Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 11 settembre 2003
Disciplina relativa alle procedure per l'assegnazione di frequenze per il servizio radiomobile professionale a gestione centralizzata [Public Access Mobile Radio (PAMR)]. (Deliberazione n. 311/03/CONS).

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di consiglio dell'11 settembre 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorita' n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998 recante «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001;
Vista la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001, «Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, che emana il regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato;
Visto il regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 20 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, «Regolamento recante modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;
Vista la nota n. 0003933 del 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni in materia di bande di frequenza per il sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata;
Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996 sulle bande di frequenza per l'introduzione del Trans European Trunked Radio System (TETRA), successivamente denominato Terrestrial Trunked Radio;
Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)02 del 10 marzo 1999 sull'esenzione della licenza individuale per i terminali mobili TETRA;
Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)03 del 10 marzo 1999 sulla libera circolazione ed uso dei terminali mobili civili TETRA;
Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)21 del 12 marzo 2001 sulla banda di frequenza armonizzata da designare per l'uso in Direct Mode Operation (DMO) dei sistemi mobili digitali terrestri;
Vista la decisione della CEPT n. ECC/DEC/(02)03 del 15 marzo 2002 sulla disponibilita' di bande di frequenza per l'introduzione dei sistemi digitali terrestri mobili a banda stretta PMR/PAMR nella banda a 400 MHz;
Considerato che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, in particolare la nota n. 104, riserva le bande di frequenza da 452 a 455 MHz e da 462 a 465 MHz ai sistemi radiomobili professionali numerici ad accesso multiplo, di tipo autogestito o a gestione centralizzata, operanti con standard armonizzati europei, o che si siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche tecniche pubblicate equivalenti.
Considerato che la comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90 canali (con canalizzazione a 12,5 kHz) in spettro accoppiato da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz, per l'utilizzazione per i sistemi radiomobili analogici a gestione centralizzata (PAMR, Public Access Mobile Radio) e che la medesima comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90 canali (con canalizzazione a 25 kHz) in spettro accoppiato da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a 464,9875 MHz, per l'utilizzazione per i sistemi radiomobili numerici a gestione centralizzata (PAMR, Public Access Mobile Radio).
Considerato che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, alla nota n. 103, dispone che, in accordo con la decisione CEPT n. ECC/DEC/(02)03, 2x2 MHz di banda aggiuntiva saranno resi disponibili per i sistemi numerici ad accesso multiplo PMR/PAMR, in base alle esigenze di mercato. Considerato che, pur essendo in atto, da parte del Ministero delle comunicazioni, le attivita' in ordine alla loro identificazione e successiva liberazione, in carenza di un espressa integrazione al piano di ripartizione delle frequenze, non e' allo stato possibile includere tali frequenze nelle procedure di cui al presente provvedimento.
Considerato che, ai fini di consentire un utilizzo il piu' efficiente possibile della banda destinata ai sistemi radiomobili professionali a gestione centralizzata, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorita) intende consentire agli assegnatari della banda citata da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz di poter utilizzare anche apparati di tipo numerico, adottando l'appropriata canalizzazione, pur di non arrecare interferenze nocive agli altri utilizzatori autorizzati nelle bande adiacenti.
Considerato che occorre prevedere la possibilita' di ampliare la platea dei possibili operatori interessati, ammettendo alla procedura di assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento la partecipazione di consorzi fra imprese; anche in considerazione delle specificita' tecnologiche e di mercato dei sistemi PAMR.
Considerato che l'utilizzo di una procedura selettiva con criterio di aggiudicazione basato sulla migliore offerta economica ed aperta a qualunque soggetto in possesso di dimostrate credenziali tecniche e commerciali nella gestione del servizio e' da considerarsi la piu' adeguata per raggiungere gli obiettivi di semplicita', equita' e trasparenza nella valutazione delle offerte, permettendo di aggiudicare i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che abbiano dimostrato propensione ad un efficiente utilizzo della risorsa scarsa oggetto di gara.
Considerato che e' opportuno, oltre alla verifica delle credenziali tecniche e commerciali dei soggetti partecipanti, fissare degli obblighi minimi relativi all'offerta del servizio, in termini di copertura geografica, al fine di assicurare l'amministrazione concedente l'uso delle frequenze sull'utilizzo effettivo delle stesse.
Considerato che, date le limitazioni relative alla banda disponibile per i sistemi PAMR, ed i requisiti minimi in termini di banda necessaria per una singola rete, nonche' data la presenza dei sistemi PMR ad uso privato di analoga funzionalita', sia quelli gia' in esercizio sia quelli che potranno essere autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, o successive disposizioni, la limitazione a due soggetti per area geografica appare ragionevole ad assicurare un iniziale livello di competitivita' nel relativo mercato.
Considerato che nel nuovo quadro regolatorio comunitario delle comunicazioni elettroniche la licenza individuale come titolo abilitativo all'offerta di reti e servizi di comunicazione elettronica e' sostituita da una autorizzazione generale e che, nel caso di utilizzo di risorse scarse come le frequenze, ai fini dell'offerta delle dette reti e servizi, tali frequenze sono assegnate mediante provvedimento espresso che attribuisce all'assegnatario il diritto d'uso delle stesse, corredabile da specifici obblighi.
Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: Public Access Mobile Radio), indetta con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001;
Visti i pareri in materia pervenuti dal Ministero delle comunicazioni in data 8 luglio 2003 e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, sullo schema di provvedimento adottato in data 19 giugno 2003;
Considerato che, con riferimento all'osservazione formulata dal Ministero delle comunicazioni in merito all'imposizione di limitazioni al numero di aree di estensione geografica nelle quali uno stesso soggetto puo' conseguire i diritti d'uso delle frequenze, si rileva che tali limitazioni appaiono di difficile giustificazione alla luce delle risultanze della consultazione pubblica e della necessita' di garantire un corretto bilanciamento fra l'esigenza di favorire uno sviluppo locale dei servizi e quella dell'uso efficiente delle frequenze.
Considerato, con riferimento al parere formulato dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, quanto segue:
a) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una disposizione secondo la quale «la partecipazione ad un consorzio ovvero ad un raggruppamento temporaneo da parte di due o piu' imprese e' ammessa soltanto per le imprese che, a causa della limitata capacita' tecnica o economico-finanziaria, non sono in grado di partecipare individualmente alla gara», l'Autorita' ritiene che essa, attenendo alla sfera dei requisiti soggettivi dei partecipanti, rientri nelle previsioni relative al bando di gara;
b) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una disposizione che «vincoli le imprese a presentarsi nei diversi lotti nella stessa forma (singola o associata) e, in caso di forma associata, con la stessa composizione», l'Autorita' ritiene condivisibile tale previsione, concordando col fatto che essa sia «idonea ad impedire comportamenti strategici concordati tra le imprese, che si potrebbero realizzare mediante la partecipazione come impresa singola in alcuni lotti e come partecipante ad un consorzio in altri lotti ovvero sotto forma di consorzi a composizione variabile a seconda del lotto»;
c) per quanto attiene all'eventuale inserimento della previsione concernente «il divieto di partecipazione per le imprese, singole ovvero riunite in consorzi, che abbiano, al di la' dei rapporti di controllo, anche semplici rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, con altre imprese partecipanti, a loro volta singolarmente o in quanto componenti di consorzi», nel condividere la necessita' di evitare possibili situazioni di scarsa concorrenza tra le imprese in gara per blocchi di frequenze relativi alla medesima area geografica, l'Autorita' ritiene che il requisito previsto della mancanza reciproca fra i partecipanti di influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997, sia idoneo a raggiungere lo scopo dell'indipendenza degli stessi, considerando l'ampio numero di fattispecie ricomprese in tale previsione normativa;
d) per quanto attiene infine all'eventuale inserimento di una «esclusione dalla gara per i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte», nel condividere tale disposizione, l'autorita' ritiene che anch'essa attenga alle previsioni del bando e del disciplinare di gara.
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) «sistema radiomobile professionale»: un sistema per radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni base e stazioni mobili terrestri, che consente di effettuare comunicazioni di fonia, dati, messaggi precodificati, ed include prestazioni specifiche come la chiamata di gruppo, la chiamata di priorita', la chiamata di emergenza;
b) «sistema radiomobile professionale numerico»: un sistema radiomobile professionale basato su tecnologie digitali per la codifica, la modulazione ed il trasporto delle informazioni;
c) «sistema radiomobile professionale analogico»: un sistema radiomobile professionale basato su tecnologie analogiche per la modulazione ed il trasporto delle informazioni;
d) «sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso»: un sistema radiomobile professionale che consente agli utenti gestiti da una o piu' stazioni base di accedere ad un gruppo comune di frequenze;
e) «sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata»: un sistema radiomobile professionale per il quale e' assegnata una determinata banda di frequenze ad un operatore, il quale organizza e gestisce il sistema e pone il servizio a disposizione degli utenti, ottimizzando l'uso delle frequenze;
f) «aggiudicatario»: un soggetto che risulta assegnatario dei diritti d'uso delle frequenze, in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;
g) «area di estensione geografica»: l'area geografica di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento, corrispondente al territorio di una singola regione italiana o della provincia autonoma di Trento o della provincia autonoma di Bolzano, come definite dai relativi confini amministrativi;
h) «PFD (Power Flux Density)»: flusso di densita' di potenza per unita' di spettro, espresso in dBW/(MHz * mq);
i) «spettro accoppiato»: due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazioni duplex;
j) «PAMR (Public Access Mobile Radio)»: l'acronimo per indicare un sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;
k) «sistema PAMR numerico»: un sistema radiomobile professionale numerico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;
l) «sistema PAMR analogico»: un sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;
m) «blocchi di frequenze in gara»: la banda disponibile per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento, destinata ai servizi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata; essa e' costituita:
i. dalle frequenze da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz in spettro accoppiato, destinate di norma al sistema PAMR analogico, complessivamente identificate come «blocco A»;
ii. dalle frequenze da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a 464,9875 MHz in spettro accoppiato, destinate al sistema PAMR numerico, complessivamente identificate come «blocco B».
2. I blocchi di frequenza in gara si intendono lordi, cioe' inclusivi delle eventuali bande di guardia necessarie per la protezione dalle interferenze.
 
