 professionali  dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
 diverse da quella del lavoro subordinato;
 c) il  richiamo  espresso  alle  normative  di  legge
 vigenti   per  i  rapporti  di  lavoro  diversi  da  quello
 subordinato;
 d) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
 deliberare,  all'occorrenza,  un  piano di crisi aziendale,
 nel  quale  siano  salvaguardati,  per  quanto possibile, i
 livelli   occupazionali   e  siano  altresi'  previsti:  la
 possibilita'   di   riduzione  temporanea  dei  trattamenti
 economici  integrativi  di  cui  al  comma  2,  lettera b),
 dell'art.  3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
 distribuzione di eventuali utili;
 e) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
 deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
 alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
 dei   soci  lavoratori,  alla  soluzione  della  crisi,  in
 proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
 f) al  fine  di  promuovere nuova imprenditorialita',
 nelle  cooperative  di  nuova costituzione, la facolta' per
 l'assemblea   dalla  cooperativa  di  deliberare  un  piano
 d'avviamento   alle   condizioni  e  secondo  le  modalita'
 stabilite   in   accordi  collettivi  tra  le  associazioni
 nazionali  del  movimento  cooperativo  e le organizzazioni
 sindacali comparativamente piü rappresentative.
 2.  Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del
 comma 1 nonche' all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non
 puo'  contenere  disposizioni derogatorie in pejus rispetto
 al  solo  trattamento  economico  minimo di cui all'art. 3,
 comma  1.  Nel  caso in cui violi la disposizione di cui al
 primo periodo, la clausola e' nulla.
 2-bis.  Le  cooperative  di  cui  all'art.  1, comma 1,
 lettera  b),  della  legge 8 novembre 1991, n. 381, possono
 definire   accordi   territoriali   con  le  organizzazioni
 sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere
 compatibile  l'applicazione  del  contratto  collettivo  di
 lavoro  nazionale di riferimento all'attivita' svolta. Tale
 accordo   deve   essere   depositato  presso  la  direzione
 provinciale del lavoro competente per territorio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 84. Interposizione illecita e appalto genuino
 1.  Le  procedure  di  certificazione  di cui al capo primo possono essere  utilizzate,  sia  in  sede  di stipulazione di appalto di cui all'articolo  1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo   programma  negoziale,  anche  ai  fini  della  distinzione concreta  tra  somministrazione  di  lavoro  e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
 2.  Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali adotta con proprio decreto  codici  di  buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione  illecita  e  appalto genuino, che tengano conto della rigorosa  verifica  della  reale  organizzazione  dei  mezzi  e della assunzione   effettiva   del  rischio  tipico  di  impresa  da  parte dell'appaltatore.  Tali  codici  e indici presuntivi recepiscono, ove esistano,  le  indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
 
 
 
 Nota all'art. 84:
 -  Per  il  testo  dell'art. 1655 del codice civile, si
 veda nota all'art. 29.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 85 Abrogazioni
 
