Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 settembre 2003
Integrazione al decreto 28 luglio 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2003 con il quale e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;
Considerato che il sopra citato decreto ministeriale 28 luglio 2003, sia nelle premesse che nel dispositivo, non ha fatto richiamo al testo della modifica oggetto della protezione transitoria sopra indicata, riportato nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003;
Considerato che a seguito di osservazioni sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione, pervenute da parte di soggetti aventi interesse al loro accoglimento, sono state apportate alcune integrazioni al testo della proposta di modifica del disciplinare pubblicata nella citata Gazzetta Ufficiale n. 41/2003;
Ritenuto di dover integrare il citato decreto ministeriale 28 luglio 2003 al fine di consentire l'effettiva applicazione della modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Asiago», da parte dei soggetti interessati alla stessa, senza pregiudizio dell'osservanza della vigente disciplina registrata in ambito U.E.;
Decreta:
Articolo unico

Il decreto 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2003 e' cosi' integrato: all'art. 1 invece di «alla modifica» leggasi «alla proposta di modifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003».
All'art. 1 e' inserito il comma 2, con il seguente contenuto: Il testo della proposta di modifica del disciplinare di produzione relativo alla denominazione di origine protetta «Asiago», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003, e' integrato dalle sotto elencate rettifiche:
a) all'art. 4 - modalita' di produzione - nel primo capo verso e' inserita la seguente frase: «nel caso in cui il formaggio "Asiago" sia prodotto da latte crudo, la trasformazione deve essere ottenuta entro le 36-48 ore successive all'ingresso nello stabilimento, secondo le vigenti disposizioni».
b) all'art. 7 - caratteristiche del prodotto finito - lettera b) chimiche, il valore dell'umidita' e' modificato in 39,5%; nella lettera d) microbiologiche ed igienico-sanitarie, il valore del S. Aureus e' modificato in M &60; 1.000 per g ed il penultimo capo verso e' cosi' sostituito: «Le forme di formaggio "Asiago", dopo il raggiungimento del periodo minimo di stagionatura del prodotto, possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non e' edibile»;
c) all'art. 8 - confezionamento - al primo capoverso e' inserita la frase: «E' consentito indicare in etichetta l'eventuale non utilizzo del lisozima (E1105)» ed al secondo capo verso, dopo zona di produzione e' inserita la seguente frase: «al fine di garantire la rintracciabilita' del prodotto».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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