Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 luglio 2003
Modificazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto il comma 78 del predetto art. 52 che prevede che le modalita' per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 siano determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 e le successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
Considerata la necessita' di apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico sopra richiamato al fine di recepire le previsioni di cui al citato art. 52, comma 77 della legge n. 448/2001, nonche' al fine di introdurre alcuni miglioramenti alle modalita' ed alle procedure di concessione delle agevolazioni che conferiscano maggiore efficacia allo strumento agevolativo;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 luglio 2003, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in particolare, prevede che il testo sottoposto all'esame della Conferenza stessa venga integrato con il seguente periodo: «Nei prossimi bandi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'abbassamento della soglia per il settore turismo puo' essere prevista per quelle realta' locali individuate dalle regioni»;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di seguito denominato «testo unico». Tali modifiche ed integrazioni avranno efficacia per i bandi i cui termini di presentazione delle domande siano ancora aperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quella di cui al comma 2, che avra' efficacia per i bandi aperti successivamente a tale data.
2. Il punto 2.1 del testo unico e' sostituito dal seguente:
«2.1. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori ai seguenti limiti:
500.000 euro per le attivita' del "settore industria", di cui al successivo punto 2.2.a, ad eccezione delle costruzioni e dei servizi, e per le attivita' del "settore turismo", di cui al successivo punto 2.2.b;
150.000 euro, per le attivita' del detto "settore industria", limitatamente alle costruzioni ed ai servizi, e per le attivita' del "settore commercio", di cui al successivo punto 2.2.c.
Nei prossimi bandi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'abbassamento della soglia per il "settore turismo" puo' essere prevista per quelle realta' locali individuate dalle regioni».
3. Nel punto 2.2, lettera c) del testo unico sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel primo capoverso, al punto c1), dopo le parole «classificati esercizi di vicinato», le parole da «, solo se inseriti» a «con propria insegna commerciale» sono eliminate;
b) nel primo capoverso, alla fine del punto c5), il punto e' sostituito da un punto e virgola;
c) nel primo capoverso, dopo il punto c5) e' inserito il seguente:
«c6) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata da esercizi aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo art. 3, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento:
i) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
ii) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;
iii) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province»;
d) nel terzo capoverso, dopo le parole «di cui alle lettere c1), c2), c3)», le parole «e c4)» sono sostituite dalle parole «, c4) e c6)»;
e) nel terzo capoverso, dopo le parole «per gli esercizi di cui alla lettera c1» sono inserite le parole «e c6)»;
f) nel terzo capoverso, dopo le parole «finalizzati alla "ristrutturazione" sono inserite le parole "e all'ammodernamento"».
g) nel terzo capoverso, alla fine del punto III), il punto e' sostituito da un punto e virgola;
h) nel terzo capoverso, dopo il punto III) e' inserito il seguente:
«IV) "ammodernamento" il programma che sia volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attivita' gestionale e di servizio.».
4. Nel punto 5 del testo unico sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel punto c4), penultimo capoverso, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A tal fine, il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto, puo' destinare prioritariamente una quota di dette risorse ai programmi di piu' rapida realizzazione, definendo i relativi criteri e le modalita' anche per l'assunzione di uno specifico impegno da parte delle imprese sostenuto da idonea garanzia.»;
b) al penultimo capoverso, dopo le parole «e' incrementato del 5%» le parole da «in relazione alla sussistenza» fino alle parole «I suddetti incrementi sono cumulabili» sono sostituite dalle parole «per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001)».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2003

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Ministero attivita' produttive, foglio n. 70
 
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