 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955,
 n. 25; c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369; d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
 limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
 decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196; g) l'articolo  4,  comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
 n. 72; h) l'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
 2000, n. 442; i) tutte  le  disposizioni  legislative e regolamentari incompatibili
 con il presente decreto.
 2.  All'articolo  2,  comma  1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  61,  le  parole  da:  "Il datore di lavoro" fino a: "dello stesso" sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 85:
 -   Il   testo  della  legge  29 aprile  1949,  n.  264
 (Provvedimenti  in  materia  di  avviamento  al lavoro e di
 assistenza  dei  lavoratori involontariamente disoccupati),
 e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1949, n.
 125, supplemento ordinario.
 -  Per il titolo della legge 19 gennaio 1955, n. 25, si
 veda nota all'art. 53.
 -  Il  testo  della  legge  23  ottobre  1960,  n. 1369
 (Divieto   di   intermediazione   ed  interposizione  nelle
 prestazioni  di  lavoro  e nuova disciplina dell'impiego di
 manodopera  negli  appalti  di  opere  e  di  servizi),  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 25 novembre 1960, n.
 289.
 -  Il  testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
 sull'organizzazione  del mercato del lavoro), e' pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51, supplemento
 ordinario.
 -  Il  testo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
 1996,  n.  608  (Disposizioni  urgenti in materia di lavori
 socialmente  utili,  di interventi a sostegno del reddito e
 nel  settore  previdenziale),  e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231.
 - Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in
 materia  di  promozione  dell'occupazione),  e'  pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento
 ordinario.
 - Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
 72  (Attuazione  della  direttiva  96/71/CE  in  materia di
 distacco  dei  lavoratori nell'ambito di una prestazione di
 servizi),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo
 2000, n. 75.
 -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
 n.    442/2000    (Regolamento   recante   norme   per   la
 semplificazione   del   procedimento  per  il  collocamento
 ordinario  dei  lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8,
 della  legge  15 marzo  1997,  n.  59), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n. 36.
 -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
 25 febbraio   2000,   n.  61  (Attuazione  della  direttiva
 97/81/CE  retativa  all'accordo-quadro  sul  lavoro a tempo
 parziale  concluso  dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), come
 modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
 "Art.  2  (Forma  e contenuti del contratto di lavoro a
 tempo  parziale).  -  1.  Il  contratto  di  lavoro a tempo
 parziale  e'  stipulato  in forma scritta ai fini e per gli
 effetti  di  cui all'art. 8, comma 1. Fatte salve eventuali
 piu'  favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui
 all'art. 1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi' tenuto
 ad  informare  le  rappresentanze  sindacali aziendali, ove
 esistenti,   con   cadenza  annuale,  sull'andamento  delle
 assunzioni  a  tempo  parziale, la relativa tipologia ed il
 ricorso al lavoro supplementare.
 2.   Nel  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  e'
 contenuta   puntuale   indicazione   della   durata   della
 prestazione   lavorativa  e  della  collocazione  temporale
 dell'orario  con  riferimento al giorno, alla settimana, al
 mese  e  all'anno.  Clausole difformi sono ammissibili solo
 nei termini di cui all'art. 3, comma 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 86 Norme transitorie e finali
 
