Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2003
Nomina del dott. Guido Bertolaso, per la durata di un anno, a commissario straordinario del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, con la quale e' stato conferito al dott. Guido Bertolaso l'incarico di commissario delegato all'adozione di tutte le necessarie iniziative volte a realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, in relazione alle possibili situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumita' derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili;
Ritenuto di dover procedere in proposito alla nomina di un commissario straordinario che assicuri il coordinamento delle attivita' di competenza governativa, anche sulla base delle indicazioni contenute nel piano definito dal Ministro della salute;
Considerate la particolare professionalita' e l'esperienza maturata nello specifico settore dal dott. Guido Bertolaso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
Il dott. Guido Bertolaso e' nominato, per la durata di un anno dal 1° maggio 2003, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a realizzare, sulla base delle indicazioni contenute nel piano definito dal Ministro della salute, una compiuta azione di previsione e prevenzione relativamente alle possibili situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumita' derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (c.d. rischio SARS).
 
Art. 2.
Per le attivita' indicate all'art. 1, il commissario straordinario puo' avvalersi di un'aliquota, dal medesimo individuata, di personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. Puo' altresi' avvalersi, su indicazione del Ministro della salute per quanto concerne il personale sanitario, della consulenza di professionisti ed esperti nelle materie di competenza.
 
Art. 3.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il compenso spettante al commissario straordinario.
 
Art. 4.
Agli oneri derivanti dall'art. 2 si provvede a carico delle risorse disponibili sul capitolo 3360 dell'unita' previsionale di base 3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, nonche' delle risorse del Fondo della protezione civile.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9 foglio n. 362
 
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