Art. 2.

Scopo ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento detta la disciplina applicabile alle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ai fini dell'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni di tipo radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata (PAMR) e dell'offerta al pubblico dei relativi servizi, per ciascuna area di estensione geografica prevista.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano gia' in possesso, gli altri eventuali titoli necessari all'esercizio dell'attivita' di cui al comma precedente secondo le modalita' previste dalle norme vigenti.
 
Art. 3.

Durata e rinnovo

1. I diritti d'uso delle frequenze concessi con le procedure di cui al presente provvedimento sono assegnati in conformita' con la normativa vigente per una durata massima di venti anni, e sono rinnovabili secondo le stesse norme.
 
Art. 4.

Numero dei soggetti autorizzabili e tecnologie utilizzabili

1. In relazione alla disponibilita' delle frequenze per i sistemi PAMR di cui al presente provvedimento, secondo le modalita' stabilite dal Ministero delle comunicazioni nel successivo bando di gara, sono concessi ad un massimo di due soggetti diritti d'uso per ciascuna area di estensione geografica. Ciascun soggetto puo' ottenere l'assegnazione di diritti relativi ad uno dei blocchi di frequenze in gara per ciascuna area di estensione geografica.
2. L'aggiudicatario del blocco A di frequenze in gara puo' utilizzare le relative frequenze per sistemi PAMR numerici compatibili, su tutte o specifiche aree di estensione geografica, adottando una idonea canalizzazione.
3. L'aggiudicatario del blocco B che intende utilizzare sistemi numerici con standard diversi da quelli armonizzati europei, o che si siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche tecniche pubblicate equivalenti, fermi restando gli altri obblighi previsti e compatibilmente con l'ampiezza dei blocchi, in mancanza di idonee raccomandazioni a livello europeo in materia di compatibilita', sia nella stessa che nelle bande adiacenti, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.
 
Art. 5.

Obblighi di copertura

1. Il titolare dei diritti d'uso delle frequenze ottenuti ai sensi del presente provvedimento, in ciascuna area di estensione geografica in cui e' assegnatario, e' tenuto ad offrire il servizio almeno nei comuni capoluogo di provincia appartenenti alla detta area, entro 24 mesi dal rilascio dei diritti d'uso, ovvero dal termine del periodo di sperimentazione eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 13, ed almeno in tutti i comuni con piu' di 150.000 abitanti, entro 48 mesi dallo stesso termine, utilizzando direttamente le frequenze assegnate.
 
Art. 6.

Interconnessione e numerazioni

1. L'interconnessione dei sistemi radiomobili di cui al presente provvedimento con le altre reti pubbliche di comunicazioni elettroniche per il raggiungimento delle finalita' proprie del servizio e' regolata dalle disposizioni vigenti in materia di interconnessione ed accesso.
2. Eventuali numerazioni ai fini dell'offerta dei servizi di cui al presente provvedimento sono assegnate in conformita' alle vigenti disposizioni del Piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni.
 
Art. 7.

Partecipazione alle procedure di rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze

1. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento con una procedura aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara. Tali requisiti comprendono l'idoneita' tecnica e commerciale dei soggetti alla fornitura del servizio PAMR.
2. La partecipazione di societa' consortili di cui all'art. 2602 del codice civile e' ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di societa' di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615-ter del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:
a) l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
b) per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;
d) l'oggetto sociale preveda il complesso delle attivita' connesse ai diritti d'uso;
e) le eventuali societa' estere partecipanti al consorzio rispettino gli stessi requisiti stabiliti per le societa' estere al comma 1.
3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma 1, devono fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione, e del sistema tecnico che intendono adottare, anche in conformita' con quanto stabilito alla nota n. 104 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
4. I soggetti che richiedono la partecipazione per piu' di una area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree richieste, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.
5. Nella medesima area di estensione geografica non possono partecipare alla procedura di cui al presente articolo, singolarmente o in quanto componenti di consorzio, soggetti che:
a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;
b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;
c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.
6. Ai fini del precedente comma 3 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.
 