 1.  Le  collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della  disciplina  vigente,  che  non  possono essere ricondotte a un progetto  o  a  una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza  e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito  di  accordi  sindacali di transizione al nuovo regime di cui  al  presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali  dei  sindacati  comparativamente  piu' rappresentativi sul piano nazionale.
 2.  Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto   collettivo,  in  caso  di  rapporti  di  associazione  in partecipazione  resi  senza  una  effettiva partecipazione e adeguate erogazioni  a  chi  lavora,  il  lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi,  economici  e  normativi  stabiliti  dalla  legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente  del  medesimo  settore di attivita', o in mancanza di contratto  collettivo,  in  una  corrispondente  posizione secondo il contratto  di  settore  analogo,  a  meno  che il datore di lavoro, o committente,  o  altrimenti  utilizzatore  non  comprovi,  con idonee attestazioni  o  documentazioni,  che  la  prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un  contratto  di  lavoro  subordinato  speciale  o  con  particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
 3.  In  relazione  agli  effetti  derivanti dalla abrogazione delle disposizioni  di  cui  agli  articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997,  n.  196,  le  clausole  dei  contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima  legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  mantengono,  in  via transitoria e salve diverse intese, la loro  efficacia  fino  alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro,  con esclusivo riferimento alla determinazione per  via  contrattuale  delle  esigenze  di  carattere temporaneo che consentono  la  somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti   collettivi   nazionali   di  lavoro  stipulate  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
 4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,  n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile  si  intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
 5.  Ferma  restando  la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della  legge  28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della  legge  30  giugno  2000,  n.  186, i riferimenti che lo stesso articolo  17  fa  alla  legge  24  giugno  1997, n. 196, si intendono riferiti  alla  disciplina  della somministrazione di cui al presente decreto.
 6.  Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione    del   personale,   ricollocamento   professionale   gia' autorizzate  ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria  e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  entro  trenta giorni dalla entrata  in  vigore  del presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del  decreto  legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
 8.  Il  Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali   maggiormente   rappresentative   dei   dipendenti   delle amministrazioni  pubbliche  per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti  alla  entrata in vigore del presente decreto legislativo entro  sei  mesi  anche  ai  fini  della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
 9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo  27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche  amministrazioni  cui  la disciplina della somministrazione trova  applicazione  solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato.  La  vigente  disciplina in materia di contratti  di  formazione  e  lavoro,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo  59,  comma  3,  trova  applicazione esclusivamente nei confronti  della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di  cui  all'articolo  19  si  applicano  anche  nei  confronti della pubblica amministrazione.
 10.  All'articolo  3,  comma  8,  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
 medio  annuo,  distinto  per  qualifica, nonche' una dichiarazione
 relativa  al  contratto  collettivo stipulato dalle organizzazioni
 sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative,  applicato  ai
 lavoratori dipendenti;"; b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
 "b-bis)  chiede  un  certificato di regolarita' contributiva. Tale
 certificato   puo'   essere  rilasciato,  oltre  che  dall'INPS  e
 dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
 edili  le  quali stipulano una apposita convenzione con i predetti
 istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
 contributiva;
 b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio
 dei  lavori  oggetto  della  concessione edilizia o all'atto della
 presentazione  della  denuncia  di inizio attivita', il nominativo
 dell'impresa  esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione
 di cui alle lettere b) e b-bis).".
 11.  L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19  dicembre  2002,  n.  297,  della  disciplina  dei  compiti  della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,  non  si intende riferita alle regioni a statuto  speciale  per  le  quali  non sia effettivamente avvenuto il trasferimento  delle  funzioni  in  materia  di  lavoro  ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
 12.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui  al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere  sperimentale.  Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla  base  delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una  verifica  con  le  organizzazioni  sindacali,  dei  datori e dei prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  degli  effetti  delle  disposizioni in esso contenute e ne riferisce  al  Parlamento  entro  tre  mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
 13.  Entro  i  cinque  giorni successivi alla entrata in vigore del presente  decreto,  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca  le  associazioni  dei  datori  di lavoro e dei prestatori di lavoro  comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale al fine  di  verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi interconfederali  la  gestione  della  messa  a  regime  del presente decreto,   anche   con  riferimento  al  regime  transitorio  e  alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
 14.  L'INPS  provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui  all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e   successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure  correttive  da assumere  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione   dei  predetti  provvedimenti  correttivi,  alle  eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede  mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  degli interventi  posti  a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
 Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca La Loggia, Ministro per gli affari
 regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 86:
 -  Per il titolo della citata legge n. 196 del 1997, si
 veda nota all'art. 85.
 -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, lettera a), della
 citata legge n. 196 del 1997, e' il seguente:
 "2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo'
 essere concluso:
 a)   nei   casi  previsti  dai  contratti  collettivi
 nazionali  della  categoria  di  appartenenza  dell'impresa
 utilizzatrice,  stipulati  dai  sindacati  comparativamente
 piu' rappresentativi;
 (Omissis)".
 -  Per il testo dell'art. 26-bis, della citata legge n.
 196 del 1997, si veda nota all'art. 12.
 -  Il  testo dell'art. 2751-bis del codice civile e' il
 seguente:
 "Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
 crediti  dei  coltivatori  diretti,  delle societa' od enti
 cooperativi  e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
 generale sui mobili i crediti riguardanti:
 1)  le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
 prestatori  di  lavoro  subordinato  e  tutte le indennita'
 dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
 nonche'  il  credito del lavoratore per i danni conseguenti
 alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
 dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
 il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
 di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
 prestatore  d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
 anni di prestazione;
 3)  le  provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
 dovute  per  l'ultimo  anno  di prestazione e le indennita'
 dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
 4)   i   crediti   del   coltivatore   diretto,   sia
 proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o
 comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita
 dei  prodotti,  nonche' i crediti del mezzadro o del colono
 indicati dall'art. 2765;
 5)  i crediti dell'impresa artigiana e delle societa'
 od  enti  cooperativi  di  produzione  e  di  lavoro, per i
 corrispettivi  dei  servizi  prestati  e  della vendita dei
 manufatti;
 5-bis)  i crediti delle societa' cooperative agricole
 e  dei  loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
 prodotti;
 5-ter)  i  crediti delle imprese fornitrici di lavoro
 temporaneo  di  cui  alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
 gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
 imprese utilizzatrici".
 -   Il   testo   dell'art.  17,  comma 1,  della  legge
 28 gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della legislazione in
 materia portuale), e' il seguente:
 "1.  Il  presente  articolo  disciplina la fornitura di
 lavoro  temporaneo,  anche in deroga all'art. 1 della legge
 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli
 16  e  18  per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei
 servizi   portuali   autorizzati  ai  sensi  dell'art.  16,
 comma 3.".
 -  Il  testo dell'art. 17 della citata legge n. 196 del
 1997, e' il seguente:
 "Art.  17  (Riordino della formazione professionale). -
 1.   Allo   scopo  di  assicurare  ai  lavoratori  adeguate
 opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
 anche  attraverso  l'integrazione del sistema di formazione
 professionale  con  il sistema scolastico e universitario e
 con  il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle
 risorse   vigenti,   anche   comunitarie,   destinate  alla
 formazione   professionale  e  al  fine  di  realizzare  la
 semplificazione  normativa e di pervenire ad una disciplina
 organica  della  materia,  anche con riferimento ai profili
 formativi    di   speciali   rapporti   di   lavoro   quali
 l'apprendistato  e  il contratto di formazione e lavoro, il
 presente  articolo  definisce i seguenti principi e criteri
 generali,  nel  rispetto  dei  quali sono adottate norme di
 natura  regolamentare  costituenti la prima fase di un piu'
 generale,  ampio  processo  di  riforma della disciplina in
 materia:
 a)   valorizzazione  della  formazione  professionale
 quale  strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
 lavoro,   elevare  le  capacita'  competitive  del  sistema
 
