Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 luglio 2003
Trasferimento alla «Patrimonio dello Stato S.p.a.», in Roma, di alcuni beni immobili individuati dal decreto 27 marzo 2000.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112 (nel seguito indicato come l'art. 7), concernente l'istituzione di una societa' per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;
Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 2002, concernente direttive di massima per l'attivita' da svolgersi da parte della Patrimonio dello Stato S.p.a.;
Visto il comma 10 dell'art. 7, ai sensi del quale si prevede che alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possano essere trasferiti diritti pieni e parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile, modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della Patrimonio dello Stato S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2000, n. 88, contenente l'individuazione di alcuni immobili inseriti in elenchi facenti parte dello stesso decreto;
Considerato che in conformita' al comma 5 dell'art. 7, in data 31 ottobre 2002, l'assemblea della Patrimonio dello Stato S.p.a. ha approvato lo statuto ed ha nominato gli organi sociali della stessa;
Considerati gli indirizzi strategici per l'operativita' della Patrimonio dello Stato S.p.a. stabiliti del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 55296 del 9 giugno 2003;
Ritenuto opportuno effettuare un trasferimento di taluni dei beni immobili indicati nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministero delle finanze, del 27 marzo 2000, che non presentano requisiti storico-artistici, ai fini della valorizzazione, gestione ed eventuale vendita degli stessi, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica del Governo;
Considerate le note del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 14 aprile 2000, prot. GP14462 e del 27 luglio 2000, prot. GP28238, dalle quali risulta che i beni oggetto del presente decreto non presentano requisiti storico-artistici;
Visto il comma 10 dell'art. 7, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni puo' essere operato con le modalita' e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18, e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 7, i beni immobili ed i terreni (nel seguito indicati come «Beni») elencati nell'allegato al presente decreto sono trasferiti alla societa' Patrimonio dello Stato S.p.a., con sede legale in Roma, via del Quirinale n. 30, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 07258901003, con i relativi accessori e pertinenze ancorche' gli stessi non siano espressamente individuati nell'allegato, nonche' con gli oneri e servitu' attive e passive di qualsiasi specie, a far data dalla pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 2.
La Patrimonio dello Stato S.p.a. e' immessa nel possesso giuridico dei beni trasferiti ai sensi del presente decreto a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufliciale della Repubblica italiana.
Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti ai sensi dell'art. 1.
La Patrimonio dello Stato S.p.a. elabora, per ogni tipologia di intervento, appositi piani operativi da sottoporre al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
 
Art. 3.
Il valore di trasferimento e di iscrizione in bilancio della Patrimonio dello Stato S.p.a. dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 e' stabilito dall'Agenzia del territorio entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto. Fino alla completa definizione di tale valore ai beni trasferiti e' attribuito un valore provvisorio corrispondente a quello riportato nelle scritture inventariali in possesso dell'Agenzia del demanio.
 
Art. 4.
Fino alla piena operativita' della Patrimonio dello Stato S.p.a., i beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 continuano ad essere gestiti dall'Agenzia del demanio, cui la Patrimonio dello Stato S.p.a. conferisce idonea procura.
L'Agenzia del demanio, in persona del suo direttore o sostituto, stipula con la Patrimonio dello Stato S.p.a. un contratto di gestione a condizioni di mercato dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1.
 
Art. 5.
La Patrimonio dello Stato S.p.a. accende un conto presso la Tesoreria centrale dello Stato nel quale sono versate le somme rinvenenti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla vendita dei beni alla stessa trasferiti ai sensi del presente decreto e di eventuali successivi decreti di trasferimento. Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente alla Patrimonio dello Stato S.p.a. interessi calcolati ad un tasso pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto «disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria» ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1. «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
La Patrimonio dello Stato S.p.a. puo' utilizzare uno o piu' conti correnti diversi da quello acceso presso la tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso primari istituti di credito, per le operazioni attinenti la gestione ordinaria della stessa.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2003
p. Il Ministro: Armosino

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 292
 
Allegato

----> vedere allegato a pag. 18 della G.U. <----
 
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