Art. 8.

Rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

1. L'assegnazione delle frequenze, e conseguentemente il rilascio dei diritti d'uso, per ciascuna area di estensione geografica prevista, avviene sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto, anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalita' stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e per ciascun blocco di frequenze in gara, ed indicato nello stesso bando di gara. La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate.
2. Nella procedura di cui al comma 1 e' consentita la presentazione di offerte su un blocco di frequenze di una certa area di estensione geografica condizionate all'esito delle offerte su altre aree di estensione geografica, secondo le modalita' specificate nel bando di gara.
3. II Ministero delle comunicazioni rilascia agli aggiudicatari i diritti d'uso delle frequenze entro sessanta giorni dal termine della procedura di assegnazione di cui al comma 1.
4. Il Ministero delle comunicazioni, nella predisposizione ed effettuazione della procedura per la concessione dei diritti d'uso di cui al presente provvedimento, puo' avvalersi di un soggetto esterno appositamente designato dotato dei necessari requisiti di imparzialita' e neutralita'.
 
Art. 9.

Disposizioni in caso di frequenze inassegnate

1. Qualora all'esito della procedura di cui all'articolo precedente, per qualche area di estensione geografica risultino blocchi di frequenza inassegnati, l'Autorita' si riserva di stabilire con successivo provvedimento idonee procedure per la loro assegnazione.
 
Art. 10.

Contributi ed oneri

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine della procedura di cui all'art. 8, per le aree di estensione geografica interessate, a titolo di contributo per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento. Le modalita' di versamento di detto contributo sono fissate nel bando di gara.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso e per le verifiche e controlli annuali e degli altri contributi previsti dalla vigente normativa, ivi inclusi quelli per gli altri eventuali titoli autorizzatori richiesti.
3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno di cui all'art. 8, comma 4, sono posti a carico degli aggiudicatari, secondo le modalita' previste nel bando di gara.
 
Art. 11.

Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritti d'uso delle frequenze ed utilizzo delle radiofrequenze stesse.
2. Gli aggiudicatari che operano in prossimita' del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri.
3. Gli aggiudicatari che operano in prossimita' del confine di un'area di estensione geografica si impegnano ad effettuare il coordinamento delle rispettive frequenze con gli aggiudicatari che operano nelle aree di estensione geografica confinanti. In caso di controversie puo' essere imposto l'obbligo che il PFD (power flux density) prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base non superi livelli prestabiliti.
4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonche' al rispetto dei vigenti valori limite delle emissioni elettromagnetiche, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorita' competenti.
5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal titolo autorizzatorio rilasciato, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 5, puo' essere disposta la revoca dei diritti d'uso delle frequenze nelle aree di estensione geografica interessate ed e' immediatamente inibito l'uso delle frequenze precedentemente assegnate. In tal caso nessun rimborso e' dovuto per i contributi gia' erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione.
6. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitu', l'aggiudicatario e' tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
7. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza delle reti e dei servizi.
 
Art. 12.

Approvazione delle apparecchiature e delle interfacce di rete

1. Le apparecchiature utilizzate dagli aggiudicatari devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.
2. Le interfacce tecniche dei sistemi utilizzati dagli aggiudicatari, qualora non gia' pubbliche, devono essere pubblicate in maniera esatta ed adeguata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della direttiva n. 1999/5/CE, con le modalita' di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2002.
 
Art. 13.

Sperimentazione

1. Agli aggiudicatari e' consentita la sperimentazione del servizio, previa idonea comunicazione al Ministero delle comunicazioni, all'interno dell'area di estensione geografica di validita' del proprio diritto d'uso.
 
Art. 14.

S v i l u p p i

1. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi radiomobili professionali o all'eventuale attribuzione di ulteriori bande di frequenza a tali sistemi, l'Autorita' si riserva di adottare idonee procedure per l'assegnazione di ulteriori diritti d'uso delle frequenze o per l'assegnazione di ulteriore banda agli aggiudicatari.
2. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non da' titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, ne' nelle bande oggetto del presente provvedimento ne' in altre bande.
3. L'Autorita' si riserva di adeguare il presente provvedimento a eventuali decisioni comunitarie ed internazionali in materia di standard e di compatibilita', di utilizzo armonizzato delle frequenze attribuite ai sistemi radiomobili professionali.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita', ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 11 settembre 2003
Il presidente: Cheli
 
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