 produttivo,  in  particolare  con  riferimento alle medie e
 piccole  imprese  e  alle  imprese artigiane e incrementare
 l'occupazione,    attraverso    attivita'   di   formazione
 professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
 alle   diverse   realta'   produttive   locali  nonche'  di
 promozione     e    aggiornamento    professionale    degli
 imprenditori,   dei   lavoratori   autonomi,  dei  soci  di
 cooperative,   secondo   modalita'   adeguate   alle   loro
 
 rispettive specifiche esigenze;
 b) attuazione  dei diversi interventi formativi anche
 attraverso  il  ricorso generalizzato a stages, in grado di
 realizzare   il   raccordo   tra   formazione  e  lavoro  e
 
 finalizzati    a    valorizzare   pienamente   il   momento
 dell'orientamento  nonche' a favorire un primo contatto dei
 giovani con le imprese;
 c) svolgimento    delle   attivita'   di   formazione
 professionale  da  parte  delle  regioni e/o delle province
 anche in convenzione con isti-tuti di istruzione secondaria
 e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
 d) destinazione  progressiva  delle risorse di cui al
 comma  5  dell'art.  9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
 148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
 1993,  n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
 e  degli  altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito
 di  piani formativi aziendali o territoriali concordati tra
 le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione
 di  lavoratori  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  di
 lavoratori    collocati   in   mobilita',   di   lavoratori
 disoccupati   per   i   quali   l'attivita'   formativa  e'
 propedeutica   all'assunzione;   le  risorse  di  cui  alla
 presente   lettera   confluiranno   in  uno  o  piu'  fondi
 nazionali,   articolati  regionalmente  e  territorialmente
 aventi  configurazione  giuridica  di  tipo  privatistico e
 gestiti  con  partecipazione  delle parti sociali; dovranno
 altresi'  essere  definiti i meccanismi di integrazione del
 fondo di rotazione;
 e) attribuzione   al  Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale  di  funzioni propositive ai fini della
 definizione  da parte del comitato di cui all'art. 5, comma
 5,  dei  criteri  e delle modalita' di certificazione delle
 competenze acquisite con la formazione professionale;
 f) adozione  di  misure  idonee  a  favorire, secondo
 piani   di   intervento   predisposti   dalle  regioni,  la
 formazione  e  la  mobilita'  interna  o esterna al settore
 degli  addetti  alla  formazione  professionale  nonche' la
 ristrutturazione    degli   enti   di   formazione   e   la
 trasformazione  dei  centri in agenzie formative al fine di
 migliorare  l'offerta formativa e facilitare l'integrazione
 dei  sistemi;  le  risorse  finanziarie da destinare a tali
 interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
 lavoro   e   della  previdenza  sociale  nell'ambito  delle
 disponibilita',  da  preordinarsi allo scopo, esistenti nel
 Fondo   di  cui  all'art.  1,  comma 7,  del  decreto-legge
 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
 dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
 g) semplificazione  delle  procedure, ivi compresa la
 eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista
 dall'art.  56  della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52, per
 effetto  delle  disposizioni  di  cui ai commi 3 e seguenti
 definite  a  livello  nazionale  anche attraverso parametri
 standard,  con  deferimento  ad  atti delle amministrazioni
 competenti,  adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3,
 della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
 modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
 disposizioni    di    natura   integrativa,   esecutiva   e
 organizzatoria  anche della disciplina di specifici aspetti
 nei  casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate
 ai  sensi  del  comma  2,  con particolare riferimento alla
 possibilita'  di  stabilire  requisiti  minimi e criteri di
 valutazione     delle     sedi     operative     ai    fini
 dell'accreditamento;
 
