Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 settembre 2003
Sospensione della validita' del decreto di riconoscimento delle acque minerali Sandalia e Giara, in Villasor.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della prevenzione e della comunicazione
ex direzione generale della prevenzione
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;
Rilevato che e' stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;
Considerato che nel predetto ambito la societa' Idroterme Villasor s.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione delle acque minerali naturali Sandalia e Giara) e' stata invitata in data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta;
Viste le valutazioni espresse in data 20 maggio 2003 dall'Istituto superiore di sanita' in merito alle analisi chimiche prodotte da detta societa';
Considerato che l'Istituto superiore di sanita' nel suo parere ha rilevato, tra l'altro, che «non sono stati ricercati tutti i parametri elencati nel decreto ministeriale 31 maggio 2001, mancano: fenoli, idrocarburi policiclici aromatici, oli minerali - idrocarburi disciolti o emulsionati, composti organoalogenati; per verificare l'assenza dei parametri indicati dal punto 2) al 7) del decreto ministeriale 31 maggio 2001 non sono specificate le metodiche utilizzate; i valori riscontrati non risultano conformi alla sopraccitata normativa per piombo, cianuri, agenti tensioattivi e, relativamente all'acqua minerale Sandalia, anche per pesticidi e bifenili policlorurati»;
Considerato che conseguentemente la predetta societa' e' stata, in data 12 giugno 2003, invitata a produrre - entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. - referti analitici rispondenti alla normativa vigente per ciascuna delle acque minerali naturali in narrativa, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale dell'acqua minerale medesima;
Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa;
Rilevato che sulla base dell'istruttoria descritta non puo' ritenersi assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua cosi' come certificato per l'acqua minerale Sandalia dal decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 864 e per l'acqua minerale Giara dal decreto ministeriale 13 giugno 1985, n. 2228, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3020-024, di conferma del riconoscimento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1) Per le motivazioni espresse in premessa e' sospesa la validita' del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Sandalia che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Villasor (Cagliari), di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 864 e successivi e dell'acqua minerale naturale Giara che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Villasor (Cagliari), di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1985, n. 2228, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3020-024, di conferma del riconoscimento.
 
Art. 2.
1) La validita' del riconoscimento, per ciascuna delle acque minerali naturali di cui all'art. 1, e' ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.
2) Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.
3) Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2003
Il capo del dipartimento: Cinque
 
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