Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2003 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale quadro di rinnovo del C.C.N.Q. su arbitrato e conciliazione del 23 gennaio 2001

Il giorno 24 luglio 2003, alle ore 12, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN: nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni. ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:
CGIL.... firmato
CISL.... "
UIL.... "
CONFSAL.... "
CIDA.... "
CISAL.... "
CONFEDIR.... "
COSMED.... "
RDB/CUB.... "
UGL.... "
USAE.... "

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro di rinnovo del C.C.N.Q. su arbitrato e conciliazione del 23 gennaio 2001 nel testo allegato.
 
Art. 1.
1. Il Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 e' prorogato integralmente.
2. Il presente accordo ha efficacia a partire dal 1° febbraio 2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.
Art. 2.
Le richieste di ricorso all'arbitro unico presentate alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 si ritengono validamente effettuate, cosi' come le comunicazioni inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell'arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta.
Art. 3.
1. Tutte le procedure di cui all'art. 2 sono rimesse nei termini dal momento della comunicazione alle parti della remissione stessa, da farsi a cura della camera arbitrale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
2. Sono ugualmente valide le richieste svolte ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 ai collegi arbitrali di disciplina ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso.
Art. 4.
Le procedure instaurate prima del 31 gennaio 2003 e terminate successivamente a questa data conservano a pieno la loro validita' ed efficacia.
Art. 5.
L'art. 6 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedure arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9, art. 55, decreto legislativo n. 165/2001. Tale termine rimane pertanto di venti giorni dall'applicazione della sanzione cosi' come previsto dall'art. 55, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 7, comma 6, della legge n. 300/1970.
 
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