 h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
 2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
 emanate,  a  norma  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  entro  sei  mesi  dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu'
 decreti,  sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
 sociale,   di   concerto  con  i  Ministri  della  pubblica
 istruzione,  dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica,  per  le  pari  opportunita',  del tesoro, del
 bilancio  e della programmazione economica, per la funzione
 pubblica  e  gli  affari  regionali,  sentita la Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, previo parere
 delle competenti Commissioni parlamentari.
 3.  A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo
 o  di  acconto  a  valere  sulle  risorse del Fondo sociale
 europeo   e   dei  relativi  cofinanziamenti  nazionali  e'
 istituito,  presso  il  Ministero  del  tesoro - Ragioneria
 generale   dello   Stato   -   Ispettorato   generale   per
 l'amministrazione  del  Fondo di rotazione per l'attuazione
 delle  politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione
 con  amministrazione  autonoma e gestione fuori bilancio ai
 sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
 4.  Il  fondo  di  cui  al  comma 3 e' alimentato da un
 contributo  a  carico  dei soggetti privati attuatori degli
 interventi  finanziati,  nonche',  per  l'anno  1997, da un
 contributo   di   lire   30  miliardi  che  gravera'  sulle
 disponibilita'   derivanti  dal  terzo  del  gettito  della
 maggiorazione  contributiva  prevista  dall'art.  25  della
 legge  21 dicembre  1978,  n.  845, che affluisce, ai sensi
 dell'art.  9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
 148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
 1993,  n.  236,  al  Fondo  di  rotazione per la formazione
 professionale  e  per  l'accesso  al  Fondo sociale europeo
 previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del
 1978.
 5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
 
 cui  al  comma  4 per rimborsare gli organismi comunitari e
 nazionali,  erogatori  dei  finanziamenti, nelle ipotesi di
 responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro, ai sensi
 dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio
 del  20 luglio  1993,  accertate anche precedentemente alla
 data di entrata in vigore della presente legge.
 6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge  il  Ministro del tesoro, di
 concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
 sociale,   stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme  di
 amministrazione  e di gestione del fondo di cui al comma 3.
 Con  il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota del
 contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
 da  calcolare  sull'importo del funzionamento concesso, che
 puo'   essere  rideterminata  con  successivo  decreto  per
 assicurare  l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il
 contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al
 quale hanno diritto i beneficiari.".
 -  Per  il  testo  dell'art. 4-bis, comma 4, del citato
 decreto  legislativo n. 181 del 2000, si veda nota all'art.
 19.
 -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
 14 agosto   1996,   n.   494  (Attuazione  della  direttiva
 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
 di  salute  da  attuare  nei cantieri temporanei o mobili),
 come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
 "Art.  3  (Obblighi  del committente o del responsabile
 dei  lavori). - 1.  Il  committente  o  il responsabile dei
 lavori,  nella  fase  di  progettazione  dell'opera,  ed in
 particolare    al    momento    delle    scelte   tecniche,
 nell'esecuzione  del  progetto  e nell'organizzazione delle
 operazioni  di  cantiere,  si  attiene  ai  principi e alle
 misure  generali  di  tutela  di cui all'art. 3 del decreto
 legislativo  n.  626  del  1994.  Al  fine di permettere la
 pianificazione  dell'esecuzione  in condizioni di sicurezza
 dei  lavori  o  delle fasi di lavoro che si devono svolgere
 simultaneamente  o successivamente tra loro, il committente
 o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata
 di tali lavori o fasi di lavoro.
 2.  Il  committente o il responsabile dei lavori, nella
 fase  della progettazione dell'opera, valuta i documenti di
 cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b).
 3.  Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
 imprese,  anche  non  contemporanea,  il  committente  o il
 responsabile  dei  lavori,  contestualmente all'affidamento
 dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per
 la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
 a)  nei  cantieri  la  cui entita' presunta e' pari o
 superiore a 200 uomini-giorno;
 b) nei  cantieri  i  cui  lavori  comportano i rischi
 particolari elencati nell'allegato II.
 4.  Nei  casi  di  cui  al comma 3, il committente o il
 responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
 designa  il  coordinatore  per l'esecuzione dei lavori, che
 deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
 4-bis.  La  disposizione  di  cui al comma 4 si applica
 anche  nel  caso  in  cui,  dopo l'affidamento dei lavori a
 un'unica  impresa,  l'esecuzione  dei  lavori o di parte di
 essi sia affidata a una o piu' imprese.
 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
 in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, puo' svolgere
 le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
 coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
 alle   imprese  esecutrici  e  ai  lavoratori  autonomi  il
 nominativo  del  coordinatore per la progettazione e quello
 del   coordinatore   per   l'esecuzione  dei  lavori;  tali
 nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
 7.  Il  committente  o  il responsabile dei lavori puo'
 sostituire  in qualsiasi momento, anche personalmente se in
 possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  10, i soggetti
 designati in attuazione dei commi 3 e 4.
 8.  Il  committente o il responsabile dei lavori, anche
 nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 a) verifica  l'idoneita'  tecnico-professionale delle
 imprese  esecutrici  e dei lavoratori autonomi in relazione
 ai  lavori  da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
 camera di commercio, industria e artigianato;
 b) chiede  alle  imprese esecutrici una dichiarazione
 dell'organico  medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
 una   dichiarazione   relativa   al   contratto  collettivo
 stipulato  dalle  organizzazioni sindacali comparativamente
 piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 b-bis)   chiede   un   certificato   di   regolarita'
 contributiva.  Tale  certificato  puo'  essere  rilasciato,
 oltre  che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
 competenza,  anche dalle casse edili le quali stipulano una
 apposita  convenzione  con  i predetti istituti al fine del
 rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
 b-ter)   trasmette   all'amministrazione  concedente,
 prima  dell'inizio  dei  lavori  oggetto  della concessione
 edilizia  o  all'atto della presentazione della denuncia di
 inizio attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice dei
 lavori  unitamente  alla documentazione di cui alle lettere
 b) e b-bis).
 -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 297
 del 2002 vedi nota all'art. 8.
 - Il testo dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n.
 56  (Norme  sull'organizzazione del mercato del lavoro), e'
 il seguente:
 "Art.   5  (Compiti  delle  commissioni  regionali  per
 l'impiego). - 1.  Le  commissioni  regionali  per l'impiego
 costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di
 controllo  di  politica  attiva del lavoro. A tal fine esse
 attuano ogni utile iniziativa e in particolare:
 a)  realizzano,  nel  proprio ambito territoriale, in
 armonia  con gli indirizzi della programmazione nazionale e
 regionale,   i   compiti  della  commissione  centrale  per
 l'impiego   secondo   gli  indirizzi  da  questa  espressi;
 svolgono   inoltre   i   compiti  di  cui  all'art.  3  del
 decreto-legge   3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
 b) esprimono   parere  sui  programmi  di  formazione
 professionale  predisposti dall'amministrazione regionale e
 propongono  la  istituzione  di  corsi  di qualificazione e
 riqualificazione  professionale  per  i lavoratori iscritti
 nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita'
 per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate;
 c) possono  autorizzare,  con  propria deliberazione,
 operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro,
 consentendo    che    agli   avviamenti   per   particolari
 insediamenti   produttivi,   anche  sostitutivi,  ai  sensi
 dell'art.  7  della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano
 lavoratori  iscritti  nelle  liste  d'altre circoscrizioni,
 ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in
 
 determinati   comuni,   osservati   opportuni   criteri  di
 proporzionalita';
 d) predispongono  programmi  di inserimento al lavoro
 di  lavoratori  affetti  da minorazioni fisiche o mentali o
 comunque  di  difficile collocamento, in collaborazione con
 le  imprese  disponibili,  integrando  le iniziative con le
 attivita'  di orientamento, di formazione, di riadattamento
 professionale svolte o autorizzate dalla regione;
 e) possono  stabilire,  in  deroga  all'art. 22 della
 legge   29 aprile   1949,   n.   264,   anche  per  singole
 circoscrizioni,  su  proposta  delle competenti commissioni
 circoscrizionali,  modalita' diverse per l'iscrizione nelle
 liste  di  collocamento  e diverse periodicita' e modalita'
 per   la   dichiarazione   di   conferma   nello  stato  di
 disoccupazione;
 f) possono   esprimere  parere,  attraverso  apposita
 sottocommissione,  entro e non oltre il termine di quindici
 giorni  dalla  presentazione della domanda, sulle richieste
 di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali
 proroghe;
 g) possono determinare, su proposta delle commissioni
 circoscrizionali  interessate,  in  relazione a particolari
 situazioni   locali,   connesse  anche  al  numero  e  alle
 caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle
 liste,   nonche'  alla  natura  delle  varie  richieste  di
 assunzione,  procedure  per  la convocazione e l'avviamento
 dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
 h) qualora  vi  siano fondati motivi per ritenere che
 sussista  violazione  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903,
 avvalendosi  dell'ispettorato del lavoro e della consulenza
 del  comitato  nazionale  per  l'attuazione dei principi di
 parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i
 lavoratori  e  le  lavoratrici, possono effettuare indagini
 presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'.
 I  datori  di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui
 criteri e sui motivi delle selezioni;
 h-bis)  in ordine al reclutamento della manodopera da
 utilizzare  nei cantieri comunali, per progetti finalizzati
 all'occupazione  e  finanziati  per  intero con leggi delle
 regioni,  e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi fondi
 sociali,  stabiliscono  criteri,  modalita' e parametri per
 l'avviamento  al  lavoro,  anche  in  deroga all'art. 16, e
 successive  modifiche ed integrazioni, comprese le relative
 norme  di  attuazione  e  regolamenti,  tenendo conto delle
 esigenze   territoriali   opportunamente  ed  appositamente
 manifestate  dagli organi rappresentativi degli enti locali
 interessati  e della natura sociale degli interventi di cui
 trattasi.".
 -  Per  il  titolo  del  decreto legislativo n. 469 del
 1997, si veda nota all'art. 3.
 -  Il  testo  dell'art.  11-ter,  comma  7, della legge
 5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
 contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
 e' il seguente:
 "7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
 -  Il  testo  dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater),
 della citata legge n. 468 del 1978, e' il seguente:
 "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
 considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
 finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
 competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
 bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
 contabili pregresse specificamente indicate;
 b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
 degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
 determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
 imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
 vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
 essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
 conseguenti all'andamento dell'inflazione;
 c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
 leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
 quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
 considerati;
 d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
 quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
 permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
 quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
 e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
 riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
 pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
 per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
 vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
 le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
 stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
 qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
 prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
 tra le spese in conto capitale;
 g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
 11-bis e le corrispondenti tabelle;
 h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
 ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
 rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
 dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
 
 modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
 personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
 compreso nel regime contrattuale;
 i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
 alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
 i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
 riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
 ordinamentate  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
 caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
 dei saldi di cui alla lettera a);
 i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
 riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
 direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
 esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
 microsettoriale;
 i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
 effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
 comma 7.".
 -   Il   testo   dell'art.   1,  comma  7,  del  citato
 decreto-legge    n.   148   del   1993,   convertito,   con
 modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, e' il seguente:
 "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
 istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
 sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
 risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
 comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
 comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
 cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
 contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
 per essere riassegnati al predetto Fondo.".
 
 
 
 
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